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Allegato B
Seduta n. 197 del 30/7/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Direttore generale (DDG) del 22 novembre 2004 è stato indetto il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, un concorso lungo e difficile con due ardue prove di esame, un corso di formazione di nove mesi e un tirocinio di ottanta ore;
dopo un percorso concorsuale durato ben due anni, molti partecipanti si sono collocati in posizione utile in graduatoria ma senza l'esito auspicato dell'assunzione, nonostante la disponibilità dei posti;
ad oggi risulta che il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato l'assunzione dei vincitori di concorso per Dirigente scolastico con riferimento a 3.811 posti, mentre la disponibilità totale risulta essere di circa 4.000 posti;
la mancanza dell'ulteriore autorizzazione ad assumere, per la parte rimanente dei posti sopra indicati, non solo appare incoerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 619 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007
(laddove prevede l'assunzione dei concorrenti del concorso ordinario per tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008), ma rischia di produrre evidenti ingiustizie e frustrare le giuste aspettative di coloro che hanno superato e vinto per merito un concorso (quando non addirittura ben tre concorsi, tra cui due riservati del 2002 e 2006 e un concorso ordinario del 2004) -:
se non ritenga di dover intervenire, anche mediante procedure d'urgenza, affinché possa essere autorizzata l'assunzione di tutti i vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici, indetto con decreto del direttore generale del 22 novembre 2004, al fine di coprire tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 619, della Legge Finanziaria 2007.
(4-04576)
COSTA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
a cura di codesto Ministero sono state costituite le Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato di abilitazione sessione 2007 relative ai geometri;
in Piemonte, tra le altre, sono state costituite Commissioni per i citati esami di Stato di abilitazione sessione 2007 per i geometri, a Cuneo e a Torino;
i candidati appartenenti al Collegio dei geometri della città di Mondovì (provincia di Cuneo), in numero di 30, dovranno essere valutati dalla Commissione istituita presso l'Istituto tecnico per geometri «Guarini» di Torino;
la sede di Torino, che dista a circa 90 km da Mondovì, risulta scomoda e disagevole, comportando, in alcuni casi spese di pernottamento ed oneri di soggiorno e viaggi;
la sede di Cuneo, che dista 25 km da Mondovì, istituita presso il locale Istituto tecnico per geometri, risulta più facilmente accessibile ed assai più comoda, consentendo a tutti candidati il rientro in sede al termine delle prove d'esame;
già per la sessione 2006 degli stessi esami il Presidente del collegio dei geometri di Mondovì ottenne che gli aspiranti geometri del collegio di Mondovì - inizialmente destinati a sostenere le prove d'esame ad Imperia - fossero valutati a Cuneo -:
se non ritenga, valutato quanto esposto in premessa, di consentire ai 30 candidati agli esami di Stato di abilitazione sessione 2007 appartenenti al collegio geometri di Mondovì, di sostenere tale esame presso la Commissione istituita all'ITC di Cuneo, anziché presso quella istituita all'ITC di Torino.
(4-04577)
CASSOLA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sembrerebbe che alcuni cittadini con doppia cittadinanza italiana e maltese, residenti in Italia abbiano fatto, nel corso di quest'anno, domanda per essere inclusi nelle graduatorie provinciali di incarichi e supplenze per l'insegnamento;
in seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive i suddetti cittadini avrebbero constatato che l'inserimento nella graduatoria sarebbe avvenuto con un punteggio inferiore al loro, poiché non venivano considerati gli anni di insegnamento prestati a Malta;
il decreto del direttore generale del 16 marzo 2007, articolo 3, comma 4 e della Tabella ad esso allegata B2, lettera d), recita che «a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado statali o riconosciute, dai paesi appartenenti all'Unione Europea sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun ufficio scolastico
regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra i servizi». «Il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero con atto di nomina del Ministero degli affari esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.»;
tuttavia, gli uffici competenti avrebbero affermato che il servizio prestato all'estero, secondo la loro interpretazione del decreto, vada valutato solamente dall'anno in cui la Repubblica di Malta è entrata a far parte dell'Unione europea per cui il servizio prestato precedentemente non può essere preso in considerazione -:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga di assumere le opportune iniziative affinché il decreto in questione debba essere considerato in modo estensivo ed interpretato in maniera univoca dagli uffici scolastici al fine di evitare disparità di trattamento tra cittadini membri dell'UE.
(4-04578)