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Allegato B
Seduta n. 198 del 31/7/2007
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SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ha reso noto che il dipartimento regionale del Baden-Wuerttemberg in Germania ha eseguito alcune ispezioni alimentari sui peperoni provenienti da Turchia e Spagna, Israele, Olanda, Marocco e Italia;
dall'analisi è risultato che nel 93 per cento dei 110 campioni esaminati (quindi 34 su 110) sono emersi dei residui di pesticidi oltre la norma, un terzo dei quali oltre il consentito. I peperoni turchi, con due prove positive su tre (66 per cento), sono risultati i più oberati, di seguito quelli spagnoli, uno su tre (33 per cento);
le sostanze rilevate sono per lo più insetticidi di vecchia generazione «Methomyl» o «Oxamyl» che sono antiparassitari tossici che provocano nausea, vomito, dispnea, eccetera;
sempre l'Aduc ha consigliato a coloro che acquistano in Italia peperoni di leggere le etichette dove ne è indicata la provenienza e se di origine spagnola o turca di evitarne l'acquisto; nel caso non ci fosse l'etichettatura, obbligatoria per legge, invece l'Aduc consiglia oltre ad evitarne l'acquisto anche a segnalare l'irregolarità alla Polizia municipale del proprio Comune. Ai turisti, infine, che hanno scelto
come luogo di villeggiatura la Spagna o la Turchia, l'Associazione consiglia di non mangiare peperoni;
l'Aduc ha inviato una nota al ministero della salute affinché siano intensificati i controlli sui peperoni provenienti da Spagna e Turchia -:
se il Ministro della salute sia a conoscenza di questo allerta verificatasi in Germania e se non ritenga di aumentare i controlli sui peperoni importati;
se il Ministro della salute non ritenga necessario svolgere degli accurati controlli per verificare se i citati prodotti siano già presenti nel nostro mercato e, nel caso venga accertata la loro presenza, se non si ritenga di ritirarli dal mercato.
(5-01384)
Interrogazione a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute ha di recente elaborato una bozza di nuovo Codice della sicurezza alimentare, sottoposta all'attenzione della Commissione salute della Conferenza dei Presidenti ai fini della successiva discussione in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
la bozza di decreto legislativo di cui sopra, nell'accorpare e semplificare la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, procede anche a depenalizzare i reati attualmente previsti nel settore delle frodi alimentari dalla legge n. 283 del 1962: solo in caso di gravi intossicazioni o di morte del consumatore di cibo inquinato o adulterato o recante etichetta non veritiera, si potrebbe infatti attivare un ricorso in sede penale;
per gli illeciti soggetti a depenalizzazione, rimane solo una sanzione pecuniaria di entità variabile dai 10 mila agli 80 mila euro, mentre viene negata la possibilità di un sequestro preventivo;
nel caso degli illeciti alimentari, la sanzione penale costituisce un fortissimo deterrente, mentre la possibilità di un sequestro preventivo rappresenta un potente strumento di prevenzione, che in molti casi (come nelle note vicende della «mucca pazza» o delle acque minerali contenenti cloroformio) ha consentito di evitare intossicazioni di massa;
la sanzione pecuniaria amministrativa non vale, in tali circostanze, a dissuadere i produttori dalla commissione dell'illecito, in quanto in molte circostanze il pagamento della multa potrebbe risultare più conveniente rispetto al guadagno già conseguito grazie all'illecito;
se venisse approvata la prevista depenalizzazione dei reati alimentari, la magistratura sarebbe di fatto privata della sua fondamentale funzione di controllo e prevenzione rispetto ad un settore destinato ad incidere in maniera sostanziale sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori;
nella prima metà del 2007, oltre 150 sentenze sono state pronunciate dalla Corte di cassazione in relazione ai reati alimentari disciplinati dalla citata legge n. 283 del 1962, aventi ad oggetto casi di tè cinese al piombo, bevande analcoliche al benzene, molluschi e crostacei provenienti dall'Est europeo ed infetti, animali allevati con ormoni, eccetera;
la tutela della salute dei consumatori, della sanità e del benessere degli animali rientra tra le fondamentali funzioni attribuite al Ministero della salute, sia sotto il profilo della disciplina legislativa che sotto il profilo delle necessarie garanzie a carattere tecnico-operativo;
sullo stesso sito web del Ministero della salute si afferma che: «la sicurezza di un alimento sarà quindi garantita solo se il sistema, che prevede interventi di prevenzione e di controllo ufficiale nel corso della filiera di produzione, riuscirà a monitorare
costantemente ogni fase del processo che porta l'alimento dalla fase della produzione primaria al consumatore»;
è evidente che la possibilità di un effettivo ed efficace sistema di controllo e prevenzione sulla sicurezza dei nostri alimenti rischia di risultare sostanzialmente compromessa nel caso in cui venisse confermata la prevista ipotesi di depenalizzazione dei reati di cui alla legge n. 283 del 1962 -:
se il Ministro della salute ed il Ministro dell'Agricoltura fossero a conoscenza delle modifiche normative contenute nella bozza di Codice sulla sicurezza alimentare predisposto dal Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire tempestivamente al fine di bloccare qualsiasi ipotesi di depenalizzazione dei reati destinati ad incidere sulla prevenzione e sulla sicurezza dei cittadini;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno sospendere l'iter della bozza di Codice sulla sicurezza alimentare, riformulando il Capo VI, nella parte relativa alle sanzioni, al fine di reintrodurre reati con sanzioni penali, per tutti i casi di adulterazione degli alimenti.
(4-04592)