Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 198 del 31/7/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FLUVI e FRANCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2004, al comma 58 dell'articolo 2, ha disposto che «Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti»;
la norma in oggetto consente all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla erogazione delle eccedenze solo delle imposte IRPEF ed IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti;
da ciò si evince che la prescrizione del diritto al rimborso continuerebbe ad operare per le altre imposte pagate in eccesso con la dichiarazione dei redditi (ILOR, CCSN ed Imposta sul patrimonio netto), nello stesso periodo;
tutto ciò determina una situazione per cui un contribuente potrà beneficiare del rimborso IRPEF e/o IRPEG e non del
rimborso ILOR per la stessa dichiarazione e per l'identico periodo d'imposta -:
se non ritenga opportuno, in sede di legge finanziaria o di altri provvedimenti in materia finanziaria e fiscale, modificare il comma 58 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, eliminando la prescrizione per tutte le imposte ed i contributi pagati con le dichiarazioni dei redditi fino al 30 giugno 1997.
(5-01393)
GERMONTANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, reintroduce l'obbligo, per i contribuenti IVA, di presentare all'Amministrazione finanziaria l'elenco clienti e fornitori;
l'obbligo soppresso dalla legge n. 489 dell'8 agosto 1994 riporta alla luce un provvedimento che aveva provocato per diverso tempo difficoltà operative non indifferenti per le aziende;
con un comunicato stampa del 16 marzo 2007, l'Agenzia delle entrate conferma lo slittamento al prossimo 15 ottobre 2007 della scadenza per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 all'articolo 21 stabilisce che fra i dati obbligatori della fattura vi sono: la data di emissione, il numero progressivo, la ditta (denominazione o ragione sociale), la partita IVA dell'emittente, la natura qualità e quantità dei beni ceduti e servizi prestati, la base imponibile, il valore normale dei beni, l'aliquota applicata;
con l'obbligo imposto dalla sopra citata legge n. 248 del 2006, si obera di un lavoro mastodontico gli studi professionali e le stesse imprese che dovranno andare a cercare, contattare e richiedere, il codice fiscale di tutte quelle imprese (in particolare modo le ditte individuali) che non hanno mai ritenuto di dovere indicare tale dato nei documenti fiscali -:
se non ritenga opportuno riesaminare l'obbligatorietà di presentazione dell'elenco clienti e fornitori, escludendo da tale obbligo in via definitiva i contribuenti in contabilità semplificata, i liberi professionisti e le ditte individuali e se non ritenga opportuno prorogare l'invio dell'elenco fissato per il 15 ottobre 2007 dal momento che la scadenza è molto ravvicinata rispetto a quella del 30 settembre 2007, data di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO da parte dei commercialisti, i quali disporrebbero quindi solo di 15 giorni per predisporre quanto previsto dalla legge n. 248 del 2006, sopra citata.
(5-01394)
GIOACCHINO ALFANO e GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato il termine per il completamento degli investimenti per i quali è possibile fruire dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, prevedendo che, per coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento al credito d'imposta nel 2005 e nel 2006, gli investimenti agevolati possono essere completati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2008;
l'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato del 21 marzo scorso, ha tuttavia indicato che la fruizione dei predetti crediti d'imposta, relativamente agli investimenti non ancora completati entro il 31 dicembre 2006, è sospesa, in attesa della specifica autorizzazione da parte della Commissione europea, prescritta ai sensi dell'articolo 88 del Trattato UE;
in occasione dello svolgimento, il 18 aprile 2007, di una precedente interrogazione a risposta immediata a sua firma, n. 5-00940, relativa a tale materia, il rappresentante
del Governo ha fatto presente che non era agevole prevedere entro quale termine sarebbero pervenute le valutazioni della Commissione europea in merito a tale previsione normativa;
non risulta che nel frattempo siano intervenute novità su tale questione, risultando pertanto ancora preclusa la possibilità di fruire del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della predetta legge n. 388 del 2000, relativamente agli investimenti non ancora completati entro il 31 dicembre 2006;
come è evidente, l'incertezza circa la possibilità di accedere alle predette agevolazioni pone le imprese interessate in una condizione di grave difficoltà, la quale appare ancora più paradossale ove si consideri che tali imprese sono già state riconosciute titolari del diritto al credito d'imposta, ed hanno maturato un legittimo affidamento sulla base delle scelte compiute dal legislatore -:
quali siano stati gli sviluppi della vicenda evidenziata, in particolare se siano pervenute le valutazioni della Commissione europea, e quali iniziative intenda assumere in tempi brevi, per consentire alle imprese interessate la fruibilità del predetto regime agevolativo.
(5-01395)
DEL MESE, FABRIS, SATTA, D'ELPIDIO, ROCCO PIGNATARO, CAPOTOSTI, GIUDITTA, ADENTI, AFFRONTI, CIOFFI, LI CAUSI, MORRONE, PICANO e ROSSI GASPARRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, reca le norme per l'applicazione simmetrica dei tassi di interesse;
l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, detta le regole in materia di portabilità dei mutui;
l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 7 del 2007 stabilisce le modalità per la semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche per i mutui immobiliari;
il comma 5 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 7 del 2007 impegna l'ABI e le associazioni di tutela dei consumatori a definire le regole generali per la riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere, mediante la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo;
tale accordo fra l'ABI e le associazioni di tutela dei consumatori è stato raggiunto il 2 maggio scorso, ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge a cui fa riferimento;
secondo quanto riporta lo studio «Usi e abusi bancari» realizzato dalle associazioni dei consumatori Adusbef, Federconsumatori, Codacons e Adoc, si apprende, da fonti stampa, che, grazie all'asimmetria dei tassi, gli istituti bancari avrebbero realizzato in un anno solare introiti aggiuntivi per 5,3 miliardi di euro;
le associazioni dei consumatori hanno reso noto, attraverso la stampa, che le banche non starebbero rispettando le disposizioni di legge; le stesse associazioni hanno inoltre dichiarato di aver ricevuto 18.000 reclami (14.711 sul mancato rispetto della simmetria dei tassi di interesse, 2.507 sulla portabilità dei mutui, 522 sulla cancellazione dell'ipoteca e 347 per la penale sui mutui);
le medesime associazioni di tutela dei consumatori hanno presentato all'autorità giudiziaria 104 esposti per truffa ed appropriazione indebita;
lo steso ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso Padoa Schioppa, ed il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, hanno denunciato in più
occasioni gli alti costi delle operazioni bancarie e dei tassi di interesse definiti tra i più alti d'Europa -:
quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire un attento monitoraggio circa l'attuazione delle predette disposizioni di legge, nonché quali iniziative, di carattere normativo, intenda adottare al fine di sanzionare il mancato rispetto delle previsioni in materia di applicazione dei tassi di interesse, di portabilità e di riconduzione ad equità dei mutui.
(5-01396)
Interrogazione a risposta scritta:
FEDI, BUCCHINO, GIANNI FARINA, NARDUCCI e BAFILE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
negli anni scorsi i dipendenti del Ministero degli affari esteri impiegati all'estero, hanno potuto utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi ed a seguito di precise istruzioni impartite dal Ministero stesso, il modello 730 anziché l'«Unico», proprio in forza di detto rapporto di lavoro;
i predetti dipendenti, per contratto, non possono avere altro reddito;
per la dichiarazione 2006, invece, tale possibilità è risultata preclusa ai dipendenti del Ministero degli affari esteri assunti in loco;
nella fattispecie si tratta di sostituti d'imposta che sono pubbliche amministrazioni dello Stato italiano;
sia la Guida del contribuente che le istruzioni per la compilazione del 730 e del modello «Unico» lasciano ampi spazi ad interpretazioni contrastanti rispetto alla modulistica da utilizzare;
i cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito soggetto ad imposizione fiscale in Italia, sulla base della normativa nazionale o in base a convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali, debbono godere degli stessi doveri e degli stessi diritti e quindi poter accedere a procedure semplificate e ad operazioni di conguaglio in sede di versamenti IRPEF da parte del sostituto d'imposta -:
se si intenda consentire, in una logica di piena equiparazione di diritti e doveri, per coloro i quali lavorano alle dipendenze di una amministrazione pubblica italiana che agisca anche da sostituto di imposta, la possibilità di compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.
(4-04599)