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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
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(A.C. 2849 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
Al comma 1, sostituire la parola: nove con la seguente: sei.
1. 1. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,
*1. 2. Compagnon, Lucchese.
Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo al concetto disalute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,
*1. 5. Pelino.
Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,
*1. 6. Bodega, Montani, Grimoldi.
Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto che la salute è un bene primario da tutelare
1. 7. Lucchese, Compagnon.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, al fine di consentirne una concreta efficacia.
1. 8. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole: fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali,
1. 9. Lo Presti.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti:, compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 11. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti:, compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 13. Pelino.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti:, compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 14. Bodega, Montani, Grimoldi.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché nei servizi e nelle cosiddette realtà d'ufficio.
1. 17. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.
Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole:, autonomi e.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
*1. 18. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole:, autonomi e.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
*1. 120. Capotosti.
Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni.
1. 20. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: adeguate e.
1. 21. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione in materia di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte.
1. 22. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: meramente formali.
1. 24. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: meramente.
1. 26. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti:, nonché alle imprese a basso indice infortunistico.
1. 27. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;
1. 29. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela;
1. 31. Lo Presti, Angela Napoli, Ulivi.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati.
1. 32. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine, le parole:, rendendolo più efficace anche tramite utilizzo di funzionari pubblici in possesso di tutti i requisiti culturali e professionali necessari per lo svolgimento dei controlli.
1. 33. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera f), alinea, dopo le parole: riformulazione e razionalizzazione aggiungere le seguenti:, secondo criteri di coerenza e proporzionalità,
1. 38. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino a: in particolare con le seguenti: secondo criteri di coerenza, proporzionalità e rischiosità, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo.
1. 40. Lo Presti.
Al comma 2, lettera f), alinea, sopprimere le parole:, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 1), sostituire le parole da: confermando e valorizzando fino alla fine della lettera, con le seguenti: prevedendo il potere di impartire disposizioni esecutive e confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche attraverso la previsione di rimedi amministrativi;
numero 2), sostituire le parole da:, previste solo fino alla fine della lettera con le seguenti: da applicare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a trentunomila euro;
numero 3), sostituire le parole da: fino ad euro centomila fino alla fine della
lettera con le seguenti: non inferiore a cento euro e non superiore a cinquecento euro per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale;
sopprimere il numero 4);
numero 5), sostituire le parole: ad organizzazioni sindacali ed associazioni con le seguenti: alle associazioni.
*1. 34. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 2, lettera f), alinea, sopprimere le parole:, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 1), sostituire le parole da: confermando e valorizzando fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo il potere di impartire disposizioni esecutive e confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche attraverso la previsione di rimedi amministrativi;
numero 2), sostituire le parole da:, previste solo fino alla fine della lettera con le seguenti: da applicare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a trentunomila euro;
numero 3), sostituire le parole da: fino ad euro centomila fino alla fine della lettera con le seguenti: non inferiore a cento euro e non superiore a cinquecento euro per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale;
sopprimere il numero 4);
numero 5), sostituire le parole: ad organizzazioni sindacali ed associazioni con le seguenti: alle associazioni.
*1. 35. Lo Presti, Porcu, Ulivi, Lisi, Amoruso.
Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: con riguardo in particolare fino alla fine dell'alinea con le seguenti: nonché della natura sostanziale o formale della violazione prevedendo.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 1), sostituire le parole da: l'utilizzazione fino a: valorizzando il con le seguenti: la definizione di procedure che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, nonché la conferma del;
sostituire i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti:
2) la pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell'ammenda fino a ventimila euro;
3) per le violazioni di norme che prevedono adempimenti amministrativi, la sanzione amministrativa fino a diecimila euro;
4) sanzioni di tipo interdittivo nei casi di inosservanza particolarmente grave delle disposizioni in materia.
**1. 37. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: con riguardo in particolare fino alla fine dell'alinea con le seguenti: nonché della natura sostanziale o formale della violazione prevedendo:.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 1), sostituire le parole da: l'utilizzazione fino a: valorizzando il con le seguenti: la definizione di procedure che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari di provve-dimenti amministrativi, nonché la conferma del;
sostituire i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti:
2) la pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell'ammenda fino a ventimila euro;
3) per le violazioni di norme che prevedono adempimenti amministrativi, la sanzione amministrativa fino a diecimila euro;
4) sanzioni di tipo interdittivo nei casi di inosservanza particolarmente grave delle disposizioni in materia.
**1. 121. Capotosti.
Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo le parole: in funzione del rischio aggiungere le seguenti: e dell'afflittività in relazione alle dimensioni aziendali.
1. 43. Lo Presti.
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole da:, previste solo fino alla fine della lettera con le seguenti: da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro.
1. 45. Lo Presti.
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole da:, previste solo fino alla fine della lettera con le seguenti: da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a trentunomila euro.
1. 44. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio, Compagnon.
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire la parola: ventimila con la seguente: duemila.
1. 48. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire la parola: ventimila con la seguente: cinquemila.
1. 47. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) la previsione della pena dell'arresto sino a due mesi ovvero dell'ammenda da duecentocinquanta euro a mille euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), e), m), n), q) e dell'articolo 41 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è abrogato.
1. 58. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale con le seguenti: non inferiore a cento euro e non superiore a cinquecento
euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale.
1. 50. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1. 53. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) la previsione di misure interdittive soltanto con riferimento ad ipotesi di inadempimento o inosservanza particolarmente gravi di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
1. 54. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.
Al comma 2, lettera f), numero 5), dopo le parole: persona offesa aggiungere le seguenti:, ove consenziente.
1. 56. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, la valorizzazione del potere di impartire disposizioni esecutive da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi;
1. 57. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 59. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 61. Lo Presti, Amoruso, Lisi, Murgia, Porcu.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 62. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) individuazione dei requisiti culturali e professionali specifici per le figure professionali del sistema aziendale e puntuale definizione di compiti e responsabilità;
1. 63. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: per la sicurezza territoriale aggiungere le seguenti: laddove non siano presenti organismi bilaterali per la sicurezza.
1. 64. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
1. 65. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) revisione delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e definizione di misure che ne garantiscano la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
1. 66. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: in corso di approvazione aggiungere le seguenti:, anche al fine di evitare che, a causa della mancanza di uniformità a livello regionale della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si determinino per le imprese oneri diversi relativi al rispetto della medesima disciplina a seconda della propria ubicazione territoriale.
1. 67. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente con le seguenti: per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela definiti legislativamente, agendo su: valutazione, notificazione, formazione e sanità; trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolamentare separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro; prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e per la salute, incompatibili con le disabilità.
1. 68. Lo Presti.
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un più funzionale adattamento degli stessi alle specificità dei settori produttivi.
1. 70. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.
Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: delle parti sociali fino alla fine della lettera, con le seguenti: degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
1. 71. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera o), dopo le parole: regioni e province autonome aggiungere le seguenti:, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Istituto di medicina sociale.
1. 72. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, con le seguenti: previo atto di accertamento, attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*1. 74. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, con le seguenti: previo atto di accertamento, attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*1. 122. Capotosti.
Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: per l'anno precedente.
1. 76. Lo Presti.
Al comma 2, lettera p), numero 1), sopprimere le parole: di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,
1. 77. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera p), numero 2), aggiungere in fine le parole:, garantendo la gestione attraverso forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure.
1. 80. Lo Presti.
Al comma 2, lettera p), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, nonché la previsione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, che nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado venga destinata allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione una percentuale del monte ore annuale.
1. 81. Lo Presti, Porcu, Lisi.
Al comma 2, sopprimere la lettera s).
1. 82. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), alinea, sostituire le parole: della normativa in materia di appalti con le seguenti: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
1. 83. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), alinea, sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: limitatamente alle.
1. 84. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 1).
1. 85. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), numero 1), sostituire le parole: migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti anche attraverso con le seguenti: regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nel confronti di tutti i subappaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori,
mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore; valorizzare.
1. 91. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e.
1. 88. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), numero 1), dopo le parole: con particolare riferimento ai subappalti aggiungere le seguenti: e limitatamente agli appalti e subappalti che, anche quali fasi di un ciclo produttivo, si svolgono nei luoghi di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica del committente.
*1. 86. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Murgia, Lisi, Ulivi.
Al comma 2, lettera s), numero 1), dopo le parole: con particolare riferimento ai subappalti aggiungere le seguenti: e limitatamente agli appalti e subappalti che, anche quali fasi di un ciclo produttivo, si svolgono nei luoghi di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica del committente.
*1. 89. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
1. 92. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 2).
1. 93. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), numero 2), sopprimere le parole: al massimo ribasso.
1. 94. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 3).
1. 95. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera s), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: a seguito di apposito esame preventivo del soggetto appaltante.
1. 96. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto;
1. 97. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e
le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAIL;
1. 98. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi, per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità;
1. 99. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni aggiungere le seguenti:, alle dimensioni dell'azienda.
1. 100. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni aggiungere le seguenti:, al numero dei lavoratori stabilmente impiegati nell'azienda.
1. 101. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo, tra le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso, la presenza di attrezzature di rianimazione e di defibrillatori.
1. 102. Lucchese, Compagnon.
Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo, per le imprese di dimensioni e strutture complesse, la presenza di una figura professionale sanitaria e la stipula di convenzioni che garantiscano la reperibilità di un medico.
1. 103. Lucchese, Compagnon.
Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, limitatamente ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 108. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, sopprimere la lettera v).
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Diritto di interpello in materia di sicurezza e salute del lavoro). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali e gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, nonché la Consulta italiana interassociativa della prevenzione (CIIP), possono inoltrare al «Comitato speciale per l'interpello» di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il «Comitato speciale per l'interpello» è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della salute, che possono avvalersi della collaborazione di altri Ministeri, dell'INAIL e dell'ISPESL e delle Regioni.
3. All'interpello in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo non si applica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
1. 123. Lo Presti, Buontempo, Murgia.
Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
z) previsione di un sistema premiale per le imprese che in un arco di tempo prestabilito, non superiore ai due anni, dimostrino di essere virtuose sul piano della prevenzione degli infortuni e sulla tutela della sicurezza sul lavoro.
1. 109. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Sono principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
b) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
a) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica elettrotecnica), UNI (Ente nazionale di unificazione), CEI (Comitato elettronico italiano), IMD (lnternational MTM directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli enti bilaterali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 2.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
*1. 02. Compagnon, Lucchese.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Sono principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
b) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
a) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica elettrotecnica), UNI (Ente nazionale di unificazione), CEI (Comitato elettronico italiano), IMD (lnternational MTM directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli enti bilaterali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 2.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto,
in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
*1. 04. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
1. 010. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.