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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
...
(A.C. 2849 - Sezione 8)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1o settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).
Sopprimerlo.
6. 1. Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, premettere le parole:
1. Dopo l'articolo 15 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).
6. 2. Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o settembre 2007 con le seguenti: 1o gennaio 2008.
6. 3. Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: grava anche fino alla fine del
comma, con le seguenti: non grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
6. 5. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: venti dipendenti.
6. 6. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: quindici dipendenti.
6. 7. Bodega, Grimoldi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dieci dipendenti aggiungere le seguenti: utilizzati nell'ambito del luogo del lavoro.
6. 8. Bodega, Grimoldi, Pini.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
6. 10. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 ad euro 500 con le seguenti: da euro 50 a euro 250.
6. 12. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 300.
6. 13. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per ciascun lavoratore.
6. 14. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla con le seguenti: non munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1.
6. 15. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 150.
6. 16. Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
6. 17. Bodega, Grimoldi.