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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
DISEGNO DI LEGGE: S. 325 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER L'EMANAZIONE DI ATTI DI NATURA REGOLAMENTARE. ULTERIORI PROROGHE PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE E IN MATERIA DI ISTRUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1222)
(A.C. 1222 - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
all'esercizio di alcune deleghe il cui termine è oggetto di differimento ovvero relativamente alle quali si prevede la facoltà di adottare provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi già vigenti si provvederà nel rispetto dei criteri dei principi direttivi previsti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate a legislazione vigente;
in particolare, per quanto concerne la disciplina di cui al comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto la normativa vigente in materia di volontaria giurisdizione già consente di ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che:
i provvedimenti attuativi delle deleghe per le quali si dispone un differimento del termine di esercizio ovvero quelli correttivi o integrativi siano posti in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del decreto-legge, il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva non comporta il mancato adempimento degli obblighi contributivi;
relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, non si differisca ulteriormente il termine previsto per l'individuazione del soggetto cui dovrà affidarsi la gestione del fondo per le attività cinematografiche;
le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies devono intendersi nel senso che l'applicazione, per il prossimo anno accademico, delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, costituisce una facoltà per le università da esercitarsi comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.5, 1-bis.4, 1-bis.6, 1-bis.10, 1-bis.200, 1-ter.5, 1-sexies.4, 1-octies.6,
1-octies.9, 1-octies.17, 1-octies.18, 1-octies.23 e sull'articolo aggiuntivo 1-octies.0200, nonché sugli emendamenti Dis. 1.55, Dis. 1.56, Dis. 1.57, Dis. 1.58, Dis. 1.59, Dis. 1.60, Dis. 1.61, Dis. 1.62, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 1-sexies-1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.