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Allegato B
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
OLIVIERI e MARIO RICCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 22 maggio 2006, presso la Prefettura della Spezia ed alla presenza del signor Prefetto, si sono incontrati il Responsabile della Sezione Politiche per le imprese della Regione Liguria, un rappresentante dì Confindustria, il legale rappresentante della Ceramica Ligure Spa di Ponzano Magra, assistito da due avvocati, i Segretari Provinciali delle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-tAl della Spezia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Filcea/Cgil, Femca/Cisl e Uilcem/(Uil della provincia della Spezia, i rappresentanti della Atu aziendale della Ceramica Ligure Spa di Ponzano Magra, il Direttore Provinciale dell'Inps ed il Dirigente ell'Area Lavoro della Provincia della Spezia;
l'incontro è stato convocato in relazione alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, attivata da Ceramica Ligure Spa in data 9 gennaio 2006;
l'avvio della procedura di licenziamento collettivo aveva provocato forti iniziative di lotta sindacale da parte dei lavoratori che avevano suscitato il convinto sostegno degli Enti Locali e la solidarietà dell'opinione pubblica dell'intera provincia, come evidenziatosi anche nello sciopero generale della Vallata del Magra indetto dalle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil il 5 aprile 2006;
il summenzionato incontro del 22 maggio 2006 è stato convocato sotto l'egida del signor Prefetto a causa della conclusione della prima e della seconda fase di procedura di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 senza che le parti addivenissero ad accordo alcuno;
l'incontro del 22 maggio 2006 si è concluso con la stipula di un accordo che ha concluso la procedura di consultazione sindacale prevista dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991;
l'accordo raggiunto tra le parti prevede, tra l'altro, la collocazione in mobilità dei lavoratori della Ceramica Ligure Spa per «le ragioni tecniche organizzative produttive derivanti dalla cessazione di attività»;
la cessazione delle attività da parte della Ceramica Ligure di Ponzano Magra è da addebitarsi alla scelta della multinazionale austriaca Lassemberger, proprietaria della Ceramica Ligure Spa, di delocalizzare le produzioni in altri siti, in particolare dell'Europa Orientale;
pur avendo la proprietà aziendale addotto quale motivazione dell'avvio della procedura prevista dalla legge quella della cessazione di attività, motivazione che peraltro è alla base dello stesso summenzionato accordo del 22 maggio 2006, nell'ambito dello stabilimento di Ponzano Magra parrebbe continuare a svolgersi una limitata attività, seppur non di carattere direttamente produttivo -:
se, alla luce di quanto sopraesposto, intenda disporre affinchè venga effettuata dagli organi preposti attenta e puntuale verifica in relazione all'effettiva avvenuta cessazione di attività nello stabilimento di Ponzano Magra;
quali interventi intenderebbe effettuare nei confronti di Ceramica Ligure Spa ovvero quali sanzioni intenderebbe applicare nei confronti della proprietà ove dalle summenzionate verifiche emergesse che nello stabilimento di Ponzano Magra si svolgono attività, seppur a carattere limitato, tali da far decadere il presupposto di cessazione di attività che, come si è visto, ha costituito la motivazione dell'avvio delle procedure previste, nonché la base del summenzionato accordo tra le parti del 22 maggio 2006;
se, nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergesse che nello stabilimento di Ponzano Magra sono in essere procedure esclusivamente finalizzate alla cessazione di attività, intende assumere, nei confronti della Ceramica Ligure Spa, un'iniziativa finalizzata a far sì che l'azienda impieghi nelle suddette operazioni parte del personale collocato in mobilità, che verrebbe all'uopo reintegrato, seppur in maniera provvisoria.
(4-00462)
D'AGRÒ. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, prevede in favore di tali soggetti quote di riserva per assunzioni obbligatorie;
l'articolo 3, comma 3, della medesima legge stabilisce che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative;
l'applicazione di tale norma è estesa anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
questa disposizione muove dalla consapevolezza che l'assunzione di disabili in strutture del genere potrebbe essere in concreto incompatibile con le funzioni di assistenza a persone portatrici di svantaggi e in molti casi addirittura non autosufficienti;
gli articoli sopra menzionati, tuttavia, non contemplano espressamente gli enti locali nell'ambito di applicazione degli stessi -:
se le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 si estendano anche ai comuni che gestiscono servizio di assistenza domiciliare ad anziani o persone svantaggiate attraverso operatori di assistenza dipendenti comunali.
(4-00463)
MEREU. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nonostante stia assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo, venendo incontro ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, nonché alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato, negli ultimi tre anni in Sardegna la formazione professionale ha perso oltre tremila posti di lavoro;
con la Finanziaria 2006 si prevede un ulteriore taglio dal settore delle figure apicali e dirigenziali degli enti di formazione e l'impiego di incentivi per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 42/89;
tale incentivazione consisterebbe, per coloro che non avessero maturato al 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione, in una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino ad un massimo di cinque anni;
resterebbe pertanto escluso dagli incentivi il personale più giovane, privo di tutela e con scarse occasioni di un rapido ricollocamento nel mondo del lavoro -:
se non ritenga di prevedere, d'intesa con la Regione Sardegna, per questi lavoratori l'avvio della procedura di mobilità lunga, anche in deroga alla normativa vigente, o comunque l'applicazione di ammortizzatori sociali adeguati a sostenere la crisi occupazionale nel settore della formazione.
(4-00477)