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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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(A.C. 17 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).
1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento
italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con le seguenti: sulle attività illecite e irregolari nel ciclo dei rifiuti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le lettere d), e) ed f);
al titolo, sostituire le parole: sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con le seguenti: sulle attività illecite e irregolari nel ciclo dei rifiuti.
1. 10. Misiti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) verificare l'attuazione, le eventuali inadempienze, i possibili difetti o vizi applicativi della normativa vigente in materia di ciclo dei rifiuti, da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali e dei soggetti privati, affidatari della raccolta e dello smaltimento.
Conseguentemente:
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali in relazione sia ai sistemi di affidamento che allo standard di efficienze, sicurezza e funzionalità dei metodi applicati di raccolta, smaltimento e stoccaggio;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) accertare le cause, le responsabilità che spesso determinano l'accumulo di rifiuti non raccolti per lunghi periodi in diversi centri abitati con gravi rischi per la salute pubblica, individuare le cause che rendono difficile smaltire rifiuti in discariche idonee a norma, verificare le cause che impediscono la realizzazione di un numero congruo di discariche adeguatamente distribuite sul territorio nazionale;
h) controllare il livello d'inquinamento, indotto dal ciclo dei rifiuti, sull'ambiente, in particolar modo sulle acque interne, su quelle marine e sulle falde freatiche;
i) verificare lo stato di conservazione sul territorio nazionale dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alla creazione di un sito nazionale apposito per le scorie nucleari e alla prevenzione dell'esportazione illecita di tali materiali;
l) individuare ogni forma possibile di incentivo alla raccolta differenziata al fine di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica.
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione ha facoltà di riferire al Parlamento annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ma comunque è tenuta obbligatoriamente ogni due anni a presentare una relazione propositiva degli interventi legislativi ed amministrativi più urgenti al momento.
1. 11. Nardi.