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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
(A.C. 17 - Sezione 3)
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, due vicepresidenti e due segretari.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
(Composizione della Commissione).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.
2. 20. La Loggia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. 50. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza neanche nella seconda votazione si procede ad una terza votazione e viene eletto chi ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.
2. 21. La Loggia.