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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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(Sezione 12 - Tempi di costituzione degli «sportelli unici all'estero»)
CIOFFI e FABRIS. - Al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che:
la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», costituisce il nuovo quadro giuridico di riferimento creato al fine di rendere «più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana»;
detta legge prevede, fra l'altro, la costituzione di sportelli unici all'estero (cosiddetti «sportelli Italia») per l'internazionalizzazione delle imprese;
tali sportelli, operando in raccordo con le ambasciate e gli uffici consolari, sono volti ad esercitare funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia -:
quando tali sportelli, alla luce del quadro normativo vigente, diverranno realmente operativi per rafforzare la presenza imprenditoriale e commerciale italiana all'estero. (3-00098)
(5 luglio 2006)