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Allegato A
Seduta n. 200 del 2/8/2007
(A.C. 2937 - Sezione 8)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, in riconoscimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successivo modificazioni, è un diritto del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
il presente disegno di legge governativo, all'articolo 1 comma 4, parla dell'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per esercitare la libera professione intramuraria;
in Italia, secondo il rapporto OCSE, mancano oltre 40.000 infermieri;
la legge 8 gennaio 2002, n. 1 all'articolo 1, comma 2, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario prevede già la possibilità per il personale infermieristico di svolgere attività libero-professionale intramuraria;
impegna il Governo
ad adottare iniziative di propria competenza per attivare quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 in materia di prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale e quindi alla possibilità di svolgere attività libero professionale intramuraria.
9/2937/1. Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni.
La Camera,
premesso che:
i cittadini hanno l'assoluto diritto di scegliere liberamente il medico e la struttura a cui rivolgersi per farsi curare anche in virtù di quel rapporto di fiducia che deve esistere tra medico e paziente, e base imprescindibile di una medicina più umana, specialmente nei casi di patologie croniche e in condizioni di grave fragilità;
i tempi di attesa per un cittadino per prenotare una prestazione presso una struttura sanitaria del Servizio sanitario nazionale sono assai lunghi e spesso causa di grave conflittualità tra medico e cittadino;
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, in riconoscimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un sacrosanto diritto dei medici del Servizio sanitario nazionale;
il presente disegno di legge governativo, all'articolo 1 comma 4, parla dell'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per esercitare la libera professione intramuraria; esiste una reale difficoltà nella gestione diretta dell'attività intramuraria da parte delle ASL, con il servizio di prenotazione delle prestazioni, riscossione degli emolumenti, il rilascio delle ricevute, stante la disomogeneità dei luoghi e dei tempi in cui viene esercitata la libera professione intramuraria;
impegna il Governo
a emanare in sede di attuazione della legge un regolamento per semplificare le procedure di ricorso da parte dei cittadini alle prestazioni offerte dalla libera professione intramuraria, così da corrispondere in modo più efficace alle loro richieste di cura.
9/2937/2. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Pini.
La Camera,
premesso che:
gli ospedali classificati appartenenti a istituzioni religiose svolgono la loro attività per missione e per motivi di solidarietà;
queste importanti strutture sanitarie continuano ad avere l'annosa problematica riguardante la copertura degli oneri finanziari per i rinnovi contrattuali per il personale degli ospedali classificati, in particolare a partire dal biennio 2002-2003 e seguenti;
nonostante ripetute assicurazioni da parte delle regioni interessate, la questione non è stata ancora risolta, pur considerando che gli istituti titolari degli ospedali, con grandi sacrifici, stiano applicando i contratti rinnovati, allo scopo di andare incontro alle giuste attese e spettanze dei lavoratori;
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, eventualmente anche in occasione della prossima manovra affinché sia fornita una interpretazione autentica del disposto dell'articolo 9 della legge n. 248 del 2005, statuendo che detta norma trova applicazione, in base agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, anche per il personale degli ospedali classificati, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 1968 e successive modificazioni e convenzionati, de iure, per la erogazione del servizio sanitario, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 18 del decreto legislativo n. 229 del 1999.
9/2937/3. Bianco, Burtone.
La Camera,
premesso che risulta necessario rendere più cogente il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, in modo da garantire che il cittadino non percepisca l'attività intramuraria a pagamento come favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a stabilire in modo tassativo che il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, avvenga in modo tale da garantire che l'attività intramuraria a pagamento non sia favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari.
9/2937/4.Ghizzoni, Folena.
La Camera,
premesso che appare necessario garantire che i docenti universitari impegnati nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non pretermettano l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica all'esercizio dell'attività privata;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere espressamente, per il personale universitario, che l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non sia in alcun modo penalizzata dall'esercizio di quella privata.
9/2937/5.Li Causi, Folena.
La Camera,
premesso che appare necessario che la revoca o la destituzione del direttore d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario avvenga, come per la procedura di nomina, d'intesa con il rettore dell'università competente;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la revoca o la destituzione del direttore generale d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario sia definita, come quella di nomina, d'intesa con il rettore dell'università competente.
9/2937/6.Benzoni, Folena.
La Camera,
premesso che il provvedimento in esame investe in maniera rilevante competenze del ministro dell'università e della ricerca, per cui appare necessario prevederne la competenza in materia di presentazione della relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le relazioni del Governo al Parlamento sull'attuazione della normativa indicata siano adottate sentito il ministro dell'università e della ricerca.
9/2937/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Folena.
La Camera,
premesso che si prevede che le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria in particolare del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria del personale universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, sia definito sentito il rettore dell'ateneo interessato.
9/2937/8.(Testo modificato nel corso della seduta) Ghizzoni, Folena.
La Camera,
al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 2;
impegna il Governo
ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel senso che l'inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in apposita sezione, del ruolo dirigenziale del Ministero della salute sia realizzato sulla base di specifico provvedimento dell'amministrazione interessata, tenuto conto delle corrispondenti vacanze in organico dei dirigenti di seconda fascia dello stesso Ministero e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e dell'invarianza del trattamento economico.
9/2937/9.Lucà, Duilio.