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Allegato B
Seduta n. 201 del 10/9/2007
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
FUNDARÒ. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel predisporre la risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione del 26 luglio 2007, di cui all'Atto di sindacato ispettivo n. 5-01354 Fundarò: Produzione dell'aceto balsamico di Modena, dichiara, tra l'altro: «Quanto infine al decreto ministeriale del 2004 che ha introdotto la protezione transitoria per un prodotto che deve realizzarsi solo con mosti provenienti da uve della regione Emilia-Romagna, si precisa che dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Comunitaria della richiesta di riconoscimento della Igp, il predetto decreto ha perso qualsiasi efficacia»;
a sensi dell'articolo 4 del decreto direttoriale 18 novembre 2004, concernente «Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Aceto Balsamico di Modena"», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2004, n. 287, è disposto che: «La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario»;
in Italia esiste e non è mai stato revocato o abrogato il decreto 18 novembre 2004, nella versione da ultimo pubblicata ai sensi del decreto 3 agosto 2006. Tale decreto reca in allegato un disciplinare differente da quello riportato nella «Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 luglio 2007, entrambi però riferiti alla Indicazione Geografica Aceto balsamico di Modena;
se i disciplinari sono differenti è anche esplicito che il prodotto riferito al disciplinare apparso nella Pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 luglio 2007, non ha la storicità pluriennale che le disposizioni emanate dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo scopo prescrivono, anzi, si evince che tale prodotto non poteva e non può attualmente essere fabbricato, stante la protezione nazionale disposta dal decreto del 18 novembre 2004 che tutela il prodotto ottenuto ai sensi dell'ultimo disciplinare allegato al decreto 3 agosto 2006;
inoltre, viste le limitate varietà di uve che si possono utilizzare per l'ottenimento dei mosti necessari all'elaborazione del prodotto e considerato che deve esistere un registro di tali vigneti, appare dubbio che vi siano certificazioni che dimostrino come e dove sia stata prodotta, sempre che sia stata prodotta, la rilevante quantità di mosti appartenenti ai sette vitigni che è servita alla fabbricazione del prodotto almeno nei 5 anni passati;
il disciplinare riportato nella citata pubblicazione comunitaria del 6 luglio 2007 è sconosciuto al pubblico non essendo stato reso pubblico come anche prescrive l'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 510/2006, secondo cui «lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della propria decisione favorevole sia pubblicata e assicura l'accesso per via elettronica al disciplinare»;
ne consegue che, non essendo stata adottata alcuna decisione sulla registrazione da parte dell'organismo comunitario sulla domanda stessa, che ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 può essere adottata o in maniera favorevole o in maniera contraria ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4, o dell'articolo
5, terzo paragrafo, e ad ogni modo in maniera che la decisione sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ma essendo solo stata comunicata l'avvenuta istanza nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la protezione nazionale transitoria è efficacemente vigente, anzi, solo un atto amministrativo di pari rango potrebbe renderla inefficace e nel caso vi fosse una decisione da parte dell'organismo comunitario, la caducazione implicita della protezione transitoria potrebbe avvenire solo se tale decisione fosse contraria alla registrazione della denominazione geografica, infatti, nel caso opposto vi sarebbe una protezione più ampia, di livello comunitario, che non vanificherebbe quella nazionale, ma la estenderebbe senza creare profili problematici tali da farla espungere dall'ordinamento italiano -:
se sia compatibile il disciplinare di produzione riferito alla Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 luglio 2007, con la protezione transitoria recata dall'articolo 4 del decreto 18 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2004, n. 287;
se non sia evidente che tale protezione transitoria sia ostativa alla produzione del prodotto descritto nel disciplinare sopra indicato ed in tal senso capace di rendere sanzionabili, ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004, quei produttori che hanno richiesto tale registrazione.
(5-01428)
FUNDARÒ. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 26 luglio 2007, il Ministro ha risposto all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01354, Fundarò, concernente «Produzione dell'aceto balsamico di Modena»;
come risulta dalla dichiarazione dell'interrogante, la risposta fornita è stata del tutto insoddisfacente. Infatti, oltre ad eludere i quesiti posti, ha esposto notizie e circostanze di carattere generale e motivanti circa la necessità di chiedere la registrazione della Indicazione Geografica Protetta Aceto balsamico di Modena, che esulano dal testo dell'interrogazione e che soprattutto, secondo l'interrogante, sembrerebbero prive di fondamento oggettivo e ad ogni modo strumentali e fuorvianti, se non tali da poter dissimulare - nei fatti - un secondo fine speculativo e di parte che l'iniziativa sottende;
innanzitutto si deve evidenziare che dal contenuto della risposta si desumerebbe che il Ministero sia perfettamente a conoscenza che la denominazione da registrare non sia una denominazione geografica, ma un nome di un prodotto, e quindi non registrabile ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006, notissimo in tutto il mondo, che viene da sempre fabbricato e commercializzato per la maggior parte delle quantità dall'azienda De Nigris di Afragola e tramite mosti provenienti maggiormente dalla regione Sicilia. In concreto, però, nella risposta di cui trattasi non si esplicitano tali fatti, ma, con una giustificazione di alto profilo di fronte alla quale sarebbe difficile controbattere (ameno che non si fosse a conoscenza dell'intera ed annosa vicenda sulla protezione dell'Aceto balsamico di Modena), si evidenziano le ragioni per cui l'amministrazione abbia dovuto procedere a tale richiesta di registrazione;
il Ministero così rispondendo fa sorgere il dubbio in favore di chi intenda far registrare tale Indicazione, dal momento che con la relativa protezione si destina alla chiusura l'impresa che maggiormente produce, vende e fa apprezzare nel mondo tale aceto;
inoltre, analizzando il contenuto della risposta si deve evidenziare che il
Ministro nel dichiarare che «Dopo la registrazione della Dop "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" l'unica possibilità per continuare ad utilizzare la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" consiste nella registrazione di tale ultima denominazione come Igp», e che: «la eventuale mancata registrazione della Igp causerebbe un danno economico ingente per un prodotto che vanta tradizioni antichissime e che non potrebbe essere più commercializzato da nessuno con la sua storica denominazione», dimostra ad avviso dell'interrogante una propria e specifica intromissione nell'attivazione della richiesta di registrazione della Igp, quasi fosse una problematica propria del Ministero;
a tal proposito si ricorda che non competerebbe al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prendere autonome iniziative volte a chiedere la protezione delle denominazioni di origine, ne tanto meno attivare, per proprie valutazioni tecniche, iter amministrativi tendenti a creare situazioni giuridiche vincolanti che hanno una spiccata giustificazione politica. Il Ministero dovrebbe più propriamente promuovere l'applicazione dei sistemi di protezione delle denominazioni o dei prodotti tradizionali, ma non crearli. Nel nostro caso l'azione del Ministero, a giudizio dell'interrogante, sarebbe per certi versi viziata, non espressamente resa pubblica a tutti i possibili interessati e comunque di parte. Infatti, se avesse voluto permettere la coesistenza delle due menzioni «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» e «Aceto Balsamico di Modena», avrebbe dovuto far intervenire la Commissione, cui spetta l'ammissione delle denominazioni omonime, registrate e non. Il Ministero poteva comunque emanare un atto che disciplinasse come in etichettatura si dovesse indicare la dicitura Aceto Balsamico di Modena in modo da non indurre in errore il consumatore;
apparealtresì strumentale e surrettizia l'asserzione secondo cui si vuole permettere la continuazione ad esistere della menzione Aceto balsamico di Modena, simbolo di notorietà e prestigio nazionale a livello internazionale. In tal caso ciò farebbe sorgere all'interrogante una presunta mala fede del ministero, perché farebbe intendere che vuole mantenere la commercializzazione del prodotto, ma solo in favore dei produttori che formano l'associazione richiedente la registrazione (che sono solo una parte degli effettivi produttori) e nello stesso omette di esprimere che con l'eventuale registrazione della Igp destina alla chiusura il sistema produttivo, in particolare l'impresa campana, che per quantità e qualità di produzione e quote di mercato raggiunte, tale prestigioso risultato consegue e fa ottenere al nostro Made in Italy;
sempre il Ministro riferisce che «quanto infine al decreto ministeriale del 2004 che ha introdotto la protezione transitoria per un prodotto che deve realizzarsi solo con mosti provenienti da uve della regione Emilia-Romagna, si precisa che dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Comunitaria della richiesta di riconoscimento della Igp, il predetto decreto ha perso qualsiasi efficacia»;
in tal caso si fa notare che solo un atto di rango superiore ad un provvedimento subordinato potrebbe anche implicitamente rendere inefficace quest'ultimo. L'annullamento degli atti o la loro inapplicabilità deve essere sempre espressa, esplicita e formulata in maniera formale. Nel nostro caso non esiste l'eventuale decreto (atto equivalente) che sostituisce quello in tal senso indicato inefficace. La Comunicazione del 6 luglio 2007 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, non è un atto produttivo di effetti come il decreto nazionale, non può rendere inefficace alcun atto generatore di conseguenze, al contrario, ciò lo potrebbe produrre l'atto su cui la stessa comunicazione è stata formulata, ma tale atto non esiste perché il tutto, come indicato nella risposta di cui sopra, poggia su una comunicazione interna;
ancora nella risposta, il Ministero, riferisce: «Dopo la registrazione della Dop
"Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" l'unica possibilità per continuare ad utilizzare la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" consiste nella registrazione di tale ultima denominazione come Igp;
ciò in quanto dopo la registrazione della Dop sopracitata, avvenuta con Regolamento CE n. 813 del 17 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n.100 del 20 aprile 2000), la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" si pone in evidente contrasto con l'articolo 13 del Regolamento CE 510/2006 e conseguentemente chiunque utilizzasse tale denominazione, in assenza della registrazione della Igp di cui sopra, sarebbe sanzionabile ai sensi del decreto legislativo 297/2004»;
tale rappresentazione dei fatti appare all'interrogante priva di fondamento e strumentale. L'avvenuta registrazione della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, infatti, non esclude l'utilizzo del nome Aceto Balsamico di Modena;
la questione sulla possibilità di coesistenza della denominazione registrata e quella non registrata fu sollevata nell'ambito dell'approvazione della COM (2000)89, proposta di regolamento atta a registrare la Dop Abtm, quando i membri del Consiglio che votarono contro tale registrazione dichiararono: «c) Contestazione dell'interpretazione data all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, secondo cui non è esclusa a priori (Danimarca, Svezia) la possibilità di utilizzare la denominazione "Aceto balsamico di Modena" dopo l'eventuale registrazione di "Aceto balsamico tradizionale di Modena"»;
la Commissione rispose che i motivi ostativi erano infondati e che: «c) La Commissione rileva che esiste una domanda di registrazione per "Aceto balsamico di Modena" e una per "Aceto balsamico tradizionale di Modena"». Se la denominazione «Aceto balsamico tradizionale di Modena» è registrata come Dop, la protezione prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 deve applicarsi pienamente, con le sole eccezioni indicate all'articolo 13, paragrafo 2;
non si può affermare in astratto che la registrazione «Aceto balsamico tradizionale di Modena» esclude a priori l'uso di «Aceto balsamico di Modena». Ciò dipende dai casi concreti, in particolare dal prodotto per il quale la denominazione verrà utilizzata, nonché dalla sua presentazione. L'applicazione del regolamento nei casi concreti spetta alle autorità nazionali competenti e, eventualmente, ai giudici chiamati a pronunciarsi;
ma anche in caso di dubbio, in base all'articolo 13, comma 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006, la coesistenza sarebbe comunque ammessa, infatti è previsto che «Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata»;
in Italia esiste ad ogni modo un precedente, relativo alla Dop Mozzarella di Bufala Campana. Per tale Dop è stata prevista la coesistenza con la menzione commerciale atta ad indicare la mozzarella non d'origine, ai sensi del decreto del ministro dell'agricoltura del 21 luglio 1998, pubblicato il 16 settembre 1998, che nell'articolo 1 enuncia: «Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata derivati da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine "mozzarella" ed analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", non è consentito l'utilizzo della denominazione "mozzarella di bufala" ma è consentito indicare esclusivamente - anche nello stesso campo visivo - la denominazione di vendita "mozzarella" unitamente alla specificazione "di latte di bufala" a condizione che i singoli termini "mozzarella" e di "latte di bufala" vengano riportati in caratteri di uguale
dimensione e che tra il termine "mozzarella" e la successiva specificazione "di latte di bufala" compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante»;
da quanto riportato si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte dal Ministero -:
come intenda, in caso proseguisse l'iter di registrazione della Igp di cui in premessa, evitare la conseguente chiusura dell'azienda campana produttrice di aceto balsamico di Modena, che legittimamente, da oltre 30 anni, realizza e commercializza con successo e ottima reputazione in tutto il mondo, per questo scopo utilizzando soprattutto mosti provenienti dalla regione Sicilia.
(5-01429)
Interrogazioni a risposta scritta:
ZANELLA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio Americano Brevetti (USPTO) ha nei giorni scorsi confermato la procedura di riesame di quattro brevetti del settore agro-alimentare richiesti dalla Monsanto;
tali brevetti erano utilizzati dal gigante Monsanto contro i piccoli agricoltori, in particolar modo il brevetto per la soia transgenica;
i contadini americani sono stati appoggiati dalla Pubblic Patent Foundation, associazione newyorkese che si occupa di proprietà intellettuale, che ha riesaminato le pretese della Monsanto e determinato il riesame di cui sopra;
di solito, nei due terzi dei casi, le procedure di riesame portano alla revoca dei brevetti -:
se il Governo sia al corrente di tali fatti;
quali ripercussioni può avere simile riesame sul settore agro-alimentare italiano.
(4-04687)
BERTOLINI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 204 del 2004 ha previsto l'obbligo di etichettatura dei prodotti agroalimentari, con l'indicazione dell'origine geografica;
tale provvedimento costituisce un'importante tutela per i cittadini ed un beneficio per i produttori agricoli, consentendo anche di esaltare le tipicità del territorio e le caratteristiche qualitative proprie degli alimenti ivi prodotti;
in un'epoca in cui alla globalizzazione degli scambi corrisponde la diffusione di diverse patologie epidemiche, la rintracciabilità del luogo d'origine costituisce una forma di prevenzione ed uno strumento di rassicurazione a tutela del consumatore;
alcune proposte di legge al vaglio dell'Unione Europea tenderebbero ad abrogare l'obbligo di indicazione dell'origine geografica, considerandolo in contraddizione con il principio di libera concorrenza;
la posizione sostenuta da alcuni legislatori europei tiene conto unicamente della conformità igienico sanitaria, premiando di fatto una concezione standardizzata della produzione, che non tiene conto né del valore qualitativo e culturale che ha un alimento rispetto al proprio territorio di origine, né del beneficio economico arrecato alle aree rurali, in particolare ai piccoli produttori che fanno della tipicità un elemento di competitività;
alcune associazioni agricole e gastronomiche stanno promuovendo una campagna, denominata «difendiamo l'etichetta!», per sensibilizzare e raccogliere firme ad indirizzo del Governo italiano, affinché si faccia promotore, in sede europea, della
necessità di preservare l'obbligo di indicazione geografica dei prodotti agro alimentari;
a tale campagna hanno aderito diversi enti locali;
la fine dell'obbligo di indicazione dell'origine, al pari di altri provvedimenti predisposti dall'Unione Europea, quali gli OCM del vino e dell'ortofrutta e la liberalizzazione della coltivazione degli OGM, andrebbe nettamente in controtendenza rispetto alla politica di valorizzazione della qualità e della tipicità portata avanti negli ultimi anni dalle nostre associazioni agricole e dal Ministero delle politiche agricole -:
se sia a conoscenza dei fatti come sopraesposti;
se intenda mettere al corrente la Camera dei deputati di ulteriori circostanze di cui sia a conoscenza;
se ed in che modo intenda sostenere a livello europeo le richieste provenienti dal mondo agricolo, tendenti a valorizzare la qualità e la tipicità delle produzioni italiane;
se intenda favorire le iniziative che verranno proposte dal Comitato promotore dell'iniziativa.
(4-04703)