Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 206 del 18/9/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta immediata:
CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a Milano e provincia si preannuncia un autunno caldo per i trasporti pubblici: infatti, il 13 settembre 2007 si è svolto un nuovo sciopero di 24 ore da parte di tutti i lavoratori Atm, che comunque hanno garantito il servizio durante l'intero orario di sciopero, in seguito alla scadenza il 5 luglio 2007 del contratto di categoria;
a proclamarlo sono stati gli autonomi di Cobas, Cub trasporti, Sama faisa confail e Fildiai-cildi per contrastare la cessione di lavoratori e linee, contratto aziendale, gare d'appalto e mansioni aggiuntive. L'agitazione ha coinvolto, tra l'altro, il personale di guida delle metropolitane e dei mezzi di superficie, ma anche gli agenti di stazione, gli addetti ai parcheggi e del servizio di collegamento tra l'ospedale San Raffaele e la stazione Cascina Gobba M2;
il coordinamento delle rappresentanze sindacali unitarie ha varato a fine luglio 2007 una piattaforma, dove sono elencati una serie di problematiche da
discutere con Atm ed istituzioni, ma non i paletti fondamentali che una vera piattaforma deve avere come capisaldi in una situazione di destrutturazione, privatizzazione e liberalizzazione in cui si trova l'intero trasporto pubblico locale;
ad oggi sia per chi rimane, sia per chi va non esistono garanzie di nessun genere, se non quelle di legge che sono talmente marginali da non permettere alcuna tranquillità per il futuro dei tranvieri e delle loro famiglie;
ad esempio, se è vero che per i lavoratori di Trezzo e Salmini non è cambiato nulla (almeno per il momento), non sarà così per i lavoratori Atm di Monza. Infatti, la gara d'appalto istituita dalla provincia di Milano e Atm ha perso tutti i servizi del deposito di Monza, ma si è aggiudicata altri servizi, a nord-est della provincia, che fino ad ora erano gestiti da Agi. Questo comporterebbe un interscambio di lavoratori tra Atm e Agi;
le aziende, quindi, stanno procedendo ad accordi per mantenere ognuna il proprio personale. Ai rispettivi lavoratori è stato chiesto di esprimere il desiderio di rimanere in azienda oppure no, ma ciò che non è stato chiarito è che, diversamente dai lavoratori di Trezzo e Salmini, è che in ogni caso non c'è posto per tutti. Infatti, mentre Atm dovrebbe trasferire ad Agi 130 lavoratori circa, Agi ne dovrebbe trasferire ad Atm circa 25. È facile dedurre che solo 25 lavoratori di Monza su 130 avranno l'opportunità di rimanere, per tutti gli altri si apre la strada della cessione. Non si conosce ancora il criterio con il quale verranno scelti i lavoratori che rimarranno, né a quali condizioni;
moltissimi lavoratori di Monza non hanno espresso il desiderio di rimanere in azienda e lo hanno fatto forse consapevoli che le garanzie di mantenimento dei livelli contrattuali e retributivi dovranno riconquistarseli con l'unità e la lotta, sia che rimangano in Atm sia che vengano trasferiti;
il 2008 sarà l'anno della liberalizzazione di tutto il trasporto pubblico (cosiddetto «decreto Lanzillotta»), che prevede forti investimenti per l'acquisto di tram e bus, per il rinnovo delle reti e la creazione di percorsi preferenziali, che sono l'unico modo per rispondere concretamente all'abbassamento degli inquinanti atmosferici, in particolare anidride carbonica e polveri sottili, che ogni giorno creano problemi enormi ambientali, sanitari e anche economici nelle aree metropolitane;
ma per il 2008 nulla è previsto per i salari dei lavoratori, se non l'aumento della loro produttività e del loro orario di lavoro;
la condizione obbligatoria per le aziende è che queste privatizzino attraverso le gare d'appalto -:
quali risposte il Governo intenda dare alle rivendicazioni dei lavoratori del settore del trasporto pubblico di Milano e provincia, che chiedono per il 2008 il rinnovo del contratto e di rilanciare una piattaforma di confronto con le istituzioni, che affronti anche le problematiche che riguardano i lavoratori, come i diritti, il giusto salario e la dignità.
(3-01229)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
XI Commissione:
MOTTA e DELBONO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, «sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee»;
non sono stati inclusi espressamente nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, che individua le attività particolarmente usuranti, i lavoratori addetti ad attività di perforazione petrolifera che, tuttavia, date le modalità
di svolgimento del lavoro, potevano farsi rientrare nella tipologia del «lavoro notturno continuativo» di cui alla citata Tabella;
il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavori usuranti presupponeva peraltro l'individuazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1993, delle mansioni particolarmente usuranti all'interno delle categorie di lavori usuranti di cui alla Tabella A, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri;
successivamente l'articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'attuazione di quanto previsto in materia di lavoro usurante nella legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema previdenziale, affidava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'identificazione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
nel decreto ministeriale 19 maggio 1999, emanato in attuazione di tale previsione, la tipologia del lavoro notturno non risultava più essere menzionata ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, escludendo in tal modo i lavoratori addetti ad attività di perforazione petrolifera dalla possibilità di usufruire dei relativi benefici previdenziali;
nonostante tale quadro normativo, l'attività svolta dai lavoratori addetti alla perforazione petrolifera presenta caratteristiche di particolare gravità dell'usura, in considerazione dell'impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo e dell'esposizione ad un rischio professionale di particolare intensità;
l'attività di perforazione petrolifera, che si svolge sia sulla terraferma sia in mare, in Italia e all'estero, presenta caratteristiche tali da poter inquadrare i lavoratori che la svolgono tra i lavoratori notturni, poiché gli orari di lavoro, per i lavoratori all'estero, sono di 12 ore consecutive al giorno per 35 giorni, di cui 17 turni notturni dalle ore 20 alle ore 8, e 18 turni dalle ore 8 alle ore 20, mentre per i lavoratori in Italia valgono gli stessi orari e le stesse condizioni di lavoro per 14 giorni consecutivi di cui 7 diurni e 7 notturni;
la situazione ambientale in cui operano tali lavoratori è spesso critica, poiché il lavoro si svolge all'aperto, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, e in spazi ristretti ed angusti, in ambienti spesso con elevato grado di rumorosità e vibrazioni, con conseguente stress dovuto anche allo scarso riposo di cui si usufruisce nello stesso ambiente di lavoro;
tali lavoratori sono soggetti a rischi di malattie (quali per esempio la malaria e l'ameba), ad altri rischi per la propria salute derivanti dall'utilizzazione di prodotti tossici, nocivi e talvolta persino cancerogeni, e a rischi per la propria sicurezza con particolare riferimento ai rischi di esplosione ed incendi;
nell'ambito del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile» presentato dal Governo alle parti sociali il 23 luglio 2007, è riportata una elencazione dei lavoratori che possono usufruire dei benefici previdenziali relativi ai lavori usuranti, consistenti nella riduzione del requisito dell'età anagrafica ai fini pensionistici, cioè nella possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al trattamento pensionistico con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto dalla normativa vigente (ma comunque con il requisito minimo di 57 anni di età);
tale elencazione (che sembrerebbe tassativa) include, oltre ai lavoratori impegnati nelle attività di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999, ai lavoratori addetti a linea/catena di montaggio e ai conducenti di mezzi pubblici pesanti, anche i lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro;
il citato «Protocollo», individuando, per quanto riguarda i benefici previdenziali per i lavori usuranti, risorse massime
disponibili su base annua pari in media a 252 milioni di euro, che potranno riguardare circa 5.000 lavoratori all'anno, rimette tuttavia ad una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali (che dovrebbe concludere i propri lavori entro il mese di settembre 2007) la definizione delle ipotesi tecniche per usufruire dei suddetti benefici previdenziali in modo da individuare in maniera più dettagliata la platea dei beneficiari, sulla base comunque della rigorosa osservanza degli indicati tetti numerici e di risorse finanziarie -:
se, ai fini dell'attribuzione dei benefici previdenziali per i lavori usuranti ai sensi del citato «Protocollo», i lavoratori addetti ad attività di perforazione petrolifera, in considerazione delle modalità di svolgimento del lavoro con turni in orario notturno, siano effettivamente ricompresi nella tipologia dei lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003 e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga di dover riservare una specifica ed espressa previsione, nei successivi atti normativi che daranno attuazione al citato «Protocollo», ai fini della individuazione più dettagliata della platea dei beneficiari della disciplina dei lavori usuranti in osservanza dei menzionati vincoli numerici e finanziari, ai lavoratori addetti ad attività di perforazione petrolifera, in ragione della particolare gravità dell'usura connessa alla propria attività lavorativa in termini di stress psicofisico e di rischio professionale.
(5-01457)
BURGIO e ROCCHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in via Gonars a Udine è presente un impianto di trattamento dei rifiuti di proprietà della Net S.p.A., azienda municipalizzata del capoluogo friulano;
fino al 31 dicembre 2006 l'impianto è stato affidato in gestione, tramite appalto, alla Daneco S.p.A;
la gestione dell'impianto udinese è stata prorogata alla Danec S.p.A. (azienda che tuttora gestisce il secondo impianto di trattamento dei, rifiuti esistente nel territorio provinciale di Udine, duello di San Giorgio di Nogaro) fino al 31 maggio 2007 per l'espletamento della gara d'appalto;
dal 1o giugno 2007 la conduzione è passata alla Ladurner S.p.A., che ha vinto la gara d'appalto bandita dalla Net;
prima del passaggio di gestione l'impianto impiegava 19 lavoratori a cui veniva applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro «Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale» del 30 aprile 2003;
tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti delle Imprese appartenenti al Settore dell'Igiene Ambientale prevede espressamente, all'articolo 6, il passaggio diretto ed immediato di tutti i lavoratori addetti allo specifico appalto, riconoscendo loro il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ogni qualvolta si verifichi un cambio di gestione di appalto a seguito di scadenza o cessazione dello stesso;
nel «Capitolato speciale di appalto per la conduzione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilati sito in via Gonars» è previsto, all'articolo 28, che «l'appaltatore dovrà garantire l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende del settore»;
la vittoria dell'appalto conseguita dalla Laduxner è stata ottenuta grazie alla presentazione di un minor costo (rispetto alle altre aziende partecipanti alla gara) di trattamento per tonnellata di rifiuti conferiti nell'impianto;
dal punto di vista contrattuale l'impresa bolzanese non ha assicurato, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, l'applicazione al personale dell'Impianto di Udine del Contratto Collettivo
Nazionale di settore (quello dell'Igiene Ambientale) bensì quello di un altro settore;
a seguito del passaggio di gestione, sono infatti transitati in forza alla Ditta Ladurner 17 lavoratori cui è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro «Metalmeccanici Confapi» integrato da altre voci retributive che dovrebbero garantire la corrispondenza economica con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro «Igiene Ambientale»;
permangono tuttavia delle differenze negative in quanto le indennità varie tra i due contratti nazionali sono diverse;
l'articolo 202 del decreto legislativo 152 del 2006 (il «Codice dell'Ambiente») prevede, in caso di affidamento di servizi comunali per la gestione dei rifiuti, il passaggio diretta dei dipendenti «con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto»;
la ditta cessante Daneco ha presentato ricorso presso il TAR (la cui decisione deve essere ancora pronunciata), sostenendo di essere rimasta vittima di una concorrenza sleale a seguito dell'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro più vantaggioso da parte della società vincitrice;
nel mese di luglio 2007 diverse forze sociali e politiche della città hanno richiesto la creazione di una speciale Commissione d'inchiesta per chiarire le modalità con cui si e proceduto alla gara d'appalto;
situazioni analoghe a quella venutasi a creare a Udine sono a venute e stanno avvenendo in altre regioni del nostro Paese, come il Veneto, la Sardegna e il Lazio;
a giudizio dell'interrogante se tale situazione dovesse trovare conferma ed applicazione futura in altre gare di appalto del settore, si andrebbe incontro ad un irreversibile scenario di demolizione dei diritti - tanto dei lavoratori quanto delle ditte del settore - concordati a livello nazionale in sede di stipula dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali di categoria;
a giudizio dell'interrogante si rischierebbe una situazione per la quale le gare di appalto, lasciate libere le imprese concorrenti di applicare qualsivoglia con atto collettivo, senza il vincolo di assunzione del personale già utilizzato, verrebbero vinte soltanto dalle aziende che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in quel momento meno oneroso, dando il via a meccanismi di dumping contrattuale;
l'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diverso che non preveda, come nel caso del settore dell'igiene ambientale, il vincolo di futura assunzione, presso la nuova ditta vincitrice di appalto determinerebbe inoltre, di fatto una insicurezza occupazionale che riteniamo non tollerabile -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda attuare per salvaguardare il diritto alla continuità contrattuale dei lavoratori dell'impianto di rifiuti di Udine sancita dal decreto legislativo 152 del 2006 e dall'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fise - Ambiente.
(5-01458)
BALDELLI e FABBRI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 23 luglio 2007, Governo e sindacati hanno sottoscritto un protocollo in materia di welfare -:
quali siano i tempi e le modalità che il Governo intende adottare per la trasformazione del protocollo sul welfare in iniziative legislative.
(5-01459)
COMPAGNON e D'AGRÒ. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
risulterebbe allo scrivente che, ad oggi, il Ministero del lavoro non abbia ancora provveduto, contrariamente a
quanto previsto dalla legge n. 152 del 2001 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della normativa correlata, al versamento delle somme spettanti in favore dei patronati quale saldo dell'attività 2004;
le somme in questione risulterebbero già da tempo concretamente disponibili sull'apposito capitolo di spesa del Ministero del lavoro;
in base a quanto disposto all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 152 del 2001 le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata;
l'immotivato ritardo nell'erogazione di tali somme, riferite a un esercizio - quello del 2004 - ormai consolidato, pregiudica il regolare funzionamento dei patronati e delle attività da essi svolte -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire l'erogazione di cui sopra in tempi rapidi.
(5-01460)
Interrogazione a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
sono pendenti presso gli organi di giustizia amministrativa alcuni ricorsi con cui, da parte di alcuni concorrenti, viene richiesto l'annullamento del bando pubblicato sull'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 luglio 2004, n. 59, indetto dall'Inail, per la copertura di n. 164 posti su tutto il territorio nazionale, relativamente all'area C, posizione economica C1, profilo delle attività parasanitarie con funzioni di infermiere professionale;
la richiesta di annullamento degli atti riguarda anche la determinazione del 1o settembre 2004 della Commissione centrale costituita presso la direzione centrale Inail con la quale si stabiliva di far precedere le prove scritte da prove preselettive anche per i candidati che già ricoprivano le funzioni di infermiere professionale a tempo determinato;
le decisioni degli organi di giustizia amministrativa che fino ad oggi si sono pronunciati in ordine alle censure prospettate dai concorrenti non sono concordanti -:
se intenda acquisire dall'Inail opportune informazioni sulla questione prospettata, evidenziando nel contempo all'ente l'opportunità di evitare il protrarsi di diversi contenziosi in più regioni e presso più organi di giustizia amministrativa; a tal fine l'Inail potrebbe prevedere, in sede di autotutela, l'assunzione a tempo indeterminato dei concorrenti che già ricoprivano le funzioni di infermiere professionale a tempo determinato risultati esclusi a seguito dei risultati conseguiti nelle prove preselettive ma utilmente classificatisi nelle graduatorie (avendo sostenuto le altre prove a cui erano stati ammessi per decisione del giudice amministrativo) atteso che l'istituto necessita, comunque, di detto personale che, oltretutto, ha maturato una notevole esperienza.
(4-04829)