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Allegato B
Seduta n. 207 del 19/9/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
XIII Commissione:
CATANOSO e BELLOTTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 maggio 2006 è stato stabilito che l'attrezzo «ferrettara» (definita quale rete da posta derivante ai sensi dell'articolo 11 del regolamento CE 1239 del 1998) può essere impiegato nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività e comunque non oltre le dieci miglia dalla costa;
la normativa vigente autorizza, pertanto, le imbarcazioni ad esercitare detto tipo di pesca entro scaglioni di distanza molto precisi e rigorosi;
si rende necessario ridiscutere i limiti di queste fasce in funzione della sicurezza e della reale posizione delle attuali aree di pesca;
osservando queste caratteristiche di pesca, con tale attrezzo e le sue relative restrizioni si produrrebbero disagi con altri tipi di categorie di pesca, ma soprattutto sì creerebbero gravi problemi alla navigazione commerciale, diportistica e turistica;
solo a titolo di esempio, se tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca con la ferrettara utilizzassero questo attrezzo nella lunghezza massima consentita, solo poche di esse potrebbero uscire in mare, con il rischio di bloccare comunque gli altri tipi di navigazione;
le rappresentanze delle marinerie della Provincia di Catania chiedono di valutare la possibilità di estendere il limite di operatività delle unità da pesca a seconda del tipo di abilitazione -:
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative da un punto di vista normativo al fine di modificare le modalità di impiego della cosiddetta ferrettara (piccola rete da posta derivante), nel senso di allargare i limiti, operativi delle imbarcazioni a seconda delle abilitazioni delle singole unità di pesca autorizzate.
(5-01467)
MELLANO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea propone di azzerare, per il 2008, la percentuale di set-aside, ossia di terreni tenuti a riposo e non coltivati che rappresentano, un habitat importante per gli uccelli selvatici nidificanti come allodola, succiacapre, saltimpalo e strillozzo e altre specie selvatiche che trovano nelle campagne cibo per sopravvivere, come albanella reale, tortora, verdone e verzellino;
questa decisione risulta all'interrogante affrettata e rischia di provocare un grave danno alla natura; e questo nonostante che la Commissione europea abbia riconosciuto l'importanza del set-aside per la conservazione della natura e abbia promesso di approfondire il tema l'anno prossimo in occasione dell'Health Check della Politica Agricola Comune (PAC);
dalla Commissione europea spiegano che la decisione è una risposta alla scarsità di cereali sul mercato, che potrebbe tradursi in un aumento di prezzo dei generi alimentari. In realtà la Commissione sembra cadere in contraddizione, perché, in tema di colture energetiche, ha sempre affermato che vi sono potenzialità in Europa e in Italia per aumentare la superficie agricola fino a 17,5 milioni di ettari di territorio in più da destinare a colture energetiche -:
se il Governo consideri l'azzeramento obbligatorio in Europa del set-aside una risposta per affrontare la crisi del settore dei cereali, considerate le conseguenze ambientali che tale scelta comporta e se il Governo non intenda invece introdurre misure compensative d'emergenza che tengano nel dovuto conto le esigenze ambientali, in attesa che venga trovata una soluzione permanente nel contesto dell'Health Check della PAC.
(5-01468)
FRANCI, NANNICINI e ZUCCHI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in data 29 aprile 2006 veniva emanato il decreto legislativo n. 217 recante norme per la disciplina in materia di fertilizzanti, con l'obiettivo di adeguare la normativa di settore alle disposizioni comunitarie;
tale decreto si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti nel regolamento (CE) n. 2003/2003 ed ai concimi nazionali, ammendanti e prodotti correlati immessi sul mercato, definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13;
ogni allegato contiene il complesso delle denominazioni ed indicazioni contenute all'articolo 1 comma 1 lettera b);
ciò non si riscontra invece nell'allegato 4 che disciplini i substrati di coltivazione, per i quali non viene definito né la denominazione del tipo, né il modo di preparazione dei componenti, né i criteri concernenti la valutazione eccetera;
tutto ciò, per un verso, determina uno stato d'incertezza e di disorientamento delle aziende produttrici di concimi e substrati di coltivazione, per l'altro, è causa di contenziosi e pesanti sanzioni rispetto ai controlli effettuati dall'ispettorato per il controllo dalla qualità -:
se non intenda modificare ed integrare tempestivamente il decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217 al fine di offrire maggiori certezze ed operatività alle aziende che operano nel settore e consentire all'ispettorato per il controllo della qualità di agire nel quadro di una normativa certa e definita.
(5-01469)
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'accordo del 1993, concluso tra la Comunità Europea e l'Ungheria, sulla tutela delle denominazioni dei vini, da cui deriva il divieto di utilizzare il nome «Tocai friulano» dopo il 31 marzo 2007, è venuto meno il 24 maggio 2004 e segnatamente al momento dell'entrata in vigore del Trattato di adesione dell'Ungheria alla Comunità Europea, come ha riconosciuto la stessa Commissione Europea nella sua relazione sul «Tokay» del 19 dicembre 2006 (DOC/COM 2006 837 Def);
la data di cessazione dell'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» (31 marzo 2007) è stata ripresa, senza alcuna motivazione, negli allegati dei regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 e non invece nel Trattato di adesione dell'Ungheria alla Comunità Europea;
tali regolamenti stabiliscono, soltanto per la denominazione «Tocai friulano», una data limite di utilizzo mentre non prevedono alcuna scadenza per altre 121 denominazioni di vino, contenenti riferimenti geografici analoghi a quelli contenuti nella denominazione «Tocai friulano», con violazione del principio di non discriminazione previsto dall'articolo 34, paragrafo n. 2, secondo comma, del Trattato CE;
in ogni caso, la disciplina comunitaria applicabile in materia di denominazione dei vini, contenuta nel regolamento di base n. 1493/99, relativo al settore dei vini, non poteva autorizzare la Commissione ad adottare le disposizioni sopra richiamate che sono state riprese nei regolamenti n. 723/2002 e n. 1429/2004 appena menzionati;
l'Accordo TRIP's sulla proprietà intellettuale è successivo al noto Accordo sui vini Comunità europea/Ungheria del 1993 e prevale rispetto a quest'ultimo;
detto Accordo, ratificato non solo dalla Comunità europea ma anche dai singoli Stati membri, è entrato in vigore nel 1996 ed è vincolante tanto per la Comunità europea, nel suo complesso, quanto per i singoli Stati membri, tra cui l'Italia, che l'hanno espressamente ratificato, nonché per l'Ungheria, allora Stato terzo, che pure l'ha ratificato;
al riguardo si rileva che essendo posteriore all'Accordo sui vini del 1993, in caso di contrasto prevale l'Accordo TRIP's sulla base delle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1969 sull'interpretazione dei Trattati;
il 1o maggio 2004, l'Ungheria è entrata come Stato membro nella Comunità europea, ma il relativo Trattato di adesione non contiene alcun specifico riferimento al «Tocai friulano» mentre l'Italia
ha fatto mettere a verbale, in occasione della Conferenza intergovernativa di Atene del 2003, nella quale è stato approvato il predetto Trattato di adesione, che intendeva continuare a tutelare gli interessi dei produttori di «Tocai friulano»;
il diritto dello Stato italiano di invocare autonomamente l'Accordo TRIP's, con riferimento all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano», sarebbe venuto meno se lo stesso Stato italiano, nel Trattato di adesione dell'Ungheria alla Comunità europea, che l'Italia ha espressamente ratificato nel 2003, avesse esplicitamente ribadito di rinunciare, per il futuro, all'utilizzo della denominazione «Tocai Friulano»;
ciò non è avvenuto e di conseguenza, dopo il maggio 2004, le disposizioni giuridiche applicabili all'interno dell'ordinamento italiano, sono quelle dell'Accordo TRIP's, nonché quelle adottate in conformità del Regolamento Ce n. 1493/99 che costituisce il regolamento di base in materia di vini;
la data del 31 marzo 2007, che fissa la scadenza per l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano», è stata ripresa unicamente in due regolamenti della Commissione (n. 753/2002 e n. 1429/2004);
la disciplina comunitaria in materia di vini, contenuta nel Regolamento di base n. 1493/99, si limita a conferire alla Commissione europea competenze di registrazione delle denominazioni dei vini esistenti;
la Commissione, adottando il Regolamento n. 753/2002 ha quindi stilato, in un apposito allegato, successivamente integrato dal Regolamento n. 1429/2004, l'elenco dei vini contenenti il riferimento ad un'indicazione geografica;
la Commissione ha però superato i limiti delle proprie competenze stabilendo, soltanto per il «Tocai friulano», la data di scadenza del 31 marzo 2007;
tale data di scadenza è contenuta in una nota inserita negli Allegati ai regolamenti appena citati, senza alcuna motivazione;
il richiamo alla data del 31 marzo 2007 è pertanto diretta conseguenza dell'inserimento, nei due citati allegati, di quanto stabilito nell'Accordo sui vini Comunità europea/Ungheria del 1993;
si è trattato in altre parole, della «comunitarizzazione» di una disposizione (data limite di utilizzo della denominazione «Tocai Friulano») contenuta nel predetto Accordo comunitario, la cui efficacia è ora venuta meno dopo l'entrata in vigore del Trattato di adesione dell'Ungheria alla Comunità europea (come ha riconosciuto la stessa Commissione europea);
la nota contenuta negli allegati dei citati regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004, deve essere considerata, in primo luogo, illegittima perché contraria al divieto di discriminazione stabilito dal Trattato CE (articolo 34, paragrafo 2, secondo comma) e, in ogni caso, non opponibile all'Italia con riferimento all'articolo 24, paragrafo 6 dell'Accordo TRIP's;
la nota inserita negli allegati dei Regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 è basata su un regolamento comunitario della Commissione, la cui legittimità è ora contestata davanti alla Corte di giustizia nel procedimento introdotto con le ordinanze del TAR del Lazio sopra ricordate;
anche ammesso per assurdo, che tale nota, contenente la data di scadenza per l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano», sia legittima in base al diritto comunitario, la stessa non potrebbe in ogni caso essere opposta all'Italia qualora lo Stato italiano si avvalesse del diritto, riconosciuto agli Stati aderenti all'Accordo TRIP's, dall'articolo 24, paragrafo 6 dell'Accordo medesimo;
lo stesso articolo 24 stabilisce che: «la presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni (esempio: in tema di uso di denominazioni omonime) in relazione ad una
indicazione geografica di qualsiasi altro Membro, per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà di uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC»;
come risulta precisato in alcuni dei ricorsi sopra indicati, la fattispecie prevista dalla disposizione dell'articolo 24, paragrafo 6 dell'Accordo TRIP's è esattamente quella del «Tocai friulano» qui esaminata;
tradotta in termini più semplici e opportunamente contestualizzata, la disposizione sopra riportata significa semplicemente che l'Italia (membro dell'Accordo TRIP's) non può in alcun modo essere obbligata a rinunciare alla denominazione del vino «Tocai friulano», che è simile all'indicazione geografica del vino «TOKAJI» registrata in Ungheria (ugualmente membro dell'Accordo TRIP's), in quanto la denominazione della varietà di uva (vitigno) «Tocai friulano» che viene coltivata in Italia da molti anni e in ogni caso prima dell'entrata in vigore dell'Accordo mondiale del commercio (10 gennaio 1996);
il testo dell'articolo 24, paragrafo 6, sopra riportato non si presta ad altre interpretazioni e la stessa Corte di giustizia lo ha interpretato nel senso sopra indicato (ovviamente, con riferimento non all'Italia ma alla Comunità europea nel suo complesso) limitandosi a riconoscere, al punto n. 115 della sua precedente sentenza del 12 maggio 2005 (in causa n. 304/03) che la norma non stabilisce un vincolo ma concede un diritto agli Stati membri aderenti all'Accordo TRIP's;
nel caso di specie, l'articolo 24, paragrafo 6 citato, concede allo Stato italiano di conservare il nome del vino «Tocai friulano» solo per le vendite destinate al territorio italiano;
in altre parole se i membri dell'Accordo TRIP's ritengono di doversi avvalere delle disposizioni dell'Accordo medesimo, sono senz'altro legittimati ad avvalersene;
contro l'Accordo TRIP's non può certo essere invocata una «nota», contenente la data di scadenza di utilizzo della denominazione «Tocai friulano», inserita, senza motivazione alcuna, negli allegati di due regolamenti della Commissione;
poiché l'Italia, avendo ratificato direttamente l'Accordo TRIP's, può applicarne le disposizioni nel rispetto dell'Accordo medesimo, occorre soltanto verificare se esistano disposizioni di diritto primario, contenute nel Trattato CE, che impediscano all'Italia di procedere nel senso indicato;
come si è in precedenza segnalato, soltanto un'esplicita rinuncia da parte dell'Italia, contenuta nel Trattato di adesione dell'Ungheria alla Comunità europea, avrebbe potuto impedire allo Stato italiano di avvalersi dell'articolo 24, paragrafo 6 dell'Accordo TRIP's e ciò, per l'ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all'Accordo TRIP's e ciò, per l'ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all'Accordo TRIP's, fosse stata inserita un'espressa rinuncia dell'Italia, in tal caso sarebbe stato consacrato l'abbandono definitivo della denominazione «Tocai friulano» da parte dello Stato italiano;
ciò non è avvenuto ed anzi lo Stato italiano si è riservato di tutelare gli interessi dei produttori di Tocai in sede di approvazione del testo del Trattato di adesione;
relativamente, infine, alla possibilità che all'interno del Mercato Unico Europeo possano sussistere situazioni di tutela diverse per quanto riguarda marchi, denominazioni di prodotti e indicazioni di provenienza, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi dimostrano che questo è possibile;
per i marchi di impresa, ad esempio, basta ricordare la causa decisa con la seconda sentenza sul Caffè Hag (causa
n. 10/89) del 17 ottobre 1990 (Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1990, p. 3752);
in tale sentenza, la Corte di Giustizia riconosce, infatti, che in caso di conflitto tra due marchi confondibili legittimamente posseduti da soggetti diversi operanti in Stati membri diversi, il titolare di uno dei due marchi operante in uno Stato membro della Comunità europea può impedire ai prodotti recanti il marchio confondibile, provenienti dall'altro Stato membro, di essere venduti nel primo Stato membro, indipendentemente dal principio comunitario sulla libera circolazione delle merci;
altra questione discussa è quella della competenza della Regione a legiferare in materia;
la legge La Loggia (5 giugno 2003 n. 131) disciplina, in modo preciso, i poteri delle Regioni, con riferimento all'articolo 117 della Costituzione con riguardo all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali (articolo 6, comma 1); alla conclusione di intese con enti di altri Stati (articolo 6, comma 2); alla conclusione con altri Stati di interesse applicative di Accordi internazionali già entrati in vigore (articolo 6, comma 3);
soltanto per l'attuazione degli accordi internazionali (articolo 6, comma 1), lo Stato non pone limiti al potere delle Regioni, le quali «provvedono direttamente» ad attuare gli accordi con il solo obbligo di dare comunicazione allo Stato;
le osservazioni dello Stato sono soltanto informative e non preclusive;
al contrario, nel caso previsto dall'articolo 6, comma 2, viene espressamente stabilito che il termine di trenta giorni (ugualmente previsto per le osservazioni dello Stato) è preclusivo dell'adozione dell'atto regionale che potrà essere adottato soltanto alla scadenza di tale termine e a maggior ragione diventa preclusivo il termine per gli atti regionali di cui all'articolo 6, comma 3;
la conclusione da trarre è che nel caso dell'attuazione degli accordi internazionali già ratificati, le Regioni hanno l'obbligo di attuarli e, in caso di inadempienza, lo Stato esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di agricoltura e competenza concorrente nelle materie elencate dall'articolo 177 della Costituzione;
quali provvedimenti urgenti, con riferimento all'annosa questione relativa al divieto di utilizzazione della denominazione del vino «Tocai friulano», si intendano assumere per consentire che le Regioni autonome possano provvedere autonomamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali;
se il Ministro interrogato non concordi nel ritenere che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia tutti i poteri per recepire, nell'ambito del territorio regionale l'accordo di diritto internazionale (TRIP's) successivo e prevalente rispetto all'Accordo sui vini stipulato tra la Comunità Europea e l'Ungheria nel 1993;
se il Ministro interrogato non ritenga quanto mai opportuno porre in essere ogni atto di sua competenza al fine di consentire che il nome «Tocai Friulano» possa continuare ad essere legittimamente utilizzato dai produttori vinicoli all'interno del territorio italiano in base all'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIP's;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto che nonostante il divieto, dagli USA, dall'Australia e dall'Argentina vengono commercializzati in tutto il mondo, compresa quindi anche l'Italia, prodotti con denominazione «Tocai Friulano».
(4-04868)