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Allegato A
Seduta n. 210 del 25/9/2007
...
(A.C. 3025 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Norme in materia di ordinamenti scolastici).
Sopprimerlo.
1. 3. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 1.
*1. 4. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 1.
*1. 5. Capitanio Santolini, Barbieri.
Sopprimere il comma 1.
*1. 8. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Sopprimere il comma 1.
*1. 70. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di potenziare e valorizzare le attività formative svolte nell'ambito della scuola primaria, a sostegno delle scelte educative delle famiglie, il Governo reintroduce, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto delle prerogative e competenze assegnate alle regioni, ai comuni e delle province dall'articolo 117 della Costituzione,
la disciplina del tempo pieno nella scuola primaria e, tenuto conto delle emergenze educative e sociali, istituisce classi temporanee, finalizzate alla realizzazione e personalizzazione dei piani di studio, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti degli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, predispone un piano d'intervento volto a:
a) modificare la disciplina vigente in materia di organizzazione scolastica, orientata alla fissazione in quaranta ore dell'orario settimanale a tempo pieno, da intendersi come comprensivo delle attività didattiche e del servizio di mensa, confermando per l'anno scolastico 2007-2008 il numero dei posti attivati a livello nazionale per l'anno scolastico 2006-2007;
b) prevedere, a partire dall'anno scolastico 2008-2009 l'incremento dei posti, per le stesse finalità di cui alla lettera a), nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente, ai fini di una migliore organizzazione didattica unitaria e flessibile;
c) individuazione di misure finalizzate all'incremento del ricorso al modello del tempo pieno, al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
d) incentivazione di misure nei confronti delle scuole caratterizzate da particolari necessità di sostegno ai disabili;
e) integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio didattico e pedagogico che, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, riduca l'insuccesso scolastico dei minori immigrati, attraverso percorsi propedeutici e preparatori, realizzati in classi temporanee, in vista dell'inserimento definitivo degli alunni stranieri nelle classi permanenti con gli altri studenti italiani. Agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione del presente piano si provvede, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente.
1. 81. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere, l'orario annuale delle lezioni della scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione dei piani di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività formative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche di cui sopra, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, è costituito l'organico di istituto.
1. 9. Aprea, Garagnani, Capitanio Santolini, Frassinetti.
Al comma 1, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.
1. 52. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nel quale sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,»
1. 300. (nuova formulazione) .Governo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
1. 7. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il modello fino alla fine del comma con le seguenti: confermando per l'anno scolastico 2007-2008, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2006-2007 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme vigenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
1. 10. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 6. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 53. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di diritto.
1. 29. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 54. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: e nel rispetto fino alla fine del periodo.
1. 75. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per il personale della scuola dalla legge di bilancio con le seguenti: a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: la qualità del modello fino alla
fine del periodo con le seguenti: maggiormente le istituzioni scolastiche che presentano esigenze particolari, determinate dalla presenza di classi con alunni disabili, anche attraverso lo svolgimento delle attività didattiche integrative in rete.
1. 71. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: la qualità del modello fino alla fine del periodo con le seguenti: maggiormente le istituzioni scolastiche che presentano esigenze particolari, determinate dalla presenza di classi con alunni disabili.
1. 72. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: e di integrazione fino alla fine del periodo con le seguenti:; b-bis) prevedere, per una migliore integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, lo svolgimento obbligatorio integrativo di un modulo didattico attraverso il quale si trasferiscano le conoscenze degli elementi fondamentali della tradizione culturale cristiana, utili ai fini della comprensione delle differenze esistenti tra il modello culturale trasmesso dalle famiglie dei minori immigrati e quello caratterizzante il Paese ospitante. Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 73. Goisis, Grimoldi, Bodega.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «articolo 130» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, limitatamente alle parole:», entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, «e comma 3».
1. 76. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Sopprimere il comma 2.
1. 12. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo.
1. 55. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel caso fino alla fina del periodo.
1. 56. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 57. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: previa valutazione aggiungere le seguenti:, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro,
1. 65. Bono, Frassinetti, Rositani, Lo Presti.
Al comma 2, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 58. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame;
b) all'articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
1. 100. Le Commissioni.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame;
b) all'articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
1. 36. Froner, De Simone, Ghizzoni, Buffo, Benzoni, Di Salvo, Rusconi, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Colasio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 10, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, la parola: «esterni» è soppressa.
1. 37. Rusconi, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.
Sopprimere il comma 3.
1. 13. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 59. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della con le seguenti: della dotazione del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla.
1. 66. Poletti, Pellegrino, Bonelli.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comma 634 con le seguenti: comma 904.
*1. 64. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comma 634 con le seguenti: comma 904.
*1. 69. Satta, Fabris, Adenti, Affronti, Capotosti, Cioffi, Del Mese, D'Elpidio, Giuditta, Li Causi, Morrone, Picano, Rocco Pignataro, Rossi Gasparrini.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
1. 60. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 4.
1. 16. Schietroma, Villetti.
Al comma 4, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: una ulteriore con le seguenti: anche una.
1. 101. Le Commissioni.
Sopprimere il comma 5.
*1. 17. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 5.
*1. 18. Schietroma, Villetti.
Sopprimere il comma 5.
*1. 50. Capitanio Santolini, Barbieri.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
*1. 61. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
*1. 67. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: nominato secondo le modalità previste all'articolo 5.
1. 20. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei quali almeno uno proveniente con le seguenti: in possesso di requisiti di qualificazione scientifica assai elevata, evidente prestigio internazionale, forte personalità e capacità di indirizzo, conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero, i quali devono essere nella condizione di svolgere un impegno a tempo pieno. Almeno uno dei membri deve provenire.
1. 77. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da due designati dal Presidente della Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 78. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 62. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: determinando fino alla fine del comma con le seguenti: per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti al secondo, quinto, sesto, ottavo, decimo, tredicesimo anno di scolarità del primo e del secondo ciclo e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.
1. 80. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: determinando fino alla fine del comma con le seguenti: per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti al termine di ogni biennio del primo e del secondo ciclo e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.
1. 19. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: determinando fino alla fine del comma con le seguenti: per effettuare verifiche sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti al termine di ogni biennio del primo e del secondo ciclo.
1. 68. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 2004, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il comitato dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio».
1. 79. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 7.
1. 51. Capitanio Santolini, Barbieri.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
1. 63. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 8.
1. 24. Schietroma, Villetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Insegnamento della tradizione culturale cristiana). - 1. Nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado deve essere inserito l'insegnamento degli elementi fondamentali della tradizione culturale cristiana, anche come strumento di integrazione degli alunni e degli studenti extracomunitari.
1. 01. Garagnani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Insegnamento della tradizione culturale italiana). - 1. Nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado deve essere inserito l'insegnamento degli elementi fondamentali della tradizione culturale italiana.
1. 010. Garagnani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Interventi per favorire l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola) - 1. Ai fini dell'integrazione sociale e culturale dei minori immigrati nella scuola, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un piano sperimentale di interventi, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto all'istituzione di classi temporanee, finalizzate alla realizzazione e personalizzazione dei piani di studio, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti degli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
1. 011. Goisis, Grimoldi, Bodega.
ART. 2.
(Norme urgenti in materia di personale scolastico).
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»;
2. 58. Poletti, Pellegrino, Bonelli.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 59. Poletti, Pellegrino, Bonelli.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il collegio dei docenti.
2. 60. Poletti, Pellegrino, Bonelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 2. Schietroma, Villetti, Grillini.
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:
«Art. 468. - (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di personale direttivo. II provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, al direttore generale o capo del servizio centrale competente, se riguarda personale direttivo. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno più docenti o del dirigente scolastico lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti»;
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, su conforme parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari, decorso inutilmente il quale l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento di ufficio debba aver luogo per provincia diversa da
quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorietà e raggiungibilità».
2. 64. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: decoro dell'amministrazione scolastica aggiungere le seguenti: o in contrasto con i principi della Costituzione.
2. 50. Garagnani, Aprea.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'utilizzazione con le seguenti: le modalità di utilizzazione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta con le seguenti: Le modalità di utilizzazione di cui al presente comma sono definite.
2. 61. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 51. Garagnani, Aprea.
Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
«1-ter. Devono essere considerati gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni i comportamenti tenuti da docenti che travalicano il significato dell'autonomia didattica e della libertà d'insegnamento, diffondendo concezioni ideologiche in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.»
2. 52. Garagnani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 23, comma 7, dopo le parole: «e nei consigli per il contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «e di disciplina».
2. 3. Aprea, Garagnani.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 2.
2. 13. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per una corretta ed efficace applicazione dei procedimenti disciplinari, il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio, provvede ad attivare specifiche iniziative volte a:
a) formare in servizio i dirigenti dell'amministrazione addetti all'espletamento delle attività di disciplina di cui al comma 1;
b) indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo.
2. 65. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Sopprimere il comma 3.
2. 5. Schietroma, Villetti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali nomine conferite direttamente dai dirigenti scolastici,
sulla base delle liste di collocamento, vanno comunicate, per il loro aggiornamento, ai centri per l'impiego.
2. 62. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 55. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: collocato in astensione obbligatoria dal lavoro con le seguenti: che si trova in congedo di maternità.
2. 101. Le Commissioni.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 66 milioni con le seguenti: 67 milioni.
2. 56. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 198 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 57. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti:, per pari importo, la dotazione del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 63. Poletti, Pellegrino, Bonelli.
All'emendamento 2.100 delle Commissioni, comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico nel primo e nel secondo ciclo.
0. 2. 100. 1. Aprea, Frassinetti, Goisis, Capitanio Santolini, Leone.
All'emendamento 2.100 delle Commissioni, comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: sede assegnata aggiungere le seguenti: e nelle classi di titolarità.
0. 2. 100. 2. Aprea, Frassinetti, Goisis, Capitanio Santolini, Leone.
All'emendamento 2.100 delle Commissioni, comma 5-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La copertura dei posti di sostegno è riservata esclusivamente a docenti con titolo di specializzazione che hanno la precedenza assoluta anche sui docenti inseriti nelle graduatorie permanenti.
0. 2. 100. 3. Aprea, Frassinetti, Goisis, Capitanio Santolini, Leone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Con decreto del ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell'altro settore formativo solo dopo aver esaurito le graduatorie degli utilmente graduati del 1o e 2o settore formativo in ambito regionale.
5-quater. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
5-quinquies. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. 100.Le Commissioni.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire. l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione
collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei comuni 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell'altro settore formativo solo dopo aver esaurito le graduatorie degli utilmente graduati del 1o e 2o settore formativo in ambito regionale.
5-quater. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Rorna e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
5-quinquies. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. 21. Benzoni, Ghizzoni, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Codurelli, Buffo, Schirru, Delbono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il personale che abbia partecipato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, bandito il 3 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4o serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, che sia stato collocato nella graduatoria stilata dopo l'esame di ammissione, che abbia partecipato al corso di formazione e sia stato ammesso all'esame finale e che abbia anche sostenuto la prova scritta
dello stesso esame, dovrà essere chiamato ad ultimare l'iter concorsuale entro il 15 novembre 2007. Tale personale, poi, se utilmente collocato nella graduatoria finale ma non confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007-2008 nella regione nella quale ha partecipato al concorso stesso, in attesa della immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza giuridica ed economica 1o settembre 2007, è utilizzato nella stessa funzione svolta nell'anno precedente, secondo le seguenti modalità:
a) mediante incarico annuale, a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili, anche in altre regioni;
b) in subordine:
1) presso gli uffici scolastici provinciali, per incrementare i gruppi di supporto all'autonomia ed i gruppi di monitoraggio, a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica (2 o 3 per provincia);
2) presso gli uffici scolastici regionali, come supporto alla «task force» in via di costituzione per la pubblicizzazione e diffusione delle nuove «Indicazioni nazionali per il curricolo» e per la successiva fase di formazione del personale docente;
3) presso gli uffici scolastici regionali, come supporto ai gruppi permanenti di studio e ricerca, negli ambiti di specifici progetti ministeriali e/o territoriali.
2. 66. Porfidia.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. In attesa della immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a richiesta degli interessati e con decorrenza giuridica ed economica dalla data di acquisizione dell'incarico, il personale non confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007-2008 è temporaneamente utilizzato nella stessa funzione svolta nell'anno precedente a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili anche in altre regioni, diverse da quella di appartenenza.
2. 67. Porfidia, Costantini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è data possibilità ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta di permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, a prescindere dal numero di anni di contribuzione versata. La permanenza del servizio è garantita, a richiesta, previa autorizzazione del Ministero competente.
2. 24. Raiti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. I Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative, che hanno acquisito il ruolo il 1o settembre 2000 con il passaggio dal profilo professionale di Responsabile amministrativo, sono inquadrati nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola, con il riconoscimento delle anzianità maturate al 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Il nuovo inquadramento decorre dal 1o settembre 2007. L'onere derivante dall'applicazione dell'inquadramento di cui al presente comma è determinato in euro 8 milioni.
2. Al relativo onere, stimati in 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per il 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del
l'economia e delle finanze e quanto all'anno 2008 l'accantonamento relativo del Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Porfidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Valorizzazione della professione docente). - 1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
5. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto
stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.
10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 02. Aprea, Garagnani.
(Inammissibile)
ART. 3.
(Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e negli enti di ricerca fino a: commi 650 e 652 con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui al comma 650.
3. 52. Tocci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con le seguenti: all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. 54. De Simone, Buffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con le seguenti: all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 51. Aprea, Garagnani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, i concorsi per ricercatore universitario, banditi dalle università successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avverranno con le modalità di cui ai commi da 1-quater a 1-sexiesdecies, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
1-quater. I rettori delle università, previa deliberazione degli organi accademici competenti, bandiscono con proprio decreto e nei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i concorsi per la copertura dei posti disponibili di ricercatore riferendoli ad aggregati di settori scientifico-disciplinari affini, di seguito indicati con il termine «macro-settori». I bandi di concorso, che sono pubblicati dalle università sul proprio sito web, sono raggruppati in due sessioni annuali. I bandi della prima sessione sono emanati dai rettori delle università entro il 31 maggio e la scadenza dei termini di tutti i bandi, indipendentemente dalla data di emanazione, è fissata per il 31 luglio successivo. I bandi della seconda sessione sono emanati entro il 30 novembre e la scadenza
dei termini di tutti i bandi, indipendentemente dalla data di emanazione, è fissata per il 31 gennaio successivo.
1-quinquies. Per ciascun macro-settore il bando di concorso indica il numero di posti messi a concorso e prevede una distinta procedura valutativa. Per ciascun posto messo a concorso possono essere indicati uno o due settori scientifico-disciplinari, facenti parte del macro-settore, come indicazione dello specifico profilo scientifico richiesto dall'università al ricercatore da reclutare.
1-sexies. I vincitori dei concorsi di ciascuna sessione prendono servizio, di norma, rispettivamente il primo marzo e il primo settembre successivi, e comunque non prima di queste date.
1-septies. Il Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente entro il 10 dicembre e il 10 giugno, cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito web di un avviso contenente l'elenco di tutti i bandi di concorso della sessione, indicando per ognuno un codice di identificazione, l'università, il macrosettore e il numero dei posti. Nella stessa sessione una università non può bandire differenti concorsi per lo stesso macrosettore.
1-octies. Il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, predispone una procedura telematica, unica a livello nazionale, per la presentazione da parte dei candidati, in formato elettronico, delle domande di partecipazione ai differenti concorsi, dei curricula scientifici e didattici, delle pubblicazioni scientifiche, delle lettere di presentazione e degli altri titoli. Ad ogni candidato è attribuito un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale. Nella medesima sessione non è ammesso presentare domanda di partecipazione a più di cinque concorsi.
1-novies. Sono ammessi a partecipare ai concorsi:
a) coloro che sono in possesso dei titolo di dottore di ricerca, anche conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dall'ateneo interessato;
b) coloro che hanno svolto per almeno 48 mesi, anche non consecutivi, successivi alla laurea specialistica/magistrale ovvero alla laurea dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come titolari di almeno un assegno di ricerca ovvero come ricercatori a tempo determinato, ovvero come titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero a progetto, per compiere ricerche presso università o enti pubblici di ricerca;
c) coloro che, nei cinque anni successivi alla laurea specialistica/magistrale ovvero alla laurea dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, hanno svolto attività di ricerca documentata da pubblicazioni o da altre tipologie di prodotti scientifici dichiarate valide dal Comitato di indirizzo e valutazione della ricerca (CIVR) nel corso della valutazione triennale 2001-2003 della ricerca.
1-decies. Ciascuna procedura valutativa si conclude entro 120 giorni dalla scadenza dei termini del bando, non considerando il mese di agosto. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 60 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione di cui al comma 1-undecies. Per ciascun concorso l'università nomina, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile del procedimento.
1-undecies. Per ogni procedura valutativa il rettore nomina una commissione giudicatrice, di seguito denominata «commissione», composta dal presidente e da sei professori. La commissione ha una parte istituzionale e una disciplinare. La parte istituzionale, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, è formata dal presidente e da tre professori di prima fascia, dello stesso o di altri atenei, designati dal senato accademico in rappresentanza dell'ateneo. La parte istituzionale è
unica per tutte le procedure valutative dei bandi dell'ateneo appartenenti a due sessioni consecutive. Nel caso in cui nella stessa sessione debbano essere svolte più di venti procedure valutative il rettore nomina con le predette modalità una parte istituzionale ogni venti procedure. La parte disciplinare è formata da tre professori di prima fascia afferenti al macro-settore interessato, designati dalle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo con modalità stabilite autonomamente da ciascuna università. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio sui lavori e, ove l'ateneo lo abbia predisposto, sottoscrivono una dichiarazione di adesione al codice deontologico dell'università. La commissione, ai fini della definizione della graduatoria finale del concorso, valuta:
a) i curricula scientifici e didattici dei candidati;
b) le pubblicazioni scientifiche presentate, a loro scelta, dai candidati, con particolare riguardo al valore, all'originalità, all'intensità, alla continuità, al contributo individuale della loro produzione scientifica e alla diffusione nazionale e internazionale dei risultati;
c) le lettere di presentazione del candidato, fino ad un massimo di tre, firmate da esperti possibilmente esterni all'ateneo, fatte pervenire in busta chiusa direttamente alla commissione;
d) i giudizi sui candidati espressi dagli esperti revisori di cui al comma 1-duodecies;
e) i giudizi sulla prova seminariale di cui al comma 1-quaterdecies espressi dalla parte disciplinare della commissione;
f) i pareri espressi dalle strutture didattiche e scientifiche dell'università di cui al comma 1-quaterdecies.
1-duodecies. Il Ministero dell'università e della ricerca, separatamente per ciascuna procedura valutativa, sottopone per via telematica la documentazione presentata dai candidati al giudizio di sette esperti revisori. Cinque di questi sono individuati mediante sorteggio nell'ambito di una lista di professori di prima fascia di università italiane e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca afferenti al macro-settore per il quale è bandito il concorso. Nel caso in cui per uno o più posti banditi siano indicati uno o due settori scientifico-disciplinari come profilo scientifico richiesto, due dei cinque esperti revisori sono sorteggiati, per ciascun posto, nell'ambito della medesima lista ristretta ai professori di prima fascia dei medesimi settori. Gli altri due esperti revisori sono sorteggiati, per ciascun candidato, dal Ministero nell'ambito di una seconda lista di studiosi di riconosciuto valore internazionale, stranieri o comunque impiegati stabilmente presso università ed enti di ricerca stranieri, associati a ciascun candidato sulla base di parole chiave. Gli esperti revisori di ciascuna procedura valutativa non possono essere in ruolo presso l'ateneo interessato. Ciascuno degli esperti revisori, separatamente ed indipendentemente, trasmette per via telematica al Ministero, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, un parere contenente un giudizio circostanziato e analitico sulla qualità della produzione scientifica presentata da ciascuno dei candidati, riassunto comunque in un voto complessivo intero o semi-intero da 0 a 4. Gli esperti revisori che, avendo accettato l'incarico, non lo concludono entro il termine previsto sono esclusi dalle liste e non possono esservi inclusi per i successivi tre anni. Tutti gli esperti revisori si impegnano formalmente alla massima riservatezza sull'incarico loro affidato. Il Ministero garantisce loro il mantenimento dell'anonimato dei singoli giudizi espressi, salvo i casi di ricorsi alla giurisdizione al termine del concorso. Nel caso in cui, decorsi i termini di cui al presente comma, non risultino espressi i giudizi di almeno cinque esperti revisori, il Ministero procede ad ulteriori sorteggi. I giudizi espressi dagli esperti revisori nei
termini previsti sono trasmessi dal Ministero alla commissione giudicatrice per il tramite dell'ateneo interessato. Il Ministero rende noti alla commissione i nominativi degli esperti revisori, mentre restano anonimi i giudizi da questi espressi. Fino alla conclusione del concorso la commissione è obbligata alla segretezza sui nominativi degli esperti revisori.
1-terdecies. La commissione, ricevuti i giudizi degli esperti revisori, formula una graduatoria temporanea di merito assegnando ad ogni candidato un punteggio dato dalla media dei voti complessivi assegnati dagli esperti revisori. Da tale graduatoria vengono comunque esclusi i candidati che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2. La graduatoria temporanea è resa pubblica dalla commissione. La commissione prepara quindi una lista ristretta di candidati formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria temporanea di merito, compresi gli eventuali ex aequo. Per determinare il numero dei candidati della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria temporanea, arrotondato all'intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di candidati inferiore al doppio del numero dei posti banditi aumentato di due, si aggiungono altri candidati in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore.
1-quaterdecies. I candidati inclusi nella lista ristretta tengono un seminario pubblico nei locali dell'ateneo sui propri risultati di ricerca che ciascun candidato ritiene più interessanti e significativi, alla presenza della parte disciplinare della commissione, anche allo scopo di valutare la padronanza delle conoscenze e metodologie scientifiche, nonché le capacità comunicative di ciascun candidato. Sui candidati della graduatoria ristretta esprimono un parere valutativo le strutture didattiche e scientifiche interessate dell'ateneo. Le modalità dell'espressione di questo parere sono stabilite con autonome determinazioni regolamentari dell'università.
1-quinquiesdecies. La commissione, valutati tutti gli elementi di cui al comma 1-terdecies:
a) attribuisce a ciascun candidato della lista ristretta un ulteriore punteggio da 0 a 4, ottenuto facendo la media dei voti assegnati da ciascun membro della commissione; i membri della commissione possono assegnare voti interi o semi-interi da 0 a 4;
b) redige la graduatoria finale sommando al punteggio della graduatoria temporanea di merito quello di cui alla lettera a). Il rettore, accertata la regolarità degli atti, approva la graduatoria e nomina in ruolo il vincitore o i vincitori del concorso. I candidati non vincitori collocati in graduatoria non acquisiscono alcuna idoneità né alcun diritto in ordine all'ammissione in ruolo nelle università.
1-sexiesdecies. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquiesdecies sono sospesi termini di cui ai commi 1-quater e 1-sexies.
3. 50. Barbieri, Capitanio Santolini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di consentire le attività di valutazione del sistema delle università e della ricerca, fino alla data di effettiva operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le risorse finanziarie per la stessa previste dal comma 142 del medesimo articolo possono essere integralmente utilizzate per le attività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca (CIVR). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 53. Tocci, Buffo, De Simone, Ghizzoni.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti presentati dai ricercatori, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca non avente natura regolamentare, da emanarsi entro il 30 novembre 2007.»
3. 55. De Simone, Buffo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti nuovi criteri per una nuova articolazione del comparto scuola nelle seguenti aree autonome:
1) funzione docente;
2) funzione dirigente;
3) funzione ispettiva tecnica;
4) funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria (ATA).
2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 010. Goisis, Grimoldi, Bodega.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della funzione docente, il Ministro della pubblica istruzione individua nuovi criteri per la definizione dello Statuto degli insegnanti:
1) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento, attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
2) diritti e doveri dell'insegnante;
3) istituzione dell'Ordine dei docenti, che ha come proprio organo il «Consiglio nazionale della docenza», la cui rappresentanza è articolata a livello regionale; il Consiglio nazionale della docenza provvede alla definizione del codice deontologico della categoria, valuta gli standard professionali, interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti;
4) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, di docente ordinario e di docente esperto, assegnando al docente esperto la responsabilità della formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante formazione e concorso, volto a verificare il possesso dei requisiti professionali e culturali;
5) ridefinizione delle classi di concorso, introducendo la possibilità di stipulare contratti individuali a tempo determinato o a rapporto professionale per tutti gli insegnamenti che non fanno parte del curriculo obbligatorio;
6) i docenti che al termine dei due anni di tirocinio a contratto, valutati dall'insegnante esperto di cui al numero 4),
sono inseriti nelle «liste regionali di idoneità» alla professione. Le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie, che intendano procedere alla procedura selettiva, sono tenute ad attingere a tale lista;
7) ridefinizione dei livelli di contrattazione, concedendo all'Aran e alle regioni i livelli di contrattazione integrativa, e all'istituto scolastico soltanto il contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui al numero 5).
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 011. Goisis.
(Inammissibile)