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Allegato A
Seduta n. 210 del 25/9/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1772 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3044)
(A.C. 3044 - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame non risponde affatto ai requisiti di necessità ed urgenza tassativamente previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, anche in considerazione della circostanza che molte delle norme del decreto-legge erano incluse nel disegno di legge n. 2480, già approvato il 27 giugno 2007 dalla Camera dei deputati, il cui iter poteva essere accelerato al fine di evitare, da parte del Governo, l'ennesimo improprio ricorso alla decretazione d'urgenza;
il suddetto decreto-legge rappresenta l'ultimo di una lunga serie di modifiche parziali e disorganiche del codice della strada, il che costituisce un pessimo modo di legiferare soprattutto in una materia delicata e complessa come questa che necessiterebbe, per sua natura, di interventi meditati e organici e non misure dettate dell'emozione del momento come è, evidentemente, il provvedimento in esame;
alcune norme contenute nel decreto-legge in esame sono palesemente incongrue, come quella contenuta nel comma 1, lettera b), dell'articolo 3, che rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle caratteristiche dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa che devono indicare le postazioni per il rilevamento della velocità dei veicoli, il che significa che le multe per eccesso di velocità, comminate prima della pubblicazione del suddetto decreto interministeriale o prima dell'apposizione della segnaletica prescritta, sono da considerarsi nulle;
esiste uno squilibrio delle sanzioni in ordine alla gravità delle varie violazioni del codice della strada in quanto, per esempio, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi applicata a coloro che guidano con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro mal si concilia con la possibilità, concessa anche a chi è sorpreso a guidare con un pericolosissimo tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, di poter ottenere la sostituzione della pena, sia pecuniaria, sia dell'arresto, con lo svolgimento per 6 mesi di un'attività sociale in un centro traumatologico pubblico,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3044.
n. 1. Leone, La Loggia, Sanza, Uggè.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è stato approvato, senza modificazioni, dal Senato;
l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge suddetto, prevedeva l'emanazione di un decreto interministeriale di attuazione, al fine di stabilire le modalità di impiego delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale;
il decreto di attuazione è stato emanato ben 18 giorni dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, ossia solo il 23 agosto, creando una evidente discrasia tra il momento dell'entrata in vigore della nuova normativa e quello delle disposizioni di applicazione, il che pone non pochi problemi di legittimità in ordine alle 88.000 contravvenzioni effettuate dalle Forze dell'ordine lo scorso mese di agosto, già oggetto, peraltro, di un rilevante contenzioso;
nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge in esame e l'entrata in vigore del decreto interministeriale 15 agosto 2007, si è prodotto, di fatto, un vuoto normativo che non può non determinare la decadenza dell'efficacia delle disposizioni che mai hanno ricevuto la dovuta attuazione da parte della normativa di rango secondario,
delibera
di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3044.
n. 2. Moffa, Leo, Bellotti, Contento, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Gamba, Lamorte, Poietti Cosimi, Antonio Pepe, Germontani, Menia, Pedrizzi, Patarino, Perina, Saglia, Ulivi, Holzmann, Foti, Porcu.