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Allegato A
Seduta n. 210 del 25/9/2007
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(A.C. 3025 - Sezione 2)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
si conviene sull'opportunità di riferire la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 1, all'aggregato della finanza pubblica piuttosto che al mero bilancio dello Stato, ìn considerazione delle competenze spettanti in materia agli enti locali;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, la prevista integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio concernenti le spese per supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario e dei corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali, non è determinata dall'emersione di maggiori oneri, ma da una diversa allocazione delle risorse a seguito del trasferimento della competenza all'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e delle indennità del personale assente per motivi di maternità;
l'integrazione di cui al predetto comma 5 dell'articolo 2 è stata effettuata a seguito di monitoraggio delle relative esigenze emerse;
la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo di ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità del personale assente per motivi di maternità, deve essere attribuita alle direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e della finanze, in luogo, del servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze, come attualmente previsto al comma 5 dell'articolo 2;
occorre modificare il comma 1 dell'articolo 3, laddove erroneamente viene richiamata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovendosi piuttosto fare riferimento all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C allegata, alla legge n. 296 del 2006, che risulta dotato a legislazione vigente delle necessarie risorse per far fronte alle esigenze indicate;
le risorse di cui ai commi 650 e 652 della legge n. 296 del 2006, oggetto dell'intervento disposto dal predetto comma 1 dell'articolo 3, sono effettivamente disponibili;
nell'anno 2007 non si procederà alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006;
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che il parziale utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 2004, previsto al comma 5 dell'articolo 2, non pregiudichi la realizzazione degli interventi previsti a valere delle medesime risorse e non si determini, quindi, l'esigenza di un successivo ulteriore rifinanziamento della citata autorizzazione di spesa;
e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio» con le seguenti: «nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 3, comma. 1, sostituire le parole: «e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» con le seguenti: «e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
e con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole da: «è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «è attribuita alle Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.7, 1.29, 1.52, 1.53, 1.54, 1.59, 1.66, 1,73, 1.75, 1.76, 1.81, 2.56, 2.57, 2.63, 2.65, 2.66, 2.67, 3.50, 3.52 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 3.010 e 3.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.64, 1.69 e 2.101, sui subemendamenti 0.2.100.1, 0.2.100.2 e 0.2.100.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti e subemendamenti in oggetto.
Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso precedentemente sugli emendamenti 1.76, 1.64 e 1.69.