Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 211 del 26/9/2007
...
(Sezione 8 - Iniziative in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari in tema di diagnosi pre-impianto)
VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI, LUCCHESE, DRAGO, FORMISANO, RONCONI, PERETTI, MEREU, COMPAGNON e D'AGRÒ. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il tribunale di Cagliari ha ordinato all'azienda sanitaria locale e al primario di ginecologia dell'ospedale microcitemico del capoluogo sardo di effettuare la diagnosi preimpianto ad una donna affetta da betatalassemia e da depressione per un precedente aborto;
con tale ordinanza il tribunale ha violato la legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, giustificando tale violazione con la prevalenza del diritto costituzionale del diritto alla salute della futura madre e del diritto all'informazione sul divieto della diagnosi preimpianto;
infatti, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 40 del 2004 vieta «comunque» ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso e qualora non siano disponibili metodologie alternative;
la finalità eugenetica di tale decisione è palese e non si capisce come il giudice abbia potuto motivare questa violazione della legge n. 40 del 2004, nonostante già nel 2006 la Corte costituzionale abbia respinto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge, che proibisce appunto la diagnosi preimpianto;
vanno ricordate, altresì, altre sentenze contrarie a quella emessa dal tribunale sardo, come quella del tribunale di Catania del 2004, che rigettò la richiesta di
diagnosi preimpianto di una coppia di portatori sani di talassemia, o come quella del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2005, che aveva riconosciuto la legittimità del divieto di tale pratica sulla base del divieto di selezione a scopo eugenetico;
appare abnorme la condotta del giudice a quo, che, a fronte di una delicata questione non meramente interpretativa ma di rispetto di una chiara norma di legge, qualora avesse avuto un dubbio sulla compatibilità del divieto di diagnosi preimpianto con la Costituzione, avrebbe dovuto sospendere il processo e investire della questione la Corte costituzionale, senza esondare, come si è invece verificato nel caso di specie, gli argini che la Costituzione democratica impone al potere giudiziario -:
se, in relazione alla vicenda descritta in premessa, non intenda assumere le opportune iniziative ispettive e, se del caso, i provvedimenti di competenza.
(3-01252)
(25 settembre 2007)