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Allegato B
Seduta n. 214 del 1/10/2007
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta orale:
CAPOTOSTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con interrogazione a risposta immediata in Assemblea, n. 3-01060, discussa nella
seduta n. 184 del 5 luglio 2007, l'interrogante chiedeva al Governo quali iniziative, anche normative, intendesse adottare per chiarire la corretta applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, in materia di trattamento tariffario speciale per la fornitura di energia elettrica a talune aziende, tra le quali figurano la Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni S.p.A, la Cementic S.p.A. e la Nuova Terni Iindustrie Chimiche S.p.A.;
tali Società, come già illustrato nella precedente interrogazione, sono aventi causa della Terni S.p.A. e come tali sono destinatarie, in materia di fornitura di energia elettrica, di misure speciali che trovano origine normativa e causa giuridica nella legge n. 1463 del 1962, istitutiva dell'Enel, e alla connessa nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica;
l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito dalla legge n. 80 del 2005, ha disposto la proroga a tutto l'anno 2010 del trattamento tariffario speciale derivante dalle misure in parola per come vigenti al 31 dicembre 2004;
l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (i cui vertici, peraltro, da oltre tre anni non sono composti nella loro interezza) ha - fin dall'agosto 2004 - manifestato per l'interrogante una sua immotivata avversità al «regime speciale elettrico ex Terni», facendone oggetto di una delibera modificativa «in pejus» (annullata - successivamente e sul punto - dal competente TAR Lombardia);
la menzionata Autorità ha, da ultimo, confermato, detta sua avversità, in occasione della annuale relazione al Parlamento, nella quale ha indicato - specificamente e sorprendentemente - nella «misura» speciale in parola uno dei motivi principali del cosiddetto caro bolletta, sottacendo - invece - gli indubbi vantaggi che il «sistema elettrico» nazionale e la generalità dei cittadini "ricevono", da oltre 40 anni, dalla produzione e distribuzione di energia elettrica - da fonte idroelettrica (notoriamente la meno costosa, in Italia) - delle centrali e dalle linee di trasmissione che, per disposizione di legge speciale, furono espropriate alla allora Terni S.p.A.;
a tal proposito, non è peregrino ritenere che la decisone della direzione generale della concorrenza di Bruxelles del luglio 2006, di aprire l'indagine sul «regime tariffario speciale» in parola, potrebbe essere stata secondo l'interrogante influenzata dalla prima delibera della predetta Autorità, assunta nel dicembre 2005 e quindi ben sette mesi prima della decisione;
le soluzioni indicate al tavolo tecnico del 5 luglio 2007, relative alla problematica inerente alla fruizione del «regime speciale elettrico», attraverso la cosiddetta «tariffa compensativa», non sono state ancora, di fatto, attuate nonostante le numerose rassicurazioni in proposito;
nella più che concreta ipotesi della mancata applicazione del «regime speciale elettrico ex Terni» - così come risulta essere stato già evidenziato in atto di indirizzo del 3 agosto 2006 dal predetto Ministero dello Sviluppo Economico alla stessa Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (cfr., sul punto, delibera AEEG del 4 agosto 2006) - si verrebbe a determinare, così come si sta determinando, una grave crisi occupazionale che, è ben noto, coinvolgerebbe oltre 10 mila persone, tra personale diretto ed indotto delle società aventi titolo a detto regime speciale elettrico
con una altrettanta negativissima ripercussione che il tutto avrebbe sulla capacità di «generazione di reddito», i cui effetti si riverbererebbero - sulla maggior parte dell'Italia centrale;
l'avversità dimostrata dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che all'interrogante appare immotivata e continuata, potrebbe indurre la direzione generale della concorrenza di Bruxelles a proporre alla Commissione Europea la bocciatura della proroga del «regime tariffario speciale» come aiuto di Stato non consentito, con eventuale recupero delle somme - medio tempore - percepite -:
quali siano le motivazioni per le quali le soluzioni indicate al tavolo tecnico del 5 luglio 2007, sia quelle relative alla problematica delle garanzie richieste dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (che ancora oggi rappresentano un unicum - in negativo - rispetto a quanto sta avvenendo o è già avvenuto in altri Paese membri, dove pure sono state aperte procedure di indagine per i medesimi motivi), sia quelle relative a quella di assicurare la fruizione del «regime speciale elettrico», attraverso la cosiddetta «tariffa compensativa», non sono state ancora, di fatto, attuate e come si ritiene di intervenire e con quali strumenti, nella ipotesi in cui dalla mancata applicazione del «regime speciale elettrico ex Terni» dovesse determinarsi (come in realtà già sta avvenendo) una grave crisi occupazionale.
(3-01272)
Interrogazione a risposta scritta:
PORETTI, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e TURCO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la riforma Bersani - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 - stabilisce le modalità di liberalizzazione degli esercizi commerciali;
l'Autorità Antitrust nella indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare (http://www.agcm.it/agcm ita/DSAP/DSAP IC.NSF/bcf0799f25d242c6c12564ac004bf2a5/8d9113c aebab738cc12572fb003ce5d3?OpenDocument) avviata nel 2005 e conclusasi nel giugno 2007, nella parte sullo stato di attuazione della riforma Bersani sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali da parte delle Regioni spiega:
al punto 384 che queste: «hanno adottato indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica che hanno di fatto prodotto una cristallizzazione degli assetti concorrenziali esistenti, non coerente con lo spirito della riforma»;
al punto 385 che sempre da parte delle Regioni: «(...) nel merito dell'attuazione della riforma, si assiste in molti casi alla persistenza di una politica di programmazione e contingentamento dell'attività di distribuzione commerciale, mediante la previsione di vincoli quantitativi all'entrata nei mercati e/o di limitazioni delle aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali unicamente»;
al punto 388: «( ...) Nei fatti, le suddette limitazioni hanno costituito un ostacolo al funzionamento in senso dinamico del mercato, traducendosi in un rafforzamento delle barriere all'entrata, a tutto vantaggio delle imprese già operanti. Di rado si assiste, infatti, all'ingresso di nuovi operatori, mentre sono ferme le licenze per l'apertura di nuove superfici di vendita. Le uniche nuove aperture, prevalentemente da parte di operatori già presenti sul mercato, sono avvenute quasi esclusivamente utilizzando l'escamotage dell'accorpamento di licenze di esercizi anche inattivi;
al punto 389: «si osserva come l'esistenza di normative disomogenee a livello regionale renda particolarmente difficile l'operatività dei soggetti attivi su tutto il territorio nazionale, obbligati ad agire con diversi margini di autonomia nei singoli ambiti locali»;
il comma 1 dell'articolo 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) della legge n. 248 del 4 agosto 2006 (il cosiddetto primo pacchetto sulle liberalizzazioni del ministro per lo sviluppo economico Bersani) prevede tra l'altro che «per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale (...), le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni», indicate di seguito nello stesso articolo;
il comma 4 dell'articolo 3 prevede che «le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1o gennaio 2007»;
è dal mese di luglio che vari osservatori stanno annunciando un possibile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari;
il ministro dell'agricoltura, Paolo De Castro dichiarò che se tali aumenti si sarebbero avuti, sarebbero stati di pochi centesimi, e comunque avrebbe messo in movimento tutti gli abituali controlli contro fenomeni speculativi: monitoraggio alla produzione e al consumo degli osservatori prezzi, nonché i «tavoli» tra distribuzione, industria, cooperative e imprese agricole;
il ministro Bersani ha dichiarato nelle ultime settimane che il Governo adotterà degli strumenti per monitorare gli aumenti dei prezzi che coinvolgeranno tra l'altro la Guardia di finanza;
secondo l'Aduc tali provvedimenti non sono utili per evitare i preannunciati aumenti. Secondo l'associazione dei consumatori per evitare gli aumenti dei prezzi del settore citato sarebbe sufficiente rispettare quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 aprendo il mercato per favorire la concorrenza -:
quali provvedimenti i ministri intendano prendere per fare sì che venga rispettato quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 248 del 4 agosto 2006.
(4-05030)