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Allegato A
Seduta n. 216 del 3/10/2007
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2007, N. 147, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINARIO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2007-2008 ED IN MATERIA DI CONCORSI PER RICERCATORI UNIVERSITARI (A.C. 3025)
(A.C. 3025 - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, all'articolo 4, comma 10, prevede che: «l'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati [...] è a carico dello Stato»;
così come disposto dalla suddetta legge i commissari interni delle scuole paritarie rimangono a carico degli stessi istituti pur svolgendo una funzione pubblica anche verso alunni privatisti;
ai commissari interni delle commissioni istituite presso le scuole paritarie viene attribuita una funzione pubblica di servizio allo Stato, in quanto componenti di un organismo pubblico quale la commissione di esame di Stato che rilascia un titolo di studio avente un valore legale riconosciuto;
fino allo scorso anno, i commissari interni erano remunerati dallo Stato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a interpretare la norma in modo di garantire la parità di tutti i docenti che svolgono uguale funzione.
9/3025/1. Volpini, Rusconi, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Giachetti, Giulietti, Colasio.
La Camera,
premesso che:
in seguito alla forte emigrazione degli anni sessanta, con l'intento di conservare e tramandare le radici culturali e linguistiche italiane, il legislatore è sempre intervenuto con normative connotate da un principio di «assistenza», piuttosto che da una politica culturale e formativa in senso generale;
oggi la realtà sociale e culturale degli italiani all'estero è radicalmente mutata;
il livello culturale e intellettuale degli italiani all'estero oggi non trova risposte adeguate sul piano formativo;
bisognerebbe prendere in considerazione i cambiamenti culturali avvenuti dagli anni sessanata ad oggi;
la diffusione e la promozione della lingua italiana all'estero sono totalmente affidate al Ministero degli affari esteri;
il Ministero della pubblica istruzione interviene solo nella gestione del personale da inviare all'estero,
impegna il Governo
a ridefinire gli interventi di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, superando la logica «dell'assistenza», ormai inadeguata vista la presenza intellettualmente qualificata dei nostri connazionali;
a rivedere le competenze dei due dicasteri, considerando un maggior intervento del Ministero della pubblica istruzione affinché si modifichi l'offerta formativa, tale da rispondere alle nuove esigenze culturali presenti all'estero.
9/3025/2. Rusconi, Volpini, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Giachetti, Giulietti, Razzi.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative volte a:
incrementare le risorse per le cattedre di sostegno agli alunni affetti da disabilità, adeguandole non alle esigenze finanziarie, quanto piuttosto alla esigenza di garantire un diritto costituzionale;
adeguare le risorse umane assegnate alle cattedre di sostegno alle specificità di ciascuna provincia.
9/3025/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Brusco, Ponzo.
La Camera,
premesso che:
nelle regioni meridionali l'anno scolastico viene normalmente avviato nei primi giorni della seconda decade di settembre;
in quel periodo le temperature sono ancora assai elevate e ciò comporta rilevanti disagi sia per gli studenti, che per gli insegnanti;
nelle medesime regioni il mese di settembre deve considerarsi produttivo ai fini turistici, anzi il clima più dolce rispetto alla canicola estiva invita maggiormente a svolgere attività ludiche e culturali all'aperto;
le tariffe da bassa stagione consentirebbero a molte famiglie meridionali di effettuare a settembre viaggi e soggiorni, che non potrebbero permettersi nell'alta stagione; viceversa l'apertura delle scuole svuota le località balneari e turistiche, accorciando quella stagione turistica che da più parti si chiede invece di estendere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di invitare le regioni, in particolare quelle del sud, a tener conto delle esigenze del turismo regionale, valutando la possibilità di posticipare l'apertura delle scuole, pur mantenendo identico il numero dei giorni dell'anno scolastico, alla terza decade del mese di settembre o al 1o ottobre.
9/3025/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Ponzo, Brusco.
La Camera,
premesso che:
gli episodi di intolleranza e omofobia accaduti anche nel corso di questo anno scolastico hanno riproposto l'esigenza di una iniziativa coordinata di carattere educativo e culturale da condurre direttamente nelle scuole statali;
il mondo della scuola non è attrezzato sufficientemente ad affrontare tali questioni insieme al territorio, alle associazioni e alle istituzioni locali;
la non discriminazione è un principio fondamentale della Costituzione e sul quale si basa l'Unione europea;
tale principio è riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 6 «Diritto alla libertà e alla sicurezza» e all'articolo 7 «Rispetto della vita privata e della vita familiare»;
con le direttive della Comunità europea nn. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 2000178/CE del 27 novembre 2000 si attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica e si stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;
l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al primo capoverso, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
la risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa «sottolinea che [...] il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione» sono valori fondamentali;
l'articolo 3, primo comma, della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
sviluppare un protocollo d'intesa per la prevenzione della violenza ai danni degli e delle adolescenti omosessuali tra Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Associazione nazionale di genitori, parenti e amici di omosessuali (AGEDO), altre associazioni di genitori e associazioni di omosessuali e di transessuali, per prevenire episodi di omofobia, transfobia e razzismo;
sensibilizzare gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo, i provveditorati agli studi, gli enti locali e le agenzie di formazione attive sul territorio affinché realizzino seminari di studio e corsi di formazione e di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici, riguardanti l'educazione al rispetto delle diversità;
favorire la diffusione nel mondo della scuola di specifici progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e co-realizzati con la collaborazione delle associazioni dei genitori degli studenti omosessuali e le associazioni di omosessuali e di transessuali coinvolgendo le associazioni degli studenti e le famiglie;
promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che contribuiscano, al di là di ogni generico richiamo alla «tolleranza», la diffusione del rispetto e della cultura delle differenze, in particolare quelle di genere e delle diversità, la diffusione di un clima di prevenzione del bullismo e della violenza, in particolar modo esperita nei confronti delle persone omosessuali, soprattutto se minorenni, riconoscendo loro il diritto al rispetto e
all'informazione corretta sulla propria identità nella scuola e nei centri educativi.
9/3025/5. (Testo modificato nel corso della seduta) De Simone, Sasso, Folena, Froner, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Grillini.
La Camera,
premesso che:
il diverso meccanismo applicato in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo o in altro ruolo, crea una disparità di trattamento economico tra i direttori dei servizi generali e amministrativi (SGA) immessi in ruolo successivamente al 24 luglio 2003 e quelli che lo sono stati antecedentemente alla stessa data, con un risultato estremamente penalizzante per il personale con una significativa anzianità di servizio;
appare opportuno adottare provvedimenti affinché i direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative, che hanno acquisito il ruolo il 1o settembre 2000 con il passaggio dal profilo professionale di responsabile amministrativo, siano inquadrati nelle posizioni stipendiali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con il riconoscimento delle anzianità maturate al 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto esposto in premessa.
9/3025/6. Porfidia, Pedica, Benzoni.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare le giuste e necessarie assegnazioni di posti di sostegno in tutte le province, prevedendo che il numero delle ore di sostegno da assegnare agli alunni non sia vincolato a parametri numerici troppo rigidi.
9/3025/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Germanà, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 2, detta norme concernenti le competenze dei dirigenti scolastici,
appare opportuno prevedere iniziative volte a consentire, ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta, la possibilità di permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, a prescindere dal numero di anni di contribuzione versata;
la permanenza sarebbe garantita, a richiesta, previa autorizzazione del Ministero competente,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto esposto in premessa.
9/3025/8. Raiti, Ossorio, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che, fino all'anno scolastico 2005/2006, avevano ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno (decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4o serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006), non risolve il problema dell'immissione in ruolo dei presidi incaricati;
appare opportuno intervenire, con opportune iniziative, al fine di agevolare la nomina dei dirigenti scolastici nelle scuole prive di titolari, affinché i presidi incaricati,
che hanno partecipato al concorso di cui sopra e che sono in attesa dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di mancanza di posti nella regione di inclusione nella graduatoria del concorso riservato, abbiano la possibilità di confluire in una graduatoria nazionale ad esaurimento, costituita dagli aspiranti in esubero di tutte le regioni d'Italia, compilando la graduatoria con gli stessi criteri di cui all'articolo 17 del bando. In tal modo, da tale graduatoria, si potrà attingere sia per le immissioni in ruolo che per gli incarichi annuali, dando in questo caso a ciascun candidato precedenza per i posti nella propria regione e successivamente possibilità di utilizzazione anche in altre regioni che abbiano posti disponibili,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto esposto in premessa.
9/3025/9. Costantini, Porfidia.
La Camera,
premesso che:
i tagli previsti per gli insegnanti di sostegno hanno interessato in particolar modo la Calabria e molti di questi hanno riguardato la sola provincia di Catanzaro;
i tagli previsti vanificherebbero tutti i progetti educativi studiati ed intrapresi a fatica negli anni scorsi da alunni portatori di handicap e insegnanti ed andrebbero ad incrementare i disagi dovuti all'inadeguatezza degli edifici scolastici e della capienza delle aule,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere interventi urgenti per scongiurare i tagli agli insegnanti di sostegno che penalizzano i più deboli e non garantiscono il diritto allo studio degli alunni disabili oltre a creare emergenze sul piano occupazionale.
9/3025/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Tassone.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
intervenire immediatamente per evitare che vengano effettuati tagli per centinaia di insegnanti di sostegno;
adottare le opportune iniziative per salvaguardare gli insegnanti di sostegno che operano in strutture scolastiche in zone particolarmente disagiate, quali le isole minori, le zone montane e i territori caratterizzati da una viabilità disagiata.
9/3025/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Di Virgilio, Romele.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reintroduce nella scuola primaria l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno;
questo modello organizzativo consente di rispondere ad un bisogno di offerta scolastica di elevato valore didattico ed educativo, caratterizzato da tempi distesi e unitarietà di progetto formativo, nonché di rispondere al bisogno molto vasto delle famiglie di affidare i propri figli alla scuola per un orario lungo, comprensivo di ore dedicate alla mensa e alle attività pomeridiane;
esso copre attualmente solo il 25 per cento circa dell'offerta di servizi scolastici e negli scorsi anni non si è ampliato, nonostante le numerose richieste, in realtà dove non è storicamente presente;
in alcune province la scuola a tempo pieno è quasi assente, con una
evidente sperequazione rispetto a territori in cui rappresenta invece il modello prevalente;
in tali realtà si è fatto fronte al fabbisogno di una organizzazione scolastica a tempo lungo, articolata su orario antimeridiano e pomeridiano, e servizio mensa su richiesta, mediante l'utilizzo dell'organico previsto dalla legge n. 448 del 1990 (classi a modulo) per coprire il fabbisogno orario, con l'integrazione di prestazioni di personale esterno fornito dagli enti locali;
tale modello è messo fortemente in crisi dalle norme del decreto legislativo n. 59 del 2004 che, prevedendo all'articolo 7 la suddivisione dell'orario complessivo settimanale tra 27 ore settimanali curricolari e 3 ore facoltative e opzionali, disarticola l'offerta formativa;
il citato decreto legislativo prevede che l'organico sia assegnato tenendo conto dell'effettivo servizio erogato e delle esigenze connesse al tempo dedicato all'assistenza alla mensa, senza tuttavia che si siano predisposti strumenti per rilevare, quantificare e soddisfare tale fabbisogno;
sempre più spesso i comuni, a fronte del decreto legislativo richiamato, tendono ad eliminare o ridurre il proprio impegno nella fornitura di personale per la sorveglianza e l'attività educativa durante la mensa, in virtù anche dell'evidente disparità rispetto a quelle realtà dove il servizio è assicurato dalla scuola con proprio organico;
anche nella scuola secondaria di primo grado il decreto legislativo n. 59 del 2004 prevede un orario curricolare di 29 ore settimanali, insufficiente a garantire l'offerta formativa incrementata dall'introduzione di due nuove materie (informatica e seconda lingua comunitaria) e di 6 ore settimanali opzionali e facoltative; peraltro anche in questo ordine di scuola non sono stati aggiornati gli strumenti per assegnare l'organico in misura corrispondente al servizio erogato effettivamente,
impegna il Governo
ad assumere i provvedimenti necessari affinché:
vengano ricomposti i tempi di attività didattica nella scuola primaria e secondaria di primo grado, affidando all'autonomia degli istituti il compito di programmare la personalizzazione dell'offerta formativa secondo i bisogni degli alunni;
vengano riconosciuti, anche nell'ambito del piano del piano triennale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, i bisogni formativi espressi dal territorio e i modelli organizzativi che ad essi rispondono, assicurando alle scuole risorse commisurate all'effettivo servizio erogato, tenendo conto del tempo dedicato alla mensa, individuando al tal fine anche modalità innovative di utilizzo di personale esterno o personale assegnato dagli enti locali, attraverso apposite convenzioni e accordi con la conferenza Stato-regioni.
9/3025/13. Benzoni, Rusconi, Cinzia Fontana, Codurelli.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di ordine finanziario, per tutelare il diritto degli alunni diversamente abili allo studio salvaguardando i livelli occupazionali dei docenti.
9/3025/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli, Taglialatela.
La Camera,
premesso che,
da troppi anni ciclicamente si ripete il fenomeno del «caro libri» che comporta per le famiglie un esborso di
denaro sempre maggiore e non giustificato da alcun reale miglioramento qualitativo, infatti spesso si succedono edizioni nelle quali la sostanza dei testi non muta in maniera significativa (in certi casi, particolarmente scandalosi, in pratica è solo il numero delle pagine a «ruotare», ma la variazione è comunque tale da rendere problematico il «passaggio» del libro usato ad un nuovo studente);
il risultato è un enorme spreco di risorse economiche che avvantaggia un numero ristretto di editori specializzati e sostanzialmente non sottoposti a normali dinamiche di mercato;
anche quest'anno, come denunciato da numerose segnalazioni delle associazioni dei consumatori riprese dalla stampa (ad esempio dall'articolo di La Repubblica, «Caro libri, editori sotto inchiesta», di venerdì 21 settembre scorso), si profilerebbe una lunga serie di rincari nella scuola per l'acquisto dei libri e dei corredi scolastici;
appare ormai necessario sottoporre il settore a maggiori controlli e, in prospettiva, ad una normativa più severa rispetto a quella esistente, al fine di tutelare le esigenze economiche delle famiglie senza detrimento per la qualità dell'insegnamento;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato recentemente ha aperto un'istruttoria per verificare se esista una sorta di cartello che di fatto controlla il mercato dei testi scolastici,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volte a far fronte all'annoso fenomeno del «caro libri».
9/3025/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Trepiccione, Pellegrino, Poletti, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Zanella.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volte a incrementare le risorse per il diritto allo studio con particolare riguardo ai diversamente abili, anche attraverso il reclutamento di insegnanti di sostegno e di idonee figure professionali a supporto degli stessi.
9/3025/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Poletti, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Trepiccione, Zanella.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame all'articolo 1 detta norme e indirizzi concernenti la definizione di un piano triennale di intervento finalizzato, tra l'altro, a sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili;
nel corrente anno scolastico, sono emerse rilevanti difficoltà per garantire ai disabili la necessaria disponibilità di insegnanti di sostegno, con numerose proteste delle famiglie e delle loro associazioni rappresentative; la programmazione dell'offerta formativa deve prestare la più alta attenzione ai disabili e ascoltare le istanze rappresentate dalle famiglie;
occorre ulteriormente rafforzare l'impegno a sostegno dei disabili con maggiori risorse finanziarie e umane.
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa per garantire, prioritariamente la necessità di ulteriori insegnanti di sostegno al fine di riconoscere con maggiore efficacia il diritto dei disabili alla scuola;
a valutare la possibilità di riservare nel piano triennale di intervento in parola una quota importante delle risorse finanziarie per le attività scolastiche a sostegno dei disabili.
9/3025/17. Delfino, Martinello, Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
nella scienza educativa, il concetto di continuità educativo-didattica, fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell'individuo da realizzarsi senza macroscopici salti o incidenti: ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive ipotesi educative ricche di senso e di significato per l'autentica ed armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dall'alunno;
la tematica e l'esigenza della continuità si sono progressivamente imposte nella cultura pedagogica solo quando sono risultati sempre più evidenti i danni della discontinuità del sistema educativo italiano;
la continuità educativa nel processo di apprendimento degli alunni è uno di quei diritti garantiti che, purtroppo, non viene rispettato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
garantire un'organico stabile delle istituzioni scolastiche, anche attraverso una permanenza pluriennale dei docenti nella sede di titolarità;
rivedere alcuni modelli contrattuali che regolano le prestazioni dei docenti, per tutelare i diritti di apprendimento degli alunni, con particolare riferimento a quello della mobilità e delle utilizzazioni a domanda limitate ad un anno scolastico.
9/3025/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
nelle scuole di ogni ordine e grado manca, per effetto anche di una propaganda faziosa di certe componenti di sinistra del corpo docente, ogni riferimento esplicito alla nostra storia ed identità culturale legata alla tradizione cristiana;
è indispensabile, al fine di favorire la crescita culturale e spirituale delle giovani generazioni e la piena consapevolezza dell'appartenenza alla tradizione culturale della nazione italiana e all'Europa, prevedere che nella definizione e nell'attuazione dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado sia inserito l'insegnamento della tradizione culturale cristiana, quale si è formata nel corso dei secoli;
tale necessità deriva anche dal fatto che, in un'epoca in cui domina il multiculturalismo, legato ai nuovi ed incessanti fenomeni migratori, è fondamentale valorizzare e diffondere i fondamenti della propria identità culturale cristiana, per come si è manifestata nel corso dei secoli e proporla, evitando sistematiche denigrazioni o colpevoli dimenticanze, agli studenti di ogni provenienza culturale, come terreno di sperimentazione di un approccio culturale ai temi dell'integrazione;
appare opportuno prevedere, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia scolastica e fatta salva la libertà di insegnamento dei docenti, l'inserimento nei programmi scolastici dell'insegnamento dei valori della nostra tradizione culturale, che si riconnette esplicitamente al cristianesimo;
è, altresì, necessario adottare iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, volte a sensibilizzare ed educare le giovani generazioni e quelle di origine extracomunitaria
al rispetto delle radici culturali e spirituali della tradizione culturale e religiosa del popolo italiano,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto citato negli ultimi due capoversi delle premesse.
9/3025/19. Garagnani, Goisis, Carlucci, Pedrizzi, D'Alia.
La Camera,
premesso che:
a seguito delle nomine dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto il 22 novembre 2004 e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto il 3 ottobre 2006, nonché, dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, molti aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie non hanno conseguito la nomina per carenza di posti nel proprio settore formativo o nella propria regione, mentre in altro settore formativo o in altra regione sono rimasti privi di titolare numerosi posti di dirigente scolastico;
appare opportuno adottare ogni utile provvedimento per far sì che gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di entrambi i concorsi possano chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale a cui hanno partecipato, su posti disponibili in un diverso settore formativo e in diversa regione, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, e dopo avere esaurito le graduatorie degli utilmente graduati di entrambi i settori formativi in ambito regionale,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative volte a dare risposta alle esigenze citate nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/3025/20. Crisci, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
nei test di ammissione a medicina, cui hanno partecipato 70.000 candidati per 7.000 posti, due domande (in particolare la n. 71 e la n. 79) erano sbagliate e non contenevano risposte idonee; poiché la mancata risposta ai due quesiti valeva 0,50 punti, molti studenti hanno perso una gran quantità di tempo nel cercare la risposta, che avrebbe consentito loro di guadagnare numerose posizioni in graduatoria;
tra i partecipanti ai test vi erano persone affette da disabilità a cui sono stati concessi tempi di risposta aggiuntivi a causa delle loro ritardate capacità di reazione; tale ritardata capacità ha avuto come conseguenza un ulteriore ritardo nei tempi di risposta; in questo senso può dirsi che, violando i diritti di parità tra i cittadini è stata fatta «pesare» una condizione di disuguaglianza;
impegna il Governo
a sanare la situazione esposta in premessa, ammettendo i candidati affetti da disabilità ai corsi, evitando di dover ricorrere alla magistratura amministrativa, che non potrebbe che riconoscere la disparità di trattamento, anche in considerazione del fatto che si tratta di un numero assai limitato di soggetti.
9/3025/21. Osvaldo Napoli, Mantini.
La Camera,
premesso che:
il comma 2-ter, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, introdotto nel 2001, prevedeva per i laureati quinquennali in giurisprudenza l'abbreviazione ad un anno dei corsi postuniversitari
presso le scuole per le professioni legali, necessari per accedere ai concorsi in magistratura;
i primi laureati quinquennali in giurisprudenza, ragionevolmente confidando nella durata annuale della specializzazione post lauream, anche in virtù delle ripetute conferme fornite di anno in anno dai vari atenei nelle guide dello studente, ultimavano il proprio percorso universitario nel luglio del 2006 e si imbattevano loro malgrado nella mancata attuazione della riduzione ad un anno legislativamente prescritta, con la conseguente condanna a frequentare due anni di corso;
la palese violazione del legittimo affidamento maturato dai più tempestivi laureati in legge dei nostro Paese veniva prontamente denunciato da numerosi atti di sindacato ispettivo della più disparata provenienza politica e, ciò che pìù conta, veniva esplicitamente riconosciuta in quest'Aula dall'esecutivo, che in data 27 ottobre 2006 accoglieva come raccomandazione un ordine del giorno (Beltrandi n. 9/1750/108), che lo inpegnava a scongiurare la perpetrando ingiustizia, fra l'altro individuando le modalità per una celere soluzione dei problema,
malgrado le rassicurazioni ricevute, il Governo ha lasciato finora totalmente inadempiuto l'impegno che si è liberamente assunto in Parlamento, privando per decreto-legge i primi laureati quinquennali in giurisprudenza di un diritto oramai acquisito e condannandoli al corso biennale nonostante perfino il CSM, nel parere reso il 31 maggio del corrente anno, abbia manifestamente caldeggiato l'abbreviazione ad un anno in tempi rapidi;
tali studenti hanno già ultimato il primo anno di corso specialistico e stanno per essere costretti a frequentare un secondo anno che avrebbero il diritto di evitare, con tutte le evidenti conseguenze sfavorevoli sul piano socioeconomico e di prospettiva occupazionale,
impegna il Governo:
rispondere in tempi utili ai numerosi atti di sindacato ispettivo pendenti sul punto, considerato l'approssimarsi dell'inizio dei corsi delle scuole per le professioni legali;
a mettere in pratica ogni iniziativa, anche a livello di legislazione d'urgenza, per preservare il buon diritto acquisito dai laureati quinquennali in giurisprudenza che abbiano già superato con profitto il primo anno di specializzazione nelle scuole per le professioni legali, convalidando l'anno di corso dagli stessi frequentato e procedendo all'immediato rilascio dei diplomi finali;
a garantire la fruibilità dei corsi annuali per tutti i laureati quinquennali in giurisprudenza intenzionati ad iscriversi d'ora innanzi alle scuole di specializzazione per le professioni legali.
9/3025/22. Beltrandi, Turco.
La Camera,
premesso che:
la frequenza dell'ora di religione contribuisce alla determinazione del credito scolastico per l'ammissione agli esami di Stato;
la frequenza di tale insegnamento è sottoposta ad una dichiarazione dello studente maggiorenne, o di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di studente minorenne, rendendo, di fatto, la materia religiosa un insegnamento facoltativo;
ai sensi dell'articolo 8, commi 13 e 14, dell'ordinanza ministeriale n. 26 Prot. 2578 del 15 marzo 2007, gli insegnanti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e il giudizio formulato dai docenti riguarda l'interesse con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della
religione cattolica, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale;
per questa via si è cercato di reintrodurre surrettiziamente l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato, determinando una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e quelli che non se ne avvalgono;
l'ordinanza appare in contrasto con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione e ribadito dalla Corte costituzionale,
impegna il Governo:
a rivedere complessivamente il sistema dei crediti scolastici e formativi per l'ammissione agli esami di Stato;
ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che la frequenza o meno all'insegnamento della religione cattolica non costituisca fattore di discriminazione tra gli studenti ai fini della determinazione del credito scolastico per l'ammissione agli esami di Stato;
ad assicurare che le istituzioni scolastiche garantiscano, sulla base delle richieste delle famiglie degli studenti, l'offerta di attività scolastiche alternative all'interno delle istituzioni stesse;
ad assicurare che le scuole determinino le modalità di valutazione per la determinazione del credito scolastico e formativo delle attività alternative e degli studi individuali.
9/3025/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, De Simone.
La Camera,
premesso che:
dai dati ministeriali pubblicati nei primi giorni del mese scorso risulta che in organico di diritto (organico previsionale per il 2007-2008) gli alunni disabili inseriti nelle scuole statali dovrebbero essere complessivamente 157.900;
in calce a questi dati viene riportata la precisazione che sono in atto le rilevazioni di fatto che alla fine potrebbero discostarsi dalla previsione, come avviene, peraltro, ogni anno;
ogni anno, per quanto riguarda gli alunni disabili, il dato reale effettivo risulta sempre molto più elevato di quello previsionale (l'anno scorso fu di 172.114 unità);
quest'anno i dati ufficiali potrebbero essere inferiori poiché, la nuova modalità di certificazione dell'handicap che è stata avviata autonomamente dalle AsI riduce, a quanto emerge da note di cronaca, i riconoscimenti di handicap;
in Liguria, in Lombardia, in Piemonte e in altri territori soprattutto del nord, le Asl hanno provveduto a sottoporre gli alunni ad accertamento collegiale per il riconoscimento della disabilità, mettendo in atto quanto previsto dall'apposito regolamento definito dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del febbraio 2006 che rinvia ai parametri dell'Organizzazione mondiale della Sanità;
a seguito dei nuovi accertamenti collegiali, non tutti gli alunni già ritenuti disabili e in quanto tali inseriti a scuola con diritto al sostegno, hanno ricevuto il riconoscimento di disabilità;
il mancato o rinviato riconoscimento della disabilità è in grado di ridurre il numero degli alunni riconosciuti disabili e, conseguentemente, anche il numero dei docenti di sostegno;
appare evidente che gli alunni, quest'anno non certificati, hanno comunque le difficoltà già evidenziate negli anni precedenti, anche se non riconosciute come disabilità ufficiale;
la situazione scolastica complessiva potrebbe divenire pesante e anche sperequata
rispetto a quei territori dove le nuove forme di accertamento non sono state ancora avviate,
impegna il Governo
ad adottare idonee iniziative atte ad aumentare il numero di insegnanti di sostegno, predisponendo un adeguamento dell'organico in funzione del numero effettivo di discenti afflitti da disabilità, anche innovando le modalità di certificazione della disabilità.
9/3025/24. Mellano, Turco.
La Camera,
premesso che:
gli insegnanti della scuola pubblica, siano essi precari che di ruolo, accusano una differenza retributiva nei confronti dei loro colleghi insegnanti di religione, anch'essi sia precari che di ruolo;
la differenza retributiva in favore di quest'ultimi è assolutamente ingiustificata e contraria sia alla normativa nazionale che a quella comunitaria;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad equiparare le retribuzioni del personale docente della scuola pubblica a quello degli insegnanti di religione nei corsi di insegnamento ove quest'ultima sia prevista.
9/3025/25. D'Elia, Turco, De Simone, Sasso.
La Camera,
premesso che:
attraverso il provvedimento in esame (che all'articolo 1, comma 5, novella l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 612, della legge finanziaria per il 2007) viene ridotto da otto a tre il numero dei componenti del comitato di indirizzo dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
vi è la necessità di superare l'autoreferenzialità del sistema educativo e, viceversa, di garantire politiche pubbliche integrate di istruzione e lavoro;
sussiste il regime di legislazione concorrente tra Stato e regioni introdotto dal nuovo titolo V della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere negli organismi dell'INVALSI sia un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
9/3025/26. Aprea.
La Camera,
premesso che:
la tutela costituzionale del diritto all'istruzione, all'educazione e all'apprendimento effettivi della persona portatrice di handicap è ricavabile, in particolare, dagli articoli 34, primo comma («La scuola è aperta a tutti») e 38, terzo e quarto comma («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato») della Costituzione;
in attuazione di queste disposizioni, l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) stabilisce, al comma 2, che «è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie»;
la legge finanziaria per il 2007 ha operato notevoli tagli sull'organico del personale scolastico, soprattutto sul numero di insegnanti di sostegno, con conseguenze alquanto negative che riguardano sia quella che va considerata come l'unica opportunità di lavoro per giovani insegnanti, precari già da diversi anni, sia le famiglie che quotidianamente si trovano ad affrontare i numerosi problemi legati alla disabilita;
al contrario di quanto espresso nel programma dell'Unione, vi è un atteggiamento di grande incoerenza rispetto alle idee di solidarietà e di proclamata centralità dei ceti più deboli, più volte sbandierate,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
intervenire immediatamente per salvaguardare il diritto al lavoro di centinaia di docenti di sostegno, i quali svolgono un ruolo complesso e delicato all'interno delle istituzioni scolastiche del nostro Paese;
destinare risorse aggiuntive rispetto alla situazione attuale, finalizzate ad un intervento didattico mirato, qualitativamente e quantitativamente consistente.
9/3025/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Fasolino.
La Camera,
premesso che:
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria;
esso è stato riordinato con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, commi 612-615, ha modificato alcune norme del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, che disciplinano l'organizzazione interna e le competenze dell'istituto;
in base alle citate previsioni normative l'ente deve svolgere con certezza alti compiti, tra i quali soprattutto quello di una valutazione scientifica, oggettiva, in ultima analisi terza, dell'operato della scuola come istituzione fondamentale della nostra società;
il comitato di indirizzo dell'INVALSI ha visto il suo organico ridursi da otto a tre componenti di nomina ministeriale;
impegna il Governo
a valutare con attenzione l'opportunità di perseguire un più oggettivo sistema di valutazione del sistema scolastico, che si fondi, sull'assoluta terzietà dell'istituzione INVALSI, nonché sulla scientificità ed ampiezza degli strumenti di cui tale istituzione va dotata per raggiungere al meglio gli obiettivi cui è preposta.
9/3025/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbieri, Capitanio Santolini.
La Camera,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, al fine di adottare
eventuali ulteriori iniziative volte a rivedere le linee centrali del tempo pieno.
9/3025/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio Santolini.
La Camera,
impegna il Governo:
effettuare una verifica sulla sperimentazione delle «sezioni primavera»;
a predisporre i necessari strumenti preventivi per l'adeguata formazione del personale cui spetterà la gestione verso i nuovi percorsi.
9/3025/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Volontè, Capitanio Santolini.
La Camera,
impegna il Governo:
adottare le opportune iniziative volte a riequilibrare l'organico «di diritto» con quello «di fatto» intervenendo sui criteri di definizione degli organici in relazione alle reali esigenze di funzionamento delle scuole, considerando prioritariamente il numero effettivo degli alunni iscritti, consentendo così di rispondere positivamente alle istanze e alla richiesta di modelli didattici rispettosi dei tempi di alunni e studenti;
a valutare l'opportunità di programmare il fabbisogno di insegnanti al fine di consentire le definizione di un reale organico funzionale.
9/3025/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Folena, De Simone.