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Allegato A
Seduta n. 216 del 3/10/2007
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(Sezione 4 - Misure per contrastare il precariato nella scuola, con particolare riferimento ai docenti di sostegno)
LICANDRO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il programma con il quale la coalizione di centrosinistra (l'Unione) si è presentata ai cittadini italiani prevede tra le priorità strategiche del Governo l'investimento nel mondo della scuola di risorse e mezzi (come cita testualmente alla rubrica «scuola ed università», capitolo «conoscere è crescere»), per la «lotta ad ogni forma di precarietà, con l'immediata copertura di tutti i posti vacanti, immettendo in ruolo coloro che già lavorano nella scuola e agevolando coloro che si sono formati in questi anni»;
a parere dell'interrogante, si coglie, invece, una debolezza nel predetto programma in merito al tema della disabilità, richiamato soltanto ed in via teorica, riguardo al superamento in ogni contesto di tutte le forme di discriminazione del disabile (che testualmente alla rubrica «giustizia», capitolo «i nuovi diritti», recita: «Noi crediamo che un fronte primario di difesa dei diritti umani e civili sia costituito dalla lotta contro ogni forma di discriminazione a carico delle persone con disabilità»), ma senza contenere alcuna indicazione di misure attuative, soprattutto in ambito scolastico;
l'integrazione degli alunni disabili e la conseguente eliminazione delle classi differenziali, attuata dalla legge n. 517 del 1977, ha rappresentato un modello di sviluppo etico-sociale apprezzato dal resto dell'Europa;
la figura dell'insegnante di sostegno è diventata un'insostituibile risorsa umana e culturale per lo sviluppo formativo dei discenti;
la determinazione dell'organico di diritto ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei docenti di sostegno si basa sull'articolo 40, comma terzo, della legge n. 449 del 1997, che assegna un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni (sia normodotati che disabili) complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia;
sulla base di tale criterio l'organico di diritto del sostegno è fisso, anziché regolato in base al numero degli alunni disabili presenti nella scuola, mentre l'organico di fatto, corrispondente alle effettive esigenze delle varie istituzioni scolastiche, aumenta sensibilmente in rapporto all'aumento degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
la conseguenza di questo meccanismo di determinazione dell'organico di diritto per il sostegno ha comportato la cristallizzazione del precariato, che nelle scuole superiori di secondo grado raggiunge il 47 per cento;
il numero elevatissimo delle cattedre di sostegno vacanti viene coperto in virtù del comma 1 dell'articolo 40 delle legge n. 449 del 1997, che prevede «la possibilità» di assumere unicamente con contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno e non fino al 31 agosto) insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docente-alunni indicato al comma 3 dello stesso articolo;
di fatto si è venuta costituendo una classe di insegnanti di sostegno specializzati a seguito di corsi istituiti ad hoc, da molti anni ormai impiegata per un'insopprimibile necessità, ma in base al criterio eccezionale della deroga, anziché con una legittima immissione in ruolo;
lo stesso Ministro della pubblica istruzione aveva più volte espresso una critica netta verso «un criterio bizzarro di determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno, che con logica tipicamente aziendalistica, calcola il numero degli insegnanti di sostegno necessari sul numero totale degli allievi, invece che sul numero degli allievi disabili» (Giuseppe Argiolas del direttivo nazionale Ciis - Tecnica della scuola, 21 luglio 2006);
in merito alla problematica dei soggetti in situazione di handicap, in vista di un'effettiva integrazione sociale, nella legge finanziaria n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 605, lettera b), si dispone «il perseguimento della sostituzione del criterio dell'articolo 40, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di individuare organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate». Alla successiva lettera c), si prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...) per complessive 150.000 unità»;
ciò indicava la concreta intenzione del legislatore di eliminare il precariato storico fino a quella data, tanto che era stato previsto: «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»;
ancora, con circolare ministeriale del 9 giugno 2006 (riguardante l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2006/2007), il Ministro competente con riferimento all'organico di sostegno ribadiva: «l'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge 449/97»;
a fronte di ripetute rassicurazioni anche del Vice Ministro Bastico, purtroppo ad oggi la previsione dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 è rimasta inattuata. Con la circolare ministeriale 13 febbraio 2007, n. 19 (riguardante la determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2007-2008), infatti, il Ministro della pubblica istruzione, paradossalmente perseverando lungo la condotta criticata, stabilisce che: «per i posti di sostegno, in attesa della realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 605, lettera b), legge finanziaria, rimane confermata la dotazione dell'organico di diritto fissata nel decorso anno scolastico»;
dunque, un'indicazione ambigua che certamente non ha dato prospettive per l'anno scolastico 2007-2008, tant'è che, per citare alcuni casi emblematici, come, per esempio, quello della provincia di Catania, a fronte di 1.951 docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento per la scuola superiore di secondo grado e di più di 600 cattedre vacanti assegnate dall'ufficio scolastico prvinciale con contratti a tempo determinato, le immissioni in ruolo sono state solamente 4, di cui solo due attribuite alla graduatoria ad esaurimento, quello della provincia di Venezia, ove gli immessi in ruolo di sostegno nella scuola superiore di 2o grado sono stati 6, le cattedre disponibili a tempo determinato sono state 183 ed il totale di immissione per tutti gli ordini (primaria e secondaria) è stato pari a 40, oppure quello della provincia di Foggia, ove gli immessi in ruolo di sostegno nella scuola superiore di 2o grado sono stati 2, le cattedre disponibili a tempo determinato sono state 350 ed il totale di immissione per tutti gli ordini (primaria e secondaria) è stato pari a 134, o ancora quello della provincia di Milano, ove gli immessi in ruolo di sostegno nella scuola superiore di 2o grado sono stati 12, le cattedre disponibili a tempo determinato sono state 90 ed il totale di immissione per tutti gli ordini (primaria e secondaria) è stato pari a 263;
appare, pertanto, evidente il pericolo reale dell'esclusione degli insegnanti di sostegno di secondo grado dalla possibilità di beneficiare della tanto propagandata eliminazione del precariato storico, prevista dalla stessa finanziaria attraverso il piano triennale di assunzione di 150.000 docenti;
tutto ciò risulta peraltro confermato dalla drastica riduzione delle cattedre di sostegno su tutto il territorio nazionale, con un taglio pari a 5.000 cattedre, a fronte di una crescita degli iscritti a scuola (dal 2000 al 2006 gli studenti sono aumentati di 200.000 unità - fonte di Orizzonte scuola);
il quadro diventa ancora più grave, considerando che nella scuola secondaria di secondo grado l'alunno che usufruisce del rapporto uno a uno (che equivale ad un insegnante di sostegno per uno studente disabile) ha diritto a 18 ore settimanali di sostegno contro le 30-36 ore effettive di lezioni, un monte ore settimanale spesso insufficiente per studenti con particolari difficoltà e ancor più insufficiente nel momento in cui l'alunno, come nella maggior parte dei casi, usufruisce di 9 o 4 ore settimanali di sostegno;
la mancata stabilizzazione degli insegnanti specializzati non trova nemmeno giustificazione nella tanto lamentata difficoltà finanziaria delle casse dello Stato, dal momento che, di recente, sono state disposte cospicue risorse per l'immissione in ruolo di altri 3.060 docenti di religione (decreto ministeriale n. 61 del 2007), già ampiamente «gratificati» dal Governo della XIV legislatura;
il Ministro Fioroni, al recente meeting di Rimini di Comunione e liberazione, ha assunto impegni per sostenere le scuole paritarie, ampliando anzi la platea dei soggetti aventi diritto ad ottenere finanziamenti e contributi statali, con affermazioni che appaiono all'interrogante in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione -:
quali urgenti misure il Governo intenda adottare, a partire dalla legge finanziaria per il 2008, per sconfiggere concretamente in generale il precariato nel mondo della scuola, quello ancor più odioso che riguarda i docenti di sostegno, e, in particolare, quelli della scuola secondaria di secondo grado, in considerazione del delicatissimo compito sociale e di formazione cui sono chiamati. (3-01279)
(2 ottobre 2007)