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Allegato B
Seduta n. 216 del 3/10/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
FAVA, FILIPPI, FUGATTI, ALLASIA, PINI, GARAVAGLIA, BRICOLO, BRIGANDÌ, BODEGA, GRIMOLDI e MONTANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del commercio internazionale, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
diverse Leggi hanno sottratto all'ICE- Istituto Nazionale per il Commercio Estero la competenza in materia di controllo di qualità sui prodotti ortofrutticoli. Da ultimo l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, ha testualmente stabilito: All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente»;
lo stesso Consiglio di amministrazione dell'ICS con Deliberazione n. 070/03 del 12 marzo 2003 approvava la ridefinizione parziale della dotazione organica dell'ICE relativamente al personale «già addetto» (nel 2003) al servizio di controllo ortofrutticolo dato che non sussistevano più dubbi, alla luce del Decreto Legislativo 10 dicembre 2002 n. 306, «circa la titolarità delle funzioni da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, come confermato in un memorandum del 18 febbraio 2003 dello stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali»;
l'ICE, con il pretesto della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della Legge, che avrebbe dovuto disciplinare definitivamente il passaggio delle risorse umane e finanziarie connesse alle funzioni trasferite, sta per concedere oggi ai suoi professionisti agronomi benefici economici sotto forma di indennità di funzione e attribuzione di livelli «differenziati», che secondo gli interroganti sono illegittimi in quanto erogati a fronte di funzioni che non vengono nei fatti più svolte da anni, in quanto sottratte all'ICE ed assegnate all'Agecontrol;
l'indennità di funzione e il livello differenziato presuppongono un'attività lavorativa caratterizzata da elevati livelli di responsabilità, alto grado di autonomia, prestazione di apporti specialistici, tutte condizioni queste che all'ICS non esistono in quanto l'Ente non disimpegna più per Legge le funzioni professionali in materia -:
quali siano le ragioni che hanno impedito e tuttora impediscono l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri che disciplini definitivamente il passaggio delle risorse umane e finanziarie connesse alle funzioni trasferite dall'ICE all'AGECONTROL;
quali passi si intenda compiere per far cessare quelli che gli interroganti giudicano gli autentici sprechi del denaro del contribuente consistenti nella corresponsione di benefici economici a fronte di funzioni inesistenti.
(4-05064)
LONGHI, LOMAGLIO, FRIGATO, ATTILI, MADERLONI, MARANTELLI, AURISICCHIO, PETTINARI, FUMAGALLI, GRILLINI e RANIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - considerato che:
il Tar Lazio con sentenza n. 10838/2006, resa esecutiva dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6019/2006, ha disposto l'annullamento degli articoli 7, 8 e 12 riguardanti l'Assemblea ed il Consiglio Generale dell'ACI perché nella configurazione di federazione sportiva per l'automobilismo risultano illegittimi nella loro costituzione;
il giudice ha rilevato il mancato rispetto di fondamentali princìpi di democrazia partecipativa: gli atleti ed i tecnici dell'automobilismo sportivo ed i rappresentanti delle scuderie non partecipano, nelle quote previste dalla legge, alla vita associativa della propria federazione sportiva ACI, in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni e in violazione, delle norme dello Statuto del CONI e dei Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004;
le predette categorie di sportivi riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo nazionale non costituiscono gli Organi della propria federazione sportiva ACI, che invece risultano illegittimamente costituiti dai soli Automobil Club provinciali;
la sentenza del Tar Lazio recita altresì che «in conseguenza di tale assetto finisce per risultare illegittima la nomina del presidente federale dell'ACI»;
il presidente dell'ACI Lucchesi, con comunicazione del 16 novembre 2006, ha fornito ai presidenti degli Automobil Club provinciali le proprie considerazioni che non sembrano coincidere con le statuizioni del TAR Lazio in particolare laddove riferisce che la sentenza offre all'ACI tre alternative. È vero invece che per l'ACI sussiste un unico obbligo: adeguare il proprio Statuto alla predetta normativa statuale e giuridico-sportiva;
l'Assemblea dell'ACI il 24 novembre 2006, invece di adeguare la costituzione degli Organi federali alle disposizioni di legge, ha aggiornato il proprio Statuto adottando il nuovo articolo 25, con cui, in difformità delle statuizioni, ha continuato ad attribuire l'esercizio sportivo alla Commissione sportiva automobilistica italiana;
con tale nuovo articolo il ruolo della CSAI viene ridefinito qualificandolo come organo e non più come commissione consultiva, comunque priva di autonomia normativa, perché retta da un regolamento emanato dal consiglio Generale dell'ACI, e finanziaria, perché le risorse economiche fanno parte del bilancio dell'ACI;
a causa della grave inosservanza della sentenza del TAR Lazio le categorie dei soggetti sportivi con la predetta modifica di cui al nuovo articolo 25 dello Statuto ACI sono rimasti ancora una volta fuori degli Organi direttivi dell'ACI, in aperta violazione della sentenza che ha stabilito che: «il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI»;
la modifica statutaria è stata trasmessa dall'ACI agli Uffici della Vicepresidenza
del Consiglio dei Ministri per la necessaria approvazione-:
se risulta vero che:
lo Statuto dell'ACI, in violazione della legge e delle norme dello Statuto del CONI non sia stato mai sottoposto all'esame di conformità da parte della Giunta del CONI che non ne ha mai deliberato l'approvazione, consentendo peraltro un'illegittima permanenza dell'ACI nell'ordinamento sportivo nazionale senza i necessari requisiti;
la federazione sportiva ed ente pubblico Aereo Club d'Italia, facente parte con l'ACI delle federazioni di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 15 del 2004, per il solo fatto di non essersi adeguata ai nuovi principi introdotti dal decreto Melandri venne commissariata con decreto 22 ottobre 2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il nuovo Statuto dell'AECI, conformato dal commissario straordinario al decreto legislativo n. 242 del 1999 ai sensi dell'articolo 18, comma 6 con la partecipazione di atleti tecnici delle discipline sportive dell'aria negli Organi federali, venne approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2004;
quali iniziative sono state intraprese per correggere le predette inosservanze alle statuizioni del TAR Lazio e se non sia stata presa in considerazione lo scioglimento degli Organi dell'Ente pubblico ACI con la conseguente nomina di un commissario straordinario, in esecuzione del dispositivo dell'articolo 67 dello Statuto dell'ACI, considerato che sono stati integrati gli estremi richiesti, ovvero «i gravi motivi».
(4-05071)
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
lo Statuto dell'ACI, in violazione della legge e delle norme dello Statuto del CONI non è stato mai sottoposto all'esame di conformità da parte della Giunta del CONI che non ne ha mai deliberato l'approvazione, ed in violazione della legge ha autorizzato un'illegittima permanenza dell'ACI nell'ordinamento sportivo nazionale senza i necessari requisiti richiesti per le federazioni sportive nazionali;
il Tar Lazio con sentenza n. 10838/2006, resa esecutiva dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6019/2006, ha accertato che lo Statuto dell'ACI, del tutto singolarmente, non contiene norme sportive, tranne riferimenti all'articolo 4, lettera d) ed all'articolo 24; pertanto ha disposto l'annullamento degli articoli 4, 7, 8, 12 e 24 riguardanti in particolare l'Assemblea ed il Consiglio Generale dell'ACI perché nella configurazione di federazione sportiva per l'automobilismo risultano illegittimi nella loro costituzione;
il giudice ha rilevato il mancato rispetto di fondamentali principi di democrazia partecipativa: gli atleti ed i tecnici dell'automobilismo sportivo ed i rappresentanti delle scuderie (associazioni senza fine di lucro) non partecipano, nei modi e nelle quote previste dalla legge, alla vita associativa della propria federazione sportiva ACI;
in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni, delle norme dello Statuto del CONI, della Carta Olimpica e dei Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI per gli statuti federali, per la giustizia sportiva, per la lotta al doping, l'Assemblea generale dell'ACI il 24 novembre 2006 ha aggiornato lo Statuto federale senza dare attuazione alle statuizioni della predetta sentenza;
con l'adozione del nuovo articolo 25 l'ACI ha continuato ad escludere le predette categorie di sportivi, riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo nazionale, dagli Organi primari e direttivi della propria federazione sportiva e le ha
nuovamente confinate nella CSAI, organismo privo di indipendenza ed autonomia normativa e finanziaria retto da un regolamento adottato il 17 gennaio 2007 dal Consiglio Generale dell'ACI;
il 27 febbraio 2007, la Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.101 ha approvato il regolamento della CSAI, come se fosse una riconferma del riconoscimento di federazione sportiva nazionale dell'ACI in assenza del presupposto fondamentale del provvedimento originario del riconoscimento;
la Giunta Nazionale del CONI, in contrasto con quanto raccomandato dal Ministero vigilante, non ha esercitato le funzioni previste dall'articolo 22, comma 5 dello Statuto del CONI, al fine di verificare la conformità dello Statuto dell'ACI ai principi sanciti dal decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni, dallo Statuto del CONI e dai Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI;
secondo l'interrogante la Giunta Nazionale del CONI ha violato i criteri e le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle federazioni sportive, stabiliti con la deliberazione n. 1271 adottata dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio 2004;
il Presidente Petrucci e la Giunta Nazionale del CONI omettono di fatto di esercitare il controllo sulle attività sportive automobilistiche in capo all'ACI, facendo sì che si svolgano in violazione degli indirizzi e delle deliberazioni del CONI, per cui risulta che non sono rispettate le disposizioni di legge per garantire i canoni di sicurezza nello svolgimento delle competizioni su strade pubbliche e negli autodromi nazionali, non viene controllato l'utilizzo dei finanziamenti del CONI, non viene garantita l'affiliazione alle associazioni e società sportive le quali non possono correttamente usufruire del regime fiscale agevolativo perché prive dello status di ente sportivo dilettantistico;
risulta all'interrogante che sono state inoltrate dal Comitato piloti automobilistici più denunce che hanno dettagliato la gravissima condizione in cui versa l'automobilismo sportivo nazionale come retto dall'ACI -:
se sia stata presa in considerazione la revoca del Presidente del CONI Petrucci e lo scioglimento della Giunta Nazionale del CONI, ricorrendo, a giudizio dell'interrogante, le tre condizioni richieste dalle disposizioni dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni.
(4-05072)
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per lo sviluppo economico, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
il Comitato Esecutivo dell'ACI il 27 febbraio 2006 aveva deliberato l'affidamento diretto dell'organizzazione dei Rally d'Italia ad ACI Sport Spa, senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica sebbene ritenute necessarie dalla Direzione Generale per il turismo vigilante sull'ACI, ed a titolo di corrispettivo aveva assegnato alla predetta società, sprovvista - come consta all'interrogante - della necessaria licenza sportiva di organizzatore, 1 milione di euro oltre IVA;
dopo l'effettuazione dell'evento sportivo è stato presentato all'Ente un conto consuntivo provvisorio ed informale, non asseverato da un amministratore o funzionario responsabile, con una ulteriore richiesta di finanziamento per ripianare le perdite subite, pari a 1 milione 300 mila euro;
il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACI, sulla scorta dei predetti avvenimenti, ha sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dell'ACI del 24 novembre 2006 il ripianamento delle perdite della controllata ACI Sport SpA esprimendo una serie di rilievi che descrivono una gestione finanziaria del Rally d'Italia assolutamente approssimativa, svolta con negligenza e priva della necessaria trasparenza, che
sono così riassunti: «allo stato non risulta possibile adottare responsabilmente un provvedimento che consenta di chiudere i conti della manifestazione»; «tale provvedimento deve essere emesso al più presto, sulla base di una documentazione completa ed esauriente, giustificativa di ogni singola voce di spesa e delle ragioni che hanno costretto a prendere atto che "molte delle voci di entrata ... sono ancora provvisorie essendo in corso approfondimenti al riguardo" Per quanto riguarda le entrate dovrà essere spiegato in base a quali affidamenti esse furono preventivate e quali sono state le difficoltà che ne hanno resa impossibile l'acquisizione, non apparendo sufficiente la generica dichiarazione di una serie di situazioni impreviste contenuta nel verbale del Consiglio di amministrazione di ACI Sport. A tal fine, è necessario acquisire tutti i documenti che possano essere utili, fra i quali, in particolare, copia della convenzione a suo tempo stipulata per la realizzazione della manifestazione»;
il consiglio di amministrazione di ACI Sport SpA e il suo amministratore delegato non sono stati in grado di presentare, a distanza di oltre otto mesi dalla effettuazione del Rally d'Italia 2006, un consuntivo regolare nella forma e nei contenuti, in particolare allegando i giustificativi di spesa;
addirittura, per fornire tutte quelle informazioni volte a soddisfare le richieste del Collegio dei Revisori dei Conti singolarmente, il cda si è rivolto ad un soggetto esterno alla società, l'ing. Sticchi Damiani, presidente del comitato organizzatore del Rally d'Italia (il cui compito era meramente tecnico e non finanziario) e contemporaneamente anche componente del Comitato esecutivo dell'ACI;
solo con questa procedura, che l'interrogante reputa anomala, gli amministratori di ACI Sport sarebbero in grado di fornire le necessarie giustificazioni chieste dal Collegio dei Revisori dei Conti, cioè sulla base di giustificazioni fornite da uno dei componenti del Comitato Esecutivo dell'ACI, organo di controllo che dovrà deliberare il ripianamento di 1 milione 300 mila euro su giustificazioni di uno dei suoi componenti, determinando, tra l'altro, un abnorme conflitto di interessi in quanto il controllore (Comitato Esecutivo ACI) indicherebbe al controllato (Aci Sport SpA), quale dovrebbe essere la giustificazione da presentare;
nonostante quanto descritto, anche per il 2007 il Consiglio Generale dell'ACI ha affidato all'ACI Sport l'incarico di organizzare e promuovere il Rally d'Italia, invece di procedere alla ricerca dell'organizzatore mediante un appalto pubblico -:
quale iniziativa istituzionale intenda attuare il Governo per controllare gli atti contabili dell'ente pubblico ACI e se non ritenga opportuno azzerare il consiglio di amministrazione dell'ACI per l'evidente sperpero di denaro pubblico causato dalla mancata indizione di una gara pubblica per affidare l'organizzazione e la promozione dei Rally d'Italia.
(4-05073)
LUCCHESE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
appare all'interrogante ingiusto concedere aumenti solo ai magistrati e non ai prefetti ed ai questori, come a tutto il personale di polizia, carabinieri e militari nonché al personale civile delle pubbliche amministrazioni;
l'interrogante ritiene che gli aumenti automatici di stipendio assicurati ai magistrati siano un privilegio odioso che dovrebbe essere cancellato -:
se non ritenga di assumere una iniziativa normativa che cancelli l'aumento di stipendio previsto solo per i magistrati che peraltro avviene in maniera automatica.
(4-05077)
LUCCHESE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere:
ingenti sono i finanziamenti pubblici ai giornali, fra i quali sono compresi quelli appartenenti a grandi gruppi finanziari o a partiti: ciò, l'interrogante reputa un vero e proprio scempio, non più tollerabile, anche perché di tali finanziamenti non beneficia la stampa cosiddetta «minore» -:
se non ritenga necessario assumere iniziative normative per estendere tali finanziamenti anche alla stampa minore, che è quella più vicina al territorio e ai cittadini.
(4-05089)