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Allegato B
Seduta n. 216 del 3/10/2007
TESTO AGGIORNATO AL 19 NOVEMBRE 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
considerato che:
nel prossimo 2008 ricorre il sessantesimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione italiana;
la Carta costituzionale costituisce l'espressione della volontà di liberazione dalla guerra e dalla oppressione nazista e fascista che ha profondamente unito il popolo italiano: le scelte vissute allora trovano nei principi costituzionali la loro manifestazione più piena e completa. Superando ogni divisione politica e ideologica, infatti, gli eletti dell'Assemblea Costituente diedero vita alla Costituzione Repubblicana, che ha consentito di rifondare la convivenza su basi condivise e che ha dato un nuovo, straordinario, impulso alla rinascita morale e materiale del Paese, favorendo le grandi trasformazioni istituzionali e sociali che hanno permesso al nostro Paese di crescere in termini di civiltà, istruzione, economia, progresso, anche grazie alla creazione di un sistema di equilibri tra i poteri, che ha garantito e garantisce, anche oggi, la libertà di tutti;
la Costituzione è quindi la base, il terreno comune su cui si fonda la nostra convivenza civile, garantisce l'unità nazionale definendo l'Italia «una e indivisibile»;
in questi anni, quasi giornalmente, c'è chi propone una svalutazione dei principi fondamentali che la Costituzione sancisce; ancora più grave è quando questa volontà distruttiva proviene anche da rappresentanti delle istituzioni democratiche, la cui legittima volontà riformatrice troppo spesso sembra trasformarsi in un attacco alle stesse basi fondanti della Repubblica, e quindi della civile convivenza;
il sessantesimo anniversario della Costituzione deve essere l'occasione per difendere e rinsaldare i principi fondamentali della Carta, per farli vivere nel Paese e per affermare che le necessarie ed auspicabili modifiche della stessa possano avvenire, nel rispetto delle diverse posizioni politiche, nella comune salvaguardia dei principi fondanti della Repubblica,
impegna il Governo
ad attuare, promuovere e sostenere attività finalizzate a diffondere ed approfondire il valore dell'unità nazionale e dei suoi simboli, anche per mezzo di campagne informative e di iniziative mirate nelle scuole, la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale economico e politico nel quale si svolsero i lavori della Assemblea Costituente, dei diversi apporti, rappresentativi di «mondi» ideali e culturali differenti che confluirono contribuendo alla creazione del testo costituzionale, nonché dei contenuti giuridici e del significato più generale delle principali norme della Carta costituzionale.
(1-00228) «Franceschini, Violante, Sereni, Bressa».
Risoluzioni in Commissione:
Le Commissioni X e XIII,
premesso che:
da alcuni giorni è in atto una spiacevole e per certi versi irragionevole esecuzione di provvedimenti cautelativi riguardo alla vendita diretta del latte crudo effettuata dalla fattoria al consumatore;
la vicenda sembra trarre origine dalle nuove disposizioni comunitarie in materia di metrologia legale, allo scopo introdotte dalla Direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti metrici;
le autorità competenti in materia omologazione e controllo degli strumenti metrici per fini commerciali sono le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Presso di esse sono istituiti
gli Uffici metrici che si occupano, a livello provinciale, di garantire la fede pubblica in ogni rapporto economico. La loro finalità è quella di rendere trasparenti le operazioni di scambio e di promuovere l'autocontrollo del mercato;
l'attività di tali Uffici camerali si coordina con il Ministero dello sviluppo economico, che identifica caratteristiche e requisiti degli strumenti per pesare e per misurare seguendo le direttive comunitarie in materia;
gli Uffici metrici effettuano controlli sia su richiesta dei fabbricanti metrici ed utenti metrici, sia autonomamente con finalità ispettive e sono competenti, tra l'altro, per le violazioni in materia di metrologia legale. In tale ambito gli ispettori metrici possono irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
risulterebbe che in applicazione della citata Direttiva 2004/22/CE, i citati Uffici metrici delle Camere di Commercio si trovino costretti ad applicare la normativa di riferimento, pur se in assenza di una disciplina metrica studiata specificamente per questo «liquido» e ad ogni modo da ritenere sproporzionata e irragionevole se applicata allo specifico settore della somministrazione del latte crudo, e stanno procedendo a sequestrare e chiudere tutte le macchine automatiche distributrici di latte sfuso non omologate, con ciò causando gravi danni agli allevatori e ai consumatori;
il problema nascerebbe dalla scelta di inserire i distributori di latte crudo nel sistema delle macchine metriche, fatto inusuale e ad ogni modo solo del nostro Paese;
dal novembre 2006 (ai sensi della nuova Direttiva 2004/22/CE, Allegato MI-005), la precisione richiesta per essere in regola con la vendita del latte sfuso è pari al due per mille, corrispondente a circa 20 gocce per ogni litro;
in effetti, la Direttiva di cui trattasi non obbliga perentoriamente la prescrizione dell'utilizzo degli strumenti di misura legali, ma li esige specificamente in relazione a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, ma solo se ritenuto giustificato;
qualora gli Stati membri non ritengano di dovere prescrivere tale utilizzo, ne devono dare comunicazione dei motivi alla Commissione e agli altri Stati membri;
in altri paesi dell'Europa, tra cui la Svizzera e l'Austria, da decenni si vende il latte crudo sfuso con i distributori automatici, senza prescrivere l'omologazione metrica; questi paesi utilizzano, con soddisfazione degli allevatori e dei consumatori le stesse macchine distributrici che in questi giorni sono oggetto di sequestro in Italia;
in particolare, in Svizzera il competente Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS), fin dal 1996 ha proceduto ad esonerare dalla disciplina legale i distributori di latte sfuso. In tale sede, al fine di garantire i consumatori e gli operatori, è stato previsto che tali distributori a fronte di una somma versata, eroghino un quantitativo minimo garantito di latte e contestualmente siano dotati di un apparecchio misuratore integrato atto ad essere verificato, tramite il quale il consumatore può verificare la quantità di latte allo scopo dosata e che ad ogni modo questa corrisponda al minimo garantito;
a specifica garanzia del consumatore, i distributori di latte sfuso autorizzati in Svizzera, recano anche l'iscrizione «Dosatore automatico di latte non controllato ufficialmente»;
riguardo all'opportunità di effettuare la vendita di latte sfuso direttamente dall'azienda al consumatore tramite i distributori automatici, si evidenzia che l'operazione risulta di grande rilievo per il nostro settore agricolo di pregio, non solo
perché permette ai consumatori di acquistare un prodotto di altissimo tenore qualitativo, nutrizionale ed organolettico, ma anche perché consente di realizzare il sistema della filiera cortissima produttore-consumatore che comporta reciproci vantaggi di prezzo e di fiducia ad entrambe le parti;
in un contesto di tensioni sui prezzi quali è quello attuale, dove agli agricoltori sono corrisposte cifre unitarie spesso anche inferiori ai relativi costi di produzione, ed ai consumatori sono applicati importi in costante aumento, l'iniziativa della vendita del latte tramite distributore automatico si è dimostrata estremamente valida soprattutto per integrare adeguatamente il reddito delle piccole e medie aziende zootecniche da latte delle zone montane, collinari e periurbane, contrastando efficacemente la progressiva tendenza alla cessazione ed abbandono dell'attività agricola in queste zone svantaggiate;
la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale attraverso l'uso di distributori automatici di latte sfuso ha origine a Como nel settembre 2004 sull'esempio di quanto già avveniva da anni in altri paesi europei, Austria, Svizzera, Germania e Francia;
dopo meno di un anno da questo primo tentativo, erano già presenti alla Fiera di Cremona 2005 otto ditte italiane con diversi modelli di distributori automatici innovativi conformi alle diverse esigenze dei produttori italiani: climatiche, logistiche, culturali ed igienico-sanitarie;
la vasta e repentina risposta delle ditte italiane, con modelli e prezzi rispondenti alla domanda di nuove attrezzature per la distribuzione automatica di latte proveniente dal comparto zootecnico, ha fatto cessare fin dal settembre 2005 ogni importazione dalla Svizzera;
a seguito della rigida applicazione della Direttiva 2004/22/CE, in Italia si è involontariamente creata una situazione di irregolarità formale che riguarda circa 400 aziende agricole sparse su tutto il territorio nazionale che necessita per essere risolta di un adeguato periodo di assestamento;
appare di assoluta urgenza provvedere ad emanare provvedimenti che prevedano una deroga per i distributori di latte crudo dalla disciplina della metrologia legale, se del caso applicando l'opzione prevista dall'articolo 2, comma 2 della citata Direttiva 2004/22/CE che esonera l'utilizzo degli strumenti di misura metrici, ciò in attesa che si definiscano chiaramente le procedure di omologazione ed in considerazione che nel frattempo non è possibile completare l'iter di omologazione delle nuove macchine, come del resto verificare se le precedenti omologazioni siano ancora rispondenti alla attuale normativa;
è inoltre indispensabile un approfondito esame di tutte le problematiche connesse a tale materia, compreso il fatto che il latte crudo è un alimento vivo che cambia continuamente nelle sue caratteristiche chimico fisiche con risvolti significativi sulla effettiva quantità misurata;
in effetti, il latte prodotto da una mandria subisce nell'arco dei mesi, in modo naturale, variazioni notevoli e non è mai uguale da una mandria all'altra. In tali circostanze pur se sia possibile tarare esattamente lo strumento di misura con un determinato tipo di latte, quando lo stesso strumento sarà utilizzato in un qualsiasi allevamento che produce latte, di tipologia differente da quella di taratura, ci si troverà di fronte a composizioni in grasso e proteine del latte crudo differenti in rapporto all'ambiente ed alla conduzione della stalla. In questi casi lo strumento misurerebbe una quantità di latte diversa da 1 litro, con necessità di ritarare ogni volta l'apparecchio;
questa operazione di taratura dovrà essere ripetuta continuamente ogni qualvolta variano le condizioni che determinano una modifica fisiologica del processo che porta alla secrezione del latte da parte della mammella. È evidente che si tratti di una frequenza difficilmente prevedibile e scarsamente controllabile;
si segnala che in Italia le Associazioni Allevatori su incarico dello Stato, da 60 anni effettuano operazioni di misura del latte prodotto dal singolo capo, con strumenti di pesatura, questo in quanto il sistema internazionale di controllo qualitativo del latte ai fini selettivi ha stabilito che le misurazioni per i controlli funzionali per misurare il latte, debbano essere effettuate utilizzando l'unità di peso, proprio per evitare errori dovuti alle normali variazioni di volume del latte. Tale procedura, in caso di applicazioni di deroghe per i distributori di latte crudo dalla metrologia legale, potrebbe costituire un valido e confacente mezzo di regolare autocertificazione aziendale e di garanzia per i consumatori all'atto della vendita diretta del latte sfuso dall'azienda all'utilizzatore finale,
impegnano il Governo:
ad intervenire con la massima urgenza sulla materia descritta in premessa ed in tal senso ad autorizzare, e ad ogni modo a consentire, la prosecuzione della vendita diretta dall'azienda al consumatore del latte crudo sfuso tramite distributori automatici, in particolare adottando, anche in applicazione delle pertinenti opzioni concesse dalla Direttiva 2004/22/CE, specifiche deroghe all'osservanza della metrologia legale per tali strumenti di dosaggio del latte;
a far riferimento, ove opportuno e utile per risolvere rapidamente la problematica, alle disposizioni che in tale materia sono già applicate da altri Paesi dell'Europa e da altri Stati membri, come la Svizzera e l'Austria, allo scopo indicando alla Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di esonerare dalle norme previste dalla Direttiva 2004/22/CE e da relative disposizioni nazionali, le aziende che utilizzano i distributori automatici di latte crudo sfuso, anche sanando in maniera retroattiva quelle che siano state colpite da sanzioni amministrative e da sequestri delle attrezzature di vendita.
(7-00281) «Lion, Maderloni, Baratella, Trepiccione».
La VII Commissione,
premesso che:
il Ministro della Pubblica Istruzione e il Direttore Generale, riguardo alla specifica valutazione del servizio prestato in scuole di montagna, con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e quello direttoriale del 16 marzo 2007 hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, come disposto dall'articolo 1, comma 607, legge n. 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007) ma anche, con effetti retroattivi, decurtando i punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai ricorrenti. Inoltre, in esecuzione dei citati decreti, la medesima Direzione Generale ha bandito la successiva fase per la presentazione delle «domande di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento» nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007-2009. Fase estesa anche alla rideterminazione dei punteggi già assegnati nelle graduatorie permanenti e definitive, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, con la conseguenza che i servizi di montagna, già dichiarati e riconosciuti per i predetti anni, sono stati ridotti del 50 per cento, in via automatica, a cura del sistema informativo, con onere di nuova dichiarazione dei servizi prestati esclusivamente in pluriclasse primaria;
l'associazione Precari di Montagna ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei
confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006), sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie»), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto;
i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse;
i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);
il Ministero della Pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni di titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»;
il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato - ad avviso dei firmatari del presente atto - da una erronea lettura della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11/7 (omissis) è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007);
il Tar Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva del bando per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui prevede il dimezzamento di punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna e con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, condividendo in pieno i rilievi mossi al riguardo dai docenti-ricorrenti, ha ritenuto i rapporti in essere non esauriti (in quanto tali si sottrarrebbero agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale);
il Tar del Lazio sembra orientato a salvaguardare i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio derivante dal lavorare per anni consecutivi in scuole ubicate in zone disagiate. Il Tar, come si evince dalla lettura delle ordinanze, è entrato nel merito delle questioni giuridiche con l'ordinanza del 9 luglio 2007, accogliendo la domanda cautelare, ha ritenuto, fra l'altro che «la portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere
estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, e che l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite. Di conseguenza i commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, non possono ritenersi travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale». Il Consiglio di Stato con ordinanza del 13 luglio 2007 (ordinanza che non entra minimamente nel merito delle questioni giuridiche trattate, ma semplicemente, richiama precedenti pronunce della sezione del Consiglio di Stato che, a loro volta, non hanno trattato alcuna questione) ha respinto la sospensiva del Tar Lazio;
la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1). Tale Tabella, al punto B. 3, lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3, lettera h), della tabella (omissis) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»;
sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 1 del 2007 della Corte costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007-2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferito al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni: i) con decorrenza dal biennio 2007-2008 e 2008-2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007, nell'ambito di una generale ratio di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato;
il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione (CNPi) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi graduatorie ad esaurimento»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequienziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003-2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie.
Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione dei decreti ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11/2007 della Corte costituzionale;
sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2007 ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11 del 2007) ha ritenuto altresi infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite. Diversamente la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti (articolo 97 della Costituzione);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B), lettera h), della Tab. prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004 solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»;
il Ministero della Pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio 2007-2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;
l'Amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
come afferma il Tar Lazio «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale;
alcuni Uffici Scolastici Provinciali si sono conformati alla disposizione del Consiglio di Stato e hanno tolto i punteggi doppi, altri invece come Cuneo, Salerno, Latina, Pescara hanno lasciato tutto invariato immettendo anche in ruolo;
una disparità di trattamento dovuta al fatto che il Ministero dell'istruzione non si è presentato in tutti i giudizi creando situazioni di indeterminatezza come quella dell'USP di Salerno che in prima battuta ha dato esecuzione ad alcune ordinanze sospensive del Tar del Lazio non ancora appellate dal Consiglio di Stato restituendo il doppio punteggio a coloro ai quali era stato decurtato immettendo pure in ruolo per poi, quindici giorni dopo, emanare un documento in cui afferma che il doppio punteggio non vale,
impegna il Governo:
a modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziale comunque connesso, nella parte in cui non fanno salvi posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito dell'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004;
a dare attuazione alla legge finanziaria che stabilisce «sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007».
(7-00280) «Goisis, Caparini, Pini, Fugatti, Montani, Alessandri, Stucchi, Lussana».
La VII Commissione,
premesso che:
la Corte costituzionale con una sentenza emessa il 27 gennaio 2007 ha stabilito che è incostituzionale il raddoppio del punteggio di servizio previsto per i precari che hanno lavorato in scuole di montagna;
la Consulta ha chiarito che la maggiorazione del punteggio è legittima solo se i servizi siano stati effettuati da insegnanti elementari in scuole situate oltre i 600 metri di altitudine, in comuni giudicati di montagna, ma solo ed esclusivamente in scuole elementari pluriclasse in tutti gli altri casi l'attribuzione del doppio punteggio è illegittima;
i docenti che hanno deciso di insegnare nelle scuole di montagna e in quelle pluriclasse, hanno registrato un prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, al fine di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);
la sentenza mette a rischio la validità di tutte le immissioni in ruolo che sono state effettuate dal 2004 ad oggi tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti di III fascia, dei docenti che, hanno maturato i requisiti per entrare nelle fasce superiori grazie al doppio punteggio;
il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore Generale, con due recenti decreti (il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2006 e il decreto editoriale del 16 marzo 2006) hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni 2007/2008 e 2008/09 come stabilito dalle legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ma anche con effetti retroattivi, decurtando
i punteggi già assegnati in contrasto con la clausola di salvaguardia prevista dalla citata legge finanziaria;
anche il Tar Lazio aveva accolto le richieste dei docenti iscritti nelle citate graduatorie, mostrandosi orientato a salvaguardare i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio derivante dal lavorare per anni in scuole situate in zone disagiate, ma in queste ultime settimane il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze
impegna il Governo
a chiarire la corretta interpretazione di quanto detto in premessa, considerando adeguatamente quanto stabilito con sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 e quanto sancito dall'articolo 1, lettera c), commi 605, 606 e 607, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che valutano in misura doppia il punteggio previsto per le scuole sopraccitate.
(7-00282) «Ciocchetti, D'Agrò».