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Allegato B
Seduta n. 216 del 3/10/2007
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SVILUPPO ECONOMICO
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
in data 26 giugno 2006, dopo lunghe ed estenuanti trattative, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lazio, l'Alcatel, la Finmeccanica, Ritel, Asi, Sviluppo Italia, Filas e le organizzazioni sindacali firmavano un protocollo d'intesa che in sintesi prevedeva:
il mantenimento da parte di Alcatel del settore ricerca, con la partecipazione della società Ritel e di Finmeccanica con la specifica finalizzazione a supporto strategico del settore produttivo;
l'assorbimento da parte della nuova società di tutto il personale, suddiviso in 215 a tempo indeterminato, 170 interinali e 45 delle ditte esternalizzate;
la ripartizione delle azioni che vedeva Ritel con il 55 per cento, Alcatel 20 per cento, Alenia Spazio il 5 per cento ed il rimanente 20 per cento a Filas e Sviluppo Italia;
la costituzione da parte di Ritel, di Alcatel e di Finmeccanica di una società consortile finalizzata a favorire il mantenimento e l'implementazione delle attività di R&D, nonché a garantire la loro positiva ricaduta sulle attività produttive del sito di Rieti;
la costituzione da parte di Ritel di una fondazione per organizzare un centro studi e ricerche, nel campo delle tecnologie riguardanti l'informazione e la comunicazione;
Finmeccanica, inoltre, si impegnava per ordinare 35 commesse nei primi due anni e circa 80 nel terzo e quarto anno nei settori delle schede elettroniche, armadi assemblati, delle antenne, dei trasmettitori, dei modem ed altro;
Alcatel, al fine di garantire la continuità produttiva ed occupazionale anche nel quarto e quinto anno per circa 30 unità, si rendeva disponibile ad un accordo di prelazione con Ritel sulle forniture dei prodotti serviti dal sito di Rieti anche oltre il terzo anno;
l'immediata presentazione da parte di Ritel di un piano industriale e degli investimenti alle due finanziarie pubbliche, al fine di essere esaminato anche dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni e dalle forze politiche;
la Regione Lazio si impegnava a reinserire il sito di Rieti nel distretto tecnologico dell'aerospazio, a localizzare parti del progetto Galileo Test Range nel territorio reatino, a finanziare progetti di innovazione tecnologica e di ristrutturazione finalizzati alla riconversione del sito Alcatel;
il Governo si impegnava a verificare costantemente la concreta realizzazione degli impegni sottoscritti, ed in particolare del piano industriale e degli investimenti previsti;
in data 26 febbraio 2007 veniva proposta dal primo firmatario del presente atto una prima interpellanza finalizzata a conoscere se il Governo avesse provveduto ad effettuare il controllo della concreta realizzazione degli impegni assunti;
che il Ministero dello sviluppo economico non forniva alcuna concreta risposta circa l'attuazione dell'intesa sottoscritta nel luglio 2006 -:
se sia a conoscenza che dopo ben un anno e due mesi dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa nessun impegno sottoscritto è stato mantenuto, anzi la Ritel, senza informare nessuno, ha provveduto ad una drastica riduzione del personale;
se sia a conoscenza che dopo ben un anno e due mesi non è stata costituita alcuna società consortile finalizzata a favorire il mantenimento e l'implementazione delle attività di R&D, né una fondazione per organizzare un centro studi e ricerche, nel campo delle tecnologie riguardante l'informazione e la comunicazione;
se sia a conoscenza che il piano industriale consegnato nell'ottobre 2006 non è stato ancora oggetto di valutazione delle società ed enti coinvolti nell'intesa e che dopo ben un anno e due mesi non sia stata ancora effettuata un'analisi della struttura organizzativa;
se sia a conoscenza che dopo ben un anno e due mesi la Regione Lazio non ha ancora mantenuto gli impegni assunti in sede d'intesa;
se sia a conoscenza che Finmeccanica non ha garantito le commesse di cui all'intesa del luglio 2006;
come mai il Governo in tutto questo periodo non ha svolto la dovuta verifica, dimostrando così, insensibilità ed irresponsabilità rispetto al lavoro di centinaia di famiglie reatine;
se non ritenga di intervenire immediatamente per imporre a tutti i sottoscrittori il rispetto degli accordi.
(2-00770) «Rositani, Ulivi, Germontani, De Corato, Ascierto, Foti, Urso, Proietti Cosimi, Angela Napoli, Holzmann, Landolfi, Cosenza, Nespoli, Ciccioli, Tremaglia, Frassinetti, Antonio Pepe, Leo, Mancuso, Raisi, Patarino, Murgia, Ronchi, Lamorte, Giorgio Conte, Saglia, Gamba, Lo Presti, Moffa, Migliori, Menia, Meloni, Airaghi, Castellani, Pedrizzi, Bellotti, Bono, Briguglio, Buonfiglio, Castiello, Catanoso, Giulio Conti, Lisi, Porcu, Rampelli, Scalia, Taglialatela».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
X Commissione:
BURCHIELLARO e FASCIANI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la tariffa di distribuzione del gas metano è stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e del gas e definita sulla base di una quota fissa e di una quota variabile;
la quota variabile viene calcolata con un coefficiente tariffario Epsilon di ambito per le tariffe di fascia standard, valide per tutto il territorio nazionale;
nel corso del 2005 il Comune di Capistrello (provincia de L'Aquila), con una popolazione di circa 6.000 abitanti, e uno sviluppo di utenza di circa 2.000, ha indetto una gara pubblica per il servizio di gestione della distribuzione del gas metano;
la ditta vincitrice è risultata la Sagas Blu srl, avente sede a Offida in provincia di Ascoli Piceno, che ha offerto, in ambito di gara, un Epsilon pari a 1, per tutto il periodo di avviamento dell'impianto e comunque per la durata di 3 anni;
risulta invece che negli anni termici 2006-2007 è stato applicato un Epsilon pari a 2,5, anziché quello offerto in sede di gara pari a 1, comportando un aggravio pesante di costi sulle bollette del gas di oltre 1/3 dei costi previsti (200-300 euro l'anno in più per utente);
la modifica unilaterale dell'Epsilon risulta anche da una lettera ufficiale che la stessa Sagas srl ha inviato alla Sagas Blu, presso Italcogin Vendita, via Marostica 1 - Milano, avente data 8 maggio 2007, e inviata per conoscenza al Comune di Capistrello, in cui la Sagas afferma testualmente che «...per un mero errore, ha comunicato l'applicazione dell'Epsilon 2,5 non tenendo conto degli impegni contrattuali con l'amministrazione comunale che prevedevano per il periodo in avviamento un'Epsilon pari a 1». Nella lettera, inoltre si dichiara il ripristino dell'Epsilon pattuito e si chiede scusa del disguido -:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, onde fornire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas indirizzi nel senso di rendere assolutamente tempestive, celeri e snelle le procedure - per i casi come quello in esame - volte al rimborso delle somme indebitamente pagate, ciò al fine del perseguimento dell'economicità dell'energia offerta che costituisce un obiettivo generale di politica energetica del Paese;
se, con riferimento al particolare caso in esame, e ove ne sussistano i presupposti, non intenda esercitare i propri poteri sostitutivi di cui al comma 14 del citato articolo, al fine di provvedere anche d'autorità al rimborso urgente delle somme in esame.
(5-01551)
BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la riforma del diritto societario avvenuta con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto una profonda distinzione tra il regime applicato alle cooperative a mutualità prevalente e quello applicato alle cooperative a mutualità non prevalente, riservando solo alle prime agevolazioni fiscali e altre facilitazioni;
la caratteristica di mutualità prevalente si evince dallo statuto, nel quale deve essere previsto, tra le altre disposizioni contenute nell'articolo 2514 del codice civile, anche l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, al netto del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di scioglimento della società;
la perdita del carattere di mutualità prevalente avviene qualora non vengano
rispettate le condizioni previste dall'articolo 2513 del codice civile per un periodo di due anni consecutivi o qualora la cooperativa modifichi lo statuto in modo non conforme all'articolo 2514 del codice civile;
in via generale si ritiene che, se la cooperativa sopprime le clausole mutualistiche dallo statuto dopo la perdita del regime di mutualità prevalente, ovvero dopo due bilanci consecutivi senza prevalenza, non dovrà rispettare l'obbligo di immediata devoluzione del patrimonio, se invece sopprimesse le clausole mutualistiche ancora in regime di mutualità prevalente dovrebbe sottostare all'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2514 del codice civile;
con circolare del 30 dicembre 2005 il Ministero per lo sviluppo economico ha previsto alcune deroghe alla determinazione della mutualità prevalente, tra le quali le cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica nel caso di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti, che rendono di fatto impossibile per tali cooperative la perdita della prevalenza a seguito di due bilanci consecutivi senza mutualità prevalente -:
quale sia l'interpretazione del ministro interrogato in tema di obbligo di immediata devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di perdita della mutualità prevalente e relativo passaggio a diversa mutualità a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche nella situazione sopra descritta e se ritenga opportuno che siano previste deroghe fiscali nel caso di cooperative che, per la loro stessa natura non possono perdere il carattere di mutualità prevalente.
(5-01552)
MAZZOCCHI e RAISI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
risulterebbe che Enea, ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, stia vivendo un forte stato di confusione e di paralisi sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo programmatico;
la Legge di riforma dell'Ente, decreto legislativo n. 257 del 3 settembre 2003, sulla base della quale è stato nominato l'attuale vertice dell'ente risulterebbe in gran parte disattesa ove si consideri ad esempio che, ai sensi dell'articolo 18 dello stesso, l'ente avrebbe dovuto costituire una società di gestione nella quale far confluire tutte le società partecipate dell'Enea al fine di razionalizzare e limitare i costi;
ad oggi risulterebbe disatteso non solo tale articolo, stante la mancata costituzione della società, ma risulterebbero esser stati introdotti alcuni regolamenti di funzionamento tra loro contrastanti;
il Presidente e il Cda Enea avrebbero non solo consentito l'acquisizione del 51 per cento della società Cesi Ricerca Spa, nonostante quest'ultima presentasse una forte situazione debitoria ma, ancor più grave, il CdA sembrerebbe aver provveduto a designare propri rappresentanti nello stesso consiglio del Cesi e negli altri consigli di amministrazione delle Società e/o Consorzi partecipati Enea (circa una ventina);
l'Enea, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 dovrebbe avvalersi, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
a tal proposito risulterebbe che l'Ente non si sia sempre avvalso dell'Avvocatura dello Stato ma, nei numerosi contenziosi, circa 2000, che ad avviso dell'interrogante sembrerebbero esser destinati ad aumentare dopo l'operazione «progressione verticale» attualmente in corso, riferita all'anno 1997, utilizzi studi legali privati esterni, con forte esborso di denaro e con parcelle che risulterebbero molto onerose e destinate ad aumentare in maniera esponenziale;
la legge finanziaria per l'anno 2007 nei commi da 587 a 589 dell'articolo
unico, avrebbe introdotto ulteriori obblighi di pubblicità per le pubbliche amministrazioni che - a quanto consta agli interroganti - risulterebbero disattesi da Enea così come il comma 593 che prevedrebbe l'obbligo di pubblicazione dei compensi delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate, nonché dei consulenti, membri di commissione e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da Enti pubblici o da Società a prevalente partecipazione pubblici;
ad oggi risulterebbe agli interroganti che Enea non abbia ottemperato sia agli obblighi in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di amministrazione sia agli obblighi inerenti le consulenze stante il fatto che risulterebbero essere stati assegnati numerosi incarichi a personale e società esterne nonostante vi sia all'interno dell'Ente personale qualificato per assolvere tali compiti;
risulterebbe agli interroganti che vi siano dirigenti dell'Ente, personale inquadrato al massimo livello contrattuale, non utilizzato, alcuni con contenziosi in corso per dequalificazione, mobbing e demansionamento, ed altri, numerosi, con contenzioso già vinto con relativi rimborsi, molto onerosi, a carico dell'Ente;
un ulteriore aggravio risulterebbe, ad avviso degli interroganti, derivare dall'attivazione di procedure di nomine di responsabili di Dipartimenti e Direzioni centrali, Presidenti, Amministratori delegati e Consiglieri di amministrazione delle società partecipate che presenterebbero elementi di potenziale irregolarità sotto il profilo dell'accesso poiché non rispondenti ai criteri di selezione e/o sistema concorsuale;
a tal proposito, sempre in tema di fondatezza delle nomine, risulterebbe che Enea avrebbe emanato un avviso pubblico concernente la procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione centrale risorse umane in potenziale contrasto non solo con le norme di legge ma anche con l'articolo 105 del regolamento di funzionamento stante il fatto che nessuna procedura selettiva e/o concorsuale sarebbe stata attivata ma, al contrario, la nomina risulterebbe conseguire da una decisione autonoma dell'Ente sulla base di una delibera del Cda citata sul bando ma mai resa pubblica;
da ultimo, il documento di proposta di riorganizzazione, basato su quanto previsto dal regolamento di funzionamento, apparirebbe ad avviso dell'interrogante, inidoneo poiché occorrerebbe puntare sulla formazione di nuove competenze e di nuove strutture tecnologiche nel settore dell'energia ivi compreso il nucleare piuttosto che continuare in una politica virtuale e personale quale quella adottata dall'ente tramite convegni e workshop che di certo, ad avviso degli interroganti, non contribuisce ad addivenire a risultati concreti ed utili per l'intero Paese -:
ove i fatti corrispondano al vero, se sia al corrente circa lo stato di confusione e di paralisi che l'Ente sta attraversando dovuto ad una gestione da parte del Cda poco innovativa giacché non introduce una necessaria discontinuità e se non ritenga quindi opportuno intervenire affinché il Cda dell'ente adotti iniziative volte a garantire non solo quei criteri professionali e attitudinali necessari allo svolgimento di funzioni rilevanti stante il ruolo ricoperto dall'Ente ma, soprattutto, a soddisfare l'interesse legittimo di tutti i soggetti interessati alle nomine attivando eventualmente in tempi rapidi idonei strumenti affinché l'ente abbia piani programmatici pluriennali certi e finanziamenti adeguati per rispondere efficacemente agli interessi del Paese.
(5-01553)
D'AGRÒ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
dal 1o ottobre dello scorso anno a fine marzo 2007 l'Isvap ha istruito 184 reclami per disdetta unilaterale di polizze del comparto Rc auto;
si tratta della risoluzione del contratto decisa unilateralmente dalle compagnie assicurative che comunicano agli assicurati la disdetta della polizza con la generica giustificazione «per mutate condizioni di mercato»;
nella maggior parte dei casi le comunicazioni di disdetta sono arrivate ad automobilisti virtuosi che sono inseriti nella classe di, merito 1, ossia quella con premi più bassi, e che pertanto sono respinti dalle compagnie perché poco redditizi;
se è diritto della compagnia disdire la polizza, allo stesso modo è diritto dell'assicurato non accettare la disdetta e pretendere la riassicurazione alle stesse condizioni di prezzo e di classe di merito;
questa tutela per gli automobilisti potrebbe, tuttavia, essere a breve messa in discussione per il fatto che la Corte di giustizia europea ritiene che l'obbligo a contrarre nella Rc auto non sia in linea con il principio di libertà tariffaria e possa costituire un ostacolo all'entrata nel mercato italiano di assicuratori stranieri;
il fenomeno delle disdette unilaterali interessa quasi tutte le compagnie che si occupano di responsabilità civile dell'auto e si concentra soprattutto nel centro sud, nelle regioni Lazio e Campania;
paradossalmente nelle regioni ad alta incidentalità gli automobilisti più «sgraditi» alle compagnie non sono solo quelli che provocano danni e alte spese per l'impresa, ma anche quelli che non avendo provocato incidenti sono riusciti a raggiungere la classe di merito meno onerosa, e quindi economicamente meno redditizia per la compagnia;
tuttavia, in caso di elusione dell'obbligo a contrarre o di una richiesta di premio esagerata da parte delle compagnie, volta a scoraggiare gli automobilisti a mantenere la propria polizza, le multe irrogate dall'Isvap alle imprese possono arrivare fino a un milione di euro;
la disdetta unilaterale della polizza da parte delle compagnie rappresenta però una piccola fetta nelle numerose contestazioni che annualmente sì trasformano in ordinanze di ammenda;
nell'ultimo trimestre del 2006 e nel primo del 2007 l'Isvap ha istruito ben 10.136 reclami riferiti al comparto Rc auto e dal 2001 ad oggi c'è stato un notevole aumento di incassi da sanzioni alle compagnie di assicurazioni relative soprattutto a tale settore: dagli 1,6 milioni di euro del 2001 si è passati ai 25 milioni del 2006, con il record nel 2004 quando sono entrati stelle casse dell'Authority 35 milioni di euro -:
se, anche ai sensi dell'articolo 136 del codice delle assicurazioni private, sia a conoscenza delle numerose disdette unilaterali da parte delle compagnie di assicurazioni ai danni dei clienti virtuosi - ciò che, nel fatto, appare costituire un surrettizio incremento delle tariffe a livello aggregato, se non individuale - e, ferme restando le competenze dell'autorità di vigilanza, quali iniziative normative intende adottare per frenare l'espandersi di tale assurdo fenomeno.
(5-01554)
ALLASIA, CAPARINI e FAVA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 6 luglio nell'abitato di Zazza, piccola frazione del comune dell'Alta Valle Camonica, uno scarico di energia a terra dai tralicci dell'alta tensione dell'elettrodotto realizzato nel 1983 ha generato alcuni principi di incendio. Nel frattempo in alcune abitazioni di Malonno sono scattati i salvavita a causa dello sbalzo provocato dallo scarico a terra. Ciò non ha impedito che molti elettrodomestici venissero danneggiati;
il grave incidente segue agli analoghi casi avvenuti il 20 giugno ad Astrio di Breno - uno scoppio lungo le linee dell'alta tensione aveva causato un incendio - e la settimana successiva a Novelle di Sellero la situazione si era ripetuta;
il responsabile del gruppo operativo della linea di Brescia, Giuseppe Samuelli, in rappresentanza dei vertici Terna, ha affermato che l'incidente è «dovuto a un errore di valutazione. Le piante erano state segnalate ma si pensava che la distanza fra queste e le condutture fosse sufficiente a permetterci di tagliarle solo il prossimo inverno. Per quanto riguarda il caso di Astrio, invece, si tratta di un episodio transitorio che non siamo ancora riusciti a capire. Ogni giorno siamo presenti in Valle: infatti venerdì è bastata mezz'ora per consentirci di arrivare sul posto. Comunque sia - ha concluso - siamo disponibili a fornire tutte le informazioni e la mappatura degli impianti» (Giornale di Brescia 7 luglio 2007 e 8 luglio 2007);
gli amministratori locali e le organizzazioni sindacali chiedono di «dare una comunicazione urgente in ordine a quanto accaduto e alle azioni promosse per evitare il ripetersi di simili episodi, ma soprattutto deve attivare immediatamente, insieme al Gruppo Enel, un presidio permanente di monitoraggio e manutenzione lungo le linee e gli impianti della Valle. Il tutto perché, attraverso una corretta gestione e una costante manutenzione delle linee, e in seguito a una puntuale mappatura e classificazione degli impianti, venga garantita l'assoluta sicurezza e incolumità di tutti»;
«è un episodio gravissimo - spiegano in una nota congiunta il Bacino Imbrifero Montano e la Comunità Montana di Vallecamonica - che ha messo in pericolo i residenti. Enel e Terna Spa ci devono spiegazioni. Eventi simili mettono a grave rischio la sicurezza degli abitanti delle valli che ospitano impianti di conduzione elettrica ad alta tensione» -:
se il Ministro intenda chiarire la dinamica degli incidenti e quali iniziative intende assumere al fine di evitare il ripetersi di tali incidenti, anche eventualmente facendosi promotore di un tavolo di concertazione con i soggetti gestori degli impianti idroelettrici e della rete di distribuzione dell'energia allo scopo di concertare le modalità di utilizzo e gestione delle risorse idriche.
(5-01555)
Interrogazione a risposta scritta:
LION e FUNDARÒ. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
da alcuni giorni è in atto una spiacevole e per certi versi irragionevole esecuzione di provvedimenti cautelativi riguardo alla vendita diretta del latte crudo dalla fattoria al consumatore;
la vicenda sembra trarre origine dalle nuove disposizioni comunitarie in materia di metrologia legale, allo scopo introdotte dalla Direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti metrici;
le autorità competenti in materia omologazione e controllo degli strumenti metrici per fini commerciali sono le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Presso di esse sono istituiti gli Uffici metrici che si occupano, a livello provinciale, di garantire la fede pubblica in ogni rapporto economico. La loro finalità è quella di rendere trasparenti le operazioni di scambio e di promuovere l'autocontrollo del mercato;
l'attività di tali Uffici camerali si coordina con il Ministero dello sviluppo economico, che identifica caratteristiche e requisiti degli strumenti per pesare e per misurare seguendo le direttive comunitarie in materia;
gli Uffici metrici effettuano controlli sia su richiesta dei fabbricanti metrici ed utenti metrici, sia autonomamente con finalità ispettive e sono competenti, tra l'altro, per le violazioni in materia di metrologia legale. In tale ambito gli ispettori metrici possono irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
sembra che in applicazione della citata Direttiva 2004/22/CE, i citati Uffici metrici delle Camere di Commercio si trovino costretti ad applicare la normativa di riferimento, pur se sproporzionata e irragionevole se applicata allo specifico settore della somministrazione del latte crudo, e stanno via via sequestrando e chiudendo tutte le macchine automatiche distributrici di latte sfuso non omologate, con ciò causando gravi danni agli allevatori e ai consumatori;
il problema sarebbe dovuto alla scelta di inserire i distributori di latte crudo nel sistema delle macchine metriche, fatto inusuale e ad ogni modo solo del nostro Paese;
la precisione richiesta per essere in regola con la vendita del latte sfuso è dal novembre 2006 (secondo il recepimento della nuova direttiva Comunitaria n. 22/2004 allegato MI-005) pari al due per mille, corrispondente a circa 20 gocce per ogni litro;
in effetti, la Direttiva di cui trattasi non obbliga perentoriamente la prescrizione dell'utilizzo degli strumenti di misura legali, ma li esige specificamente in relazione a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, ma solo se ritenuto giustificato;
qualora gli Stati membri non ritengano di dovere prescrivere tale utilizzo, ne devono dare comunicazione dei motivi alla Commissione e agli altri Stati membri;
in altri paesi dell'Europa, tra cui la Svizzera e l'Austria, da decenni si vende il latte crudo sfuso con i distributori automatici, senza prescrivere l'omologazione metrica; questi paesi utilizzano, con soddisfazione degli allevatori e dei consumatori le stesse macchine distributrici che in questi giorni sono oggetto di sequestro in Italia;
in particolare, in Svizzera il competente Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS), fin dal 1996 ha proceduto ad esonerare dalla disciplina legale i distributori di latte sfuso. In tale sede, al fine di garantire i consumatori e gli operatori, è stato previsto che tali distributori a fronte di una somma versata, eroghino un quantitativo minimo garantito di latte e contestualmente siano dotati di un apparecchio misuratore integrato atto ad essere verificato, tramite il quale il consumatore può verificare la quantità di latte allo scopo dosata e che ad ogni modo questa corrisponda al minimo garantito;
a specifica garanzia del consumatore, i distributori di latte sfuso autorizzati in Svizzera, recano anche l'iscrizione «Dosatore automatico di latte non controllato ufficialmente»;
riguardo all'opportunità di effettuare la vendita di latte sfuso direttamente dall'azienda al consumatore tramite i distributori automatici, si evidenzia che l'operazione risulta di grande rilievo per il nostro settore agricolo di pregio, non solo perché permette ai consumatori di acquistare un prodotto di altissimo tenore qualitativo, nutrizionale ed organolettico, ma anche perché consente di realizzare il sistema della filiera cortissima produttore-consumatore che comporta reciproci vantaggi di prezzo e di fiducia ad entrambe le parti;
in un contesto di tensioni sui prezzi quali è quello attuale, dove agli agricoltori sono corrisposte cifre unitarie spesso anche inferiori ai relativi costi di produzione, ed ai consumatori sono applicati importi in costante aumento, l'iniziativa della vendita del latte tramite distributore automatico si è dimostrata estremamente valida soprattutto per integrare adeguatamente il reddito delle piccole e medie aziende zootecniche da latte delle zone montane, collinari e periurbane, contrastando efficacemente la progressiva tendenza alla cessazione ed abbandono dell'attività agricola in queste zone svantaggiate;
la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale attraverso l'uso di distributori automatici di latte sfuso ha origine a Como nel settembre 2004 sull'esempio di quanto già avveniva da anni in altri paesi europei, Austria, Svizzera, Germania e Francia;
dopo meno di un anno da questo primo tentativo, erano già presenti alla Fiera di Cremona 2005 otto ditte italiane con diversi modelli di distributori automatici innovativi conformi alle diverse esigenze dei produttori italiani: climatiche, logistiche, culturali ed igienico-sanitarie;
la vasta e repentina risposta delle ditte italiane, con modelli e prezzi rispondenti alla domanda di nuove attrezzature per la distribuzione automatica di latte proveniente dal comparto zootecnico, ha fatto cessare fin dal settembre 2005 ogni importazione dalla Svizzera;
a seguito della rigida applicazione della Direttiva 2004/22/CE, in Italia si è involontariamente creata una situazione di irregolarità formale che riguarda circa 400 aziende agricole sparse su tutto il territorio nazionale che necessita per essere risolta di un adeguato periodo di assestamento;
appare di assoluta urgenza provvedere ad emanare provvedimenti che prevedano una deroga per i distributori di latte crudo dalla disciplina della metrologia legale, se del caso applicando l'opzione prevista dall'articolo 2, comma 2 della citata Direttiva 2004/22/CE che esonera l'utilizzo degli strumenti di misura metrici, ciò in attesa che si definiscano chiaramente le procedure di omologazione ed in considerazione che nel frattempo non è possibile completare l'iter di omologazione delle nuove macchine, come del resto verificare se le precedenti omologazioni siano ancora rispondenti all'attuale normativa;
è inoltre indispensabile un approfondito esame di tutte le problematiche connesse a tale materia, compreso il fatto che il latte crudo è un alimento vivo che cambia continuamente nelle sue caratteristiche chimico fisiche con risvolti significativi sull'effettiva quantità misurata;
in effetti, il latte prodotto da una mandria subisce nell'arco dei mesi, in modo naturale, variazioni notevoli e non è mai uguale da una mandria all'altra. In tali circostanze pur se sia possibile tarare esattamente lo strumento di misura con un determinato tipo di latte, quando lo stesso strumento sarà utilizzato in un qualsiasi allevamento che produce latte, di tipologia differente da quella di taratura, ci si troverà di fronte a composizioni in grasso e proteine del latte crudo differenti in rapporto all'ambiente ed alla conduzione della stalla. In questi casi lo strumento misurerebbe una quantità di latte diversa da 1 litro, con necessità di ritarare ogni volta l'apparecchio;
questa operazione di taratura dovrà essere ripetuta continuamente ogniqualvolta varino le condizioni che determinano una modifica fisiologica del processo che porta alla secrezione del latte da parte della mammella. È evidente che si tratti di una frequenza difficilmente prevedibile e scarsamente controllabile;
si segnala che in Italia le Associazioni Allevatori su incarico dello Stato, da 60 anni effettuano operazioni di misura del latte prodotto dal singolo capo, con strumenti di pesatura, questo in quanto il sistema internazionale di controllo qualitativo del latte ai fini selettivi ha stabilito che le misurazioni per i controlli funzionali per misurare il latte, debbano essere effettuate utilizzando l'unità di peso, proprio per evitare errori dovuti alle normali variazioni di volume del latte. Tale procedura, in caso di applicazioni di deroghe per i distributori di latte crudo dalla metrologia legale, potrebbe costituire un valido e confacente mezzo di regolare autocertificazione aziendale e di garanzia per i consumatori all'atto della vendita diretta del latte sfuso dall'azienda all'utilizzatore finale -:
se non intenda con la massima urgenza intervenire nella materia descritta
in premessa ed in tal senso autorizzare, e ad ogni modo consentire, la prosecuzione della vendita diretta dall'azienda al consumatore del latte crudo sfuso tramite distributori automatici, in tale ambito concedendo specifiche deroghe all'osservanza della metrologia legale per tali strumenti di dosaggio del latte;
se non sia il caso di far riferimento alle disposizioni che in tale materia sono già applicate da altri Paesi dell'Europa e da altri Stati membri, coma la Svizzera e l'Austria, allo scopo indicando alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di esonerare dalle norme previste dalla Direttiva 2004/22/CE e da relative disposizioni nazionali, le aziende che utilizzano i distributori automatici di latte crudo sfuso, anche sanando in maniera retroattiva quelle che siano state colpite da sanzioni amministrative e da sequestri delle attrezzature di vendita.
(4-05054)