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Allegato A
Seduta n. 220 del 9/10/2007
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE (GIÀ ARTICOLI 28, 29, 30 E 31 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 17 APRILE 2007) (A.C. 2272-TER)
(A.C. 2272-ter - Sezione 1)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo il comma 3, aggiungere la seguente:
3-bis. Per i cadetti dell'Accademia italiana della Marina mercantile, che frequentano corsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, condivisi dai Ministeri della pubblica istruzione e dei trasporti, secondo un percorso formalizzato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 16 marzo 2006, il periodo di imbarco obbligatorio per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina viene portato a 12 mesi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000.
1. 38. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di ottenere il riconoscimento del valore e del carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e associazioni private aventi personalità giuridica, tali soggetti possono chiedere la parità purché, sebbene non riconosciuti, siano dotati di statuti dai quali emergano ordinamenti coerenti con le finalità nazionali del sistema educativo e di formazione.
1. 92. Goisis.
Al comma 14, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 427, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riconoscimento dell'abilitazione, limitatamente all'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingue tedesca della Provincia di Bolzano, per coloro che abbiano conseguito un titolo di formazione professionale nei Paesi europei di area germanofona non è necessaria la conoscenza della lingua italiana»;
1. 108. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.
Al comma 14, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 427, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta dell'interessato, il Ministero della pubblica istruzione può limitare gli effetti del riconoscimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano»;
1. 109. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
25. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è data possibilità ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta di permanere in servizio fino al 70o anno di età, a prescindere dal numero di anni di contribuzione versata. La permanenza
del servizio è garantita, a richiesta, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione.
1. 61. Raiti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Provvedimenti urgenti in materia di corsi speciali ex lege n. 143 del 2004). - 1. Le Università (Facoltà di scienze della formazione primaria e SSIS) erogatrici dei corsi abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora concluso i corsi abilitanti, devono disporre, con un decreto urgente, la data di fine dei corsi medesimi. Tale data non deve essere posteriore al 31 ottobre 2007, intendendo tale termine come inderogabile.
2. Le Università (Facoltà di scienze della formazione primaria e SSIS) che non siano in grado di garantire il rispetto di tale termine perentorio e inderogabile, perdono il diritto ad organizzare i corsi medesimi con effetto immediato e sono tenute all'immediato rimborso totale (omnicomprensivo di tasse governative) delle quote di iscrizione e frequenza già versate dai corsisti, senza che questi debbano provvedere a farne richiesta.
3. I corsisti afferenti alle Università di cui al comma 2 possono beneficiare del riconoscimento dei crediti formativi eventualmente acquisiti, proseguendo il corso secondo le modalità di cui al comma 6.
4. Gli uffici scolastici regionali che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 85 del 2005, hanno l'onere di nominare le Commissioni giudicatrici per l'esame finale, adempiono alle operazioni di loro competenza, sovrintendendo alle operazioni di valutazione della commissione, in modo che queste siano concluse entro il termine improrogabile del 10 novembre 2007, ivi inclusa la trasmissione degli elenchi degli abilitati alla competente direzione regionale ed alle Università di afferenza.
5. Gli uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi, già provveditorati agli studi), hanno il compito di:
a) in prima istanza (luglio/agosto 2007), effettuare le nomine a tempo indeterminato (ruolo) e/o le nomine a tempo determinato (supplenze annuali) con la clausola contrattuale «salvo avente diritto»;
b) accettare le domande di scioglimento delle riserve degli abilitanti entro e non oltre il termine improrogabile del 20 novembre 2007;
c) pubblicare gli elenchi aggiornati delle graduatorie ad esaurimento entro il termine perentorio del 30 novembre 2007;
d) provvedere alla riconvocazione dei docenti che, sciogliendo la riserva, risultino aventi diritto alla nomina in ruolo ovvero alla nomina a tempo determinato (supplenza annuale).
6. I corsisti di cui al comma 3 possono iscriversi al corso erogato, per tutte le classi di concorso, in modalità blended dalla SSIS Lazio-Roma III, già previsto per i corsi di cui al decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 non ancora attivati o non conclusi, cui sono accorpati i corsi non attivati o non conclusi, per effetto del comma 2 del presente articolo, che devono concludersi, improrogabilmente, entro il termine perentorio di cui al comma 1. Tale accordo è da intendersi immediatamente operativo, tenuto conto che dai corsi di cui al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 010. Barbieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora
definite alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione vengono calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 30 settembre 2009 al Ministero della pubblica istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 012. Cordoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Riconoscimento titoli di studio). - 1. Per il riconoscimento dei titoli di studio in possesso dei cittadini stranieri non appartenenti a paesi dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, rilasciati in conformità dell'ordinamento scolastico del paese di provenienza dell'interessato o di altro paese straniero, si applicano le procedure di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le specificazioni di cui al comma 2.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione definisce le modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.
3. L'articolo 387 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 013. De Simone, Folena, Zanotti, Guadagno detto Vladimir Luxuria.