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Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
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INFRASTRUTTURE
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge n. 109 del 1994 (benché abrogata dal successivo decreto legislativo n. 163 dei 2006, tranne che per l'articolo 8), introduceva con i commi 1 e 2, rispettivamente, un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione provvisoria») da corrispondere
da parte del concorrente in sede di presentazione dell'offerta ed un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione definitiva») da corrispondere invece da parte dell'esecutore in occasione dell'aggiudicazione di una gara;
il comma 11-quater, lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 dispone che «la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte per le imprese certificate UNI EN ISO, del 50 per cento»;
il citato articolo 8 mantiene la sua efficacia ed è stato surrogato con gli articoli 75 (Garanzie a corredo di un'offerta) e 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - relative all'esecuzione dei contratto, Capo V), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
l'abrogazione del decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 «Testo unico in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione alle direttive 77/62/CEE e 88/295/CEE», unico strumento di legge attraverso cui era consentito alla categoria dei fornituristi di lavorare, rimanda la categoria all'applicazione di un «meno» interpretabile decreto legislativo n. 163 del 2006;
si registra uno stato di confusione generale in cui si trova la maggior parte delle stazioni appaltanti, giacché alcune riconoscono già in toto gli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 come pertinenti sia ai contratti di lavori pubblici, sia ai contratti pubblici di forniture e servizi, mentre altre stazioni appaltanti (non ritenendo «chiara» la norma) convengono con la «parziale interpretabilità» del decreto menzionato, eludendone la totalità -:
se non ritengano di fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle norme succitate: in particolare, per quali motivi il decreto legislativo n, 163 del 2006 nell'articolo 75 menzioni la riduzione del 50 per cento degli oneri da corrispondere (per le Società certificate UNI EN ISO) a fronte di una «garanzia a corredo dell'offerta» e nell'articolo 113, riferito alla copertura cauzionale relativa all'esecuzione di un contratto, «dimentichi» di riconoscere lo stesso beneficio di cui sopra, nonostante sia l'articolo 75 che l'articolo 113, «originino» dal medesimo articolo 8 della legge n. 109 del 1994 (Merloni) che si riferiva sia al deposito cauzionale suddetto provvisorio che a quello definitivo, anche al fine di evitare il sorgere di spiacevoli contenziosi tra società di categoria e stazioni appaltanti;
se abbiano considerato gli onerosi costi sostenuti dai rappresentanti della categoria dei fornituristi che devono stipulare una fideiussione per la copertura cauzionale di accesso ad una gara aggiudicata;
se non ritengano che lo «svincolo» del capitale investito, all'atto della fornitura «completa» di ogni referenza merceologica richiesta, non costituisca un'ampia limitazione della libertà economica di marketing ed investimento che potrebbe ridurre o compromettere le opportunità di lavoro, tenuto già conto della grave crisi economica che il settore dei fornituristi sta attraversando, senza avere la possibilità, benché minima di riuscire ad auspicare tempi migliori.
(2-00776)«Ciocchetti, Volontè».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
come rilevato da diversi organi di stampa, risulta che per molti comuni italiani, soprattutto quelli maggiori, le multe elevate contro gli automobilisti per infrazioni al codice della strada rappresentano un incasso elevato, che in alcuni comuni raggiungerebbe un importo addirittura superiore rispetto al valore totale delle entrate provenienti dalle imposte locali;
risulta, altresì, che la previsione di questi introiti venga persino inserita nelle previsioni di bilancio, a dimostrazione che simili entrate costituiscono ormai per numerosi comuni una vera e propria voce di finanziamento, delle proprie attività;
da quanto premesso sembrerebbe potersi dedurre la tendenza da parte degli automobilisti e dei motociclisti italiani ad un comportamento spregiudicato e fortemente pericoloso per se stessi e per gli altri;
tuttavia, analizzando i dati con attenzione emerge che l'elevato valore economico delle multe è principalmente legato non a comportamenti rischiosi per la sicurezza stradale, bensì alla sosta a pagamento (laddove sia superata, anche di poco, l'ora di stazionamento pagata) ed al parcheggio in sosta non autorizzata;
ne consegue che, lungi dal contribuire ad una maggiore sicurezza delle nostre strade, le multe elevate contro gli automobilisti sono da questi ultimi vissute come vere e proprie vessazioni, soprattutto considerato che i cittadini già pagano, attraverso le tasse, la costruzione e la manutenzione delle strade;
ciò appare tanto più evidente ove si consideri che automobilisti e motociclisti ricorrono all'uso dei propri mezzi privati soprattutto per raggiungere il posto di lavoro, e che gli spazi dedicati ad aree di parcheggio gratuito sono estremamente esigui;
ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada l'individuazione delle aree destinate al parcheggio a pagamento avviene «fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri» -:
se i Ministri interpellati intendano adottare direttive, e se sì quali, volte ad alleviare i cittadini da questa impropria pressione fiscale che, ad avviso degli interpellanti, costituisce un comportamento arbitrario da parte dei comuni che non investono queste risorse nella creazione di aree di parcheggio gratuito a disposizione degli utenti, ma anzi riducono tali spazi espropriandoli di fatto di un servizio dovuto.
(2-00780)«Rossi Gasparrini, Fabris».
Interrogazione a risposta scritta:
GIORDANO. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la provincia di Catanzaro è socia della Società consortile per azioni «Centro Tipologico Nazionale», con sede in Catanzaro;
il suddetto Centro è «inteso come uno strumento propulsivo dello sviluppo, nell'intero bacino del Mediterraneo, del settore delle costruzioni di ogni genere e delle attività nella fornitura di beni e di servizi per consentire proficui processi di scambio di conoscenze scientifiche nonché di affidamento dei servizi e della realizzazione di prodotti impiegabili nel campo delle costruzioni»;
da notizie apparse sulla stampa locale l'interrogante ha appreso che l'assemblea dei soci per decidere sulla ricapitalizzazione convocata per il 25 settembre è andata deserta per responsabilità anche della provincia di Catanzaro;
il perdurare di detta situazione porterebbe alla liquidazione della Società consortile ed il certo trasferimento del Centro di Catanzaro ad altra parte d'Italia;
questo trasferimento rappresenterebbe una ulteriore spoliazione della città capoluogo di regione;
in data 12 maggio 2005 il Ministero delle infrastrutture ha fatto pervenire alla regione Calabria una proposta di atto aggiuntivo all'Accordo in argomento ritenuto necessario per dare continuità alle attività del laboratorio, precedentemente ubicato a Cardano (Bologna), e consentire lo svincolo del contributo di euro
5.000.000 da parte di tale Ministero a favore della società consortile «Centro Tipologico Nazionale» -:
se non ritenga necessario intervenire tempestivamente per svincolare tale contributo affinché il suddetto Centro Tipologico possa restare a Catanzaro.
(4-05157)