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Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
...
(A.C. 2272-ter - Sezione 5)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.
2. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;
c) l'allegato D-bis è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Disposizioni finali e transitorie).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 62. Froner, Betta.
(Approvato)