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Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
DISEGNO DI LEGGE: MODERNIZZAZIONE, EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E RIDUZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE (A.C. 2161) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PEDICA ED ALTRI; NICOLA ROSSI ED ALTRI; LA LOGGIA E FERRIGNO (A.C. 1505-1588-1688)
(A.C. 2161 - Sezione 1)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa.
3. Ai dirigenti di cui al comma 2, è riconosciuta, nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la posizione loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita.
4. Ai dirigenti di cui al comma 2, inoltre:
a) è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza;
b) è riservato il cinquanta per cento dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili presso l'amministrazione di appartenenza.
8. 73. Di Gioia.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. I dirigenti dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo o di comando presso altra amministrazione statale, ente o organismo italiano o internazionale, conservano il trattamento economico fondamentale erogato dall'amministrazione di provenienza.
2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
8. 035. (Nuova formulazione) La Russa, Bocchino, Benedetti Valentini, Leo, Contento, Proietti Cosimi, Lamorte, Antonio Pepe, Filipponio Tatarella, Menia, Migliori, Raisi, Bellotti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «hanno» sono aggiunte le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
8. 020. Cota, Stucchi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunto, in fine, i seguenti periodi: «Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. È compito dell'Agenzia ri muovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni.»
8. 021. Cota, Stucchi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Avanzo di amministrazione). - 1. All'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tra entrate finali, correnti e in conto capitale» sono aggiunte le seguenti: «incrementate dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente»
8. 037. Crisci.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti in materia di rapporto di pubblico impiego è elevato ad un anno a decorrere dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La norma si applica anche ai processi in corso.
9. 030. D'Alia, Fabris.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 si applicano a tutto il personale di magistratura destinatario dell'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. 031. Giovanardi, Ronconi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire lo smaltimento dell'arretrato, magistrati ordinari e contabili con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata e avvocati dello Stato alla IV classe di stipendio possono essere trasferiti nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali in soprannumero e in misura non superiore a due unità per ciascun Tribunale. Il trasferimento avviene per chiamata diretta deliberata dal Consiglio di giustizia su proposta del Presidente del Tribunale.
10. 76. D'Alia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere il patrocinio di comuni, province e loro consorzi; di società a capitale pubblico e di società in house. Con apposito accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, intercorrente con il singolo ente sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'attività, la partecipazione del singolo ente o società alle spese di funzionamento dell'istituto nonché il compenso professionale da corrispondere agli avvocati, ivi compresa una quota che concorre ad integrare il Fondo di cui al comma 13.
10. 77. D'Alia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per l'insegnamento di materie giuridiche le università possono inoltre procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata e di
avvocati dello Stato alla IV classe di stipendio. Il suddetto personale conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento al momento del passaggio nei ruoli universitari. La spesa grava sul capitolo di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
10. 78. D'Alia.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti») - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la codificazione, il riassetto, la semplificazione e l'adeguamento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano i giudizi innanzi alla Corte dei conti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assume la denominazione di «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti». Nell'attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dei giudizi di responsabilità, di conto, pensionistici, nonché di ogni altro giudizio attribuito dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali del giudice, delle parti, nonché dell'ufficio di segreteria;
b) adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione;
c) partecipazione al giudizio delle parti, su basi di effettiva parità in ogni stato e grado del processo, anche in attuazione del principio costituzionale del giusto processo;
d) disciplina puntuale delle fasi processuali, limitando il rinvio alle norme di procedura civile, nel rispetto della configurazione assunta dalla responsabilità amministrativa a seguito della riforma di cui al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
e) riordino della disciplina della competenza territoriale delle sezioni regionali e della competenza delle sezioni di appello, con la previsione, ove necessaria, di nuove regole, in materia di riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse;
f) riordino e adeguamento della disciplina concernente l'istruzione probatoria e la consulenza tecnica d'ufficio, anche in riferimento alla eventuale istituzione di albi di consulenti e alle modalità di liquidazione dei compensi;
g) razionalizzazione del contenuto e della forma dei provvedimenti del giudice, con ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente motivate;
h) riordino della disciplina del giudizio di appello, con riguardo particolare alla individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio.
3. Per il giudizio di responsabilità amministrativa, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino delle ipotesi in cui è previsto l'obbligo di denuncia del fatto dannoso;
b) previsione che il giudizio di responsabilità amministrativa sia promosso con azione pubblica e necessaria del pubblico ministero competente per territorio;
c) disciplina dell'archiviazione della notizia di danno, con previsione di un controllo del giudice nell'ipotesi di opposizione da parte dei soggetti danneggiati, previa comunicazione ai medesimi;
d) riordino dei poteri istruttori spettanti al pubblico ministero prima del processo, con previsione delle garanzie del
contraddittorio, anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero di avvalersi di consulenti tecnici;
e) possibilità di istituire, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, una sezione di polizia erariale, con facoltà per il pubblico ministero di effettuare anche le richieste previste all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
f) riordino della fase prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, con particolare riguardo al procedimento camerale per l'autorizzazione alla proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione;
g) previsione espressa del potere del pubblico ministero di interrompere la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno, mediante un atto di costituzione in mora, contenuto anche nell'invito a dedurre;
h) disciplina degli elementi costitutivi dell'atto di citazione e del relativo regime di invalidità, secondo i principi del codice di procedura civile, salvaguardando la specificità del giudizio di responsabilità amministrativa;
i) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;
l) previsione delle ipotesi di partecipazione di terzi al giudizio di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla chiamata in causa per ordine del giudice di altri soggetti ritenuti responsabili del danno;
m) disciplina dell'attività istruttoria del collegio giudicante, con previsione e delimitazione delle ipotesi in cui gli adempimenti istruttori possono essere affidati alle parti e delle relative modalità di esecuzione nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) disciplina del potere riduttivo dell'addebito, con esclusione della applicabilità dello stesso nei casi e nella misura dell'illecito arricchimento, anche al fine di adeguare l'ammontare della condanna alle concrete fattispecie di illecito, mediante il riferimento all'entità del danno, al comportamento tenuto dal soggetto responsabile e alle sue condizioni economiche;
o) riordino della disciplina delle azioni previste a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 31 dicembre 2005, n. 266;
p) disciplina della fase dell'esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della procura regionale competente, al fine di garantire l'effettività del giudicato, con facoltà di promuovere in caso di inerzia, davanti il giudice collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato.
4. Per il giudizio di conto, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
a) affermazione dell'obbligo della resa del conto della gestione per tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica;
b) semplificazione delle norme sul giudizio di conto nel rispetto del principio del contraddittorio;
c) previsione di forme di condanna adottate dal giudice monocratico in ipotesi di ammanco o di perdita accertata con possibilità di reclamo al collegio;
d) previsione di forme di controllo amministrativo per tutti i conti da parte delle amministrazioni interessate, con obbligo degli organi di controllo interno di
riferire alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sull'esito delle verifiche;
e) possibilità di limitare l'esame giudiziale ai conti per i quali siano stati formulati rilievi o contestazioni in sede di controllo amministrativo ovvero da parte di amministratori pubblici o da soggetti, comunque, portatori di interessi collettivi o diffusi;
f) previsione che in caso di compilazione del conto su ordine del giudice, il conto medesimo sia trasmesso alla procura competente corredato da idonea relazione a cura del compilatore.
5. Per il giudizio pensionistico, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
a) adeguamento delle norme introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, alle precipue caratteristiche del giudizio pensionistico;
b) previsione dell'obbligo della notifica del ricorso all'amministrazione in persona del suo rappresentante legale ovvero presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
c) riordino della disciplina in materia di nullità e di inammissibilità del ricorso con previsione delle ipotesi di eventuale declaratoria con decreto presidenziale, prevedendone il reclamo avanti il Collegio;
d) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;
e) possibilità per il giudice monocratico di riservarsi la decisione da adottare entro trenta giorni dall'udienza di merito;
f) conferma della competenza del giudice collegiale al processo cautelare e al giudizio di ottemperanza;
g) compiuta disciplina del processo esecutivo e definizione del regime di impugnazione delle determinazioni assunte dal commissario ad acta.
6. Lo schema del codice di cui al comma 2, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Corte dei conti che si pronuncia a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
7. Lo schema del codice di cui al comma 2 è successivamente inviato, con apposita relazione cui è allegato il parere di cui al comma 6, alle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento.
8. Il codice di cui al comma 2 è emanato, decorso il termine di cui al comma 7 e tenuto conto dei pareri espressi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
9. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni e integrazioni, osservando la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso, i termini per la pronuncia dei pareri sono stabiliti entro trenta giorni.
10. Agli oneri derivanti dal comma 3, lettera e), pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 11 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, e, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dal
comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 036. Mura, Costantini, Belisario, Donadi, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti») - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la codificazione, il riassetto, la semplificazione e l'adeguamento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano i giudizi innanzi alla Corte dei conti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assume la denominazione di «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti». Nell'attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dei giudizi di responsabilità, di conto, pensionistici, nonché di ogni altro giudizio attribuito dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali del giudice, delle parti, nonché dell'ufficio di segreteria;
b) adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione;
c) partecipazione al giudizio delle parti, su basi di effettiva parità in ogni stato e grado del processo, anche in attuazione del principio costituzionale del giusto processo;
d) disciplina puntuale delle fasi processuali, limitando il rinvio alle norme di procedura civile, nel rispetto della configurazione assunta dalla responsabilità amministrativa a seguito della riforma di cui al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
e) riordino della disciplina della competenza territoriale delle sezioni regionali e della competenza delle sezioni di appello, con la previsione, ove necessaria, di nuove regole, in materia di riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse;
f) riordino e adeguamento della disciplina concernente l'istruzione probatoria e la consulenza tecnica d'ufficio, anche in riferimento alla eventuale istituzione di albi di consulenti e alle modalità di liquidazione dei compensi;
g) razionalizzazione del contenuto e della forma dei provvedimenti del giudice, con ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente motivate;
h) riordino della disciplina del giudizio di appello, con riguardo particolare alla individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio.
3. Per il giudizio di responsabilità amministrativa, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino delle ipotesi in cui è previsto l'obbligo di denuncia del fatto dannoso;
b) previsione che il giudizio di responsabilità amministrativa sia promosso con azione pubblica e necessaria del pubblico ministero competente per territorio;
c) disciplina dell'archiviazione della notizia di danno, con previsione di un controllo del giudice nell'ipotesi di opposizione da parte dei soggetti danneggiati, previa comunicazione ai medesimi;
d) riordino dei poteri istruttori spettanti al pubblico ministero prima del processo, con previsione delle garanzie del contraddittorio, anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero di avvalersi di consulenti tecnici;
e) possibilità di istituire, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, una sezione di polizia erariale, con facoltà per il pubblico ministero di effettuare anche le richieste previste all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
f) riordino della fase prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, con particolare riguardo al procedimento camerale per l'autorizzazione alla proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione;
g) previsione espressa del potere del pubblico ministero di interrompere la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno, mediante un atto di costituzione in mora, contenuto anche nell'invito a dedurre;
h) disciplina degli elementi costitutivi dell'atto di citazione e del relativo regime di invalidità, secondo i principi del codice di procedura civile, salvaguardando la specificità del giudizio di responsabilità amministrativa;
i) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;
l) previsione delle ipotesi di partecipazione di terzi al giudizio di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla chiamata in causa per ordine del giudice di altri soggetti ritenuti responsabili del danno;
m) disciplina dell'attività istruttoria del collegio giudicante, con previsione e delimitazione delle ipotesi in cui gli adempimenti istruttori possono essere affidati alle parti e delle relative modalità di esecuzione nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) disciplina del potere riduttivo dell'addebito, con esclusione della applicabilità dello stesso nei casi e nella misura dell'illecito arricchimento, anche al fine di adeguare l'ammontare della condanna alle concrete fattispecie di illecito, mediante il riferimento all'entità del danno, al comportamento tenuto dal soggetto responsabile e alle sue condizioni economiche;
o) riordino della disciplina delle azioni previste a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 31 dicembre 2005, n. 266;
p) disciplina della fase dell'esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della procura regionale competente, al fine di garantire l'effettività del giudicato, con facoltà di promuovere in caso di inerzia, davanti il giudice collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato.
4. Per il giudizio di conto, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
a) affermazione dell'obbligo della resa del conto della gestione per tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica;
b) semplificazione delle norme sul giudizio di conto nel rispetto del principio del contraddittorio;
c) previsione di forme di condanna adottate dal giudice monocratico in ipotesi di ammanco o di perdita accertata con possibilità di reclamo al collegio;
d) previsione di forme di controllo amministrativo per tutti i conti da parte delle amministrazioni interessate, con obbligo degli organi di controllo interno di riferire alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sull'esito delle verifiche;
e) possibilità di limitare l'esame giudiziale ai conti per i quali siano stati formulati rilievi o contestazioni in sede di controllo amministrativo ovvero da parte di amministratori pubblici o da soggetti, comunque, portatori di interessi collettivi o diffusi;
f) previsione che in caso di compilazione del conto su ordine del giudice, il conto medesimo sia trasmesso alla procura competente corredato da idonea relazione a cura del compilatore.
5. Per il giudizio pensionistico, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
a) adeguamento delle norme introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, alle precipue caratteristiche del giudizio pensionistico;
b) previsione dell'obbligo della notifica del ricorso all'amministrazione in persona del suo rappresentante legale ovvero presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
c) riordino della disciplina in materia di nullità e di inammissibilità del ricorso con previsione delle ipotesi di eventuale declaratoria con decreto presidenziale, prevedendone il reclamo avanti il Collegio;
d) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;
e) possibilità per il giudice monocratico di riservarsi la decisione da adottare entro trenta giorni dall'udienza di merito;
f) conferma della competenza del giudice collegiale al processo cautelare e al giudizio di ottemperanza;
g) compiuta disciplina del processo esecutivo e definizione del regime di impugnazione delle determinazioni assunte dal commissario ad acta.
6. Lo schema del codice di cui al comma 2, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Corte dei conti che si pronuncia a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
7. Lo schema del codice di cui al comma 2 è successivamente inviato, con apposita relazione cui è allegato il parere di cui al comma 6, alle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento.
8. Il codice di cui al comma 2 è emanato, decorso il termine di cui al comma 7 e tenuto conto dei pareri espressi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
9. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni e integrazioni, osservando la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso, i termini per la pronuncia dei pareri sono stabiliti entro trenta giorni.
10. 030. Mura, Costantini, Belisario, Donadi, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Indennità incarichi pubblici e di consulenza e trasparenza amministrativa). - 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali, di pubblicare negli atti ufficiali e sul sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione sul sito ufficiale delle stesse amministrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici
economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente e indirettamente controllati.
3. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
10. 031. Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Pedica.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - l. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di garantire l'effettività del giudicato, la fase dell'esecuzione della sentenza è sottoposta alla vigilanza della procura regionale competente, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, dinanzi al giudice collegiale l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inclusa la previsione di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato».
10. 034. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Disposizioni sulla cittadinanza). - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «minori» è soppressa;
b) le parole: «, se convivono con esso,» sono soppresse.
16. 020. Bafile.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 4, sopprimere la lettera a).
18. 038. (già 8. 038) Costantini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifiche all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti:
«5-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera a), gli enti locali devono preventivamente assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al comma 4, lettera a), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.
5-quinquies. Le deliberazioni degli enti locali con le quali si stabilisce di avvalersi dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), devono comprovare l'effettiva convenienza economica della scelta ed esplicitare le relative motivazioni di pubblico interesse.
5-sexies. Le assunzioni del personale da parte dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), sono vincolate al rispetto delle vigenti disposizioni di legge stabilite per le pubbliche amministrazioni, sia in relazione alla programmazione, che in relazione alle procedure di reclutamento.»
18. 030. (già 8. 030) (Limitatamente ai capoversi 5-quinquies e 5-sexies) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Le deliberazioni degli enti locali con le quali si stabilisce di avvalersi dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), devono comprovare l'effettiva convenienza economica della scelta ed esplicitare le relative motivazioni di pubblico interesse».
18. 034. (già 8. 032) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Le assunzioni del personale da parte dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), sono vincolate al rispetto delle vigenti disposizioni di legge stabilite per le pubbliche amministrazioni, sia in relazione alla programmazione, che in relazione alle procedure di reclutamento.»
18. 035. (già 8. 033) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:
«a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra i dirigenti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle autorità indipendenti previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;».
18. 09. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di reclutamento). - 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4.1. Le amministrazioni pubbliche avviano le procedure di reclutamento del nuovo personale ai sensi del comma 3 quando sia stata verificata, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, la possibilità di procedere all'assunzione effettiva dei candidati risultati vincitori in numero non inferiore a quello dei posti messi a concorso».
18. 078. Baldelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. - Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle Poste italiane Spa, già assunto in ruolo presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 dicembre 2006, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base all'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, previo assenso, nella posizione di comando o fuori luogo fino al successivo inquadramento a copertura dl posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
18. 076. Tassone.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. (Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese). - 1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 dicembre 2006, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base all'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, previo assenso, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
18. 032. Sanza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato o tate prima della trasformazione dell'amministrazione statale in ente o società per azioni in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruoli delle amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nel limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma, 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003, e successive modificazioni.
18. 077. Tassone.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica). - 1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche alla somma di partecipazione di capitale, di Stato, regioni e enti locali.
2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al comma 1 con la modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le partecipazioni in società, salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
18. 020. Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Pedica.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati
amministrativi: cinque unità; magistrati contabili: tre unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: tre unità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
18. 021. Bocchino, Raisi, Leo, Lo Presti, Proietti Cosimi.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di precariato nelle università). - 1. All'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università procedono alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti del presente comma nell'ambito della programmazione dei fabbisogni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli anni 2008 e 2009 sul fondo di cui al comma 526. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni universitarie continuano ad avvalersi del personale interessato, anche in deroga all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
18. 073. Giudice.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. ( Disposizioni in materia di stabilizzazione dei precari nelle regioni ). - 1. In merito al processo di stabilizzazione del personale precario che espleta attività presso le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, possono trovare applicazione, con riguardo ai requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori interessati ai fini della stabilizzazione, i criteri introdotti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto già stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2007.
2. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, le amministrazioni effettuano annualmente l'analisi dei fabbisogni del personale, anche fuori ruolo, in relazione alle funzioni da svolgere, individuando il personale destinatario di interventi di formazione e riconversione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché le eventuali spese siano determinate in base alle risorse finanziarie destinate a tali processi.
18. 075. Giudice.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di docenti inidonei all'insegnamento). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 608, è aggiunto il seguente:
«608-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, si provvede ad assegnare le relative risorse finanziarie in relazione agli inquadramenti effettuati. L'eventuale trattamento economico ad personam viene riassorbito con i successivi incrementi retributivi. In mancanza di un accordo sull'equiparazione dei profili, ai fini della mobilità, si tiene conto del titolo di studio».
18. 074. Giudice.