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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
DISEGNO DI LEGGE: MODERNIZZAZIONE, EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E RIDUZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE (A.C. 2161) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PEDICA ED ALTRI; NICOLA ROSSI ED ALTRI; LA LOGGIA E FERRIGNO (A.C. 1505-1588-1688)
(A.C. 2161 - Sezione 1)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA
Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia,» sono inserite le seguenti: «di imparzialità,»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2»;
c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento stesso.
3. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende» e le parole: «iniziano nuovamente» sono sostituite dalla seguente: «riprendono»;
f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
g) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi previsti dal comma 1».
h) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse.
2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità
di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo I
MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA
ART. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).
All'emendamento 1. 103. della Commissione, sostituire le parole: l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3
della presente legge con le seguenti: l'osservanza, ove compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge.
0. 1. 103. 2. Attili, Rotondo, Lovelli, Velo.
All'emendamento 1. 103. della Commissione, sopprimere le parole: di cui agli articoli 2, 2-bis e 3.
0. 1. 103. 1. Costantini, Evangelisti, Belisario, Villetti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge.
1. 103. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: di cui all'articolo 2 con le seguenti: e dei principi stabiliti dalla presente legge.
1. 75. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali con le seguenti: pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali con le seguenti: pubbliche amministrazioni. Gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
1. 26. Boscetto, Bruno, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Bertolini, Santelli, Verdini.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), capoverso, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
lettera h), numero 1), capoverso, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 76. Giudice.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole da: Con uno o più decreti fino a: comma 3 con le seguenti: Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d).
1. 80. Giudice, Verro.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole da: adottati fino alla fine del comma, con le seguenti: che entrano in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente disposizione, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per procedimenti di propria competenza, si uniformano al contenuto del presente comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8. Qualora non si provveda, e comunque nelle more dell'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 4, il termine è di novanta giorni».
1. 27. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 4, sopprimere le parole da: della sostenibilità fino a: tutelati e.
1. 11. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni siano attivati su istanza di cittadini italiani residenti all'estero, ovvero debbano essere iniziati d'ufficio nell'interesse di cittadini italiani residenti all'estero, a questi sono notificati, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'inizio del procedimento d'ufficio, i termini per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nonché le conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 2-bis, in termini di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dl termine di conclusione del procedimento.
1. 71. Bafile.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 72. Buontempo.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sostituire le parole da: sono tenuti fino a: conclusione del procedimento con le seguenti: in conseguenza della inosservanza del termine di conclusione del procedimento, sono tenuti ad indennizzare, per il pregiudizio arrecato, gli utenti-cittadini.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 2, sostituire le parole: dal risarcimento del danno con le seguenti: dall'indennizzo;
comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Il diritto al risarcimento del danno con le seguenti: L'indennizzo.
1. 77. Giudice.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi,
1. 73. D'Alia.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposti dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.»
1. 74. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica, Raiti.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato con le seguenti: i soggetti responsabili dell'adozione dei provvedimento non possono essere chiamati.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri aggiuntivi, connessi all'eventuale dotazione di dispositivi hardware o software, a carico delle pubbliche amministrazioni.
1. 78. Giudice.
Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso, sostituire le parole: leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo con le seguenti: per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, i termini previsti dall'articolo.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1. 102. della Commissione, lettera g-bis), numero 3), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) sugli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.
0. 1. 102. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1. 102. della Commissione, parte consequenziale, al comma 6, premettere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione delle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 1. 102. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:
a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;
c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;
d) sull'esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze.
3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività
comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;
5) al comma 5, le parole: «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
g-ter) All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza
c) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;
d) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
e) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.
4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo».
Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dal comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 102. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 20, comma 4, le parole: «il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,» sono soppresse.
1. 24. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: centottanta giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dallo scadere del termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.
1. 28. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.
1. 23. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 79. Giudice.