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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
(A.C. 2161 - Sezione 2)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.(Modifiche all'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari).
1. All'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli, e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. In sede di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo le parole: «che non siano stati pubblicati sul sito» sono aggiunte le seguenti: «o che non siano stati resi disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico».
2. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elenchi della documentazione, moduli e formulari».
2. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale). - 1. All'articolo 50 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente decreto per le pubbliche amministrazioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».
2. 031. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.