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Allegato B
Seduta n. 224 del 16/10/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta immediata:
BUONTEMPO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel Paese purtroppo è assai diffuso il fenomeno della prostituzione minorile e per soddisfare la domanda di prestazioni sessuali mercenarie il mercato è alimentato in gran parte con lo sfruttamento di giovani stranieri, che vengono ridotti in schiavitù o altrimenti costretti con il ricatto o la violenza, tanto che i dati indicano che circa un terzo delle persone che si prostituiscono nelle strade sono minorenni, quasi sempre straniere e sfruttate, se non schiavizzate;
poiché tali sfortunati non sono in numero sufficiente a soddisfare la domanda di questo ignobile mercato, organizzazioni criminali sono in azione per rapirli, comprarli o farli arrivare in Italia con l'inganno e se queste persone si ribellano subiscono gravi violenze, quando non perdono la vita e vengono ritrovate fatte a pezzi, senza nome, gettate nei boschi;
è chiaro che il motore di tali traffici criminali sono i clienti della prostituzione minorile e che solo punendoli si può reprimere questo fenomeno dannoso per le donne che ne sono vittime e dannoso per la società;
con l'articolo 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è stato modificato l'articolo 600-bis del codice penale, che riguarda la prostituzione minorile;
nella nuova formulazione viene punito il cliente della prostituta minorenne: chiunque - in cambio di denaro o di altra utilità economica - compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni;
si è così superata la precedente formulazione che proponeva di punire solo i clienti di prostitute di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni e che considerava, dunque, legittimo l'acquisto di prestazioni sessuali da persone di sedici o diciassette anni;
i giovani schiavi del sesso vengono privati dei documenti e i problemi di identificazione dell'età del minore, insieme al lassismo dei giudici, con la norma precedente, facevano in modo che persone di quattordici o quindici anni venissero abusate, senza che i clienti venissero puniti a norma della legge allora vigente;
nel complesso il ricorso alla prostituzione minorile era possibile nel nostro Paese e non venivano sanzionati i clienti, pur se dediti a ignobili atti di prevaricazione per motivi sessuali;
la nuova formulazione dell'articolo 600-bis stabilisce chiaramente che la prostituzione è un affare tra adulti e chiunque compra le prestazioni sessuali di un minorenne va punito ora con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164;
il tema della lotta alla prostituzione minorile - coatta, sfruttata o libera - continua ad essere vivo sui mezzi d'informazione e nel dibattito politico e, a leggere gli articoli o le dichiarazioni, è evidente che la nuova posizione della legge nei confronti della prostituzione minorile è sconosciuta ai più: i giornalisti di televisione e carta stampata non si interessano dell'effettiva punizione dei clienti;
risulta che le forze dell'ordine e le amministrazioni locali si limitano a comprimere il fenomeno della prostituzione, ricorrendo al codice della strada e non all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale, e che ai clienti, a cui viene contestata la
violazione dell'articolo 600-bis, basta sostenere che la prostituta si è dichiarata maggiorenne per essere lasciati andare;
è chiaro che le prostitute - anche le più giovani - vengono costrette a dirsi maggiorenni e che non può essere loro la responsabilità dell'illecito comportamento del cliente, poiché non hanno la libertà di dichiarare la reale età anagrafica;
invece è preciso obbligo del cliente delle particolari prestazioni in parola il fare di tutto per evitare di commettere un illecito e fare di tutto per rivolgersi a prostitute maggiorenni, con la stessa assoluta responsabilità che si chiede a chi incorre nel reato previsto dall'articolo 712 del codice penale («acquisto di cose di sospetta provenienza») e che non viene certo assolto se sostiene che il venditore sembrava «tanto una brava persona»;
l'applicazione puntuale del codice penale permetterebbe di stroncare il ricorso alla prostituzione minorile, comportamento per cui non si possono immaginare scusanti;
nonostante ciò, il continuo sussistere di un fiorente mercato della prostituzione minorile fino nel centro di Roma, sulle principali arterie della capitale e delle grandi e piccole città, la notizia frequente di retate in cui vengono trattenute solo le vittime e non i clienti, il ritrovamento periodico di giovani sfuggite agli aguzzini o gettate cadavere lungo le strade fanno capire che l'articolo 600-bis del codice penale viene poco o per nulla applicato a 22 mesi dalla sua modifica -:
di quali elementi disponga in ordine all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale e se non intenda adottare iniziative, anche normative, al fine di promuovere efficaci meccanismi di contrasto del fenomeno segnalato in premessa.
(3-01344)
PISICCHIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la ragione fondamentale per cui il Parlamento si determinò nel 2006 alla decisione di approvare il provvedimento di indulto, che realizzò lo sconto di pena per più di ventimila condannati in stato di detenzione, venne dettata dalla constatazione dell'abnorme e insostenibile sovraffollamento delle carceri italiane, che - di fatto - rendeva incompatibile la pena con i principi sanciti nell'articolo 27 della Costituzione, relativi all'umanità delle pene e alla loro finalizzazione tesa alla rieducazione;
il provvedimento di clemenza applicato ai condannati per reati di minore allarme sociale, dunque, apparve alla maggioranza dei parlamentari come l'unica alternativa praticabile alla mancanza di spazio vitale nelle carceri, considerato che da lunghi anni non venivano più edificati nuovi istituti di pena;
a fronte delle motivazioni che sostennero le scelte del Parlamento nella decisione non facile di adottare l'indulto e a fronte anche della mancanza di nuovi interventi di edilizia carceraria, appaiono in stridente contrasto le informazioni che i mass media in queste ultime settimane hanno divulgato circa ventitré carceri distribuite su tutto il territorio nazionale, finanziate, realizzate in tutto o in grandissima parte, in alcuni casi persino arredate con suppellettili ed ogni altro necessario elemento strutturale e poi abbandonate al degrado;
si tratterebbe di penitenziari e case circondariali situate a Revere in Lombardia, a Codigoro in Emilia Romagna, a Pescia e Montremoli in Toscana, a Capanne in Umbria, a Gragnano in Campania, a San Valentino in Abruzzo, a Mileto e Propalati in Calabria, a Gela e Villalba in Sicilia, a Monopoli, Minervino Murge, Accadia, Bovino, Castelnuovo della Daunia, Volturara Appula in Puglia, Arsina, Rotondella, Lagonegro, Pisticci, Avigliano, Chiaromonte in Basilicata, senza contare le numerose strutture finanziate, costruite e poi non più utilizzate coerentemente alla destinazione originaria, come il carcere di Monopoli in provincia di Bari o di Tempio Pausania in Sardegna, solo per citare alcuni casi;
si tratta di informazioni allarmanti, testimonianze di sprechi ingenti - si pensi che solo l'edificazione delle strutture carcerarie della Basilicata sarebbe costata non meno di 32 milioni di euro - che lasciano allarmato il cittadino ed anche il legislatore -:
quali urgenti interventi il Ministro interrogato intenda assumere per chiarire alla pubblica opinione e al Parlamento l'effettivo stato dell'edilizia carceraria, con riferimento particolare ai casi denunciati dai mass media.
(3-01345)
D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel nome della «certezza della pena», è in atto una campagna allarmistica sull'aumento dei reati in Italia volta a rimettere in discussione la stessa «legge Gozzini» -:
quali siano i dati sulla recidiva relativi ai beneficiari dell'indulto, quanti siano i detenuti ammessi alle misure alternative e ai benefici penitenziari (semilibertà, lavoro esterno, liberazione condizionale, permesso premio) e quali siano i dati relativi alla recidiva e alla revoca di misure e benefici per commissione di nuovi reati e/o in ottemperanza agli obblighi, rapportati ai dati della cosiddetta «recidiva ordinaria», cioè dei detenuti usciti dal carcere senza aver usufruito di misure e benefici penitenziari, tutto ciò comparato ai dati registrati in altri Paesi europei.
(3-01346)
DANIELE FARINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il ministero della giustizia ha presentato alle parti ed al sindacato una bozza di decreto nel quale annuncia l'intenzione di voler inserire ed utilizzare personale del Corpo di polizia penitenziaria negli uffici dell'esecuzione penale esterna, attraverso una fase di sperimentazione che si sarebbe dovuta concludere con un tavolo di confronto il 14 maggio 2007;
era già stato fatto presente al ministero della giustizia che l'introduzione della polizia penitenziaria negli uffici dell'esecuzione penale esterna sembra debole, sia da un punto di vista normativo che giuridico. Le funzioni che gli vengono attribuite sono estranee, infatti, alle vigenti normative previste dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario e dall'articolo 118 del regolamento di esecuzione;
era stato fatto presente, altresì, che con questo decreto si aggravano pesantemente le condizioni di vita e di lavoro degli stessi operatori della polizia penitenziaria, già difficoltose data la carenza di personale e le scarse risorse finanziarie;
è funzionale al sistema penitenziario e previsto normativamente dall'articolo 47, commi 9 e 10, che le attività di controllo e di recupero siano svolte in modo integrato da uno stesso operatore, in quanto esse stesse inscindibili e pertanto non gestibili da portatori di professionalità eterogenee;
ad avviso dell'interrogante, non è comunque accettabile modificare una legge attraverso un decreto non avente natura di decreto legislativo delegato;
non è accettabile presentare sotto forma di sperimentazione un modo di operare che - almeno per l'affidamento in prova - altererebbe in modo determinante il tipo di trattamento previsto dalla normativa;
i costi per la collettività aumenterebbero in modo notevole perché non si tratta di aumentare solo il numero dei poliziotti sul territorio, ma si tratta di un nuovo corpo di polizia che si aggiunge a quelli già presenti;
in questa maniera si rischia di spostare l'attenzione prevalentemente sul controllo, penalizzando politiche che favoriscano, al contrario, l'inclusione sociale dei condannati -:
se non si ritenga grave introdurre una scissione, in fase trattamentale, nel rapporto tra la competenza di aiuto e
quella di controllo, perno della misura alternativa stessa e innovazione fondamentale della nuova politica penitenziaria.
(3-01347)
CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in questi ultimi mesi si sono verificati, con cadenza quotidiana, incidenti stradali causati, per una considerevole percentuale, da persone che guidavano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe;
non si tratta solo dell'annoso problema legato alle cosiddette «stragi del sabato sera», che riempiono le pagine di cronaca nera dei fine settimana, ma di un altro fenomeno che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese e che può definirsi «strage del quotidiano»;
anche in questi ultimi giorni si sono verificate tragedie che hanno visto come vittime dei bambini;
vi è, come è noto, un problema concernente i controlli riguardanti il rispetto del codice della strada, controlli che in questo periodo sono, peraltro, aumentati in maniera considerevole;
ma vi è, altresì, un problema di giustizia giuridica e sociale verso i responsabili di reati contro il codice stradale, che, con il loro comportamento, come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, provocano quotidianamente vittime innocenti, senza che venga loro comminata una giusta pena o addirittura alcunché -:
se ritenga opportuno intervenire immediatamente ed in che modo al fine di sanare questa evidente lacuna, fonte di ingiustizie, nel nostro sistema legislativo.
(3-01348)
LEONE e VITALI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
appaiono su giornali nazionali e locali articoli che registrano, in vari uffici giudiziari, sfoghi di magistrati, anche impegnati nella lotta alla criminalità, costretti a non poter fruire, nemmeno per motivi di sicurezza, delle auto di servizio, o perché guaste, o perché mancano le risorse per il carburante;
la situazione non è migliore negli uffici giudiziari, dove arrivano a mancare anche beni essenziali per lo svolgimento della normale attività -:
se ritenga sufficienti le risorse destinate al settore giustizia nel disegno di legge finanziaria per il 2008 e se non sia il caso di lanciare un appello al Parlamento per incrementarle al fine di migliorare l'efficienza complessiva del servizio giustizia.
(3-01349)