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Allegato A
Seduta n. 226 del 18/10/2007
...
(A.C. 2161 - Sezione 3)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).
1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti»;
b) il comma 4, primo periodo, alinea, è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'articolo 119 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima attuazione, sono determinate le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni e sono conseguentemente adeguate le procedure per la conferma di validità della patente previste dall'articolo 126 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).
Sopprimerlo.
12. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Giudice, D'Alia, Barani.
Subemendamenti all'emendamento 12. 73.
All'emendamento 12. 73, dopo le parole: corso di formazione specifico aggiungere le seguenti: a carico dei partecipanti.
0. 12. 73. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 12. 73, parte consequenziale, sopprimere il primo capoverso.
0. 12. 73. 101. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 12. 73, parte consequenziale,capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: sono integrate con le seguenti: possono essere integrate.
0. 12. 73. 102. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 12.73, parte consequenziale, capoverso comma 5, dopo la parola: integrate aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
0. 12. 73. 103. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole da: da medici iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita l'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle provincie in cui è stata effettuata l'iscrizione stessa.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: alla regione fino alla fine del capoverso con le seguenti: al Ministro dei trasporti, che decide avvalendosi
degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;
sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».
3. All'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».
4. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale
presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. 73. (Testo modificato nel corso della seduta) Attili.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole da: in un elenco fino alla fine del capoverso con le seguenti: in elenchi istituiti, per ciascuna provincia, presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Ogni medico può essere iscritto in più elenchi provinciali.
12. 76. Pizzolante.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché presso gli uffici dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione specifico, a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici, senza oneri per la pubblica amministrazione, e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento, da effettuarsi in gabinetti medici. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione di tali accertamenti esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 72. Meta, Attili, Rotondo, Velo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione, a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici, senza oneri per la pubblica amministrazione, e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento, da effettuarsi in gabinetti medici. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione di tali accertamenti esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 71. Attili, Velo, Lovelli, Rotondo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 70. Attili, Velo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono iscriversi agli albi professionali, oltre i medici previsti dall'articolo 119, comma 2, anche i medici specialisti in medicina del lavoro, in medicina legale e in medicina sociale.
12. 74. Pizzolante.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è effettuato da con le seguenti: può essere effettuato anche da nuove.
12. 75. Pizzolante.
Al comma 2, dopo le parole: Con regolamento da emanare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
12. 100. La Commissione.
(Approvato)