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Allegato B
Seduta n. 229 del 23/10/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta immediata:
SCOTTO, AURISICCHIO e BUFFO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 24 aprile 2003 veniva stipulato tra la Fiat auto spa e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic di Napoli e Campania un accordo che riconfermava il ruolo strategico dell'area industriale di Pomigliano d'Arco, nell'ambito della business unit Alfa Romeo di Fiat auto;
nello stesso accordo si prevedeva, nell'arco del periodo 2003-2007, il rinnovo della marca dei modelli, la produzione delle vetture dei segmenti «C» e «D» del marchio Alfa Romeo, «nonché quella collegata all'evoluzione delle stesse nell'ambito delle cosiddette specialities e, per il 2007, il ritorno sul mercato degli Stati Uniti»;
sempre nello stesso accordo si prevedeva nell'arco dello stesso periodo, un incremento strutturale del fabbisogno occupazionale giovanile stimato nell'ordine di circa 1.000 unità, «oltre al prevedibile effetto positivo di circa 500 unità nelle attività terziarizzate intra moenia»;
venerdì 5 ottobre 2007 a Cassino il manager del gruppo Fiat, Sergio Marchionne, ha dichiarato che «per logica e razionalità la nuova Alfa dovrebbe essere costruita a Cassino»;
questo significa che c'è la volontà di assegnare allo stabilimento di Cassino, e non a quello di Pomigliano d'Arco, la produzione della nuova Alfa 149, il modello destinato a sostituire l'attuale 147 nel segmento «C», che assicura cospicui volumi produttivi e livelli occupazionali commisurati;
questa dichiarazione desta preoccupazioni sul futuro dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, perché potrebbe non essere una semplice indicazione relativa a un nuovo modello del gruppo Fiat, ma un annuncio di una scelta destinata a cambiare, se deliberata, la missione produttiva concordata con il sindacato per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco;
l'obiettivo dichiarato dal dottor Marchionne di portare le produzioni automobilistiche, entro il 2010, da 1.100.000 a 1.500.000 segnano indubbiamente un orizzonte ambizioso, da cui, però, rischia di essere tagliata fuori proprio Pomigliano, in quanto per Melfi, Cassino e Castel di Sangro sono già chiare le direttive e i risultati da ottenere dal punto di vista occupazionale e produttivo;
si è, inevitabilmente, creato un clima di tensione fra le parti, lavoratori e sindacati da un lato e azienda dall'altra, perché i primi vedono vanificato e disatteso l'accordo del 2003, tant'è che la Fiom ha deciso di procedere al blocco di ogni forma di straordinario. Quest'accordo, discusso e conquistato a fatica dai sindacati, non può essere annullato senza aver aperto una seria ed impegnativa discussione sui programmi industriali per Pomigliano e, in ogni caso, mai con una dichiarazione a mezzo stampa;
Pomigliano deve continuare ad avere ancora un ruolo strategico. D'altra parte risulterebbe quanto mai singolare che, dopo un buon accordo siglato nel 2003, quando la Fiat attraversava un momento di crisi, oggi, in un quadro complessivo che vede l'azienda in forte ripresa, venisse proposto un'intesa totalmente penalizzante -:
quali iniziative intenda assumere il Governo affinché si riapra un confronto fra le parti sui programmi industriali previsti per Pomigliano d'Arco e per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali nello stabilimento campano, così come previsto dall'accordo del 2003 di cui in premessa.
(3-01375)
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel corso degli ultimi anni più parlamentari di diversa estrazione partitica hanno sollecitato atti ispettivi di competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardo alla gestione della spesa all'interno dell'Inps e di alcune sue specifiche strutture direzionali e, inoltre, riguardo alla legittimità sindacale di certe scelte e comportamenti aziendali della direzione generale dello stesso ente previdenziale. Nello specifico si rimanda alle interrogazioni presentate dall'interrogante (nn. 4-02938, 4-03817 e 4-04538), all'interrogazione del senatore Giovanni Russo-Spena (n. 4-02466) ed all'interrogazione presentata nella XIV legislatura dall'onorevole Giuseppe Caldarola (n. 4-18455);
a seguito della richiesta avanzata, in più sedi ed in più forme, compresa quella della sollecitazione parlamentare, da parte di membri del comitato di redazione della direzione generale dell'istituto di maggior trasparenza verso il continuo ricorso alle esternalizzazioni ed agli appalti, nel servizio comunicazione e relazioni esterne della direzione generale dell'Inps, di una serie di attività (grafica, fotografia, attività redazionale ed altro), sempre espletate dagli operatori interni, e verso la spesa spropositata per pubblicizzare il logo dell'istituto, che come risaputo è l'unico ente di previdenza pubblico presso cui per legge è obbligatorio pagare i contributi (dopo il bilancio dello Stato viene quello dell'Inps), si sono determinati una serie di atti punitivi e censori mossi verso gli stessi membri del comitato di redazione, deferiti in ultimo alla commissione disciplinare;
appare singolare nel comportamento degli organi dirigenti dell'Inps un atteggiamento che si può configurare emblematico di una grave lesione del diritto dei cittadini, di invocare l'esercizio delle prerogative dei parlamentari e lesivo delle prerogative degli stessi. È singolare, difatti, registrare l'avvio di procedimenti disciplinari
a carico dei giornalisti con l'espressa contestazione di essersi rivolti ad organi di stampa ed a parlamentari per la tutela della propria professionalità e del buon andamento dell'istituto -:
come su tali aspetti si ritenga di dover intervenire, non essendo inoltre ammissibile accettare e subire un tale comportamento, che finisce col risultare lesivo della stessa funzione ispettiva e di controllo del Parlamento.
(3-01376)
NAPOLETANO e SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con la sentenza n. 268 del 2007, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 4 del 2006 («Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti»), in quanto in contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione;
più precisamente per la Corte costituzionale la regione Puglia si sarebbe sostituita allo Stato nel prevedere che i giovani pugliesi avrebbero mantenuto lo status di disoccupati (quindi anche l'anzianità di iscrizione al collocamento), anche nel caso in cui avessero accettato un contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi. Inoltre, a detta della Corte, questa legge, nel porre i giovani pugliesi in una condizione di maggior favore rispetto ai giovani delle altre regioni italiane, avrebbe determinato condizioni di disuguaglianza tra lavoratori;
invero i commi 1 e 2 dell'impugnata legge regionale prevedono la conservazione dello status di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso e più lungo (fino a 12 mesi anziché fino ad 8 mesi) rispetto a quello indicato dalla legge statale, indipendentemente dal reddito che ne possa derivare (mentre il decreto legislativo n. 181 del 2000 ha previsto un preciso tetto). Così facendo, secondo la Corte, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello status di disoccupato al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente una disciplina di principio e vincolante per le regioni;
a parere del ricorrente (Presidenza del Consiglio dei ministri), la materia regolamentata dalla legge regionale rientra nel campo della previdenza sociale - atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici compresi in tale settore - e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost., mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.);
l'interrogante, nel prendere atto che la predetta sentenza ha determinato un conflitto istituzionale e che le ragioni addotte dalla Corte costituzionale sono pienamente condivisibili, non si nasconde gli effetti che tale situazione iniqua ha determinato tra i lavoratori pugliesi, molti dei quali, in buona fede, nel fare ricorso alle tutele della legge regionale si trovano oggi, all'indomani della sentenza, pregiudicati nei loro diritti;
la condizione suddetta coinvolge molte migliaia di lavoratori che, colpevoli di aver accettato in buona fede contratti di lavoro a tempo determinato superiore agli otto mesi previsti, invece, dalla legge statale, vedono svanire ogni possibilità di inserimento lavorativo a causa dell'automatica cancellazione di circa vent'anni di anzianità presso i centri dell'impiego della regione Puglia -:
quali provvedimenti intenda urgentemente adottare al fine di salvare i diritti acquisiti di chi, incolpevole ed in buona fede, si è ritrovato schiacciato da quello
che gli interroganti ritengono un sostanziale conflitto istituzionale generato da un atto legislativo fondato sull'incompetenza.
(3-01377)
Interrogazione a risposta scritta:
SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'applicazione normativa nazionale in tema di previdenza ed assistenza, pone, in talune circostanze, problematiche di equità ed equilibrio che consentono di evidenziare veri e propri «buchi» normativi che dovrebbero essere colmati, al fine di evitare ingiustizie e ripristinare una situazione di maggiore protezione sociale;
emblematico il caso del signor Giovanni Cristina nato il 17 agosto 1950, agente di commercio, settore abbigliamento, di Taranto, al quale nel giugno del 2005 - dopo 25 anni di peripezie in tanti ospedali d'Italia (da Taranto a Bologna a Cortina) - viene diagnosticata la «Spondilite Anchilosante Specifica», che è una grave malattia infiammatoria che colpisce il sistema muscolo scheletrico;
a seguito dell'insorgere della malattia, il Sig. Cristina ha avuto riconosciuto dall'Asl di Taranto il 75 per cento di invalidità ma, non avendo potuto versare tre anni di contributi all'Inps antecedenti alla riconosciuta invalidità, come da legge n. 222 del 12 giugno 1984, non ha diritto a percepire la pensione anticipata, nonostante 30 anni circa di contributi versati;
le conseguenze della malattia e inabilità riconosciuta, hanno indotto le dieci aziende che il Sig. Cristina rappresentava, in qualità di agente di commercio, a disdire i mandati di agenzia, lasciando, di fatto, lui e la sua famiglia - moglie e una figlia - senza alcun reddito, vista l'impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, a causa dei forti dolori alla spina dorsale, alle anche, alle braccia e alle mani, che gli impediscono di avere una vita normale e regolare (dal vestirsi o lavarsi autonomamente al viaggiare in automobile o in aereo);
ancora oggi, il Sig. Cristina, a causa delle lungaggini burocratiche, non percepisce nemmeno l'assegno mensile come invalido civile, pari a 248 euro -:
se non ritengano opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenza, al fine di apportare le opportune e necessarie correzioni alla normativa in essere, prevedendo che il lavoratore autonomo e subordinato, riconosciuto invalido, possa comunque avere diritto al riconoscimento dell'inabilità ai fini della pensione, per gli anni dei contributi versati, a prescindere dalla copertura dei tre anni precedenti la domanda di pensione;
quali iniziative intendano intraprendere a tutela dei diritti di quei lavoratori autonomi e subordinati che, pur essendo riconosciuti invalidi al 75 per cento, si vedono ingiustamente esclusi dal riconoscimento della pensione di inabilità per una discutibile e penalizzante normativa che, a parere dell'interrogante, offende la dignità stessa dei lavoratori e dello Stato.
(4-05342)