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Allegato B
Seduta n. 229 del 23/10/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
le norme su permessi, congedi e ferie sono disciplinate a livello nazionale da una, serie di normative generali valide per tutti i lavoratori sul territorio nazionale, tali norme sono a loro volta integrate e modificate dai Contratti Collettivi Nazionali Lavoratori (CCNL) con lo scopo di adattare le norme generali alle specificità di ogni attività lavorativa;
tali integrazioni, molto spesso, comportano un miglioramento di alcuni aspetti economici: così, a titolo esemplificativo, la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo anche lungo (fino a sette mesi) assicurata dalla legge sulla maternità (e paternità) ovvero il decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151, con una retribuzione pari al 30 per cento dello stipendio base viene di fatto incentivata a livello contrattuale, per il personale della scuola statale a cui per i primi trenta giorni di tali congedi è riconosciuto lo stipendio base per intero;
questo migliore trattamento economico non viene riconosciuto però dallo specifico contratto di altri lavoratori (ad esempio bancari o assicurativi) mentre viene esteso a ben 45 giorni di stipendio base per intero ad altri lavoratori (ad esempio militari);
il decreto legislativodel 26 marzo 2001 n. 151 denominato anche «Testo unico sulla maternità» recita all'articolo 32, comma 1, quanto segue: «Articolo 32, Congedo parentale, (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il, disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete»:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
dalla norma appare più che evidente che trattasi del periodo che va da zero ad otto anni di vita del bambino e che la figura del padre, in taluni casi specificati al comma 2 (di cui non tratteremo), è ritenuta più significante in una ratio che vuole avvicinarla al bambino più di quanto non lo si faccia per la madre che comunque gode di altre tipologie di congedi. Come poi questi congedi debbano essere retribuiti per la generalità dei lavoratori italiani è indicato nel successivo articolo 34 del medesimo decreto legislativo: «Articolo 34, trattamento economico e normativo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5). 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad, esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo»;
dalla norma si evince che viene, in sostanza, incentivato il congedo quando il bambino è piccolo (fino a tre anni) con una retribuzione al 30 per cento; dopo i tre anni, per il lavoratore «generico», tale opportunità comporta un notevole sacrificio economico. Si aggiunga che se la ratio della legge è quella di avvicinare padre e figlio sarebbe opportuno incentivare il periodo successivo ai tre anni in cui il bambino è più partecipe;
il CCNL del comparto scuola è senza dubbio migliorativo e con molta semplicità enuncia quanto segue nel suo articolo 12 comma 4: «Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuota per il quadriennio giuridico 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, articolo 12 - CONGEDI PARENTALI - (articolo 11 del CCNL II biennio 15 marzo 2001). 4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cfr. nota n. 10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati, ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute»;
la norma contrattuale, come si vede, indica in modo inequivocabile che il periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale con retribuzione piena va riferito con certezza normativa all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151 del 2001 dove, ripetiamo, è scritto «nei primi suoi otto anni di vita»;
risulta, invece, che le sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello Stato, organi cui è demandato il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi delle istituzioni scolastiche, sollevino rilievi imponendo alle scuole di limitare l'applicazione del trattamento economico più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, interpretando in modo restrittivo la norma contrattuale e riferendola arbitrariamente all'articolo 34 del menzionato decreto legislativo;
tale comportamento appare tanto più ingiustificabile se si pensa che i maggiori oneri derivanti dalla specifica norma contrattuale sono coperti interamente dalle risorse messe a disposizione della contrattazione stessa, risorse che le parti, legittimamente, hanno deciso di destinare a questo istituto contrattuale piuttosto che ad altre voci retributive;
va ricordato, inoltre, che il, Contratto Collettivo del comparto scuola per poter entrare in vigore è stato sottoposto alla procedura di certificazione prevista dall'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per ciò che riguarda la congruità dell'insieme dei, costi contrattuali rispetto agli stanziamenti effettivamente disponibili, senza che sia stato sollevato alcun rilievo circa eventuali insufficienti coperture;
da quanto sopra esposto si evince che gli organi periferici della Ragioneria stiano andando ben oltre i propri compiti istituzionali, invadendo di fatto il campo dell'interpretazione autentica dei contratti, materia che la legge affida alle parti contraenti sulla base di ben individuate procedure -:
quali iniziative intenda intraprendere per porre termine a comportamenti impropri degli organi di controllo che arrecano danno economico ai lavoratori interessati e limitazione dei loro diritti contrattuali, anche eventualmente investendo il ministro competente della necessità di giungere ad un chiarimento nelle sedi, negoziali preposte.
(2-00799)
«Migliore, De Simone».
Interrogazione a risposta scritta:
BONELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'attivazione dei «Laboratori di musica» nelle scuole pubbliche prende avvio, con circolare ministeriale 6 agosto 1999, n. 198, dalle proposte della «Commissione ministeriale per la diffusione della musica come fattore educativo nel sistema scolastico italiano», istituita nel 1998 dall'allora Ministro Luigi Berlinguer;
l'obiettivo fu quello di utilizzare i fondi ministeriali per finanziare strumentazioni e attrezzature, così da costituire nel maggior numero possibile di scuole un luogo attrezzato e duraturo per fare musica;
lo sviluppo del piano di attivazione e sviluppo dei laboratori musicali, monitorato accuratamente tramite i progetti Valmuss I e Valmuss II, gestiti dall'Invalsi, ha pienamente confermato il successo dell'impostazione del progetto;
ad oggi sono circa 350 i laboratori attivi, spesso organizzati in reti, così da usufruire al meglio delle disponibilità finanziarie;
i coordinatori di questi laboratori sono insegnanti pubblici; parecchi di loro usufruiscono, a questo scopo, di distacco parziale o totale dall'insegnamento;
le recenti riduzioni di organico impediscono ai coordinatori di laboratorio di utilizzare il proprio tempo in questa funzione;
recenti circolari degli uffici provinciali scolastici stanno sopprimendo tutti i distacchi e non solo quelli per i laboratori musicali (esempio Ufficio di Padova dispositivo prot. 17053/c21 del 2 agosto 2007), creando così le condizioni concrete per la chiusura dell'esperienza dei laboratori musicali, per i quali lo Stato ha comunque finora speso comunque somme importanti;
è attivo il «Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica» del quale fanno parte esperti con il compito di formulare proposte per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pratica musicale nelle scuole, voluto dal Ministro Fioroni e presieduto dal professor Luigi Berlinguer;
detto Comitato ha ribadito, con proprio documento del 7 dicembre 2006, la necessità che nelle scuole di ogni ordine e grado debbano essere presenti, in forme e modi adeguati alle diverse fasce d'età, le attività di fruizione e di produzione musicale quale componente fondamentale per la formazione dei cittadini;
nel medesimo documento si sottolinea la necessità di rilanciare il Progetto Speciale Musica, mediante la costituzione del laboratorio musicale in tutte le scuole italiane, a tal fine procedendo a finanziare in modo congruo l'istituzione di nuovi laboratori in base ad un progetto presentato dalle scuole, che risponda a indicatori precisi, e distribuirli sul territorio nazionale tenendo conto delle zone più scoperte; a incentivare i vecchi laboratori, dando loro possibilità di confronto e visibilità, anche attraverso concorsi e rassegne; a istituzionalizzare la figura del coordinatore del laboratorio, trovando soluzioni adeguate negli spazi offerti dalla normativa;
la stessa circolare del Ministro della pubblica istruzione del 13 marzo 2007, prot. N. 4624/FR, ribadisce l'importanza e il ruolo dei laboratori musicali -:
se non si intenda sospendere gli annullamenti dei suddetti distacchi;
se non si ritenga indispensabile istituire formalmente la figura del coordinatore di laboratorio musicale come figura di sistema, così da poter consentire con maggiore facilità i distacchi.
(4-05340)