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Allegato A
Seduta n. 236 del 6/11/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1819 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2007, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L'EQUITÀ SOCIALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3194)
(A.C. 3194 - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame rappresenta un'ennesima e palese violazione, da parte del Governo, dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto non sono affatto rispettati i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dalla Carta costituzionale per l'emanazione di decreti-legge. Questo perché la maggior parte delle norme contenute nel provvedimento non sono affatto urgenti e contengono disposizioni che potevano e dovevano essere inserite in uno o più disegni di legge ordinari in modo da poter essere esaminati in tempi adeguati e con i necessari approfondimenti da parte del Parlamento. Le caratteristiche negative del provvedimento sono state notevolmente aggravate dalle modifiche apportate dal Senato rispetto al testo iniziale: tali modifiche, infatti, hanno riguardato l'inserimemnto di numerose nuove norme disorganiche ed in massima parte in violazione del predetto articolo 77 della Costituzione;
il decreto-legge in esame contiene un insieme di norme del tutto eterogenee e prive di una logica complessiva e soprattutto lontane da un disegno credibile di politica economico e finanziaria, il cui effetto reale sarà quello di disperdere risorse finanziarie preziose che dovevano essere impiegate per ridare slancio all'economia del Paese e per rispettare gli impegni di risanamento finanziario assunti nei confronti della Comunità europea;
il decreto-legge in esame, insieme al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, disperde completamente il maggior gettito delle imposte rispetto alle previsioni iniziali, frutto dei sacrifici pesantissimi ed eccessivi imposti dal Governo ai cittadini contribuenti, destinando tali ingenti risorse a interventi settoriali, disorganici e privi di logica economica, invece di destinarli alla riduzione del deficit pubblico e dello stock del debito pubblico, nonché alla riduzione della pressione fiscale, come avrebbero voluto sia la logica economica, sia quanto esplicitamente indicato al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
proprio per effetto della dissipazione delle risorse finanziarie pubbliche procurata dai due predetti decreti-legge si è procrastinata di un anno la conclusione del processo di azzeramento del disavanzo statale concordato con l'Unione europea, che ha fortemente criticato tale scelta improvvida ed imprudente per un Paese come il nostro gravato da un immenso debito pubblico;
il provvedimento, inoltre, rappresenta una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto alcune delle spese aggiuntive introdotte nel corso dell'esame presso il Senato sono prive di copertura adeguata: tale carenza riguarda, in misura macroscopica, l'articolo 44 relativo ai contribuenti incapienti il cui costo è stato raddoppiato dal Senato e finanziato con l'impiego di parte dei depositi dormienti,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194.
n. 1. Elio Vito.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame costituisce parte integrante della manovra della finanza pubblica per il 2008, di cui anticipa alcune misure ed effetti e nel suo complesso determina, soprattutto se considerato unitamente al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, un aumento vertiginoso della spesa pubblica con finalità del tutto avulse da un disegno di politica economica e finanziaria credibile, in quanto si disperdono per mille rivoli risorse finalizzate ad accontentare solo gruppi sociali e di interesse che sostengono o che sono vicini alla maggioranza di centro sinistra;
è assurdo dissipare l'occasione fornita dall'incremento superiore alle previsioni delle entrate, frutto peraltro della eccessiva «torchiatura» fiscale a cui sono stati e sono sottoposti i contribuenti, non riducendo il disavanzo e l'indebitamento pubblico e la pressione fiscale, come sarebbe stato assolutamente necessario, soprattutto di fronte alla prospettiva del rialzo generale dei tassi di interesse che renderà più costoso per il nostro Paese pagare gli interessi dell'enorme debito pubblico;
se non si troverà il coraggio e la forza politica per porre un argine alla dinamica della spesa pubblica corrente e se il Governo continuerà ad aumentare la spesa solo per cercare di mantenere il consenso politico non sarà possibile, causa gli stringenti vincoli di bilancio, ridurre la pressione fiscale, che è arrivata a livelli tali da strangolare l'economia e da deprimere fortemente il reddito netto dei cittadini e quindi la domanda interna;
l'insieme dei provvedimenti fiscali e finanziari varati dal Governo, fin dalla sua formazione, comprendendo anche la legge finanziaria per il 2008, il decreto-legge in esame e il citato decreto-legge n. 81 del 2007, conferma l'impostazione ideologica del centro sinistra, fondata sul rovinoso «tassa e spendi», ricetta che è storicamente fallita in ogni paese in cui è stata applicata, e che è comunque assolutamente irresponsabile se attuata in un Paese come il nostro, gravato da un debito pubblico pari al 106 per cento del PIL e caratterizzato da un eccesso di spesa pubblica corrente e da una carenza di investimenti pubblici in infrastrutture;
il provvedimento in esame dissipa ben 8 miliardi e 351 milioni di euro nel restante periodo del 2007, cui si aggiungono ingenti risorse, non esattamente quantificate, destinate a finanziare il raddoppio del bonus per gli incapienti, maggiore spesa avventurosamente coperta ricorrendo all'utilizzo di una parte dei depositi dormienti,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194.
n. 2. Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Gianfranco Conte, Baldelli, Biancofiore, Boniver, Cesaro, Craxi, Della Vedova, Jannone, Lainati, Marinello, Marras, Milanato, Osvaldo Napoli, Paroli, Mario Pepe, Picchi, Santelli, Vitali.
La Camera,
premesso che:
le singole disposizioni del decreto-legge in esame non presentano i caratteri di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione di decreti-legge;
gli obiettivi politico-economici del decreto nel suo insieme non sono di per sé idonei a configurare la sussistenza del necessario presupposto della straordinarietà, necessità ed urgenza degli interventi;
gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
il decreto-legge in esame, inoltre, è stato fortemente ampliato nel suo contenuto nel corso dell'esame presso il Senato, a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti modificativi;
si paventa, altresì, una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto alcune delle modifiche apportate al testo determinerebbero nuovi oneri per il bilancio dello Stato senza adeguata copertura;
quand'anche fosse rispettato il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, il provvedimento, a giudizio delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali, della Commissione europea e delle agenzie di rating internazionali, penalizza fortemente le opportunità di riduzione del deficit pubblico e del debito pubblico, conseguentemente alla destinazione dell'extragettito per le finalità inserite nel decreto-legge in esame;
la scelta di destinare il surplus di entrate del 2007 per finanziare gli interventi contenuti nel decreto-legge contribuirà a mantenere la spesa pubblica costante sui valori massimi degli ultimi decenni, mentre i sacrifici imposti ai contribuenti, che subiscono una pressione fiscale aumentata di due punti nel 2007 rispetto al 2005, avrebbe dovuto imporre al Governo un esercizio di responsabilità verso il Paese,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194.
n. 3. Volontè.
La Camera,
premesso che:
ancora una volta il Governo ricorre allo strumento del decreto-legge per introdurre nell'ordinamento giuridico norme che difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza;
sul punto, come è noto, la Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 29 del 1995, il principio secondo cui il difetto dei requisiti del caso straordinario di necessità e d'urgenza, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge;
da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha stabilito che «affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie»;
le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso;
in particolare, le perplessità sul rispetto dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame, così come modificato dal Senato, riguardano la previsione di norme di interposizione per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo;
il decreto-legge in esame si configura, altresì, come provvedimento omnibus che non tratta una materia specifica ed omogenea;
nel merito, le norme contenute nel decreto-legge in esame sembrano determinare un significativo aumento della spesa pubblica permanente non giustificato da entrate a bilancio di pari natura e, quindi, molto più opportuna sarebbe stata la presentazione di un apposito disegno di legge, anche al fine di consentire un adeguato dibattito in Parlamento altrimenti strozzato di fatto dalla tempistica prevista per la conversione dei decreti-legge;
il provvedimento collegato alla legge finanziaria, quale è il decreto in esame, viola l'articolo 81 della Costituzione, dal momento che la copertura finanziaria sembra essere del tutto inadeguata, anche alla luce delle numerose modifiche introdotte (sotto forma di risorse e costi aggiuntivi) dal Senato della Repubblica;
tale provvedimento, al contrario di quanto si afferma nel titolo («interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»), si inserisce in una serie di misure varate dal Governo, fin dall'inizio della legislatura, che hanno causato un rallentamento dello sviluppo, condizionato da un livello di pressione fiscale mai raggiunto prima e gravante su imprese e famiglie;
il provvedimento in esame compromette ulteriormente l'immagine dell'Italia in sede di Unione europea, dove c'è forte preoccupazione per la crescita del deficit e del debito pubblico, anche alla luce del cattivo utilizzo delle risorse aggiuntive di entrate tributarie derivanti dal ciclo positivo di crescita determinato dalle precedenti politiche economiche poste in essere dal Governo Berlusconi;
il pessimo utilizzo di quasi 9 miliardi di euro che si dispone con il provvedimento di cui trattasi rischia di rappresentare un ulteriore freno allo sviluppo e un volano negativo anche per le prospettive di entrata e di spesa indicate nella nota di aggiornamento al DPEF appena approvata, che sarebbero sovrastimate con la conseguente necessità di una immediata revisione dei saldi su cui è stata impostata la legge finanziaria, di cui l'iter della legge finanziaria medesima non potrebbe non tenere conto senza risultare fuorviante rispetto alla condizione dei conti pubblici e dello stato di salute dell'economia reale del Paese,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194.
n. 4. La Russa, Alberto Giorgetti, Alemanno, Garnero Santanchè, Armani, Taglialatela, Leo, Lamorte, Antonio Pepe, Germontani, Pedrizzi, Contento, Airaghi, Amoruso, Angeli, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bongiorno, Bono, Briguglio, Buonfiglio, Castellani, Castiello, Catanoso, Ciccioli, Cirielli, Consolo, Giorgio Conte, Giulio Conti, Cosenza, De Corato, Filipponio Tatarella, Gianfranco Fini, Foti, Frassinetti, Gamba, Gasparri, Holzmann, Landolfi, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Martinelli, Mazzocchi, Meloni, Menia, Migliori, Minasso, Moffa, Murgia, Angela Napoli, Nespoli, Patarino, Perina, Porcu, Proietti Cosimi, Raisi, Rampelli, Ronchi, Rositani, Saglia, Scalia, Siliquini, Tremaglia, Ulivi, Urso, Zacchera.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si compone di un numero assai elevato di articoli che affrontano ambiti eterogenei che vanno dalla materia fiscale, a quella previdenziale, agli investimenti infrastrutturali, alla disciplina relativa al funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, alla materia ambientale, al settore energetico;
all'estrema eterogeneità dei contenuti si aggiungono una miriade di interventi
microsettoriali che vanno dagli interventi per il potenziamento del trasporto urbano nei grandi centri, al miglioramento del trasporto marittimo dei passeggeri nello Stretto di Messina, ad interventi nell'ambito dell'editoria e più in generale delle comunicazioni, alla stabilizzazione di rapporti di lavoro precario, sino a giungere a misure di finanziamento dell'attività di diversi enti che vanno dal centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), all'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
lo strumento del decreto-legge prescelto per introdurre interventi plurisettoriali appare decisamente in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, che pone a presupposto dell'adozione di decreti-legge «casi straordinari di necessità ed urgenza». Il dettato costituzionale impone che il decreto-legge sia supportato dalla necessità di porre in essere interventi di immediata efficacia, non dilazionabili nel tempo, di carattere omogeneo e conformi al titolo, come ulteriormente precisato dalla legge n. 400 del 1988 e come ribadito anche di recente dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007;
l'atto di urgenza in esame non presenta nessuno dei requisiti sopra indicati: non è omogeneo nei suoi contenuti, come già sopra sottolineato, tanto che risulta difficile individuare un criterio unificante, né si limita a recare interventi di immediata applicazione, se si considera che molte delle disposizioni in esso contenute configurano correzioni destinate a dispiegare i propri effetti non solo nell'anno in corso, ma anche per gli anni successivi, rinviando in molti casi a successivi provvedimenti attuativi, con l'evidente dimostrazione della non immediata operatività degli interventi normativi medesimi;
alla luce delle considerazioni appena svolte può altresì avanzarsi il dubbio che il decreto-legge in oggetto intenda aggirare, sfruttando il canale preferenziale accordato ai provvedimenti d'urgenza, l'iter legislativamente previsto per le ma- novre di finanza pubblica che, come è noto, vengono impostate con il DPEF che fissa le linee dei successivi interventi correttivi, sulle quali il Parlamento si esprime mediante atto di indirizzo al Governo; con il ricorso al decreto-legge in esame il Parlamento viene posto invece di fronte ad un atto d'urgenza che può solo avallare o respingere;
tali considerazioni sia sulla disomogeneità di contenuto che sull'evidente tentativo di aggiramento delle norme in materia di contabilità sono supportate dal pur scarno preambolo del decreto-legge che letteralmente si riferisce alla «straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e con la relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti»;
si aggiunga infine che il contenuto dell'originario decreto-legge si è arricchito di molte disposizioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, senza che vi sia stato un adeguato vaglio di ammissibilità degli emendamenti, che, è bene ricordare, ove approvati, entrano in vigore in un momento successivo a quello dell'originaria vigenza del decreto, con inevitabili riflessi problematici sul piano della certezza del diritto;
il carattere quasi esemplare della carenza dei requisiti di necessità ed urgenza di molte disposizioni del presente decreto è ben rappresentato dall'articolo che si riferisce alla futura attività del neocostituito Comitato per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative
connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia che, come è noto, ricorrerà nel 2011,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194.
n. 5. Maroni, Gibelli, Cota, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Stucchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene all'articolo 44 disposizioni per l'elargizione ai soggetti incapienti di un rimborso di 300 euro mediante detrazione d'imposta;
il suddetto rimborso nel testo iniziale era pari a 150 euro, e comportava un onere quantificato in 1.900 milioni di euro;
dalla relazione tecnica del Governo, allegata al testo del decreto-legge, risulta che il suddetto onere presenta una copertura «anomala»; infatti, nel prospetto riepilogativo il costo originario di 1.900 milioni rappresenta una maggiore spesa solo ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno, ma viene contabilizzato in termini di minori entrate per l'anno 2007 ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale «anomala» contabilizzazione presenta aspetti di criticità, in quanto provoca effetti distorsivi sulla composizione qualitativa della manovra e in particolar modo su importanti indicatori di finanza pubblica, quali l'effettiva pressione fiscale esercitata dal Governo nel 2007 su tutti i contribuenti;
il decreto-legge in discussione è la seconda manovra espansiva di distribuzione dell'extra-gettito dell'anno 2007, preceduto dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale il Governo ha provveduto a distribuire 7,4 miliardi delle maggiori entrate registrate nel 2007;
in entrambi i casi si contesta che le suddette distribuzioni sono avvenute successivamente alla presentazione della relazione che il Governo è tenuto a inoltrare al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno in virtù dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296;
si tratta della relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e le correlate maggiori entrate, che, se presentano carattere permanente, possono essere distribuite per gli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006;
la relazione è stata presentata alle Camere solo in data 22 ottobre 2007 e dalla medesima si evince che al 30 settembre 2007 le maggiori entrate con le caratteristiche sopra menzionate ammontano a circa 5,4 miliardi di euro;
con entrambi i decreti-legge la distribuzione delle entrate dell'extra-gettito superano quelle che, nel 2007, potrebbero per legge essere ridistribuite in base alla relazione sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale;
le suddette risorse dovrebbero, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 296 del 2006, essere destinate esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale e allo sviluppo;
in realtà il decreto-legge in esame contiene una serie di norme che non rispettano tale destinazione quali: l'articolo 11 (Estinzioni anticipate di prestiti); l'articolo 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - beni culturali); l'articolo 14-bis (Debiti contributivi); l'articolo 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa); l'articolo 16 (Disposizioni
in materia di sistema digitale terrestre); l'articolo 17 (Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale); l'articolo 18 (Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali); l'articolo 19 (Misure in materia di pagamenti della P.A.); l'articolo 20 (5 per mille); l'articolo 24 (Sostegno straordinario ai comuni in dissesto); l'articolo 26-bis (Variazioni colturali); l'articolo 27 (Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria); l'articolo 27-bis (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella); l'articolo 28 (Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani); l'articolo 29 (Contributi alla Fondazione ONAOSI); l'articolo 30 (Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano); l'articolo 31 (Contributi ad enti e associazioni); l'articolo 33 (Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette); l'articolo 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo); l'articolo 36 (Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale) e altri che si omettono,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge 3194.
n. 6. Maroni, Gibelli, Cota, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Stucchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene all'articolo 44 disposizioni per l'elargizione ai soggetti incapienti di un rimborso di 300 euro mediante detrazione d'imposta;
il suddetto rimborso nel testo iniziale era pari a 150 euro, e comportava un onere quantificato in 1.900 milioni di euro;
in sede di approvazione del provvedimento al Senato il suddetto beneficio è stato raddoppiato e il relativo maggior onere è stato coperto mediante la costituzione di un Fondo con dotazione di 5 miliardi e alimentato in parte dalle somme dei conti correnti «dormienti»;
la suddetta copertura appare anomala e contestabile, in quanto l'utilizzo dei medesimi fondi è sottoposta ad una serie di procedure determinate di recente con regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116;
le norme del suddetto regolamento prevedono procedure lunghe per poter individuare, quantificare e destinare all'entrata del bilancio le suddette somme;
infatti gli intermediari finanziari entro il mese di marzo di ciascun anno comunicano i dati relativi ai conti da considerare «dormienti» e successivamente devono attivare una lunga procedura (inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento e attendere risposta almeno per 180 giorni) prima di poter versare le somme al Fondo;
il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento prevede ulteriori regolamenti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo per disciplinare la concreta attivazione del Fondo, che non risultano al momento emanati;
il Fondo dei depositi dormienti, previsto dal comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinava i medesimi per indennizzare i risparmiatori, vittime di truffe e frodi finanziarie;
con l'articolo 44 si distolgono le risorse destinate ai risparmiatori truffati; inoltre le medesime risorse non sono ancora state determinate e controllate con certezza, per cui resta dubbia la loro effettiva ed immediata disponibilità;
l'onere conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 44 non risulta coperto secondo i requisiti di certezza per la copertura di nuove o maggiori spese di cui all'articolo 81 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge 3194.
n. 7. Maroni, Gibelli, Cota, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Stucchi.