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Allegato B
Seduta n. 236 del 6/11/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta scritta:
FAVA, ALESSANDRI, ALLASIA e BRIGANDÌ. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
gli utenti del gestore 3-H3G stanno ricevendo in questi giorni un sms che li
avvisa della scadenza del 31 dicembre 2007 per l'utilizzazione del credito accumulato entro il 31 dicembre 2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio;
in contrasto con quanto sta avvenendo, il credito accumulato entro l'anno 2006 con autoricariche era stato pubblicizzato dal materiale informativo diffuso da Tre e dal sito dell'azienda come «illimitato» e come credito da utilizzare «come e quando vuoi» «per l'utilizzo di tutti i servizi 3», equiparando di fatto il credito derivante da autoricarica al credito acquistato;
la scadenza imposta dal gestore telefonico riguarda solo la parte di credito non acquistata dall'utente, ma ottenuta in base a meccanismi previsti contrattualmente, per i quali l'utente finora non era soggetto a scadenza per la sua fruizione e che un tempo era utilizzabile per vari servizi (donazioni, adesioni ad opzioni, eccetera) e che ora è vincolato ad essere utilizzato per chiamate e invio sms;
i clienti del gestore Tre, al momento della scelta del gestore telefonico a cui affidarsi, hanno presumibilmente preso in considerazione tutte le condizioni offerte, anche l'assenza di quei limiti ora introdotti;
ai sensi dell'articolo 22 delle Condizioni Generali di Contratto, una modifica unilaterale del contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre nel caso in questione la trasformazione del credito da autoricarica a bonus a scadenza è avvenuta senza essere preceduta da alcuna informativa;
il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, all'articolo 33 qualifica come vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e stabilisce una presunzione di vessatorietà per le clausole che consentono di modificare unilateralmente le disposizioni del contratto o le caratteristiche del prodotto e del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
il comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, dispone che gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha divulgato recentemente le linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 40 del 2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge;
in tale documento dell'Agcom si legge chiaramente che, dal momento dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell'utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento) l'utente ha diritto al riconoscimento dell'eventuale credito residuo;
il credito accumulato dall'utente tramite il meccanismo di autoricarica viene accreditato dal gestore nel mese successivo a quello dell'avvenuto traffico telefonico, accorpandolo di fatto al credito acquistato;
sarebbe pertanto auspicabile anche un intervento dell'autorità per verificare l'eventuale difformità fra le condizioni del servizio offerto attraverso pubblicità e quello realmente acquistato -:
se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative, anche normative, per chiarire la disposizione obbligatoria secondo cui l'introduzione di limiti temporali per l'utilizzo del credito non acquistato può avvenire esclusivamente secondo il procedimento espresso dal comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;
se non ritenga di dover assumere delle iniziative anche normative per garantire al consumatore la tutela dei suoi diritti, così come espressi dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, dalle Condizioni Generali di contratto e dal Codice delle Comunicazioni.
(4-05514)