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Allegato B
Seduta n. 236 del 6/11/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di una ipotesi di reato di furto di modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;
nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all'Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l'estradizione del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava una ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro della giustizia disponeva, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;
l'interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa della imminente entrata della Lettonia nell'ambito comunitario;
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l'archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell'esecutività del decreto di estradizione;
l'Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l'estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il Ministero della giustizia richiedeva alla Corte d'Appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;
la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l'arresto è avvenuto in data 9 settembre;
la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);
il pubblico ministero procedente ha manifestato l'intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l'azione penale nei confronti del Gromovs;
è stato pertanto già notificato l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;
tale nuova circostanza consente al Ministro della giustizia di disporre - come già è avvenuto nel 2002 - misura sospensiva della consegna, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale e dell'articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;
sotto un diverso, ma ancor più dirimente profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);
ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione, «l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:
se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:
a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi;
b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;
c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.
(2-00823)«Balducci, Bonelli».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 11 ottobre 2007, il sottosegretario alla Giustizia Luigi Scotti, nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-00766, relativa all'entrata in Italia - la mattina del 1o agosto 1980 - dell'ormai noto terrorista tedesco Thomas Kram e al suo arrivo a Bologna nelle ore precedenti la strage, ovvero nella notte tra il 1o e il 2 agosto, introduceva nel dibattito ulteriori elementi sui quali si è sentita la necessità di avere un ampio ed esaustivo chiarimento, posto che tali «nuovi elementi» introdotti dal delegato del Governo non sembrano avere, al momento, riscontro oggettivo;
il sottosegretario Scotti, in un passo della sua risposta fornita alla Camera, così come da resoconto stenografico 222 relativo alla citata seduta dell'11 ottobre 2007,
aveva modo di dichiarare testualmente, facendo riferimento, a sua volta, ad una precedente risposta (così come da lui stesso resa nella seduta 98 di giovedì 25 gennaio 2007, in risposta ad un'altra interpellanza urgente, presentata dall'onorevole La Russa, la n. 2-00324, riguardante sempre l'estremista tedesco Kram): «Premetto che nella risposta del 25 gennaio 2007, l'informativa resa era in parte diversa da quella riportata come testuale dall'onorevole interrogante, in quanto il passo indicato era il seguente: «In una nota trasmessa dalla polizia di frontiera di Chiasso si segnalava - o si segnala - che Kram, partito da Karlsruhe alle ore 10,30 del 1o agosto 1980 con il treno 201, risulta essere entrato in Italia alle ore 12,08 con il treno 307»;
la verifica effettuata sul testo del resoconto stenografico della seduta 98 del 25 gennaio 2007, ha permesso di appurare che il passo della risposta fornita dal sottosegretario Scotti, in quella circostanza, è esattamente quello riportato, testualmente, nella precedente interpellanza presentata dai sottoscritti interpellanti, e non così come sostenuto dal rappresentante del Governo nella sua risposta dell'11 ottobre 2007. Il passo, così come riportato nel citato resoconto stenografico della Camera, e fedelmente trascritto nella interpellanza 2-00766 del 2 ottobre 2007,
seduta n. 215, è il seguente: «In una nota trasmessa dalla polizia di frontiera di Chiasso, si segnala che Kram, partito da Karlsruhe alle 10,30 del 1o agosto 1980, con il treno n. 201, risulta essere entrato in Italia alle 12,08, diretto a Milano, dal valico di frontiera di Chiasso». In altre e più semplici parole, la difformità del brano della risposta fornita dal Governo è stata operata dallo stesso rappresentante del Governo, e non dall'interpellante. Pertanto, va ascritta alla responsabilità del Governo la sottolineatura concernente il punto in cui il sottosegretario Scotti asserisce che l'informativa resa era in parte diversa da quella riportata come testuale nella interpellanza del sottoscritto del 2 ottobre scorso. Era sì diversa, ma a cagione della esposizione da parte di chi era stato chiamato, in rappresentanza del Governo, a rispondere in Aula su fatti connessi al più grave attentato subito dall'Italia repubblicana;
nella risposta fornita sempre dal sottosegretario Scotti alla Camera, l'11 ottobre 2007, in ordine ai motivi e alle modalità di arrivo in Italia il 1o agosto 1980 del terrorista tedesco Kram, veniva altresì affermato, testuale: «Da tale frase [quella sopra riportata] risulta testualmente che il treno con il quale Kram si stava recando da Chiasso a Milano e sul quale venne identificato e perquisito è il 307, non il 201 come riferito nell'interpellanza, e che di conseguenza non si è mai affermata l'esistenza di un unico treno 201 che avrebbe collegato Chiasso a Milano»;
si ribadisce l'esattezza dell'informazione, così come rassegnata nella precedente interpellanza, secondo la quale - all'epoca dei fatti - il treno espresso internazionale 201, proveniente dall'Olanda, passava da Chiasso una sola volta al giorno, ed esattamente alle ore 10,03, e non alle 12,08. Nella stessa località di Chiasso il medesimo treno effettuava una sosta di circa venti minuti, per poi ripartire alla volta di Milano, Bologna, Firenze e infine Roma;
il telex datato 1o agosto 1980 e firmato dal dirigente del posto di polizia internazionale di Ponte Chiasso, dottor Emanuele Marotta, oggi direttore della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia, riguardante l'ingresso in Italia di Kram recita testuale: «Con treno 307 delle ore 12.08 legali odierne entrato Italia diretto Milano cittadino tedesco Kram Thomas Michael nato 18 luglio 1948 Berlino et residente Bochum (Germania) Pilgrimstr nr. 44, munito carta identità tedesca NR.G7008331 rilasciata Bochum 25 marzo 1975. Predetto iscritto R.F. [Rubrica Frontiera, ndr] formula 5 et 6/R est stato sottoposto at perquisizione sotto aspetto doganale con esito negativo. Medesimo est qui giunto con treno nr. 201 delle ore 10.30 legali proveniente da Karlsruhe»;
dal citato testo del telex della polizia di frontiera di Chiasso (che si trova in
territorio elvetico a ridosso del confine italiano) non vi è alcun elemento dal quale emerga, come afferma invece il sottosegretario Scotti, che l'identificazione e la perquisizione sotto aspetto doganale di Kram sarebbe avvenuta a bordo del treno 307 Chiasso-Milano delle ore 12,08;
per contro, dall'esame del medesimo telex di polizia si evince che Kram entra in territorio italiano con il treno diretto 307 delle 12,08 (e non alle 12,08, come suggerito dal Governo);
il telex della polizia di frontiera di Chiasso del 1o agosto 1980 elenca i fatti, così come realmente accaduti, in una sequenza cronologica, dall'evento più recente al più antico: l'ingresso in Italia del sospetto terrorista tedesco con il treno 307 delle 12,08, la sua identificazione e perquisizione sotto l'aspetto doganale e il suo arrivo a Chiasso con il treno 210 delle ore 10,30;
l'ordine degli eventi, così come rassegnato nel citato telex, risponde ad una esigenza precisa. Obiettivo del funzionario di frontiera, infatti, era prima di tutto quello di avvisare le competenti articolazioni del ministero dell'Interno dell'ingresso in territorio italiano di Kram, spiegando poi a che tipo di trattamento egli era stato sottoposto, sotto l'aspetto doganale, e come lo stesso era giunto in mattinata al posto di frontiera di Chiasso;
al momento di fare ingresso in Italia, a bordo del treno diretto 307 Chiasso-Milano delle ore 12,08, Kram aveva già subito l'identificazione e la perquisizione da parte del personale di polizia. Ovvero, nel momento in cui Kram si trova sul treno 307 delle 12,08 è ormai libero di entrare in Italia, poiché la perquisizione ha dato esito negativo;
ogni riferimento ai numeri dei treni citati (il 201 e il 307), agli orari di partenza e di arrivo e alle varie stazioni di riferimento è disponibile, per eventuali riscontri, sull'Orario Ufficiale delle Ferrovie Italiane dello Stato, in vigore dal 1o giugno al 27 settembre 1980, così come conservato presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;
l'orario di arrivo a Milano del treno espresso internazionale 201 (preso da Thomas Kram il 1o agosto 1980 per recarsi da Karlsruhe a Milano) era stimato alle ore 12,10. Mentre l'orario di arrivo, sempre a Milano, del treno diretto 307 (delle 12,08 da Chiasso) era stimato per le ore 14,00. Pertanto, il divario tra l'orario di arrivo a Milano dei due treni (il 201 e il 307) è pari ad un'ora e 50 minuti. Un ritardo del tutto trascurabile nell'arco di una giornata e di certo non sufficiente per giustificare un arrivo, nel cuore della notte, del tedesco a Bologna (dove prenderà alloggio all'Albergo Centrale di via della Zecca dopo la mezzanotte del 1o agosto 1980);
all'esito della perquisizione subita da Kram, la polizia di frontiera di Chiasso ebbe modo di fare copia del titolo di viaggio in possesso del Kram al momento della sua identificazione e di due lettere manoscritte (una presumibilmente scritta da egli stesso e l'altra, di una giovane donna austriaca, spedita da Varese in data 18 luglio 1980);
in particolare, il titolo di viaggio in possesso di Kram risulta essere stato emesso il 31 luglio 1980, con numero seriale 4166, ed era riferito alla tratta Karlsruhe-Milano. Pertanto Kram, con il biglietto acquistato giovedì 31 luglio 1980 in Germania, non aveva nessun motivo di scendere a Chiasso, se non perché obbligato dagli agenti della polizia di frontiera che operavano (e operano) in territorio svizzero nel contesto di un trattato bilaterale Italia-Confederazione Elvetica, che risale addirittura al 1885 (nel tempo riconfermato, esteso e aggiornato);
il treno espresso internazionale 201 Amsterdam-Roma, preso da Kram a Karlsruhe alle ore 3,31 del 1o agosto 1980, fermava a Chiasso alle ore 10,03 e ripartiva dalla medesima stazione alle ore 10,21. In questo arco di tempo, così come prevede la prassi, vengono effettuati i controlli di frontiera da parte del personale di polizia;
il 1o agosto 1980, così come emerge dal telex del dottor Marotta, il treno 201 con a bordo Thomas Kram risulta essere arrivato a Chiasso alle ore 10,30: con un ritardo, quindi, di 27 minuti rispetto all'orario previsto;
nella sua intervista concessa al quotidiano Il Manifesto, pubblicata il 1o agosto 2007, Thomas Kram ha affermato testuale: «Arrivato a Chiasso il primo agosto "alle ore 12,08 legali", secondo le note di polizia riportate dalla relazione di minoranza della Mitrokhin, mi fecero scendere dal treno»;
dalle parole del terrorista tedesco, si apprende che il medesimo venne fatto scendere dal treno al suo arrivo a Chiasso. Ne consegue che Kram venne fatto scendere dal treno espresso internazionale 201, delle ore 10,03, e non quindi dal treno 307 Chiasso-Milano delle 12,08;
il dirigente del posto di polizia internazionale di Chiasso, dottor Marotta, informava - col telex del 1o agosto 1980 - le competenti articolazioni del ministero dell'Interno, così come le Questure di Milano, Como e la Polzona di Como (in copia) che il cittadino tedesco Thomas Kram, sospetto appartenente all'organizzazione terroristica Cellule Rivoluzionarie, con treno 307 delle ore 12,08 era entrato in territorio italiano. Quella era la notizia rilevante, posto che il medesimo Kram era stato identificato e perquisito (con esito negativo) al suo arrivo a Chiasso, con il treno 201 delle 10,30;
il 2 agosto 1980, giorno dell'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna, il citato dirigente di polizia dottor Marotta trasmetteva a Roma, alle competenti articolazioni del ministero dell'Interno, nonché per conoscenza alla Questura di Varese e all'Ufficio 2a zona Polizia di frontiera di Como, un rapporto (prot. 1095/R.F.) con oggetto Kram Thomas, iscritto alla Rubrica di frontiera formula 5/R e 6/R (dal 12 maggio 1980), sospetto appartenente all'organizzazione terroristica denominata Cellule Rivoluzionarie, con allegate le copie fotostatiche del titolo di viaggio trovato in possesso di Kram al momento della perquisizione, nonché due lettere manoscritte, di cui una (espresso) spedita da Varese il 18 luglio 1980 da una giovane cittadina austriaca, insegnante di una scuola di lingue di Varese sita in via Fiume 46;
nella citata intervista concessa al Manifesto, Kram ha così motivato il suo arrivo in Italia e la sua successiva presenza a Bologna, il 2 agosto 1980, giorno della strage: «A Milano mi aveva invitato un'austriaca, che lì insegnava tedesco. Avrei pernottato da lei e il giorno dopo avrei proseguito per Firenze». Poi aggiunge, in riferimento al suo fermo da parte della polizia di frontiera a Chiasso: «Mi trattennero per ore. Mi sequestrarono una lettera dell'amica, che spiega il motivo del viaggio. L'appuntamento con lei a Milano saltò. Non riuscii a rintracciarla. Ripresi il treno per Firenze, ma sarei arrivato troppo tardi per trovare un albergo. Decisi di fermarmi a Bologna»;
risulta evidente secondo gli interpellanti che Kram, addossando la responsabilità del suo grave ritardo alla polizia di frontiera di Chiasso («mi trattennero per ore»), giustifica il suo arrivo a Bologna come un evento del tutto imprevisto e casuale. E come riscontro alle sue affermazioni, cita proprio l'orario (falso) riguardante il suo arrivo a Chiasso «alle ore 12,08 legali» (come riportato alla pagina 230 del «Documento conclusivo» dei commissari di minoranza della Mitrokhin»), e non alle ore 10,30 così come in realtà avvenne secondo quanto riferito nel telex del 1o agosto 1980 del dirigente di polizia dottor Marotta;
Kram, nella medesima intervista pubblicata dal Manifesto il 1o agosto 2007, motiva il suo arrivo in Italia il 1o agosto 1980 poiché invitato a Milano da «un'austriaca, che lì insegnava tedesco». A Milano Kram - come egli asserisce - avrebbe dovuto pernottare a casa di questa donna austriaca, per poi proseguire il giorno dopo (il 2 agosto) per Firenze;
secondo le ultime informazioni fornite al Parlamento da parte del rappresentante
del Governo in data 11 ottobre 2007, Kram sarebbe stato identificato e avrebbe subito la perquisizione da parte degli agenti della polizia di frontiera a bordo del treno 307 delle ore 12,08. Pertanto, questa attività - se fosse confermata la versione del Governo - andrebbe in parte a vantaggio della versione di Kram, il quale afferma di essere stato trattenuto per ore dopo il suo arrivo a Chiasso «alle ore 12,08 legali» del 1o agosto 1980;
dagli elementi rassegnati dal Governo nella seduta dell'11 ottobre 2007, l'alibi di Kram potrebbe trovare, invece che evidenti e gravi elementi di smentita, utili spunti di riscontro, poiché se egli - come afferma il sottosegretario Scotti - venne identificato e perquisito sul treno diretto 307 delle ore 12,08, trattenuto per ore (come afferma il diretto interessato) e poi rilasciato a seguito dell'esito negativo della attività perquisitiva, potrà agilmente dimostrare che - proprio a causa di tali, imprevedibili e prolungati ritardi - arrivò a Bologna per puro caso, essendo ormai notte ed avendo necessità di trovare un luogo dove pernottare;
in data 23 novembre 2005, in una intervista concessa a Paolo Biondani del Corriere della Sera, il noto terrorista internazionale Il'ich Ramìrez Sànchez, detto Carlos ebbe modo di dichiarare: «Poco tempo dopo la strage ho ricevuto dalla Germania Ovest un rapporto scritto, che è molto importante e dovrebbe essere ancora negli archivi della nostra Organizzazione dei rivoluzionari internazionalisti (Ori). Il rapporto dice che un compagno tedesco era uscito dalla stazione pochi istanti prima dell'esplosione. Ho ricordato il suo nome leggendo il Corriere: Thomas Kram. Era un insegnante comunista di Bochum, rifugiato a Perugia. Il giorno prima della strage era a Roma, pedinato da agenti segreti che lo seguirono anche sul treno per Bologna»;
non risulta neppure:
a) se, a seguito delle attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica alla Digos di Bologna, siano state ascoltate come persone informate sui fatti, tutti coloro che, direttamente o indirettamente, risultavano in contatto con Kram in Italia;
b) in particolare, se sia stata identificata, rintracciata e sentita, come persona informata sui fatti, la cittadina austriaca con la quale Kram si sarebbe dovuto incontrare a Milano il 1o agosto 1980, così come da lui stesso dichiarato nella intervista al Manifesto del 1o agosto 2007;
c) se tale cittadina austriaca sia stata, precedentemente all'uscita della citata intervista di Kram, già sentita come persona informata dei fatti, in relazione ai suoi contatti (epistolari) con il terrorista tedesco;
d) se, alla luce delle affermazioni di Kram al Manifesto, la polizia giudiziaria abbia svolto ulteriori attività di indagine finalizzate, in particolar modo, al riscontro dell'alibi del tedesco il giorno della strage di Bologna e quello precedente;
e) se, nel contesto di tali attività di indagine da parte della Procura di Bologna, sia stato ascoltato Guido Ambrosino, il giornalista del Manifesto che ha firmato l'intervista a Kram, così come pubblicata il 1o agosto 2007 -:
da quali atti, documenti o testimonianze ufficiali risulti - in modo netto, chiaro e inequivocabile - che il cittadino tedesco Thomas Kram, così come affermato dal Sottosegretario Scotti l'11 ottobre 2007, sarebbe stato identificato e perquisito il 1o agosto 1980 a bordo del treno 307 Chiasso-Milano;
se il Governo intenda spiegare le modalità con cui la perquisizione a carico di Kram sarebbe potuta avvenire a bordo del treno 307;
se al Governo risulti se, rispetto alle ultime informazioni in merito fornite dal Governo stesso al Parlamento, la posizione giudiziaria di Thomas Kram sia mutata (da persona informata sui fatti a iscritto sul registro degli indagati), anche alla luce
delle più recenti acquisizioni e delle attività investigative eventualmente poste in essere, in particolare alla luce delle dichiarazioni rese alla stampa da parte del terrorista tedesco;
se il Governo disponga di ulteriori elementi in ordine ai fatti descritti in premessa e se non intenda promuovere una ispezione ministeriale presso gli uffici giudiziari bolognesi al fine di verificare il corretto e legittimo svolgimento dell'azione penale.
(2-00830)
«Raisi, Perina, Contento, Lo Presti, Moffa, Angela Napoli, Leo, Patarino, Rositani, Briguglio, Scalia, Giorgio Conte, Lisi, Porcu, Castellani, Germontani, Airaghi, Cirielli, Lamorte, Alberto Giorgetti, Consolo, Cosenza, Ulivi, Urso, Holzmann, Benedetti Valentini, Giulio Conti, Armani, Tremaglia, Cossiga, Gioacchino Alfano, Zorzato, Fallica, Paoletti Tangheroni, Alemanno, Amoruso, Frassinetti, Catanoso, Foti, Mancuso, Mazzocchi, Minasso, Saglia, Proietti Cosimi».
Interrogazioni a risposta immediata:
PALOMBA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 241 del 2006 è stato approvato un provvedimento di indulto di straordinarie dimensioni;
esso si applica anche ai reati commessi entro il 2 maggio 2006, pur se non ancora giudicati con sentenza definitiva di condanna;
non è stato approvato un provvedimento di amnistia;
gli uffici giudiziari si trovano, così, a dover svolgere un'attività giurisdizionale di grande portata relativa a molti reati per i quali non potrà essere eseguita la pena irrogata, cosa che potrebbe rappresentare una seria demotivazione o quanto meno dar luogo ad una frustrazione per gli operatori istituzionali, quali magistrati e forze dell'ordine, e potrebbe scoraggiare testimoni e vittime dal denunciare e sostenere l'accusa, soprattutto per reati di più forte impatto sulla persona e sul patrimonio;
questa situazione, data la scarsità delle risorse e la difficoltà di portare a definizione i processi, può determinare la necessità di una scelta tra i procedimenti da portare a compimento, distinguendo da una parte quelli potenzialmente coperti da indulto, dall'altra tutti gli altri;
evidentemente consapevole di questa seria disfunzione, il Ministro interrogato, con nota del 12 settembre 2006, interpellò il Consiglio superiore della magistratura per sapere se questo organo intendesse impartire agli uffici giudiziari direttive volte ad indicare le priorità nella trattazione dei procedimenti, analogamente a quanto era avvenuto con il decreto legislativo del 1999 che introdusse la figura del giudice di pace;
con la risoluzione in data 9 novembre 2006 il Consiglio superiore della magistratura, premesso che il numero dei processi potenzialmente coperti da indulto riguardava una misura statisticamente superiore all'80 per cento dei processi iscritti e pendenti, e cioè un numero di grande rilievo nell'economia del lavoro giudiziario, espresse il convincimento che esso non potesse impartire direttive nel senso richiesto, ma che queste sarebbe potute essere impartite solo con un provvedimento legislativo, di competenza del Parlamento, e non amministrativo;
nel frattempo, diverse procure della Repubblica si erano autoorganizzate nel senso di stabilire graduatorie di priorità nella trattazione degli affari giudiziari che vedevano i processi coperti da indulto in posizione residuale. Famosa in tal senso è la cosiddetta «circolare Maddalena», ritenuta dal Consiglio superiore della magistratura non incompatibile con l'ordinamento, neanche sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'azione penale;
sta di fatto che, in assenza di disposizioni normative, gli uffici giudiziari, stretti dalla necessità, sono costretti ad una sorta di «fai da te» sulla base di criteri non omogenei, mentre dovrebbe essere responsabilità del legislatore provvedere in merito;
ciò malgrado, nessuna iniziativa governativa è stata assunta in proposito -:
se il Ministro interrogato sia ancora convinto dell'urgente necessità di stabilire criteri normativi di priorità nella trattazione dei processi e se intenda farsi promotore di iniziative in tal senso, ai fini dell'urgente definizione della questione segnalata in premessa.
(3-01404)
CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il tribunale di Ortona (Chieti) è una sezione distaccata del tribunale di Chieti, che dal 2001 ha una nuova struttura, attesa da decenni e costata diversi milioni di euro;
il 9 ottobre 2007 il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Chieti ha lanciato l'allarme di un probabile ridimensionamento, se non chiusura, del tribunale di Ortona;
detta chiusura sarebbe dannosa per l'intera collettività, considerando che i numeri di questa sezione distaccata sono pari a quelli del tribunale di Lanciano e di poco inferiori a quelli del tribunale di Sulmona;
l'eventualità di un ridimensionamento è stata affrontata in questi giorni dall'ordine degli avvocati di Chieti e dal consiglio comunale della città di Ortona, che hanno decisamente bocciato tale ipotesi con delibere ed ordini del giorno;
attualmente nel tribunale di Ortona opera un solo giudice per il civile e diversi a scavalco per il penale, ma il vero problema è rappresentato dal personale di cancelleria, che annovera solo due impiegati, uno dei quali è prossimo alla pensione e l'altro è stato dichiarato inabile per malattia;
a seguito di questa carenza, dal mese di dicembre 2007 si paventa anche la sospensione delle udienze civili -:
se non ritenga opportuno prevedere un potenziamento di organico specifico per il tribunale di Ortona, che assicuri perlomeno due unità di personale di cancelleria, in modo da garantire non solo la permanenza dello stesso, ma anche la sua completa funzionalità ed efficienza.
(3-01405)
D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si fa riferimento all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00705 dell'interrogante svolta il 7 marzo 2007 e alla relativa risposta del Governo a riguardo del caso del detenuto Antonio Cordì;
nel febbraio 2006 al signor Antonio Cordì, 64 anni, detenuto nel carcere di Cuneo, fu diagnosticato un cancro al polmone, per il quale i medici richiedevano un ricovero in ospedale per un intervento chirurgico urgente (ricovero che il tribunale di sorveglianza di Cuneo non autorizzava);
nell'aprile 2006, il detenuto veniva trasferito nel carcere di Secondigliano, dove i sanitari ribadivano l'urgenza di un intervento chirurgico, ma anche il tribunale di sorveglianza di Napoli negava il ricovero in ospedale;
alla fine di luglio 2006, il signor Cordì veniva finalmente ricoverato al Cardarelli, ma il primario di chirurgia toracica dell'ospedale definiva talmente gravi le sue condizioni di salute da considerarlo ormai inoperabile per l'espandersi di metastasi, che, nel dicembre 2006, arrivavano anche al cervello;
in risposta all'interrogante, il 7 marzo 2007 il Governo affermava: «Allo stato, dunque, non si rilevano né inadempienze, né condotte di magistrati che siano disciplinarmente
apprezzabili, visto che le condizioni di salute del Cordì, anche in virtù dei provvedimenti giudiziari adottati, non solo sono state costantemente tenute sotto controllo dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma sono, altresì, trattate sia con le risorse interne che con quelle esterne agli istituti, mediante l'immediata ospedalizzazione del detenuto»;
soltanto alla fine dell'aprile 2007 (30 aprile 2007), il Cordì veniva trasferito presso il reparto oncologico dell'ospedale Cardarelli di Napoli in regime di detenzione domiciliare;
essendo continuamente allettato, al fine di evitare possibili decubiti, il Cordi il 25 maggio 2007, tramite il proprio legale, l'avvocato Cartolano, richiedeva al magistrato di sorveglianza di Napoli la possibilità di poter deambulare all'interno del nosocomio, ma il magistrato è stato inflessibile nel negargli tale possibilità;
le condizioni del Cordì continuavano a peggiorare, sicché in data 1o giugno 2007 venne avanzata istanza di detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Locri;
il magistrato rispondeva sostenendo che la struttura del Cardarelli era più idonea rispetto all'abitazione;
il giorno 25 luglio 2007 l'avvocato Cartolano vedeva per l'ultima volta il Cordì presso la struttura ospedaliera e, osservate le gravissime condizioni del degente e verificata l'insostenibilità per i familiari di sopportare il carico dell'assistenza continua allo stesso, la mattina successiva ebbe ad inoltrare al magistrato di Napoli un'ulteriore istanza;
su tale istanza l'avvocato Cartolano non riceveva alcuna decisione da parte del magistrato, così come (da quello che i familiari hanno riferito al legale) alcuna decisione è stata notificata al Cordì finché è rimasto in vita;
la sera del 2 agosto 2007 l'avvocato Cartolano veniva avvisato telefonicamente da un familiare in visita al degente che il Cordì era incosciente e il sanitario curante, parlando al telefono con il legale stesso, esprimeva il proprio giudizio di estrema gravità delle condizioni del paziente (riferendo un aumento della pressione endocranica per l'espandersi della metastasi), comunicandogli che la sera stessa o al massimo la mattina successiva del 3 agosto 2007 avrebbe stilato una relazione diretta al magistrato sulla situazione clinica del Cordì;
la mattina del 3 agosto 2007, alle ore 10,40, l'avvocato Cartolano inoltrava un fax al magistrato, con il quale esponeva la situazione appresa la sera prima, chiedendo un accertamento telefonico urgente e rinnovando la richiesta di inviare il Cordi nella propria abitazione, al fine di evitarne il decesso in ospedale;
sempre in data 3 agosto 2007, il legale riceveva notizia del rigetto dell'istanza, nel quale il magistrato di sorveglianza, firmando in modo illeggibile il provvedimento, si limitava - secondo l'interrogante incomprensibilmente - a far riferimento ad un provvedimento di quasi due mesi prima;
alle ore 19,18 del medesimo giorno l'avvocato Cartolano, dopo l'ennesimo diniego, in calce al fax trasmesso la mattina ribadiva ulteriormente con una nuova richiesta la necessità di una decisione che non costringesse il detenuto a morire in ospedale;
a tale seconda istanza l'avvocato Cartolano non riceveva alcun riscontro e passavano ben tre giorni (il 4, il 5 ed il 6 agosto 2007) senza che intervenisse alcuna decisione;
il giorno 6 agosto 2007, alle ore 13,04, l'avvocato Cartolano, sollecitato dai familiari del Cordì (sconcertati nel dover constatare che il congiunto, pur essendo entrato in coma, fosse ancora in detenzione presso il nosocomio), inoltrava ennesima richiesta «vergata a mano» in calce al fax del 3 agosto 2007, con la quale invitava il magistrato a disporre il trasferimento del Cordì presso la sua abitazione;
soltanto il 7 agosto 2007 interveniva un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Napoli, nel quale si faceva riferimento al rigetto della prima istanza del 3 agosto 2007 e si affermava che era pervenuta relazione sanitaria sulle condizioni del detenuto in data 6 agosto 2007, ore 17,18 (mentre nel citato colloquio telefonico della sera del 2 agosto 2007 tra il Cartolano ed il sanitario curante, questi affermava che avrebbe relazionato la sera stessa, o al più tardi la mattina del 3 agosto 2007, il magistrato di sorveglianza sulle gravissime condizioni del degente), e, in virtù di quanto sopra, si sospendeva la pena nei confronti del Cordì;
detto provvedimento veniva notificato nelle prime ore del pomeriggio del 7 agosto 2007;
il Cordì veniva trasferito nella tarda serata del 7 agosto 2007 presso la propria abitazione in Locri (Reggio Calabria), dove spirava nelle prime ore dell'8 agosto 2007 -:
se non intenda raccogliere elementi informativi finalizzati all'accertamento di responsabilità, comportamenti omissivi o inadempienze sui fatti esposti, quanti siano, nel 2006 e dall'inizio del 2007, i detenuti morti in carcere per malattia e quanti coloro che, usciti dal carcere in sospensione della pena per malattia, siano successivamente morti in ospedale o nelle proprie abitazioni.
(3-01406)
BURGIO e MIGLIORE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli interroganti hanno appreso da fonti di stampa che il signore Aldo Bianzino è stato arrestato nella propria abitazione di Petralunga (Perugia), nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2007, per violazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illegale di stupefacente);
secondo le stesse fonti, il signor Bianzino sarebbe stato condotto assieme alla moglie presso il commissariato di Città di Castello per le formalità di rito e, quindi, trasferito nel carcere di Capanne (Perugia);
i due coniugi - che erano allora, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato d'ufficio, entrambi in normali condizioni di salute - sarebbero stati divisi appena entrati in carcere;
nel corso della notte successiva, tra sabato 13 e domenica 14 ottobre 2007, Aldo Bianzino è deceduto all'interno della cella di isolamento, nella quale, secondo la prassi, l'arrestato era stato ristretto in attesa dell'incontro con il giudice per le indagini preliminari;
le lesioni riscontrate, in sede di autopsia, sul corpo di Aldo Bianzino sarebbero compatibili con l'ipotesi di omicidio;
il medico legale Luca Lalli ha dichiarato, dopo avere riscontrato quattro commozioni cerebrali, diverse lesioni al fegato e due costole rotte, di potere escludere con certezza l'infarto come causa della morte;
in un articolo comparso su Il Giornale dell'Umbria del 23 ottobre 2007, firmato da Francesca Bene, si afferma che «gli accertamenti scientifici e investigativi chiesti sul caso dal pubblico ministero Giuseppe Petrazzini vertono ormai prevalentemente sull'accertamento della morte violenta» di Bianzino;
a distanza di due settimane dal giorno del decesso, i familiari non hanno ancora potuto vedere il corpo del proprio congiunto;
Il Messaggero del 28 ottobre 2007 ha riportato la notizia per la quale il pubblico ministero Giuseppe Petrazzini avrebbe aperto un secondo fascicolo delle indagini (il primo, a carico di ignoti, con l'accusa di omicidio) nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, con l'accusa di omessa vigilanza;
pare, infatti, che, secondo quanto riporta un articolo pubblicato il 28 ottobre 2007 da Il Giornale dell'Umbria, la notte
del delitto gli agenti di polizia penitenziaria non fecero il consueto controllo notturno delle ore 2,00;
la popolazione carceraria del carcere di Capanne (circa 240 detenuti) è composta pressoché totalmente da tossicodipendenti o da imputati per reati connessi alla legge sulle droghe cosiddetta «Fini-Giovanardi»;
Patrizia Costantini, ex responsabile carceri dell'Arci umbra, ha affermato - come riporta Il Manifesto del 27 ottobre 2007 - che quello di Capanne «è un carcere velenoso [...] prima dell'estate abbiamo assistito a due casi di overdose, uno è morto. E un altro detenuto è deceduto per infarto due anni fa, ma non si è mai capito se i soccorsi erano stati celeri» -:
quali iniziative il Ministro interrogato ritenga di dover porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di chiarire inequivocabilmente la vicenda e per far sì che in carcere non abbiano più a verificarsi atti similari.
(3-01407)
BALDUCCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il grave episodio di violenza avvenuto a Roma nei giorni scorsi ai danni di una donna italiana di 47 anni, successivamente deceduta per le lesioni subite, ha riportato in primo piano il bisogno di sicurezza dei nostri cittadini, che reclamano un maggiore controllo della criminalità nei centri urbani;
da sempre l'Italia si è distinta in ambito europeo per le sue politiche di integrazione verso gli immigrati in tutti gli ambiti sociali (scuola e formazione, lavoro, assistenza sanitaria);
gli ultimi avvenimenti hanno portato alla luce gravi forme di criminalità, riferibili a soggetti spesso isolati anche dalle rispettive comunità di appartenenza;
nello stesso tempo, si sta assistendo negli ultimi giorni ad allarmanti episodi di reazione xenofoba;
il Governo ha predisposto un decreto-legge che rende più facile l'allontanamento dei cittadini comunitari pericolosi, attribuendo maggiori poteri ai prefetti nell'adottare misure di espulsione per motivi di pubblica sicurezza -:
al fine di comprendere la reale portata del fenomeno in atto, quale sia il numero dei romeni attualmente detenuti nelle carceri italiane e le più frequenti tipologie di reati commessi, nonché i dati relativi ai detenuti stranieri di altri Paesi comunitari ed extracomunitari.
(3-01408)
Interrogazione a risposta in Commissione:
BARBIERI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la situazione della amministrazione della giustizia nella regione Abruzzo, presenta complessivamente elementi di efficienza nonostante l'accentuazione di fenomeni di infiltrazione di criminalità organizzata;
nelle procure abruzzesi si registra una presenza di magistrati fortemente motivati, con senso del dovere e dell'attenzione nei confronti dei cittadini;
occorre investire in termini di risorse umane ed economiche sull'amministrazione della giustizia proprio per renderla più efficiente ed in grado di avere strumenti per arginare tali fenomeni -:
se non ritenga che alcuni fatti ormai di dominio pubblico, possano nuocere alla credibilità della amministrazione giudiziaria e che riguardano il signor procuratore della Repubblica di Pescara dottor Nicola Trifuoggi, il quale avrebbe acquistato recentemente a prezzo non commerciale un immobile della società Vittoria srl il cui amministratore unico è il signor Liguori Biagio con un mutuo a interesse di favore (0,50 più Euribor) nel comune di Montesilvano;
se risponda al vero che il signor Liguori Biagio è stato inquisito dalla stessa procura di Pescara per reati di usura,
estorsione, erogazione abusiva di prestiti a terzi e per tale ragione sia stato oggetto di custodia cautelare;
se non ritenga opportuno, verificata la gravità dei fatti, sottoporre ad ispezione la procura di Pescara e segnalare tali comportamenti, per i provvedimenti del caso al Consiglio Superiore della Magistratura.
(5-01710)
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è uno dei Paesi fondatori del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale, istituita il 5 maggio 1949 e della quale fanno parte 47 Paesi europei, che ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di numerosi altri trattati internazionali;
il 25-26 ottobre nel corso della 28a Conferenza dei ministri europei della Giustizia che si è tenuta a Lanzarote, è stata aperta alla sottoscrizione la «Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» che rappresenta un passo importante per la prevenzione degli abusi sessuali contro i bambini, per il perseguimento degli abusanti e per la tutela delle vittime;
la convenzione è stata sottoscritta da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia -:
per quali motivi l'Italia non è tra i sottoscrittori della «Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali».
(4-05513)
AMENDOLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a seguito dell'approvazione del «Patto Calabria Sicura», in data 14 maggio 2007, è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Reggio Calabria in qualità di Presidente della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza ai fini dell'utilizzazione di 60 unità di personale con contratto di lavoro interinale per le esigenze di supporto funzionale degli Uffici Giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria;
il Prefetto di Reggio Calabria è stato inoltre individuato quale responsabile dell'attività nonché della definizione dei criteri e dei requisiti per la selezione dei candidati;
a seguito dell'espletamento della gara la stessa è stata aggiudicata alla WorkNet SpA di Reggio Calabria che ha ricevuto circa 5.000 richieste con relativi curriculum da altrettanti candidati;
considerati i tempi ristretti previsti per la definitiva chiusura della selezione la stessa agenzia interinale ha effettuato, sulla base di proprie valutazioni, una scrematura delle 5.000 domande fino a giungere a circa 2.000 candidati effettivamente selezionati -:
se il Ministro della Giustizia sia al corrente dei fatti esposti;
se non ritenga utile, ai fini di una maggiore trasparenza, richiedere alla WorkNet SpA di conoscere quali siano stati i criteri e le valutazioni adottate per ridurre a 2.000 i candidati da selezionare;
se ritenga, inoltre, opportuno richiedere alla stessa agenzia interinale la pubblicazione dell'elenco completo dei candidati con relativa valutazione onde evitare ogni dubbio su eventuali azioni di favoritismo che, per un settore tanto delicato, non devono essere nemmeno ipotizzate.
(4-05518)