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Allegato B
Seduta n. 236 del 6/11/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
un organo di stampa ha ventilato l'ipotesi di vendita da parte dell'ENI di un numero rilevante di stazioni di servizio della rete di distribuzione AGIP e di quote di capacità di raffinazione;
la rete di distribuzione dell'ENI è composta da oltre 4.000 punti di vendita in Italia con una quota di mercato pari al 30 per cento e che occupa in Italia oltre 20.000 lavoratori tra diretti, indotto e gestori;
i risultati economico di questo settore sono da anni ampiamente positivi -:
se risponda al vero questa ipotesi di vendita, e se ritenga il Governo che questo grave danno al sistema Italia questo soprattutto in considerazione sia dell'importanza
che una siffatta operazione avrebbe sugli assetti del mercato petrolifero nazionale, sia delle gravi preoccupazioni che la suddetta ipotesi sta suscitando tra i lavoratori e gestori delle stazioni di servizio;
quali siano le motivazioni strategiche adotte dall'ENI e se il Governo sia stato informato di queste scelte del gruppo in quanto azionista di maggioranza che esprime l'amministratore delegato e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione.
(2-00826)
«Dionisi, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Compagnon, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Drago, Forlani, Formisano, Galletti, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mereu, Oppi, Peretti, Pisacane, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tassone, Tucci, Volontè, Zinzi».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito della circolare del Ministero delle Finanze n. 244 del 28 dicembre 1999 gli immobili adibiti ad attività strumentali e/o istituzionali delle case di riposo gestite da ONLUS, sarebbero soggetti a reddito fondiario ed al pagamento delle relative imposte;
tale circolare sembrerebbe in contrasto con lo spirito del decreto legislativo n. 460 del 1997, che disciplina i rapporti delle ONLUS con l'Amministrazione finanziaria, concedendo numerose agevolazioni;
a giudizio di alcuni uffici delle entrate, tale interpretazione non contrasterebbe con le disposizioni, in quanto, nella parte relativa alle agevolazioni ai fini delle Imposte sui Redditi, viene prevista l'esclusione alla formazione del reddito imponibile per i proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali, istituzionali e connesse;
si rileva comunque che la circolare si conclude con la precisazione che «... le obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione consentano la non applicabilità delle sanzioni ... nei confronti di quegli enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività agevolate ai sensi degli articoli 88, comma 2 e 111-ter del TUIR» -:
quale interpretazione reale debba essere data alla norma e, nel caso, quale ipotesi di trattamento tributario debba essere applicata alla tipicità in questione tenuto conto della struttura ONLUS.
(5-01699)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, alla lettera g) del comma 1 stabilisce il requisito della regolarità fiscale per poter partecipare alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture in merito a violazioni definitivamente accertate;
l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 34/E del 25 maggio 2007, interpretativa dell'articolo 38, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 163 del 2006, nella quale ha dato istruzioni agli uffici periferici preposti al rilascio alla stazione appaltante del certificato di regolarità fiscale;
in quella sede l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, al fine di attestare la regolarità fiscale, gli uffici utilizzino il modello per la certificazione dei carichi
pendenti, approvato con il provvedimento ministeriale 25 giugno 2001, specificando che gli uffici debbano indicare separatamente anche le violazioni tributarie che non risultino ancora definitivamente accertate per completezza d'informazioni da fornire alla stazione appaltante, alla quale spetta la valutazione finale della sussistenza del requisito della regolarità fiscale;
la lettera g) del comma 1 dell'articolo 38 del Codice De Lise prevede espressamente la rilevanza della violazione tributaria o fiscale solo se definitivamente accertata;
la precisazione fornita nella circolare dell'Agenzia delle Entrate risulta dunque in contrasto con la normativa di settore sopra richiamata e determina una serie di conseguenze tra cui: può creare una grave discriminazione tra concorrenti italiani e concorrenti stranieri, non vincolati alle norme interpretative interne agli stati membri, si presta a facili ipotesi di esclusione da parte della stazione appaltante nei confronti di concorrenti che presentino dichiarazioni sostitutive di regolarità fiscale non tenendo conto di violazioni non definitivamente accertate, potrebbe comportare una rinuncia delle imprese a partecipare alle gare di appalto pur di non incorrere in un accertamento fiscale dell'amministrazione finanziaria -:
se il ministro interrogato intenda verificare la correttezza della circolare 34/E del 25 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla normativa di settore ed eventualmente disporre una rettifica della stessa al fine di confermare che, per la partecipazione alle gare d'appalto, per le stazioni appaltanti siano rilevanti le sole violazioni definitivamente accertate, evitando così gli effetti discorsivi riportati in premessa.
(5-01700)
FUGATTI e GIBELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che nel comune di Casalpusterlengo in provincia di Lodi, i carabinieri del NAS di Parma hanno rinvenuto due container con 14 mila scatoloni da 10 tappeti ciascuno;
al sequestro si è giunti seguendo la merce dopo l'uscita dalla dogana di Piacenza, sino all'arrivo presso una ditta di import-export di proprietà di un cittadino afgano;
dopo l'arrivo presso i magazzini i militari, allertati dallo sgradevole odore emanato dalla plastica, hanno prelevato campioni e li hanno inviati allistituto superiore di sanità per le analisi;
dopo le recenti scoperte di giocattoli per bambini prodotti in Cina per i quali era stata utilizzata una vernice altamente tossica, il sospetto degli inquirenti è che i tappeti, destinati a bambini di tutta Europa, tra i 36 e i 48 mesi, ha allarmato gli agenti;
di recente lo stesso Ministero della salute aveva lanciato l'allarme perché certi prodotti erano in grado di provocare gravi irritazioni alle mucose in caso di inalazione, oltre a danni al sistema nervoso centrale, vista la presenza di sostanze chimiche pericolose;
i tappeti erano inoltre sprovvisti del marchi CE, mentre i carabinieri sospettano che anche il logo Disney possa essere contraffatto, per il numero esiguo di documenti presentati -:
se il Ministro, essendo al corrente della situazione, non intenda prendere urgenti provvedimenti potenziando il sistema di controlli presso le stazioni doganali, che risultano essere la porta di ingresso, non adeguatamente presidiata, di merci di una pericolosità comprovata da sequestri avvenuti in Italia e nel resto del mondo, che finiscono per avere una diffusione capillare nel sistema di distribuzione del paese, tale da rendere indifferibile impedire il loro ingresso nel Paese.
(5-01701)
GALLETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 27 ottobre sul Resto del Carlino QN è stato pubblicato un reportage sul «casinò» di Rovereta, Repubblica di San Marino;
il «casinò fantasma» si trova fra Rimini e San Marino, ed è a poche centinaia di metri dal confine con l'Italia;
dietro l'ufficialità di una sala bingo, si trovano, all'interno dello stesso edificio, due sale Keno con 150 macchinette computer (tipo slot machine) per un giro d'affari che, a quanto consta all'interrogante, si aggira a 500mila euro al giorno;
l'accordo italo-sammarinese del 1953 impegna la Repubblica di San Marino «a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgono giochi d'azzardo»;
la legge sammarinese del 2000 non disciplina il gioco d'azzardo, che rimane vietato in qualunque forma esercitato -:
se questo «casinò» rispecchi o meno la convenzione Italia-San Marino del 1953 e in caso negativo quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine del rispetto della convenzione citata.
(5-01702)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, impone l'obbligo a banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie di fornire, esclusivamente con strumento telematico (tramite l'uso della posta elettronica certificata PEC), entro il termine fissato dall'ufficio (solitamente 30 giorni), le risposte alle richieste espresse, sempre con strumento informatico, dagli uffici (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza);
il comma 3 del sopra citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che «le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica»;
molti operatori non hanno proceduto a fornire le risposte, spesso non per negligenza, ma per l'elevato numero delle richieste e per il fatto che la risposta da fornire era negativa;
in tema di regolarizzazione dei predetti comportamenti omissivi, va osservato che, fin tanto che non viene elevata la prima contestazione, è possibile ricorrere alle riduzioni previste per il concorso delle violazioni e continuazione ex articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
il comma 6 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 tuttavia dispone che «il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione»;
la circostanza che siano state effettuate le prime contestazioni delle violazioni sta mettendo in seria difficoltà gli operatori: questi si trovano nella impossibilità di fruire di benefici in termini sanzionatori e nella estrema difficoltà di adempiere correttamente alle citate previsioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;
si tenga conto che lo sforzo amministrativo cui sono chiamati gli operatori è enorme: le risposte negative si aggirano intorno a 2,6 milioni, a fronte di «sole» 30.000 risposte utili (cfr. Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2007);
la stessa Amministrazione finanziaria sarà chiamata a uno sforzo amministrativo notevole: migliaia di contestazioni di irregolarità dovranno essere elevate, probabilmente
sarà necessario fare ricorso nei confronti dei soggetti inadempienti, eccetera;
se non sia possibile che l'Agenzia delle entrate arrivi a disporre che la mancata risposta sia del tutto equivalente a una risposta negativa: in tal modo si faciliterebbe il lavoro degli intermediari, e si eviterebbe di sottoporre la stessa Amministrazione finanziaria a notevoli e defatiganti aggravi amministrativi; in tal modo, peraltro, si riuscirebbe a liberare risorse per controlli di tipo sostanziale.
(5-01703)