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Allegato A
Seduta n. 238 dell'8/11/2007
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: SCOTTO; BIANCHI; BOATO; BIANCO; ZACCARIA ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; LENZI ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; D'ALIA; BOATO; BOATO; CASINI; SORO; DI SALVO ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI: MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTI FORMA DEL GOVERNO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL PARLAMENTO NONCHÉ LIMITI DI ETÀ PER L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 553-1524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-2865-3041-3139-3151)
(A.C. 553 - Sezione 1)
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
Al comma 1, sopprimere le parole: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, al secondo periodo, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».
all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: dodici seggi.
2. 121. D'Alia.
Al comma 1, sopprimere le parole: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, al secondo periodo, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».
*2. 111. Capezzone.
Al comma 1, sopprimere le parole: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, al secondo periodo, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».
*2. 120. D'Alia.
Al comma 1, sopprimere le parole: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, al secondo periodo, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».
*2. 63. Buemi, Dato, Angelo Piazza.
Al comma 1, sopprimere le parole: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, al secondo periodo,
le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».
*2.104. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con la seguente: ai.
**2. 110. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con la seguente: ai.
**2. 112. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Subemendamento all'emendamento 2.250 (nuova formulazione) della Commissione
All'emendamento 2. 250 (nuova formulazione) della Commissione, parte consequenziale, sopprimere le parole:, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.
0. 2. 250. 1. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Leone.
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: sei deputati.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole:, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero con le seguenti:. Alla circoscrizione Estero sono assegnati dodici senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.
2. 250. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato limitatamente alla prima parte)
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: sei deputati.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: dodici seggi.
2. 122. D'Alia.
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: sei deputati.
*2. 102. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: sei deputati.
*2. 108. Benedetti Valentini.
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: otto deputati.
2. 103. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, sostituire le parole: dodici deputati con le seguenti: nove deputati.
2. 109. Benedetti Valentini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «In ogni caso nel numero dei deputati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.»
2. 65. Dato, Turci, Mura.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e siano da almeno sette anni cittadini della Repubblica italiana».
2. 118. Turco, Beltrandi, D'Elia, Poretti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno un età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni».
2. 100. Lenzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per cinquecento. Assegnato un seggio alle Regioni che non raggiungano il quoziente, i seggi restanti vengono distribuiti in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascun seggio corrisponde ad un collegio elettorale.»
2. 119. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.