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Allegato B
Seduta n. 238 dell'8/11/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
CICCIOLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
conformemente a una direttiva CEE del 1991, nel 1999 l'Italia finalmente con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (modificato dalla legge n. 266 del 2005 entrata in vigore dal 1o novembre 2006) regola la formazione dei medici specializzandi, riconoscendo loro lo status di medico lavoratore, con il conseguente riconoscimento della previdenza, della malattia, della tutela della gravidanza e dell'adempimento del servizio militare;
precedentemente a tale normativa lo status dello specializzando era contemplato dall'abrogato decreto-legge n. 257 del 1991 ed inquadrato come uno studente borsista a cui non veniva riconosciuto alcun diritto del lavoratore;
secondo la legge n. 266 del 2005 le risorse destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti (articolo 6 comma 2 legge n. 428 del 1990 e articolo 1
del decreto-legge n. 90 del 2001 convertito dalla legge n. 188 del 2001) prevedono un incremento di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
i cosiddetti borsisti della vecchia normativa sono ancora in attesa di essere adeguati alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e vengono ancora oggi «trattati» come borsisti, sia dal punto di vista economico che lavorativo;
gli specializzandi della nuova normativa (dopo il 2006), pur avendo firmato il contratto di lavoro, non percepiscono alcun riconoscimento economico (ad eccezione di alcuni Policlinici universitari quali Milano, Genova e Sassari che hanno anticipato i ratei mensili agli specializzandi);
in più la professionalità dello specializzando viene sfruttata senza alcuna tutela, e, a differenza di come recita il comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 1999 «in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo», gli specializzandi devono coprire turni e guardie notturne e festive, senza la presenza in loco del medico universitario od ospedaliero strutturato -:
se il Governo a conoscenza di tale situazione;
se non ritenga opportuno adeguare nel più breve tempo possibile lo status economico e lavorativo dello specializzando (sia quelli della vecchia normativa - i cosiddetti borsisti - che gli specializzandi della nuova normativa) conformemente alle direttive CEE, che già dal 1991 regolano la formazione e la posizione economica e lavorativa dei medici specializzandi;
se non ritenga altresì, opportuno fare in modo che il percorso formativo e lavorativo dei giovani medici specializzandi possa essere tutelato non solo dal punto di vista economico previdenziale, ma anche dal punto di vista professionale, evitando loro di dover sopperire ad ogni carenza di personale ospedaliero (sia sanitario che para sanitario), nel rispetto della tutela prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 1999.
(4-05564)