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Allegato B
Seduta n. 240 del 12/11/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta scritta:
CRAXI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Alfonso Pietroiusti è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere;
è stato arrestato nel dicembre 1999, con l'accusa di uxoricidio;
il giudice per le indagini preliminari di Roma lo sottopone a perizia psichiatrica. Tale visita, nell'agosto 2000, riconosce, dopo attente valutazioni e vari test, la «semiinfermità mentale»;
nel primo appello Pietroiusti aveva scelto il rito abbreviato, ed era stato condannato nel gennaio 2001, alla pena di vent'anni di reclusione, dopo che il giudice per l'udienza preliminare gli aveva riconosciuto «il vizio parziale e di mente di cui all'articolo 89 del codice penale considerata la relativa circostanza»;
nell'aprile successivo, il pubblico ministero della procura di Roma chiede il ricorso alla Cassazione, contestando le perizie psichiatriche precedentemente acquisite agli atti del processo, senza tuttavia, per quanto risulti all'interrogante, sottoporre l'imputato a test o perizie di qualsiasi sorta;
l'undici ottobre 2001, viene rigettata, dalla Corte d'Assise d'appello di Roma, l'istanza per gli arresti domiciliari richiesti dal legale del Pietroiusti;
nel processo di appello, senza che, per quanto risulti all'interrogante, fossero emerse ulteriori perizie psichiatriche, Pietroiusti è condannato alla pena dell'ergastolo nel gennaio 2002;
nel novembre dello stesso anno la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal legale del Pietroiusti;
durante quest'ultima udienza, presenziava lo stesso giudice che aveva presenziato alla Camera di consiglio presso la Corte d'Assise d'Appello di Roma del giorno 11 ottobre 2001, nella quale veniva rigettata la richiesta di arresti domiciliari -:
se risulti, secondo i dati in possesso del ministero, che casi analoghi a quello descritto in premessa si siano verificati anche in altre occasioni e quale ne sia la consistenza;
se non intenda adottare opportune iniziative, anche normative, affinché il principio dell'articolo 34, comma 1, del codice di procedura penale, che afferma «il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzione di giudici negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione» possa applicarsi anche con riferimento a casi come quello descritto in premessa.
(4-05599)