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Allegato B
Seduta n. 241 del 13/11/2007
TESTO AGGIORNATO AL 15 NOVEMBRE 2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge, 24 novembre 2006, n. 286 e modificato successivamente dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede alcune modifiche in merito alla tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'Ici, relativamente a terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale B, nonché ai locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie;
tali modifiche possono produrre una più elevata tassazione e quindi un maggior gettito ai fini delle imposte dirette e dell'Ici, ed è principio consolidato che ove una norma statale abbia come effetto di aumentare il gettito derivante da un'imposta locale, esso viene attribuito allo Stato sotto forma di una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali;
a tal fine i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del suddetto decreto-legge stabilivano che i trasferimenti erariali a favore
dei Comuni fossero ridotti in misura pari al maggior gettito dell'ICI conseguente all'applicazione della normativa, sopra richiamata, sulla base di una certificazione da parte di ogni Comune interessato;
per l'anno 2007, l'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, stabilisce che, fino alla determinazione definitiva del maggior gettito Ici in base alla certificazione dei Comuni, la riduzione dei trasferimenti, statali è effettuata in misura proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente, comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000;
secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno sul proprio sito ufficiale appare evidente come le stime del maggior gettito e la conseguente riduzione dei trasferimenti statali siano notevolmente al di sopra rispetto al maggiori gettiti effettivi;
per esempio, al Comune di Verona viene imputato un maggior gettito e conseguentemente una riduzione di trasferimenti statali pari a 3.869.236,30 euro, mentre dai conteggi effettuati dal Comune risulta un maggior gettito effettivo non superiore a 200/300.000 euro, e una situazione analoga si presenti per tutti gli altri Comuni;
si sottolinea come una riduzione dei trasferimenti statali così consistente e così sproporzionata rispetto all'effettivo maggior gettito, da applicarsi tra l'altro nel mese di novembre quando l'attività di spesa dei comuni è praticamente conclusa, possa produrre significative difficoltà finanziarie e situazioni di squilibrio difficilmente riparabili -:
quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro interpellato intenda adottare al fine di sospendere l'applicazione dei tagli ai trasferimenti statali citati in premessa, in attesa di procedere alla quantificazione effettiva del maggior gettito derivante dall'Ici, mediante autocertificazione dei Comuni, eventualmente modificando l'importo complessivo di 609 milioni di euro contenuto nella legge 27 dicembre 2007 n. 296.
(2-00839) «Volontè, Peretti, Galletti, D'Alia».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIOACCHINO ALFANO e DI CAGNO ABBRESCIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, il Governo intendeva procedere al riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato entro il termine di sei mesi;
le organizzazioni sindacali nazionali hanno ritenuto sostenibile l'inserimento dei Monopoli di Stato nel comparto delle Agenzie fiscali;
il comma 5 dell'articolo 40 del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», nell'ambito delle disposizioni in materia di Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prevede la cessazione delle funzioni esercitate dalla medesima Amministrazione, indirizzandole attraverso l'istituzione dei una Agenzia dei giochi;
nel medesimo articolo, inoltre, si fa riferimento al trasferimento di alcune attuali funzioni dell'Amministrazione autonoma ad altre agenzie fiscali, a scapito di una gestione unitaria, i cui risultati fino ad oggi sono stati pienamente positivi, di un settore particolarmente dinamico quale quello dei tabacchi e dei giochi;
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rimarrebbero soltanto i giochi, mentre le altre competenze, quali ad esempio il contenzioso, la concessione di licenze ed attività ad esse collegate verrebbero spalmate, a discapito dell'unitarietà delle stesse, nelle nascenti Agenzie fiscali -:
quali siano le funzioni che il Ministro interrogato intenda trasferire alle altre Agenzie fiscali, in che modo si intenda ricollocare il personale delle Amministrazioni autonome dei Monopoli di Stato addetto alle competenze trasferite, in particolare se si intenda inquadrare in soprannumero tale personale presso la nuova Agenzia, in attesa della determinazione delle nuove piante organiche, e se non ritenga che tale disposizione rischi di creare problemi occupazionali.
(5-01754)
MUNGO e IACOMINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio Provinciale di Napoli dell'Agenzia del Territorio ha promosso, su sollecitazione del Comune di Napoli, un'attività di accertamento per la rivalutazione delle rendite catastali su circa centomila unità abitative presenti sul territorio del capoluogo partenopeo;
tali accertamenti modificano il valore catastale delle abitazioni in oggetto e, di conseguenza, in gran parte, determinano l'aumento delle imposte Ici, Ires, addizionali regionali, comunali, registro, catastali, ipotecarie e di successione;
avverso i succitati accertamenti sono già stati proposti più di diecimila ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che si stanno risolvendo, nella stragrande maggioranza dei casi, in favore dei contribuenti, poiché gli atti di accertamento sono stati ritenuti dall'organo giudicante «carenti di motivazione» e la riclassificazione degli immobili appare «fondata su circostanze di fatto astratte, ipotetiche e generiche», senza che, negli atti di accertamento, siano mai stati individuati i concreti mutamenti delle unità immobiliari e delle zone su cui si fondano i nuovi classamenti;
avverso le sentenze sfavorevoli di primo grado, senza peraltro poter riformare gli atti di accertamento prodromici, l'Ufficio Provinciale di Napoli, dell'Agenzia del Territorio potrebbe proporre altrettanti ricorsi in appello, impegnando risorse umane e finanziarie, non solo dell'Ufficio stesso, ma anche della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e della Commissione Tributaria Regionale della Campania, oltre a determinare un non indifferente aggravio di spesa legato alle retribuzioni dei giudici tributari -:
quali azioni si intendano promuovere per valutare se, nella riclassificazione degli immobili, operata dell'Ufficio Provinciale di Napoli dell'Agenzia del Territorio, non si ravvisino violazioni dello «Statuto dei diritti del contribuente», ed eventuali danni erariali connessi ai mancati introiti impositivi che potevano derivare da una più mirata ed analitica attività di accertamento.
(5-01755)
VICHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 27 ottobre sul Resto del Carlino QN è stato pubblicato un reportage sul «casinò di Rovereta» nel territorio della Repubblica di San Marino;
il «casinò fantasma» si troverebbe fra Rimini e San Marino, e a poche centinaia di metri dal confine con l'Italia;
dietro l'ufficialità di una sala bingo, si troverebbero, all'interno dello stesso edificio due sale keno con 150 macchinette computer (tipo slot machine), per un giro d'affari che si aggirerebbe attorno a 500 mila euro al giorno;
l'accordo italo-sammarinese del 1953 impegna la Repubblica di San Marino «a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco
o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgono giochi d'azzardo»;
la legge sammarinese del 2000 «non disciplina il gioco d'azzardo che rimane vietato in qualunque forma esercitato»;
nella risposta all'atto n. 5-8072 il Governo ha semplicemente fatto propria la posizione già espressa e nota del Governo sammarinese, richiamando tra l'altro un parere del presidente Baldassarre, con una interpretazione che lo stesso si è premurato di smentire;
nella sua risposta il Governo non richiama inoltre nessun parere delle Autorità italiane dei territori contermini alla Repubblica di San Marino, Autorità che pare abbiano segnalato in passato la violazione degli accordi italo-sammarinesi e l'intensificazione dei flussi dei giocatori verso la vicina Repubblica -:
quali iniziative intenda assumere per porre rimedio alla problematica ricordata in premessa.
(5-01756)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha introdotto un obbligo di comunicazione relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003, tale comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono effettuate;
la comunicazione tardiva si considera omessa;
in caso di comunicazione omessa (o tardiva), incompleta o infedele la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile;
poiché, a differenza dei costi da «Paradisi fiscali» di cui all'articolo 110, commi 10 e 11, del TUIR da indicare separatamente in dichiarazione, la predetta comunicazione non è veicolata attraverso la dichiarazione, il contribuente parrebbe non avere alcuna possibilità di emendare gli errori commessi nella stesura della comunicazione o di rimediare, entro un congruo lasso di tempo, alla sua eventuale omissione, in quanto - a stretto rigore - non risultano applicabili, nel caso di specie gli istituti del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 o della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, espressamente previsti dal legislatore solo per correggere la dichiarazione;
già una volta, considerato il rilevante numero di contribuenti che, per semplice dimenticanza avevano omesso di effettuare la detta comunicazione stata concessa con ildecreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, una «riapertura» dei termini entro i quali provvedere all'adempimento comunicativo;
in relazione ai costi da «Paradisi fiscali», codesto Ministero, nella risposta alla interrogazione n. 5-04959, confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/E del 17 gennaio 2006, ha ammesso la possibilità di rimediare alla mancata indicazione dei costi in parola, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, nell'ipotesi in cui non siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza: in tal caso, sarà applicata la sola sanzione in misura fissa prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eventualmente ridotta ad un quinto ove
ricorrano gli estremi per il ravvedimento operoso;
sempre con riferimento ai costi da «Paradisi fiscali», il legislatore - contemperando la necessità di salvaguardare l'efficacia dell'azione accertatrice con quella di porre rimedio alle inique conseguenze derivanti da errori formali, che spesso sono il frutto di semplice dimenticanza - con la legge finanziaria 2007 è successivamente intervenuto prevedendo che la violazione dell'obbligo di separata indicazione non rende tali costi indeducibili, ma comporta l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del loro importo (con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000;
se una soluzione assimilabile a quella prospettata dalla citata risoluzione n. 12/E per i costi da «Paradisi fiscali» sia possibile anche in relazione all'obbligo di comunicazione in oggetto, sempreché non siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza, e se, per coerenza sistematica, si intenda adottare delle iniziative normative volte ad estendere il regime introdotto dalla legge finanziaria 2007 per i costi da «Paradisi fiscali» anche alle minusvalenze de quibus, stante la medesima esigenza di monitoraggio sottostante ad entrambe le tipologie di costi.
(5-01757)
Interrogazioni a risposta scritta:
PORETTI e MELLANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 prevede all'articolo 1 quanto segue:
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
in data 7 marzo, l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) ha condotto una indagine interpellando gli organi competenti per sapere nello specifico quali apparecchi sono soggetti al canone/tassa oltre il televisore: gli operatori di «Risponde-Rai» (numero a pagamento 199.123.000), il ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate. Le risposte sono state varie e contraddittorie. Secondo alcuni operatori «Rispondi Rai», sono apparecchi «atti o adattabili» il televisore o un computer. Per altri, rientrano nella legge anche i seguenti apparecchi: televisione, videoregistratore, registratore dvd, computer (indipendentemente dalla presenza di una scheda tv o di una connessione Internet), videofonino, tvfonino, monitor di qualsiasi tipo anche in assenza di un computer, decoder, monitor del citofono, modem, navigatore satellitare, videocamera, macchina fotografica digitale. L'Agenzia delle Entrate non ha risposto alla domanda, invitando l'Aduc a rivolgersi agli operatori Rispondi-Rai già interpellati. Il ministero delle Finanze, Ufficio legislativo-finanze, non è stato in grado di rispondere, così come numerosi uffici e comandi della Guardia di Finanza, l'organo di polizia predisposto al controllo sul territorio. Su questo, è stata depositata il 4 aprile 2007, una interrogazione ai ministeri di economia e finanze e delle comunicazioni, a cui non è stata ancora data risposta e su cui l'Aduc, per ottenere risposta, ha comunicato di essere prossima ad intraprendere uno sciopero della fame;
in data 28 settembre, l'Aduc ha condotto una ulteriore indagine per capire quali apparecchi e le modalità di pagamento della licenza temporanea di importazione per i turisti che giungono in Italia provvisti di videofonini, pc o apparecchi tv, prevista dall'articolo 14 del suddetto regio decreto-legge. Ancora una volta, le risposte delle autorità competenti si sono rivelate di poco aiuto. Il servizio «Rispondi Rai» ha fornito risposte contraddittorie: per
alcuni operatori, il turista con tv sull'auto o con videofonino in arrivo all'aeroporto deve pagare il canone per l'intero anno in cui è effettuata la visita, anche se breve. Per altri, i turisti stranieri non devono pagare nulla. Per altri, se il canone è già pagato da coloro che ospitano il turista (amici, albergo, eccetera) non sarà necessario pagare, altrimenti sì. Infine, un operatore ha chiesto di chiamare «domani mattina»;
l'Aduc ha anche contattato l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del direttore dell'Agenzia delle Dogane, il direttore dell'Area gestione tributi e rapporto con gli utenti, ma nessuna risposta è stata fornita, con l'invito a richiamare in futuro. Anche gli uffici doganali periferici di Pontechiasso (Como) e Roma Fiumicino, deputati alla riscossione di tale tributo, non hanno saputo rispondere alla domanda. Su questo, è stata depositata l'11 ottobre 2007, una interrogazione ai ministeri di Economia e Finanze e delle Comunicazioni, a cui non è stata ancora data risposta;
in data 15 ottobre, l'Aduc ha condotto una terza indagine per capire se anche gli esercizi pubblici debbano pagare il canone speciale di abbonamento qualora in possesso di un computer. Per questo l'associazione si è rivolta agli uffici regionali della Rai, all'Ufficio normative e contratti del servizio pubblico, al ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Ancora una volta l'Aduc ha riscontrato confusione e contraddittorietà nelle risposte. Alcuni non hanno saputo rispondere, altri hanno sostenuto che un computer è soggetto a canone solo se impiegato per guardare la tv. Altri hanno invece detto che il canone lo si paga indipendentemente dall'uso che si fa dei computer, in quanto trattasi di una tassa sul possesso e non sull'utilizzo. L'Aduc ha anche ricevuto conferma da diverse sedi regionali che, contrariamente al canone ordinario, la Rai non persegue con altrettanta aggressività la riscossione del canone speciale, in quanto consapevole di ciò che significherebbe per molti piccoli esercizi commerciali, i cui gestori per altro pagano già il canone per casa loro. In altre parole, le manchevolezze della legge vengono supplite dalla sua parziale non applicazione;
in data 18 ottobre 2007, l'Aduc ha svolto una ulteriore indagine. Da questa è emerso che le Poste italiane, disponendo di 14.000 uffici dotati di apparecchi atti o adattabili agli sportelli, sono soggetti al canone così come qualsiasi privato cittadino. Il canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, e pertanto le Poste italiane, devono circa 14.000 canoni speciali di abbonamento Rai, per un totale di circa 13.018.880 Euro;
ma dal bilancio 2006 delle Poste, alla voce che dovrebbe riportare anche tale imposta (Altre imposte e tasse/Altre, pag. 242) è riportato un esborso di 5.426.000 euro per il 2006. Appare quindi che l'evasione dei canone Rai da parte delle Poste italiane varia da un minimo di 7.592.880 euro - ammesso che la voce «altre imposte» riguardi solamente il canone Rai - ed un massimo di 13.018.880 per l'anno 2006;
in data 26 ottobre 2007, l'Aduc ha svolto una quinta indagine da cui risulta, considerati i criteri di alcuni operatori Rai per individuare chi debba o meno pagare il canone, un danno erariale da mancata riscossione da parte della Rai del canone speciale di svariate centinaia di migliaia di euro per l'anno 2006. Secondo i dati Istat, in Italia risultano esistere 4.371.087 imprese e 6.075.000 lavoratori indipendenti. Sempre secondo i dati Istat, il 91,7 per cento delle suddette imprese ha Internet e quindi almeno un computer. Se ci si limita alle sole imprese con connessione Internet, secondo alcuni operatori della Rai, i canoni dovuti sarebbero, come minimo, 4.008.286. Ma dai dati pubblicati dalla RAI risulta che i canoni speciali riscossi al 31 dicembre 2006, sono soltanto 171.554. Ammesso e non concesso che il numero di abbonati speciali sia costituito da sole imprese, l'evasione del canone speciale da parte delle imprese è facilmente apprezzabile intorno al 95,8 per cento, per un
danno erariale stimabile intorno a 742.695.000 euro -:
l'evidente contraddittorietà delle risposte che emerge dalle indagini dell'Aduc è causata in gran parte dall'espressione «apparecchi atti o adattabili», coniata nel 1938 quando ancora il televisore era in fase di sperimentazione. Come dimostrano migliaia di segnalazioni giunte all'Aduc, questa incertezza si riflette sul cittadino, sul turista straniero, e sul professionista, spesso incapace di sapere con certezza se pagare o meno il canone di abbonamento Rai o la licenza di importazione per altri beni potenzialmente «adattabili» alla ricezione tv in suo possesso. Di fatto, la legge viene disapplicata, o applicata arbitrariamente proprio a causa di questa espressione, che produce una grave ferita allo Stato di diritto;
il presidente della Rai Claudio Petruccioli, ha fatto sapere che, sotto forma di emendamento alla prossima Finanziaria cercherà di far pagare il canone/tassa della Rai incorporato nella bolletta dell'Enel a tutti gli utenti di questo servizio, tranne richiesta di dispensa da presentare con autocertificazione. Secondo il presidente Petruccioli c'è troppa evasione di questa tassa (il 25 per cento) e gli attuali 1,5 miliardi che la Rai incassa dal canone non bastano: secondo l'Aduc, ammesso che Petruccioli riesca a far pagare l'intero 25 per cento di evasori, l'operazione «bolletta Enel» porterebbe nelle casse di viale Mazzini al massimo qualcosa come 375 milioni di euro. Ma se la Rai non continuasse a far evadere il Fisco alle aziende che possiedono un computer o un monitor (che per alcuni operatori della Rai sarebbe sufficiente a dover pagare il canone... ma solo per le famiglie... quantomeno potrebbe incassare un miliardo di euro in più all'anno -:
quali degli apparecchi sottoelencati e non presuppongono il pagamento del canone speciale di abbonamento: videoregistratore, registratore dvd, computer senza scheda tv con connessione ad Internet, computer senza scheda tv e senza connessione Internet, videofonino, tvfonino, ipod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a se stante (senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videocamera, macchina fotografica digitale;
cosa intenda fare il Governo per accertare ed eventualmente esigere il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni da parte delle imprese con collegamento Internet.
(4-05609)
GIOVANARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in ripetute occasioni viene dato ampio e continuo risalto alla lotta all'evasione realizzata dall'attuale Governo attribuendo ad essa l'incremento delle entrate tributarie verificatosi dal 2006 in poi -:
quale sia l'ammontare delle somme riscosse derivanti esclusivamente da accertamenti, rettifiche, verifiche e controlli operati dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2004, 2005, 2006, 2007;
per lo stesso periodo a quanto ammonti l'importo complessivo delle entrate tributarie versate nel territorio di competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella Regione Emilia-Romagna distinto:
a) per anno dal 2004 ad oggi;
b) per tipo di imposta;
c) per autoliquidazione e pagamenti spontanei;
d) per accertamenti;
in quali documenti siano contenuti questi dati, in che modo vengano resi noti e come siano comunicati ai dirigenti dei singoli uffici;
come vengano rilevati incrementi e/o diminuzioni di gettito, elementi e indicatori indispensabili per verificare e valutare i risultati conseguiti dai singoli uffici non soltanto con l'attività di accertamento ma anche con l'opera di deterrenza e presenza sul territorio di competenza.
(4-05617)