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Allegato B
Seduta n. 243 del 15/11/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
Le Commissioni XI e XII,
premesso che:
il Parlamento il 24 ottobre 2000 ha approvato la legge n. 323 «Riordino del settore termale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2000, n. 261. La legge disciplina l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali;
in base al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, era delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali con il compito di raccogliere e coordinare la normativa in materia;
il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, prevedeva che le Regioni entro 120 giorni definiscano con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze;
in base al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, il Ministro della sanità ha emanato il decreto ministeriale 22 marzo 2001, «Inviduazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000 n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale». Tale decreto ministeriale, prorogato successivamente con il decreto ministeriale 13 dicembre 2005, e con il decreto ministeriale 14 dicembre 2006 (che scade il 31 dicembre 2007) rappresenta di fatto la proroga, in via provvisoria, della validità dell'elenco delle patologie approvato con decreto il 15 dicembre 1994;
il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, prevedeva l'emanazione delle linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.
l'articolo 13 della legge n. 323 del 2000, prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di istituire il marchio di qualità termale;
sono trascorsi, ad oggi, 7 anni dall'entrata in vigore della legge e i decreti sopra citati non sono stati ancora emanati;
durante l'iter legislativo della legge n. 323 del 2000, le Commissioni competenti della Camera dei Deputati avevano elaborato un testo unificato nel quale era inizialmente inserito un articolo, successivamente stralciato, che prevedeva la possibilità per i lavoratori di usufruire dei periodi di cura termale al di fuori dei congedi ordinari in relazione a comprovate esigenze di salute,
impegnano il Governo:
a dare piena attuazione alla legge n. 323 del 24 ottobre 2000, attraverso l'immediata emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1 e degli altri decreti ministeriali previsti;
ad adottare ogni utile provvedimento di modifica della disciplina vigente in materia previdenziale e di lavoro che consenta ai lavoratori dipendenti di usufruire dei periodi di cura termale, presso gli
stabilimenti accreditati, al di fuori dei congedi ordinari qualora emergano comprovate esigenze di salute;
ad adottare una nuova normativa in materia di medicina non convenzionale nella quale la cura termale venga riconosciuta come cura efficace e naturale per la salute ed il benessere, inserendola nei livelli essenziali di assistenza del Piano sanitario nazionale.
(7-00307) «Di Girolamo, Ceccuzzi, Sanga, Filippeschi, Franci, Cordoni».