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Allegato B
Seduta n. 247 del 21/11/2007
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POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITÀ SPORTIVE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ADENTI. - Al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
il diritto fondamentale dell'atleta non professionista di svolgere liberamente in Italia attività agonistica è gravemente compromesso dal vincolo sportivo al quale l'atleta è sottoposto con la sottoscrizione del così detto «cartellino» che ne certifica la relazione con una società;
se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane l'atleta dilettante è costretto a stipulare detto vincolo e a devolvere la titolarità delle proprie prestazioni alla società con la quale si affilia;
la legge 23 marzo 1981, n. 91, successivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, stabilisce all'articolo 16 l'abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti, definito limitazione alla libertà contrattuale;
il vincolo pare altresì essere in contrasto con gli articoli della Costituzione su diritto del lavoro e diritto di associazione;
l'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo «deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità»;
nei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI nel 2004 è stato disposto che «gli statuti e i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo» e che, di conseguenza, le federazioni hanno dovuto limitare al raggiungimento di una certa età la durata del vincolo sportivo (in particolare per quanto riguarda la FIGC a 25 anni) e che tuttavia questo limite è evidentemente una discriminazione nei confronti degli atleti più giovani e dei loro genitori;
in particolare nel settore calcistico, l'articolo 36 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti indica che «all'atto del tesseramento i calciatori non professionisti e giovani dilettanti assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25o anno di età» e che «per avvalersi del diritto allo svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32-bis del NOIF»;
l'Associazione Italiana Calciatori ha recentemente messo in luce come, nel settore calcistico, cessioni di cartellini a pagamento e richieste di soldi ai genitori per svincolare i figli non sono infrequenti nel nostro Paese -:
se non intenda assumere iniziative normative che analogamente a quanto già disposto per l'attività sportiva professionistica, consentano il progressivo superamento del vincolo sportivo anche per gli atleti dilettanti.
(5-01806)