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Allegato A
Seduta n. 247 del 21/11/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1819 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2007, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L'EQUITÀ SOCIALE (A.C. 3194)
(A.C. 3194 - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure nella direzione di un utilizzo migliore di fonti energetiche alternative al petrolio nella prospettiva di un più elevato soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale;
il fabbisogno energetico nazionale è in costante aumento e, come noto, si determinano sovente difficoltà di approvvigionamento determinate da fattori di natura geopolitica;
nel territorio nazionale sono presenti consistenti riserve di idrocarburi; tra queste sono state già individuate nell'area dell'alto Adriatico riserve certe di gas pari a 35 miliardi di metri cubi il cui sfruttamento, nel rispetto della tutela ambientale, potrebbe fornire un ulteriore ausilio al sistema energetico nazionale;
oltre 10 anni fa venne istituita una Commissione di esperti con il compito di valutare se l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona dell'alto Adriatico potesse essere responsabile di fenomeni di subsidenza; dagli esiti dell'analisi condotta da tale Commissione venne consentita la possibilità di autorizzare lo svolgimento delle attività in via sperimentale subordinandole ad un monitoraggio continuo della subsidenza;
con il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, senza plausibile motivazione, è stata modificata radicalmente la situazione normativa precedente imponendo il divieto definitivo di esercitare l'attività mineraria nell'alto Adriatico precludendone lo svolgimento anche nel caso in cui venga accertato che essa sia compatibile con l'ambiente e, in particolare, che non sia responsabile di fenomeni di subsidenza;
nell'ultimo decennio lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ha reso disponibili più sofisticati ed efficaci strumenti di analisi dei fenomeni geologici, quali ad esempio, software di visualizzazione tridimensionale di corpi geologici complessi e macchine con cui realizzare simulazioni con modelli matematici che garantiscono un elevato grado di affidabilità,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere la ricerca e l'utilizzo di fonti energetiche alternative al petrolio nonché di iniziative volte a svolgere una nuova valutazione circa la fondatezza del divieto imposto dalla citata legge n. 179 del 2002
e a disporne conseguentemente l'abrogazione nel caso in cui, alla luce di nuove analisi, possa essere escluso che l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'alto Adriatico determini fenomeni di subsidenza.
9/3194/1. Saglia.
La Camera,
premesso che:
il Comitato Ev-K2-CNR nello svolgimento dei progetti Karakorum Trust e SHARE - Stations at High Altitude for Research on Environment, in collaborazione con l'UNEP, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nell'ambito di accordi pluriennali ha il fine di attivare una azione di cooperazione scientifica, contribuendo allo sviluppo sostenibile della regione e al rafforzamento della presenza italiana in Pakistan e nelle catene montuose del continente asiatico Himalaya Hindu Kush e Karakorum, così come risulta anche nell'ordine del giorno. no 9/2193/27, accolto dal Governo nella seduta dell'assemblea della Camera dei Deputati del 7 marzo 2007 che impegna il Governo a «sostenere con le opportune iniziative l'azione del Comitato Ev-K2-CNR e i progetti dello stesso (Karakorum Trust e SHARE) anche al fine di valorizzare il ruolo di attori di pace in zone critiche del pianeta e del continente asiatico»;
con una recente nota al Presidente del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento, il Ministro degli Affari Esteri, ribadendo di condividere la rilevanza politica ed ambientale dei progetti, ha assicurato che il Ministero degli Affari Esteri non mancherà di erogare tramite l'UNEP il proprio contributo qualora le risorse finanziarie lo consentissero;
l'articolo 18, alla lettera d), prevede in particolare l'erogazione di contributi volontari per l'anno 2007 ad organizzazioni umanitarie operanti in paesi in via di sviluppo, assolve all'esigenza espressa con propria nota dal Ministro degli Affari Esteri
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, al fine di assicurare la partecipazione di SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO, nonché l'attuazione del progetto Karakorum Trust nell'ambito dei progetti di sviluppo sostenibile nelle regioni montane, nel quadro del paternariato internazionale delle Nazioni Unite, tramite l'assegnazione volontaria pluriennale dei necessari contributi all'UNEP.
9/3194/2. Rusconi, Quartiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure nazionali di sostegno al comparto ortofrutticolo in conseguenza della riforma della OCM di settore e il rafforzamento dei controlli nel settore agricolo;
in attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha correttamente rinunciato al regime transitorio e optato, per il calcolo dell'importo di riferimento del diritto all'aiuto spettante a ciascun produttore, per la considerazione della superficie agrumicola delle aziende coltivate nell'anno 2006, atteso che tale criterio risulta quello maggiormente obiettivo e verificabile;
tale calcolo rischia, però, di non essere equo, se dovesse essere corretto da altri parametri come quello del rendimento degli agrumeti nelle diverse regioni di produzione o quello della maggior tutela delle aziende in favore delle quali è stato finora erogato un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/96, in quanto procedure poco trasparenti hanno permesso
rese eccessive e poco credibili o compravendita dei catastini o dominio degli «scartatari», con la conseguenza che vengono legalizzati comportamenti spesso poco chiari determinando una profonda iniquità nei confronti di produttori che hanno operato correttamente nel mercato senza furbizie nel conferimento all'industria di trasformazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure nazionali di sostegno al comparto ortofrutticolo e in tale ambito iniziative volte ad attuare il regime di aiuto sulla base del disaccoppiamento totale, lineare e uguale per tutti prendendo esclusivamente a riferimento la superficie agrumicola delle aziende coltivata nell'anno 2006.
9/3194/3. Samperi, Burtone, Schirru, Ottone, Rampi, Gianni Farina, Allam, Velo, Bellanova, Carbonella, Suppa, Lumia.
La Camera,
premesso che:
la presenza di alcuni siti minerari, di musei minerari, e soprattutto di miniere di Zolfo non più attive nelle Province di Caltanissetta, Enna, Agrigento e Palermo, rappresenta una grande ricchezza da valorizzare attraverso l'Istituzione di un Parco Nazionale; è molto sentita nella zona l'esigenza di coordinare azioni tese al recupero delle tradizioni minerarie locali e soprattutto di sfruttare tali beni ambientali non solo per lo sviluppo del turismo, ma anche per creare ulteriori opportunità di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni, in un territorio caratterizzato da notevole disoccupazione; l'obiettivo da raggiungere attraverso l'istituzione del Parco Nazionale è da un lato quello di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storicoculturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio e dall'altro quello di garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati in un'ottica di sviluppo sostenibile;
sono state presentate alla Camera due proposte di legge (A.C. 3067 e A.C. 3159) che prevedono l'Istituzione del Parco geominerario delle Zolfare di Sicilia;
nel corso dell'esame al Senato del presente provvedimento è stato inserito all'articolo 26 il comma 4-novies, che istituisce il Parco Nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco nazionale delle Eolie ed il Parco nazionale degli Iblei,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a istituire, d'intesa con la Regione Siciliana il «Parco Nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia» conformemente alla legge 6 dicembre 1991, n.394, nel territorio delle province di Caltanissetta, Enna, Palermo e Agrigento.
9/3194/4. Misuraca, Angelino Alfano, Fallica, Giudice, Grimaldi, Marinello, Lomaglio, Fundarò, Crisafulli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 34, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha stabilito che la banca dati catastale è aggiornata sulla base delle informazioni contenute nelle domande presentate per la richiesta dei premi comunitari;
l'aggiornamento è stato caratterizzato da innumerevoli anomalie fondamentalmente riconducibili all'utilizzo di procedure automatizzate che hanno dovuto correlare le oltre 700 specie colturali dichiarate alle circa 100 qualità catastali vigenti;
come stabilito nel protocollo di intesa tra l'Agenzia del territorio e le Organizzazioni agricole del giorno 2 aprile 2007, l'Agenzia stessa ha messo a disposizione
una procedura informatica con la quale sono state acquisite le istanze in autotutela presentate dai soggetti che hanno accertato che le qualità di coltura atribuite non corrispondevano alle specie vegetali effetivamente coltivate;
l'Agenzia del territorio non è stata in grado di esaminare le predette istanze, con la conseguenza che i redditi erroneamente attribuiti avrebbero effetti fiscali fin dall'anno 2006;
entro il 30 novembre 2007 scadono comunque i termini per presentare i ricorsi alle Commissioni triburarie provinciali avverso le rendite attribuite,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, legislative o amministrative finalizzate a considerare valide le rendite catastali dei terreni indicate dai soggetti interessati nelle istanze in autotutela presentate fino a quando l'Agenzia del territorio non le avrà esaminate e a stabilire che gli eventuali ricorsi possono essere presentati entro sessanta giorni dalla notifica della loro trattazione.
9/3194/5. Leo.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati forniti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Unione Europea (a 15) nel 2006 assorbiva 510,7 miliardi di dollari di investimenti stranieri, pari al 41,5 per cento del totale mondiale;
l'Italia riesce a canalizzare un modesto 2,4 per cento, che rappresenta appena un terzo del volume attratto dalla Francia e meno di un quinto di quello del Regno Unito;
lo stock degli investimenti esteri in rapporto al PIL rappresenta per l'Europa il 33,5 per cento;
il Regno Unito ha un rapporto del 37,1 per cento, la Spagna del 32,6 per cento, la Francia il 28,5 per cento e l'Italia, con un modesto 12,4 per cento, si colloca a quasi un terzo della media europea;
secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel periodo 2003-2007 gli investimenti privati nazionali rispetto al PIL hanno registrato una media OCSE del 2,88 per cento, con la Danimarca al 6,70 per cento, la Spagna al 5,76 per cento, il Regno Unito al 4,14 per cento, la Francia al 3,12 per cento e l'Italia al penultimo posto - trentesima su trentuno Paesi - con un modestissimo 1,52 per cento;
alla luce dei dati sopraesposti appare di vitale importanza per lo sviluppo del nostro Paese invertire questa tendenza e allinearsi ai livelli dei nostri partner europei,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché sia intrapresa una politica attiva di attrazione degli investimenti di capitali esteri in Italia, anche attraverso la rimozione di tutte quelle diseconomie esterne quali, tra le altre, la pesantezza degli iter burocratici e la forte pressione fiscale sui redditi d'impresa.
9/3194/6. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
La Camera,
premesso che:
in una molteplicità di comuni italiani il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali viene affidato a società miste;
attraverso apposite convenzioni, stipulate fra i comuni e tali società, si stabiliscono le modalità di esecuzione dei servizi affidati ed il relativo corrispettivo, con il riconoscimento di un aggio in una
percentuale dell'importo, la cui determinazione è lasciata alla totale discrezionalità del contraente;
la mancata regolamentazione nel dettaglio della materia dell'aggio e dell'importo dello stesso ha consentito, e consente tuttora ad alcuni comuni, di pervenire all'accordo con partner privati per la costituzione di società miste ai fini della riscossione dei tributi, con attribuzione ai soci privati di un aggio sproporzionato rispetto all'attività svolta, con arricchimento dei privati stessi e depauperamento delle casse comunali, con pregiudizio per l'ente locale e per la cittadinanza;
proprio a causa della mancanza di norme e regole che fissino almeno la misura massima dei compensi da attribuire alle società miste e, tramite le stesse, alle società private esattrici, vi è un potenziale rischio che la riscossione dei tributi comunali diventi un grande affare per pochi gruppi privati in danno dei cittadini e dei servizi cui gli stessi hanno diritto;
in caso si verificasse il rischio paventato ci si troverebbe innanzi ad una situazione di inaccettabile spoliazione delle casse comunali a favore di pochi gruppi privati operanti nel settore della riscossione dei tributi, situazione che è ulteriormente aggravata dalla mancanza di norme che limitino in maniera ragionevole la durata delle convenzioni, anche per promuovere la concorrenza nel settore ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché, per l'affidamento a società miste del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali sia previsto lo svolgimento di una gara pubblica con procedure ordinarie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
9/3194/7. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.
La Camera,
premesso che:
il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, ha affermato quanto segue nella presentazione della sua relazione annuale per il 2006: «La spesa soltanto per beni e servizi della P.A. in Italia ammonta a circa l'8 per cento del PIL. Studi a campione riferiti al periodo 2000-2005, rilevando variazioni significative nei prezzi pagati dalle diverse P.A., hanno calcolato che se tutte le P.A. pagassero lo stesso prezzo, portando le meno «virtuose» al livello delle più «virtuose», si potrebbe ottenere un risparmio di circa il 20 per cento: vale a dire un punto e mezzo circa del PIL. Se l'8 per cento del PIL speso per beni e servizi ammonta a circa 117 miliardi di euro (dato riferito al 2005), i conti sono presto fatti: il risparmio potrebbe superare i 20 miliardi di euro l'anno e tali cifre sono, di proposito, sottostimate»,
impegna il Governo
a predisporre e presentare in tempi brevi un provvedimento legislativo volto a migliorare la normativa vigente con l'obiettivo:
a) di rendere più trasparenti le procedure previste per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti pubblici, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, e di contrastare gli accordi collusivi fra imprese, rilevati in numerose gare;
b) di rafforzare e ampliare gli attuali poteri sanzionatori dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti delle stazioni appaltanti, delle imprese e delle società di attestazione.
9/3194/8. Mellano, Beltrandi, D'Elia, Poretti, Turco.
La Camera,
premesso che:
l'impresa che opera nel settore dei media (in particolare quello radiotelevisivo e quello delle comunicazioni elettroniche), nell'assetto ancora in atto, ispirato al vecchio modello della televisione analogica, è un'impresa integrata verticalmente che dispone di tre ordini di risorse: frequenze, programmi, pubblicità;
proprio il passaggio alla tecnologia digitale già iniziato, oltre a favorire la convergenza tra le reti e la nascita di nuove piattaforme, ha avviato un percorso di superamento dell'integrazione verticale delle imprese che sta conducendo alla distinzione tra l'«operatore di rete» (come soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica) ed il «fornitore di contenuti» (come il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi);
il primo e il più importante presupposto per l'apertura delle reti è la separazione della responsabilità per la rete dall'attività economica che consiste nell'offerta di servizi. Questa separazione è il logico presupposto dell'accesso alla rete e, dunque, di una struttura di mercato effettivamente concorrenziale, e per queste ragioni è fatta propria dalle direttive nn. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;
la prospettiva che si sta oggi aprendo al mercato dei media attraverso il passaggio alla tecnologia digitale investe - ai fini dell'aumento della concorrenza e dell'arricchimento del pluralismo - il problema di come favorire l'accesso alle reti in modo da determinare il superamento dell'attuale integrazione verticale, in direzione della distinzione tra i due tipi di impresa (tecnologica e di programmi);
una misura di separazione funzionale della rete di accesso, riconosciuta come principale nodo strutturale per lo sviluppo della piena concorrenza, è stata individuata, come rimedio pro-concorrenziale in un mercato dominato da operatori ex-monopolisti verticalmente integrati, nell'ambito della riforma del quadro regolamentare europeo per le comunicazioni elettroniche;
pur prevedendo l'articolo 2-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 1egge 20 marzo 2001, n. 66, in linea con la normativa comunitaria nel settore radiotelevisivo, la distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla loro diffusione, la separazione è stata finora intesa dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo assolutamente formale e tale da svuotare di significato il principio della distinzione tra operatore di rete e operatore di contenuti: il regolamento 453/01/CONS approvato dall'Autorità non specifica espressamente che le due attività non possano essere esercitate dallo stesso soggetto, lasciando intendere il principio come mera separazione societaria o contabile (cioè come distinzione solo formale dei due tipi di attività), lasciando così del tutto irrisolte le ragioni sostanziali alla base del principio in esame;
il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1825 (cosiddetto disegno di legge Gentiloni) nella formulazione attuale del testo non prevede una separazione di tipo proprietario ma si limita a sancire l'obbligo di separazione societaria - già in vigore perché previsto dalla vigente normativa (articolo 5, comma 1, lettera g), numero 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione),
impegna il Governo
a predisporre e presentare un provvedimento legislativo volto ad introdurre il principio della separazione, almeno funzionale, tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva e, più in generale, della separazione della gestione della rete
di accesso dell'operatore ex-monopolista per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche.
9/3194/9. Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco.
La Camera,
premesso che:
prodotti e servizi tutelati dai diritti d'autore e da diritti connessi contribuiscono per circa il 5-7 per cento al PIL dell'Unione europea. Questo dato mette in evidenza l'enorme importanza di un'adeguata gestione di tali diritti, nonché della loro applicazione, soprattutto nell'era digitale in cui viviamo;
negli ultimi anni la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno dell'Unione europea è stata oggetto di attenta considerazione, tanto che la Commissione delle Comunità europee, al termine di ampie consultazioni, ha prodotto una Comunicazione propedeutica ad una successiva proposta legislativa avente ad oggetto alcuni aspetti relativi alla gestione collettiva e alla buona amministrazione delle società di intermediazione collettiva (COM(2004)261 del 16 aprile 2004);
nell'ordinamento giuridico italiano l'attività di intermediazione è stata legislativamente affidata alla SIAE, società caratterizzata dalla natura pubblicistica e attributaria di un regime di monopolio legale: l'articolo 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilisce che l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite), e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione dei diritti, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
con l'avvento delle nuove tecnologie digitali e del mercato globalizzato essa pare prestare il fianco a svariate problematiche, che vale la pena evidenziare: a)1'attribuzione di un monopolio legale viola la liberà (costituzionalmente garantita) di autori ed editori di associarsi; b) restringe ingiustificatamente l'iniziativa economica di soggetti terzi che potrebbero entrare sul mercato; c) aumenta le possibilità di una gestione non trasparente dei rapporti nei confronti degli associati e degli utilizzatori; d) non stimola la SIAE stessa a migliorare i suoi servizi e la rende peraltro sorda alle istanze degli autori che vorrebbero diffondere le proprie opere con modalità contrattuali diverse da quelle tradizionali e più adeguate al mutato contesto sociale e tecnologico del mercato (per esempio mediante l'uso di licenze libere e/o con alcuni diritti riservati, quali le Creative Commons); e) ostacola la possibilità per soggetti operanti sui mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli strettamente nazionali; f) falsa la concorrenza per quanto concerne l'attività di intermediazione, poiché l'utilizzatore non è libero di rivolgersi alla collecting society che a parità di compenso erogato agli autori pratica tariffe più convenienti sul costo della pura attività di intermediazione; g) anche sul piano della stessa attività di intermediazione il regime di monopolio legale non appare necessario a garantire una più efficiente gestione di tale attività pacificamente inquadrata tra le attività industriali dirette alla produzione di servizi (ex articolo 2195, comma primo, del codice civile);
impegna il Governo
a sostenere l'introduzione d'una normativa che preveda:
a) l'abrogazione dell'esclusiva a favore della SIAE nell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, con conseguente liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti d'autore;
b) misure intese a favorire lo svilupparsi di un mercato competitivo nel settore, favorendo la nascita di nuovi soggetti e consentendo l'accesso di soggetti già operanti nel mercato internazionale.
9/3194/10. D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.
La Camera,
premesso che:
la normativa introdotta con l'articolo 46 del decreto-legge in esame tende a facilitare l'insediamento degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquido rientranti nell'elenco allegato al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, consentendo l'utilizzo di procedure autorizzative semplificate previste per l'uso e il riuso di siti industriali, anche al di fuori di dette zone;
tenendo conto della delicatezza della materia, con riferimento sia ai poteri di rilevanza costituzione che mettono in capo alle regioni il potere di pianificazione del territorio, sia al diritto all'informazione degli abitanti riconosciuti dalle direttive europee,
impegna il Governo
a garantire comunque:
a) l'applicazione delle direttive europee 96/82, 2003/35, 2003/87, 2003/105 oltre alla Convenzione di Aarhus del 1998, già recepite dall'Italia, volte ad assicurare tempestivamente al pubblico interessato la possibilità di partecipare alla procedura decisoria relativa alle autorizzazioni e di conoscere le considerazioni su cui è basata la decisione;
b) l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, che prevede che per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti siano rispettati «requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli», tenendo conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e altri insediamenti e infrastrutture e luoghi di frequentazione del pubblico, nonché di consentire alla popolazione interessata di esprimere il proprio parere sui progetti. In tal senso va utilizzata la possibilità prevista all'articolo 23, di «utilizzare la conferenza dei servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti».
c) salvaguardare le prerogative delle regioni e degli enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica del territorio e di concessioni edilizie;
d) rispettare le modalità di concessione degli spazi demaniali, sia terrestri che marittimi, tenendo conto della sicurezza della navigazione e della tutela del mare come bene inalienabile.
9/3194/11. Cacciari, Olivieri, Mario Ricci, Sperandio, Duranti, Pegolo, Frias, Lomaglio, Zanella.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volta a prevedere al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge in esame prevede un apposito finanziamento.
9/3194/12. Sperandio, Cacciari.
La Camera,
premesso che:
esiste attualmente una disparità di trattamento nel riconoscimento dei benefici tra le vittime della mafia e del dovere e quelle del terrorismo:
l'articolo 34, comma 1, del decreto in esame, per superare questa disparità, estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, già nell'ambito della legge finanziaria per il 2008, volte ad estendere agli stessi soggetti anche i benefici previsti dal comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
9/3194/13. Forgione, Piro, Lumia, Angela Napoli, D'Ippolito, Tassone, Pellegrino, Marchi, Incostante, Laganà Fortugno, Burtone, Misuraca.
La Camera,
premesso che,
uno degli impegni principali assunti dall'attuale maggioranza di Governo, anche durante l'ultima campagna elettorale, è stato quello della riduzione delle spese della politica;
questo obbiettivo rappresenta una priorità non solo da un punto vista etico e morale, ma anche nell'ottica di un reale rilancio della competitività del Paese;
gli standard qualitativi a cui l'apparato pubblico deve rispondere sono negli ultimi anni sempre più aumentati anche in considerazione di precisi obblighi comunitari, di fronte a tale ineludibile necessità deve essere eliminata qualsiasi tentazione di spreco di energie e risorse;
la riduzione delle spese delle politica e di molte delle attività a questa collegate sta diventando, anche a seguito di evidente quanto comprensibile stato di disaffezione da parte dell'opinione pubblica, un problema sentito da tutto il sistema politico nel suo complesso;
lo stato di insofferenza maturato in questi anni da parte dell'opinione pubblica nei confronti del sistema politico nel suo complesso rischia di intaccare in maniera profonda la credibilità delle istituzioni;
nella prima stesura del decreto-legge in esame, il Governo responsabilmente aveva assunto l'impegno di ridurre le spesa dei contributi pubblici all'editoria del 7 per cento;
la libertà d'espressione e con essa la libertà di stampa sono due dei principi fondamentali su cui si fonda non solo un sistema democratico, ma anche una reale cultura democratica ed entrambi tali diritti devono essere difesi con coerenza e senza alcun incertezza;
la difesa di tali principi non può però diventare strumento per gonfiare ed accrescere artificiosamente settori di mercato ed attività strumentali e collaterali all'attività politica in generale e dei partiti in particolare; la libertà d'opinione e quella di stampa non hanno nulla a che vedere con la proliferazione di una editoria di partito che non trova alcun riscontro nella richiesta della cittadinanza; molta parte dell'offerta collegata all'editoria di partito non trova alcun corrispettivo in una reale domanda da parte dell'opinione pubblica e sopravvive, dunque, artificiosamente, a volte solo grazie a contributi statali;
bisogna accuratamente evitare che l'attività politica diventi esclusiva di chi possiede mezzi materiali per poterla sostenere, esigenza questa, ancora più sentita e delicata oggi nella società contemporanea; non appare, dunque, pensabile abolire forme di sostegno anche economico alla stampa politica, alla libera possibilità di esprimere le proprie opinioni;
appare, però, plausibile ed auspicabile intervenire per ridurre e razionalizzare
tali forme di finanziamento pubblico per evitare eccessi e sprechi non più sopportabili;
non appaiono comprensibili e politicamente sostenibili le ragioni per le quali il testo originario del decreto in esame, nel quale si sosteneva la riduzione proposta del 7 per cento a favore dell'editoria di partito, sia poi stato trasformato prevedendo una diminuzione solo del 2 per cento delle medesime spese;
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 10, al fine di adottare, già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, interventi correttivi volti a riportare al 7 per cento, come previsto nel testo originario del decreto, il taglio dei contributi a favore del sostegno pubblico all'editoria di partito.
9/3194/14. Mura, Borghesi.
La Camera,
premesso che:
i soggetti affetti dalla sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia hanno come unica assistenza, si fa per dire, dallo stato italiano l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, riconosciuta dall'articolo 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
troppo poco, o meglio nulla, per una tragedia dimenticata per troppi anni e a cui il Governo italiano si è mostrato fino ad oggi indifferente;
appare necessario estendere l'assegno mensile vitalizio previsto per danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che l'articolo 33, comma 4, del decreto in esame già estende ai congiunti dei danneggiati minori o incapaci, anche ai soggetti affetti dalla sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, eventualmente già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, interventi finalizzati a riconoscere l'indennizzo, di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
9/3194/15. Borghesi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame autorizza una serie di spese per interventi infrastrutturali;
appare necessario perseguire con opere infrastrutturali il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità tangenziale urbana, intervenendo sui punti critici;
l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani è una delle priorità al fine di garantire più sicurezza e affidabilità al traffico e decongestionare i centri abitati;
devono essere favoriti e completati interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento ed interventi connessi di raccordo e riqualificazione con la viabilità locale;
è necessario consentire il completamento di numerose importanti arterie viarie, avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati,
per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, anche al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture, un apposito fondo, con dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinato alla concessione di contributi, ripartiti con decreto del Ministro delle infrastrutture sulla base di criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
9/3194/16. Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame, all'articolo 21-bis, prevede norme finalizzate al rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»;
alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non, ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate;
con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire che le modalità di attuazione del secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 21-bis siano definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture.
9/3194/17. Donadi, Brugger, Mura, Borghesi.
La Camera,
premesso che:
il passaggio dal sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale rappresenta una tappa fondamentale per l'evoluzione del sistema radiotelevisivo del nostro Paese;
l'Italia versa in condizioni di gravissimo ritardo rispetto al termine originariamente prefissato, ovvero il 2008, per la transizione dal sistema analogico al sistema digitale;
il decreto-legge in esame, all'articolo 16, intende differire il predetto termine al 2012, ovvero ben quattro anni dopo il termine originariamente considerato sufficiente affinché tutti i dispositivi televisivi italiani fossero dotati di decoder digitali e le trasmissioni potessero avvenire in tale tecnica trasmissiva;
la volontà dei governi, succedutisi in questi anni, di dilazionare continuamente il termine costituisce di fatto un disincentivo per l'Italia a passare al sistema digitale, contravvenendo quindi agli ammonimenti giunti più volte dagli organismi della Unione europea;
i cittadini italiani devono essere incoraggiati a dotarsi in tempi brevi di decoder per la ricezione del segnale digitale;
alcuni paesi europei, in particolare Germania e Regno Unito, hanno già provveduto ad accelerare significativamente il passaggio al digitale;
il sistema di trasmissione digitale consentirà di raggiungere finalmente l'obiettivo della multimedialità dell'apparecchio televisivo che diventerà pienamente strumento di informazione e di intrattenimento grazie alle enorme potenzialità del sistema digitale;
il sistema digitale consentirà, infatti, la trasmissione di una varietà notevolmente superiore di canali, con particolare riguardo ai canali tematici, ed agevolerà l'utilizzo di internet attraverso l'apparecchio televisivo;
il nuovo sistema trasmissivo rappresenta, dunque, la nuova frontiera tecnologica alla quale i cittadini italiani devono mirare;
il passaggio al digitale deve avvenire in tempi effettivamente più celeri, adottando tutte le misure idonee affinché il sistema digitale si affermi nel nostro Paese al massimo entro due anni,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 16, al fine di adottare eventualmente interventi correttivi volti ad anticipare al 2010 il passaggio dal sistema trasmissivo analogico al digitale.
9/3194/18. D'Ulizia, Borghesi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nella ripartizione delle risorse finanziarie, trascura colpevolmente il settore dei beni culturali che rappresenta uno dei patrimoni fondamentali del nostro paese ed una risorsa importante per l'economia e che necessita invece di adeguate risorse per la sua tutela e valorizzazione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare risorse adeguate per la salvaguardia dei beni culturali e artistici che rappresentano un patrimonio inestimabile non solo dell'Italia ma dell'umanità intera.
9/3194/19. Adornato, Aprea, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame, in contrasto con quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, non destina le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale che è ormai giunta ad un livello insostenibile;
l'eccesso di pressione fiscale penalizza le imprese e i cittadini comprimendo fortemente i consumi e quindi la domanda interna con danno grave per le prospettive di sviluppo dell'economia;
la mancata riduzione della pressione fiscale è stata determinata dalla dissipazione di risorse prodotta complessivamente dal decreto-legge in esame e da quello analogo del luglio scorso, per un totale di circa 15 miliardi di euro, il che ha sostanzialmente reso impossibile una significativa riduzione delle imposte;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare, da subito, una rigorosa politica di contenimento della spesa corrente in modo da poter ridurre la pressione fiscale senza incidere negativamente sui saldi di bilancio e proseguendo la politica di risanamento di finanza pubblica concordata in sede europea.
9/3194/20. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame destina risorse del tutto insufficienti al mondo della scuola, caratterizzato da gravi difficoltà sia per quanto riguarda le strutture scolastiche sia per il personale docente che vive una situazione di notevole disagio economico a causa di retribuzioni di livello insufficiente;
la scuola rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita socio-culturale e per lo sviluppo economico del nostro Paese;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, anche nel corso della manovra di bilancio, per assegnare risorse adeguate alle scuole di ogni ordine e grado.
9/3194/21. Aprea, Adornato, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, unitamente all'analogo provvedimento varato nel luglio scorso disperde in mille rivoli una cifra complessiva di circa 15 miliardi di euro facendo perdere così un'importante occasione all'Italia per accelerare il processo di risanamento della finanza pubblica e per ridurre l'insostenibile pressione fiscale;
la reale motivazione di tali decreti-legge è stata solo quella di accontentare interessi e gruppi sociali che sostengono l'attuale maggioranza e non certo il perseguimento dell'interesse del Paese;
per tali precise regioni la politica finanziaria e di bilancio del nostro Paese è stata fortemente criticata dall'Unione europea,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di correggere la politica di bilancio adottando un rigoroso contenimento della dinamica della spesa corrente che costituisce la premessa indispensabile per ridurre la pressione fiscale e per aumentare investimenti in infrastrutture pubbliche, nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede di Unione Europea per il risanamento dei nostri conti pubblici.
9/3194/22. Armosino, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione, oltre a contenere disposizioni eterogenee, contiene norme che si sovrappongono a quelle già presenti in progetti di legge all'esame delle Camere,
nel medesimo parere viene, peraltro, evidenziata la presenza di numerose incongruità normative;
tale modo di legiferare contrasta con i più elementari principi di buona legislazione ed in quanto tale semplice,
chiara e agevolmente accessibile agli operatori del diritto e ai cittadini tutti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare, per il futuro, un modo di legiferare più consono ai principi di chiarezza del dettato normativo, al fine di migliorare la qualità della legislazione che appare, con particolare riferimento al provvedimento in esame, fortemente carente.
9/3194/23. Azzolini, Picchi, Boniver, Martino, Paoletti Tangheroni, Rivolta, Scajola, Valentini, Elio Vito.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame dispone che qualora, nell'ambito della procedura per la verifica e il monitoraggio dei singoli Piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni inadempienti si prefiguri il mancato rispetto delle misure previste dai Piani stessi, il Presidente del Consiglio diffidi la regione ad adottare tali misure;
nel caso in cui la regione non adempia alla diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta e gli oneri vengono messi a carico della regione stessa scaricando ancora una volta sui cittadini il «malgoverno» della sanità;
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori iniziative anche normative volte ad incentivare i comportamenti virtuosi delle regioni nella spesa sanitaria senza penalizzare i cittadini.
9/3194/24. Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Giardini, Mazzaracchio, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
il monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di legge e la modifica della normativa, qualora gli obiettivi non fossero stati raggiunti, è, in generale, un atto indispensabile se si vogliono risolvere realmente i problemi ed evitare che la stratificazione delle leggi nel tempo crei solo una inutile e costosa burocrazia,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, rifererendone i risultati al Parlamento entro un anno, e a valutare l'opportunità di adottare modifiche alla normativa qualora gli obiettivi non fossero stati raggiunti.
9/3194/25. Baldelli.
La Camera,
premesso che:
l'abbandono dell'opzione nucleare per la produzione di energia elettrica avvenuta nel nostro paese sull'onda emozionale dell'incidente di Chernobyl si sta rilevando per il sistema Italia dannosa e onerosissima e negativa per l'ambiente;
l'aumento notevolissimo del prezzo del petrolio e di gas naturale e l'incertezza degli approvvigionamenti determina per l'Italia costi pesantissimi e rischi notevoli;
sta riprendendo in vari paesi del mondo la realizzazione di centrali elettronucleari di nuova generazione e quindi molto più sicure rispetto al passato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconsiderare in tempi stretti l'opportunità di avviare anche nel nostro paese la realizzazione di un programma di centrali nucleari tale da consentire di diminuire in prospettiva l'assoluta dipendenza dalle fonti costituite da petrolio e metano.
9/3194/26. Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
diventa sempre più urgente fronteggiare l'emergenza del vasto e problematico fenomeno migratorio verso il nostro Paese ed a tale fine si rende necessario il potenziamento dell'ordine in termini di effettivi e di mezzi soprattutto tecnologici;
nel provvedimento non è presente un orientamento all'accrescimento dell'efficienza del corpo di polizia, né per quanto riguarda l'incremento delle retribuzioni dell'organico, né relativamente ad un aumento dei mezzi diretti a garantire una maggiore sicurezza per il cittadino;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare una parte adeguata delle risorse finanziarie all'aumento delle retribuzioni degli appartenenti alle forze dell'ordine ed all'incremento degli organi e della dotazione di mezzi allo scopo di rendere il Paese più sicuro e garantire una protezione maggiore ai cittadini.
9/3194/27. Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a prevedere il finanziamento di specifici interventi, puntualmente individuati;
tali interventi riguardano materie riconducibili a competenze legislative concorrenti ad ambiti materiali in cui si presentano spesso sovrapposizioni, non sempre facilmente risolvibili in base al criterio della prevalenza,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a delineare con maggiore precisione i criteri di competenza, allo scopo di individuare senza errori i destinatari dei finanziamenti che dovranno impegnarsi nel mettere in atto gli interventi previsti dal provvedimento stesso.
9/3194/28. Biancofiore, Bertolini, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione in quanto non vengono rispettati i requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dalla Carta costituzionale per l'emanazione dei decreti-legge;
gran parte delle norme ivi contenute non sono assolutamente urgenti ma contengono disposizioni che avrebbero potuto essere inserite in uno o più disegni di legge ordinari e sottoposte ad un esame più approfondito in Parlamento;
è palese la violazione della sentenza n. 29 del 1995 della Corte costituzionale che prevede che se un decreto legge manca dei requisiti di necessità e di urgenza (come è evidente nel provvedimento), si verifica un grave vizio in procedendo;
non è stato rispettato il principio previsto dalla sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale secondo cui i requisiti di necessità e di urgenza, previsti per l'emanazione di un decreto-legge, devono caratterizzare anche le norme inserite in sede di conversione. Pouiché numerose disposizioni inserite nel provvedimento sono evidentemente prive di tali requisiti si verifica un coinvolgimento della stessa legge di conversione nel difetto del requisito stesso;
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, una tecnica legislativa che sia più conforme tanto alle
disposizioni costituzionali, quanto alle sentenze della Consulta in materia di decretazione d'urgenza.
9/3194/29. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 34, di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro superstiti le provvidenze previste a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo;
tale estensione non è invece prevista specificatamente per i sindaci e gli amministratori locali vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche e ai loro familiari superstiti,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere a tutti i soggetti sopracitati, e quindi anche agli amministratori locali vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle pubbliche funzioni che possono essere senz'altro considerati a tutti gli effetti come vittime del dovere, tutte le provvidenze previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore di queste ultime.
9/3194/30. Brancher, Gioacchino Alfano, Berruti, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto in esame prevede un modesto finanziamento, per la realizzazione del sistema MOSE di Venezia, ovvero per il progetto per la salvaguardia della laguna della città di Venezia;
il progetto dell'opera MOSE frutto di decenni di studi e comparazioni tra progetti alternativi è stato fortemente sostenuto dal precedente Governo;
gli stanziamenti previsti a favore della predetta opera pubblica appaiono tuttavia insufficienti,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare risorse aggiuntive per i lavori del MOSE di Venezia, opera che rappresenta indubbiamente uno dei più grandi impegni dello Stato nell'ambito della difesa, dell'ambiente e la tutela dei beni culturali.
9/3194/31. Campa, Aracu, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare risorse adeguate in favore del settore dello spettacolo.
9/3194/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Carlucci, Aprea, Adornato, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare allo spettacolo nelle sue varie forme risorse adeguate al ruolo che questo svolge nella vita economica e sociale del Paese.
9/3194/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Baiamonte, Bocciardo.
La Camera,
premesso che:
nel gennaio del 2007 è stata riavviata la produzione nelle miniere carbonifere del Sulcis, per le quali si prevede, oltre all'estrazione, la creazione di una centrale di produzione elettrica;
pure essendo stata prevista la cessazione degli incentivi cosiddetti CIP 6 assimilate, cioè i sovrapprezzi in bolletta per i produttori che utilizzano combustibili diversi dal petrolio, ma comunque non rinnovabili, il carbone della Sardegna rientra pienamente nel concetto che sta alla base del CIP 6 assimilate e cioè il costo evitato di combustibile (CEC);
nonostante gli evidenti contrasti all'interno del Governo è chiaro che a fronte dell'incremento del costo del petrolio e del gas importati dall'estero è opportuno utilizzare qualsiasi fonte garantisca una produzione energetica, in particolare se interna al Paese, prevedendo eventualmente misure di compensazione supplementari ed adeguate a rientrare nei parametri di Kyoto;
l'utilizzo di energia elettrica prodotta da carbone, incentivata da un lato e disponibile a buon prezzo dall'altro può favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Sardegna. Spetterebbe poi alla Regione, con propri provvedimenti, assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare l'impatto ambientale delle suddette produzioni,
impegna il Governo
a valutare la possibilità che, limitatamente al territorio regionale, sia ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, la produzione di elettricità da combustibili fossili prodotti nella Regione, nonché ottenuta mediante l'utilizzo del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002.
9/3194/34. Cicu, Marras, Brusco, Colucci, Cossiga, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Fontana, Ponzo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, all'articolo 38, contiene disposizioni relative al potenziamento ed all'interconnessione del registro generale del casellario giudiziale;
appare essenziale per il funzionamento del sistema giustizia la creazione di un sistema informatico integrato evitando di ricorrere a sistemi informatici tra loro non integrati e per questo più costosi;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di creare un sistema organico ed integrato delle banche dati nel settore della giustizia per garantire un migliore funzionamento del servizio reso agli operatori della giustizia e ai cittadini.
9/3194/35. Costa, Bondi, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Pecorella, Mario Pepe, Vitali.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge in esame, prevedendo l'integrazione finanziaria della dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito, nonché l'ampliamento del novero dei soggetti ammessi al riparto di tali risorse, ribadisce la validità e l'efficacia di questo meccanismo di finanziamento per volontariato e ricerca introdotto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;
risulta tuttavia che la distribuzione dei fondi del 5 per mille ai soggetti beneficiari
sia in ritardo, non rispettando in tal modo la libera scelta dei cittadini;
appare opportuna l'adozione di ulteriori iniziative normative volte all'eliminazione del tetto alla spesa derivante dall'applicazione della misura del 5 per mille,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare con sollecitudine le iniziative finalizzate al rispetto pieno delle scelte dei cittadini.
9/3194/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo,Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Volontè, Luciano Rossi, Formisano, Brigandì.
La Camera,
premesso che:
le misure in materia di occupazione contenute nel decreto-legge in esame sono prevalentemente improntate a dilatare la spesa pubblica, configurando interventi di carattere contingente e senza alcuna organicità;
in quest'ottica esse sono in aperto contrasto con le finalità di sviluppo e di equità dichiarate nel titolo del provvedimento stesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre allo studio ulteriori interventi per l'occupazionerealmente finalizzati allo sviluppo e all'equità.
9/3194/37. Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Baldelli.
La Camera,
premesso che:
al comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, relativo all'istituzione e alla gestione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, manca un apposito richiamo al ruolo che la Regione Sicilia svolge, in relazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;
ritenuto che sia indispensabile sentire, in ossequio al principio di sussidiarietà, per la problematica evidenziata nel primo capoverso della premessa la Regione Sicilia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione dell'istituzione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, la consultazione della Regione Sicilia, al fine di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà.
9/3194/38. Fallica, Dell'Elce, Brusco, Cicu, Colucci, Cossiga, Ferrigno, Fontana, Ponzo.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere adeguate risorse finanziarie anche a favore delle linee metropolitane della Regione Veneto, al fine di migliorare il sistema della viabilità urbana e del trasporto locale.
9/3194/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Marinello, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche alle altre grandi
città i finanziamenti già previsti a favore delle città di Roma, Napoli e Milano, per le linee metropolitane.
9/3194/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Campa, Uggè, Aracu, Cesaro, Zanetta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, finalizzato tra l'altro al rilancio dell'economia, nell'allocazione delle risorse per il settore della scuola trascura le scuole paritarie;
le scuole paritarie, svolgono un servizio pubblico fondamentale, consentendo la realizzazione della effettiva libertà di scelta nell'educazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo stanziamento di ulteriori ed adeguate risorse finanziarie per la scuola pubblica in generale ed, in particolare, per le scuole paritarie.
9/3194/41. Garagnani, Aprea, Carlucci, Adornato, Lainati, Palmieri, Pescante.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca disposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario da trasfusioni di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;
le risorse destinate a coprire le maggiori spese derivanti da tali misure appaiono del tutto insufficienti ed inadeguate;
il Ministero della salute si era impegnato a risarcire, con un piano pluriennale accettato anche dalle associazioni dei malati e dei loro familiari, somme nettamente superiori,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a reperire le necessarie risorse finanziarie per i risarcimenti ed evitare così di tradire le aspettative di migliaia di famiglie duramente colpite.
9/3194/42. Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi.
La Camera,
premesso che:
da più parti si sottolinea la necessità di rilanciare una politica di edilizia economica e popolare, convenzionata o sovvenzionata, reimpostando una politica di settore che nei decenni pregressi ha consentito di smussare gran parte delle tensioni sociali relative alla lotta per la casa;
la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ha consentito di ripianare i bilanci degli enti dimettenti, ma ha privato la mano pubblica di una «massa di manovra» da utilizzare per fini sociali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di realizzare una più incisiva politica pubblica della casa, individuando già nella prossima legge Finanziaria ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dagli articoli 21 e 41 del provvedimento in esame, nonché evidenziando i criteri per l' individuazione delle aree demaniali utilizzabili;
a valutare la possibilità di istituire un Fondo presso la Cassa depositi e prestiti che fornisca ai comuni mutui agevolati
per l'avvio di programmi di edilizia convenzionata o agevolata.
9/3194/43. Germanà, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire un sostegno economico per quei comuni il cui dissesto sia dovuto alle suddette controversie e per i quali il pagamento del credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile entro 31 dicembre 2007.
9/3194/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Giacomoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, come il precedente decreto in materia economico finanziaria (il n. 81 del 2 luglio 2007), destina le maggiori entrate tributarie realizzate rispetto alle previsioni alla spesa pubblica, al sostegno dei soggetti incapienti ed a taluni interventi infrastrutturali;
tali previsioni appaiono in contrasto con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2007 che prevede la destinazione delle risorse alla riduzione dello stock del debito pubblico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, in futuro, una parte significativa delle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni realizzate alla restituzione di una somma pro quota a ciascun contribuente in sede di pagamento dell'imposta sul reddito.
9/3194/45. Jannone, Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Conte, Della Vedova, D'Ippolito, Lenna.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse necessarie alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrati e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati) previsto nella legge finanziaria per il 2007, e per il conseguimento, entro il 2010, dell'obiettivo della copertura territoriale fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
9/3194/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Prestigiacomo, Rosso, Santori, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, una tecnica legislativa più conforme alle regole di drafting.
9/3194/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Ravetto, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Verro, Zorzato.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a regolamentare il settore delle biomasse legnose secondo criteri che obblighino
alla riemersione dei soggetti operanti nel settore.
9/3194/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Romele, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Marinello, Misuraca, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene disposizioni relative alla crescita della competitività delle imprese del sistema Italia, che si ritiene opportuno rilanciare con provvedimenti che abbattano il costo del lavoro; si tratta, in particolare di provvedimenti di forte defiscalizzazione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi aziendali risultanti da contratti collettivi aziendali o da contratti di lavoro privati mediante introduzione di un'imposta sostitutiva ai fini dell'IRPEF, con l'aliquota tra il 10 ed il 20 per cento,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di destinare, in futuro, quota delle maggiori entrate all'adozione di provvedimenti di defiscalizzazione analoghi a quelli richiamati nella premessa.
9/3194/49. Luciano Rossi, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre misure concrete ed efficaci per rendere più agevole la partecipazione delle madri lavoratrici al mondo del lavoro, anche al fine di arginare il preoccupante declino della natalità.
9/3194/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Rosso, Santori, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.
La Camera,
premesso che:
la sicurezza deve essere ogni giorno garantita dalle forze di polizia che, anche soltanto per l'alto rischio che comporta l'adempimento del loro lavoro, avrebbero diritto ad un miglioramento della loro posizione economica;
nel provvedimento in esame non viene dedicata la necessaria attenzione alle esigenze delle forza di polizia, dal momento che non vengono destinate risorse finanziarie ad un incremento delle loro retribuzioni,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a destinare ulteriori risorse finanziarie ad un miglioramento dello status economico del corpo di polizia, al fine di incentivare e premiare l'impegno delle forze dell'ordine nel rendere il Paese più sicuro e di garantire una protezione maggiore ai cittadini.
9/3194/51. Santelli, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame nel distribuire ingenti risorse non tiene in nessun conto le esigenze e i problemi dell'agricoltura, che rappresenta una componente essenziale della nostra economia;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, per il futuro, risorse adeguate al sostegno dell'agricoltura sotto il profilo economico e sociale.
9/3194/52. Santori, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame contiene numerose disposizioni di spesa prive di una logica complessiva;
manca nel provvedimento un'adeguata attenzione ai problemi della sicurezza dei cittadini senza la quale non è possibile alcuno sviluppo e progresso economico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, per il futuro, maggiori risorse finanziarie al miglioramento delle retribuzioni delle forze dell'ordine ed al potenziamento delle dotazioni organiche e strumentali.
9/3194/53. Scajola, Azzolini, Boniver, Martino, Paoletti Tangheroni, Picchi, Rivolta, Valentini, Elio Vito, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
le misure previste nel decreto-legge in esame hanno disperso in mille rivoli il maggior gettito fiscale, ottenuto con sacrificio dai cittadini;
tali risorse sono state sottratte alla realizzazione di uno specifico impegno preso dal Governo con Bruxelles, relativamente alla riduzione del deficit e, conseguentemente, del debito;
nella migliore delle ipotesi, l'Italia sarà in grado di onorare l'impegno con Bruxelles con un anno di ritardo;
impegna il Governo
ad adottare celermente tutte le iniziative finalizzate al perseguimento del rispetto dei parametri di Maastricht.
9/3194/54. Stagno D'Alcontres, Romagnoli, Tondo, Tremonti, Caligiuri, Cosentino, Iannarilli, Nan.
La Camera,
impegna il Governo
a prevedere interventi volti a rendere maggiore la partecipazione dei capitali privati sulle politiche di riduzione del disagio abitativo.
9/3194/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Stradella, Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
La Camera,
premesso che:
uno dei problemi più pressanti dell'economia italiana è costituito dalla nostra pressoché totale dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti energetici, peraltro costituiti in larga prevalenza da idrocarburi sempre più costosi e provenienti da aree politicamente instabili;
è evidente inoltre l'effetto negativo sull'atmosfera della combustione di enormi quantità di idrocarburi e carbone per produrre energia elettrica, il che deve far riconsiderare la validità delle scelte compiute in passato dal nostro Paese, unico fra i paesi industrializzati ad abbandonare la fonte nucleare per la produzione di energia elettrica;
dalle fonti rinnovabili non è allo stato attuale possibile attendere un contributo significativo alla produzione di energia;
le previsioni sui consumi nei prossimi anni di energia, specie elettrica, nel nostro Paese sono di crescita costante,
impegna il Governo
a valutare in tempi brevi l'opportunità di attingere anche alla fonte nucleare per la produzione di energia elettrica, in condizioni
di sicurezza, a costi contenuti e ad impatto zero sull'ambiente.
9/3194/56. Tortoli, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella.
La Camera,
premesso che:
i commi 1 e 4 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, relativamente agli interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto merci in Calabria e nello Stretto di Messina, recano risorse insufficienti a fronteggiare le difficoltà nella circolazione, che si stanno determinando a causa della forte restrizione del traffico per lo svolgimento di lavori nel tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Bagnara Calabra,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere ulteriori finanziamenti a sostegno del trasporto merci in Calabria e nello stretto di Messina, al fine di attenuare il disagio che la restrizione del traffico nel predetto tratto autostradale sta già determinando.
9/3194/57. Uggè, Campa, Aracu, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Zanetta, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
la tecnica della novellazione, in numerose disposizioni del decreto in esame, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalle circolari dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma o un periodo o una lettera, anche nel caso in cui si modifichi una singola parola;
manca la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
il provvedimento non è corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, provvedimenti corredati delle relazioni indicate in premessa e ad utilizzare correttamente la tecnica della novellazione.
9/3194/58. Verdini, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene molte disposizioni non urgenti e necessarie, in quanto non di immediata applicazione, tanto da non presentare i requisiti della necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
è indispensabile agire sul fronte della riduzione del debito pubblico utilizzando le maggiori entrate fiscali per consentire il rispetto dei vincoli europei,
impegna il Governo
ad adottare, in futuro, una tecnica legislativa, maggiormente rispettosa delle disposizioni costituzionali in materia di decretazione d'urgenza;
a valutare l'opportunità di utilizzare, per il futuro, le entrate derivanti dal surplus fiscale per la riduzione del debito pubblico.
9/3194/59. Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Pecorella, Mario Pepe.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta un'ulteriore dissipazione di risorse finanziarie che dovevano essere invece impiegate per ridurre il deficit e l'indebitamento dello Stato e per ridurre l'intollerabile pressione fiscale gravante sui cittadini e sulle imprese;
il provvedimento aumenta ulteriormente la spesa pubblica corrente alla cui crescita sarebbe invece necessario ed urgente porre un freno;
l'Unione Europea ha criticato fortemente questo provvedimento in quanto, assieme a quello analogo varato nel luglio scorso, comporta l'allungamento di un anno del piano di azzeramento del disavanzo statale concordato con l'Unione Europea,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di impiegare le risorse finanziare aggiuntive, eventualmente a disposizione, per finalità «virtuose» sotto il profilo economico e quindi in linea con gli interessi reali del Paese.
9/3194/60. Elio Vito, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 35, prevede un Fondo a favore delle zone svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
nessun beneficio è previsto a favore di quei comuni svantaggiati confinanti con Stati esteri né è delineata per tali comuni la possibilità di finanziare dei progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, come invece è disposto per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai comuni confinanti con gli Stati esteri la possibilità di attingere al Fondo per le zone di confine svantaggiate, prevedendo il finanziamento per progetti diretti allo sviluppo economico e sociale dei loro territori.
9/3194/61. Zanetta, Aracu, Campa, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto non vengono rispettati i requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dalla Costituzione per l'emanazione di decreti-legge, dal momento che la maggior parte delle norme ivi contenute non sono assolutamente urgenti e contengono disposizioni che potevano assumere la forma di disegni di legge ordinari, in modo da venir esaminati in maniera più approfondita dal Parlamento;
il Senato ha aggravato ulteriormente le caratteristiche negative del provvedimento apportando delle modifiche al testo iniziale che hanno reso ancora più disorganico il contenuto;
le norme inserite nel provvedimento non fanno parte di un disegno logico e omogeneo ma sono, al contrario, eterogenee e lontane da un disegno credibile di politica economica e finalizzate, senza alcun dubbio, a disperdere risorse finanziarie preziose, impedendo all'economia del Paese di riprendere quota e di rispettare gli impegni di risanamento finanziario assunti verso l'Unione europea,
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, una tecnica legislativa più rispettosa del dettato costituzionale in materia di decretazione d'urgenza
e ad evitare di disperdere risorse finanziarie preziose con provvedimenti privi di logica economica e tali da recare danno all'economia del Paese.
9/3194/62. Paroli, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in una pluralità di settori dell'ordinamento senza procedere ad adeguate forme di coordinamento con la vigente disciplina;
nel parere espresso dal Comitato per la legislazione il 7 novembre 2007 si suggerivano numerosi interventi sul testo volti a migliorare l'efficacia e la chiarezza delle disposizioni;
la Commissione Bilancio non ha tuttavia proceduto ad alcuna modifica del testo, privilegiando l'esigenza di una rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento, né le suddette proposte - pur ripresentate come emendamenti per l'esame in Assemblea - sono state prese in considerazione nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione su cui il Governo ha posto la questione di fiducia nella seduta del 19 novembre,
impegna il Governo
a tener conto, per il futuro, in sede di presentazione di emendamenti interamente sostitutivi oggetto di questione di fiducia, dei suggerimenti volti al perfezionamento del testo avanzati nelle sedi parlamentari proprie.
9/3194/63. Giudice.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare, eventualmente già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, adeguate risorse per il completamento della metanizzazione nel Mezzogiorno.
9/3194/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Brusco, Cicu, Colucci, Cossiga, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.
La Camera,
premesso che:
alcuni articoli del decreto in esame e, in particolare, gli articoli 3-bis e 39, comma 4-bis, sono volti a novellare norme contenute in testi regolamentari;
l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato,
impegna il Governo
ad astenersi, in futuro, dal procedere a modificare, con atti normativi aventi rango primario, il contenuto di testi non aventi forza di legge.
9/3194/65. Bruno, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il comma 382-sexies dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, aggiunto dall'articolo 26 del decreto in esame, prevede che, ai fini della produzione energetica, le biomasse possano essere sostituite da non meglio identificati «altri combustibili di origine non agricola»;
nonostante l'energia prodotta da tali combustibili non abbia diritto ai certificati verdi, sembra aprirsi la strada ad impianti misti, che bruciano indistintamente biomasse e rifiuti, senza assicurare
ai cittadini nemmeno le garanzie di filtraggio che offrono i termovalorizzatori;
si sono già verificati casi di impianti di biomasse «sorpresi» a bruciare rifiuti urbani tra un carico «verde» e l'altro,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine escludere l'utilizzabilità degli impianti destinati a produrre energia da biomasse dall'utilizzo di combustibili non rinnovabili.
9/3194/66. Franzoso, Bernardo, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di escludere le biomasse provenienti da Paesi extracomunitari da qualsiasi incentivo per la produzione di energia elettrica o termica.
9/3194/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai sindaci e agli amministratori locali, colpiti da azioni criminose e ai loro familiari le provvidenze previste per le vittime del dovere.
9/3194/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, appesantito e peggiorato nel corso dell'esame al Senato, contiene numerose norme per le quali non ricorrono affatto i requisiti costituzionali di necessità e urgenza necessari per l'emanazione di decreti-legge;
il provvedimento rappresenta inoltre una palese violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, delle legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che stabilisce testualmente che «le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011» nonché alla riduzione della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, in quanto vengono distribuite e disperse per finalità del tutto eterogenee, risorse pari ad oltre 7 miliardi di euro e viene sostanzialmente lasciata invariata l'elevatissima pressione fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ridurre, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, l'insopportabile pressione fiscale, riportando contestualmente sotto controllo la dinamica eccessiva della spesa pubblica corrente che rappresenta il problema più importante da risolvere.
9/3194/69. Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame rappresenta l'esatto contrario di quello che sarebbe necessario per la nostra economia, in quanto, come il precedente ed analogo decreto-legge del luglio 2007, aumenta indiscriminatamente la spesa, mentre sarebbe necessaria una rigorosa azione di contenimento della spesa corrente come premessa indispensabile alla riduzione della pressione fiscale che ha raggiunto un livello insostenibile, pressione che sta strangolando l'economia e deprimendo il potere d'acquisto dei cittadini;
è stata persa un'occasione storica per accelerare il risanamento della finanza pubblica utilizzando, a tale scopo, le maggiori entrate fiscali rispetto alle previsioni iniziali che si stanno verificando nel corso del corrente anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere, per il futuro, l'impostazione complessiva della politica fiscale, avviando un'azione di rigido contenimento della dinamica della spesa corrente, finalizzato a ricavare lo spazio per aumentare le spese di investimento in infrastrutture, finanziando, in particolare, le grandi opere avviate con la legge obiettivo approvata nel corso della passata legislatura.
9/3194/70. Zorzato, Armosino, Angelino Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame non pone alcuna attenzione all'ambito dei beni culturali;
il nostro Paese detiene oltre il 50 per cento dei beni artistici ed archeologici mondali e ha l'obbligo di conservare e valorizzare tale immenso patrimonio;
tali beni rappresentano uno dei pilastri fondamentali dell'offerta turistica nazionale e quindi della nostra economia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare le risorse adeguate alla tutela e valorizzazione dei beni artistici e archeologici.
9/3194/71. Lainati, Adornato, Aprea, Carlucci, Garagnani, Palmieri, Pescante.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede la nomina di un commissario ad acta per le regioni che siano inadempienti in materia di attuazione dei Piani di risanamento in ambito di spesa sanitaria;
tale previsione comporta dei tempi di attuazione che rischiano di aggravare situazioni di per sé già emergenziali,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volta a prevedere sanzioni per le regioni inadempienti mediante una progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni.
9/3194/72. Lenna, Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché siano previste ulteriori misure finanziarie a sostegno della riforma dell'organizzazione comune di mercato per i
prodotti ortofrutticoli in grado di garantire l'integrità della filiere ortofrutticole (dalla produzione agricola alla trasformazione e alla commercializzazione), la tenuta e l'incremento dei livelli occupazionali.
9/3194/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Licastro Scardino, Grimaldi, Giro, Giuseppe Fini, Marinello, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46-quater del decreto in esame interviene nel settore della pesca regolando il recupero degli aiuti che l'Unione europea ha considerato illegittimamente erogati dallo Stato;
tuttavia la crisi del settore della pesca è gravissima, sia in termini di riduzione del pescato, che di aumento dei costi di gestione (in particolare con riferimento al gasolio), che addirittura di ritardo nell'erogazione delle provvidenze, come ad esempio quella relativa al fermo pesca;
è opportuna una rivisitazione dell'intera fiscalità di settore, al fine di non deprimere ulteriormente un'attività e una cultura che da millenni contraddistinguono le popolazioni che abitano la penisola,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di sospendere gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per almeno i due periodi di imposta successivi.
9/3194/74. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46-quater del decreto in esame provvede al recupero degli aiuti di Stato in materia di pesca che la Unione europea ha dichiarato illegittimi;
nella medesima situazione si trovano 7.500 imprese agricole della Regione Sardegna messe in crisi dalla cancellazione operata dall'Unione europea degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 44 del 1988; la vicenda, iniziata ormai venti anni fa sotto forma di sostegno alle aziende agricole che avevano subito danni, sembra avviarsi a conclusione con aziende poste all'asta e famiglie sul lastrico;
la posposizione del pagamento del debito al luglio 2008 è un palliativo che altro non farà che allungare l'agonia delle aziende agricole coinvolte, peraltro facendo ulteriormente lievitare gli interessi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di convocare, con urgenza, un tavolo di concertazione trilaterale tra Stato, Regione Sardegna e banche ai fini della forfetizzazione e posposizione del debito arbitrariamente caricato sulle imprese agricole sarde e a predisporre un piano di recupero degli aiuti illegittimamente erogati ai sensi della normativa comunitaria sulla falsariga di quanto già avvenuto per il credito peschereccio o le quote-latte, oltre che di rientro del debito della aziende.
9/3194/75. Marras, Cicu, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
l'allarme lanciato sulla stampa e sulle reti televisive, in relazione alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti locali, preoccupa fortemente per la caratteristica di tali strumenti di creare debiti occulti a carico dei
bilanci futuri degli enti medesimi, debiti che si scaricherebbero sui cittadini sotto forma di imposte e tasse comunali;
in tale ambito il federalismo mostra un volto perverso fatto di proliferazione di enti impositori e semi-impossibilità ad esercitare adeguate azioni di controllo preventivo, sino ad arrivare al paradosso di un ente che «scommette» sul fallimento dell'Italia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre disposizioni che vietino agli enti territoriali di qualsiasi livello la sottoscrizione di strumenti finanziari che si configurino come scommesse sul futuro;
ad intervenire presso il sistema bancario al fine di richiedere la ricontrattazione degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali che si configurino a maggior rischio o per i quali il prezzo del prodotto non è stato reso noto all'atto della sottoscrizione;
ad intervenire presso il sistema bancario affinché siano rese palesi le «commissioni occulte» lucrate dagli istituti di credito all'insaputa degli enti territoriali;
a valutare la possibilità di nominare un organismo che valuti caso per caso i contratti già sottoscritti dagli enti territoriali e che provveda a segnalare agli enti interessati la possibilità di azione giudiziaria in caso di violazione della legge bancaria relativamente a: mancata trasparenza contrattuale e nelle comunicazioni, mancata comunicazione del prezzo, eccessivo sbilanciamento del contratto in favore del proponente, mancato accertamento delle capacità del sottoscrittore in materia finanziaria.
9/3194/76. Della Vedova, Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
La Camera,
impegna il Governo
ad individuare, eventualmente già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, ulteriori risorse adeguate destinate alla sperimentazione scolastica anche con particolare riferimento alla prosecuzione del progetto pilota denominato ski college.
9/3194/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede una serie di misure nel complesso limitative e penalizzanti sotto il profilo economico e finanziario, che non produrranno nessun beneficio per lo sviluppo e la competitività del Paese;
in particolare, per quanto riguarda le opere pubbliche nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione, gli interventi si rivelano insufficienti rispetto all'esigenza di riprendere il percorso iniziato dal precedente Governo Berlusconi, nel rilanciare la realizzazione delle grandi opere pubbliche in tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere maggiori risorse finanziarie da destinare al nuovo piano economico-finanziario di ANAS S.p.A, al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche fortemente rallentata nell'ultimo anno.
9/3194/78. Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Salerno, Uggè.
La Camera,
premesso che:
nella clausola di copertura del provvedimento in esame parte delle risorse viene reperita mediante taglio del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) istituito dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003, riducendo ulteriormente il sostegno alle aree meridionali del Paese. Il taglio è di 1.100 milioni di euro per il 2007, mentre per gli anni 2008 e 2009 l'intera copertura è a carico del FAS;
l'osservazione che le disponibilità del FAS sono ridondanti si scontra con l'evidenza e la portata dei problemi delle regioni meridionali e mostra viceversa tutta l'incapacità di spesa dell'attuale Governo, incapacità che può essere anche intesa come mossa pre-elettorale scientemente preordinata;
se infatti la Casa delle libertà era riuscita ad accrescere fortemente la spesa infrastrutturale è opportuno ricorda che la Corte dei Conti nel suo rapporto sul bilancio 2006 ha riferito che con il Governo Prodi si è avuta una netta inversione di tendenza: le minori risorse per investimento previste comunque poi non vengono spese, per essere successivamente stornate ad altri scopi, di stampo maggiormente elettorale,
impegna il Governo
ad evitare qualsiasi ulteriore storno dalle disponibilità del FAS e a prestare maggiore attenzione alla spesa per il Mezzogiorno.
9/3194/79. Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, una migliore tecnica legislativa, in modo da garantire il rispetto delle regole generali sulla formulazione dei testi normativi e per assicurare una chiara lettura della norme a vantaggio degli operatori del diritto e dei cittadini.
9/3194/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Gregorio Fontana, Ponzo, Dell'Elce, Brusco, Cicu, Colucci, Cossiga, Fallica, Ferrigno.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, notevolmente peggiorato e appesantito nel corso dell'esame al Senato, rappresenta l'esatto contrario di quanto sarebbe necessario per risanare la finanza pubblica e sostenere la ripresa economica e produttiva del Paese, in quanto distribuisce senza nessun criterio organico di politica economica ingenti risorse, per circa 7 miliardi di euro, che potevano essere impiegate in modo molto più utile per gli interessi generali del Paese;
in particolare, il decreto trascura e penalizza fortemente, al di là di alcuni piccoli interventi di facciata, il Mezzogiorno, prevedendo, all'articolo 47, comma 1, lettera a), tra i mezzi di copertura di questo pessimo provvedimento, la riduzione di ben 1.100 milioni di euro del Fondo per le aree sottoutilizzate e cioè del Fondo destinato specificatamente al sostegno del Mezzogiorno e delle isole che era stato dotato di risorse cospicue dal Governo Berlusconi a partire dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003;
la predetta grave penalizzazione del Mezzogiorno si aggiunge all'altrettanto pessima decisione di bloccare la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina che tanto avrebbe giovato non solo all'economia siciliana, ma anche a quella dell'intero Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di correggere questa impostazione della politica finanziaria
e di bilancio penalizzante nei confronti del Mezzogiorno ed adottare le conseguenti iniziative normative volte a reintegrare il Fondo per le aree sottoutilizzate.
9/3194/81. La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame non contiene solo disposizioni di immediata applicazione, ma anche norme che «dilatano» nel tempo l'inizio dei propri effetti, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione che prevede la necessità e l'urgenza per l'emanazione dei decreti legge,
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, provvedimenti che rispettino i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione e contengano disposizioni di immediata applicazione.
9/3194/82. Laurini, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino, Paniz, Pecorella, Mario Pepe, Vitali.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene disposizioni per la realizzazione del sistema Alta velocità;
è urgente dotare il sistema TAV, il sistema ferroviario ed il trasporto metropolitano nella regione Veneto di adeguate infrastrutture,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, eventualmente già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, adeguate risorse per:
a) la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Verona-Padova e della linea ferroviaria Milano-Verona;
b) il potenziamento dell'accessibilità stradale alla metropolitana di superficie per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso, con particolare riferimento alla realizzazione di sottopassaggi stradali ai fini dell'eliminazione dei passaggi a livello;
c) la realizzazione di un sistema ferroviario integrato di trasporto pubblico che colleghi le città di Venezia, Padova e Treviso.
9/3194/83. Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure economico-finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'equità e dello sviluppo;
a tal fine le risorse dell'extragettito vengono disperse in una serie di interventi di carattere contingente e settoriale;
in eguale maniera il Governo nello scorso luglio aveva distribuito oltre sette miliardi di euro di risorse;
questo comportamento è stato duramente stigmatizzato dall'Unione europea, in quanto tale utilizzo dell'extragettito comporterà il rinvio del rientro dal deficit di un anno rispetto agli impegni presi dal Governo con Bruxelles,
impegna il Governo
a non disattendere gli impegni presi in sede comunitaria e a perseguire il risanamento
dell'economia italiana attraverso il raggiungimento dei parametri di Maastricht.
9/3194/84. Nan, Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Pili, Romagnoli, Stagno D'Alcontres, Tondo, Tremonti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nell'ambito delle allocazioni delle risorse, trascura il settore delle nuove tecnologie informatiche;
la promozione e la diffusione delle tecnologie informatiche rappresenta un elemento fondamentale per la modernizzazione del nostro sistema-Paese e per l'allineamento con i Paesi europei più avanzati,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare maggiori risorse per la promozione e diffusione delle tecnologie informatiche.
9/3194/85. Palmieri, Aprea, Adornato, Carlucci, Garagnani, Lainati, Pescante.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede di istituire un budget annuale per ciascuna azienda titolare di autorizzazioni di immissione in commercio di farmaci;
tale misura appare illiberale, artificiosa, inefficace ed inaffidabile e, soprattutto, rischia di condizionare pesantemente la ricerca farmacologica, penalizzando lo sviluppo di farmaci innovativi e di conseguenza la possibilità per i cittadini di usufruire di cure appropriate,
impegna il Governo
a non penalizzare, in futuro, la ricerca scientifica in generale ed in particolare nel campo farmaceutico.
9/3194/86. Palumbo, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure finalizzate, nelle intenzioni del Governo, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di equità sociale;
le consistenti risorse impegnate per la realizzazione di tali obiettivi vengono, purtroppo, disperse in misure di carattere contingente e non organiche che produrranno una inevitabile dilatazione della spesa pubblica;
tali sono le disposizioni contenute in materia di occupazione che appesantiscono (o non migliorano) la posizione dei lavoratori invece di favorirla, con effetti distorsivi nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, per il futuro, interventi che non disperdano i miglioramenti apportati al mercato del lavoro nella scorsa legislatura.
9/3194/87. Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni tra loro eterogenee non rispettando le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
è indispensabile evitare, per il futuro, il ricorso a provvedimenti omnibus che contengono disposizioni varie e non
coerenti con i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare, per il futuro, provvedimenti omogenei sotto il profilo contenutistico, rispettando i principi individuati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
9/3194/88. Mario Pepe, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Pecorella, Vitali.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assegnare adeguate risorse a favore dello sport dilettantistico ed in particolare al potenziamento e rinnovamento dell'impiantistica sportiva.
9/3194/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Pescante, Adornato, Aprea, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Salerno, Luciano Rossi, Airaghi.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a reperire risorse finanziarie aggiuntive al fine di rafforzare ulteriormente gli interventi per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia e del trasporto ferroviario sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo, nonché del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.
9/3194/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Attili, Lomaglio, Rotondo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico;
a tale Fondo affluiscono risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non profit, banche, società finanziarie, nonché le risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative e finanziarie volte a incrementare le risorse a disposizione del Fondo citato in premessa, anche al fine di garantire la copertura dei costi connessi alle attività derivanti ai comuni costieri dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e per consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera», destinando loro una quota significativa delle erogazioni del Fondo stesso.
9/3194/91. Cialente, Rotondo, Maderloni, Attili, Aurisicchio.
La Camera,
premesso che:
limitatamente all'anno 2006, la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori può essere effettuata entro il 15 ottobre 2007; inoltre, è stato previsto un più ampio termine (15 novembre 2007) per i soggetti che nell'anno 2006 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
gli operatori hanno riscontrato difficoltà nell'acquisizione dei dati necessari per l'espletamento dell'adempimento e, più in generale, connesse con il nuovo obbligo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a ritenere valide, solo per il periodo d'imposta 2006, tutte le trasmissioni, purché effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
9/3194/92. Maderloni, Aurisicchio, Cialente, Attili, Lomaglio
La Camera,
premesso che:
la legge 26 gennaio 1980, n. 16, prevede la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori;
non sono previste misure per l'indennizzo dei cittadini italiani profughi dalla Repubblica democratica del Congo, già Zaire, a seguito dei conflitti verificatisi in tale territorio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere ai cittadini ed alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della Repubblica democratica del Congo, a seguito dei conflitti verificatisi in tale territorio, i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla relativa interpretazione autentica di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
9/3194/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Pettinari, Fumagalli, Bandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte a favorire i soggetti danneggiati da trasfusioni infette;
l'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 prevede che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato;
l'indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito dì somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. I benefici spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;
l'indennizzo spetta anche alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui sopra ed alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie,
nonché ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo devono presentare alla ASL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno;
molti soggetti interessati in possesso dei requisiti, che hanno presentato domanda di indennizzo, hanno ricevuto un diniego per decorrenza dei termini;
va sottolineata la rilevanza sociale della questione e la particolare, delicata e difficile condizione dei soggetti in questione;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative e finanziarie volte a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che hanno presentato domanda di indennizzo e hanno ricevuto un diniego per decorrenza dei termini, di ripresentare la domanda, purché non siano trascorsi più di dieci anni dalla conoscenza del danno.
9/3194/94. Rotondo, Zanotti, Maderloni, Trupia, Fumagalli, Aurisicchio.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a integrare le risorse a disposizione delle erogazioni per il settore dell'editoria.
9/3194/95. (Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Leoni, D'Antona, Nicchi, Maderloni, Bandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra le altre cose, misure volte alla stabilizzazione di lavoratori precari;
con l'articolo 1, comma 417, della legge n. 296 del 2006, al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è stato istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato;
il comma 418 dell'articolo 1 della citata legge, prevedeva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, fossero fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne avrebbero fatto richiesta. Nella definizione dei criteri devono essere, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione;
a tutt'oggi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta emanato creando ritardi nell'applicazione di tale importante disposizione e disagi tra i lavoratori,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a provvedere alla sollecita attuazione del citato comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 entro la fine dell'anno in corso, al fine di accelerare il processo di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni.
9/3194/96. Buffo, Di Salvo, Aurisicchio, Fumagalli, Attili.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 580, della legge n. 296 del 2006 si prevede l'istituzione di una Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione;
tale Agenzia deve operare al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative;
la suddetta Agenzia subentra nelle funzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione che viene soppressa;
le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, conseguendo un risparmio per la pubblica amministrazione mentre tale misura non viene estesa all'Istituto diplomatico, alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
tali scuole di formazione vengono, infatti, solo coordinate dall'Agenzia, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni;
pertanto, non vengono realizzati ulteriori possibili risparmi e reali sinergie nell'ambito della formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure volte a sopprimere l'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, facendo subentrare nelle loro funzioni l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e trasferendo ad essa le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale.
9/3194/97. D'Antona, Nicchi, Leoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede che, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), sono concessi in favore, rispettivamente, della Regione Calabria e della Regione Campania, contributi per l'anno 2007 di 60 e 10 milioni di euro;
attualmente sono rimasti a carico del Fondo nazionale per l'occupazione circa ventimila lavoratori impegnati in LSU (con l'esclusione di quelli attivati dalle Regioni); di questi circa 4.370 in Calabria e ben 8.107 in Campania,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte ad aumentare il contributo alla Campania per le misure di stabilizzazione degli LSU.
9/3194/98. (Testo modificato nel corso della seduta)Aurisicchio, Scotto, Pettinari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede che, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), sono concessi in favore, rispettivamente, della Regione Calabria e della Regione Campania, contributi per l'anno 2007 di 60 e 10 milioni di euro;
all'articolo 43 del medesimo decreto-legge si autorizzano gli enti locali, fuori dalle regole del Patto di stabilità interno,
ad assumere i soggetti impegnati in LSU anche in soprannumero; attualmente sono rimasti a carico del Fondo nazionale per l'occupazione circa ventimila lavoratori impegnati in LSU (con l'esclusione di quelli attivati dalle Regioni); di questi circa cinquemila sono impegnati dai comuni con meno di cinquemila abitanti e circa 13.000 nei comuni con più di cinquemila abitanti;
la sudddivisione regionale dei LSU a carico del Fondo nazionale per l'occupazione risulta essere la seguente: Basilicata 333, Calabria 4.370, Campania 8.107, Lazio 3.017, Puglia 2.081, Molise 208, Sardegna 960, Sicilia 532;
la riforma dei lavori socialmente utili avvenuta con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, compie oramai dieci anni;
il 22 ottobre scorso, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159, il relatore chiedeva il ritiro degli emendamenti concernenti la stabilizzazione lavorativa dei lavoratori impegnati in LSU, nella prospettiva di esaminare approfonditamente la questione in occasione della discussione in sede d'esame del disegno di legge finanziaria, invito al quale si associava il rappresentante del Governo;
oltre alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni di cui alla legge n. 296 del 2006, il Senato, nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2008, ha approvato norme che autorizzano le amministrazioni dello Stato ad ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, ed ai fini dell'espletamento di pubblici concorsi, si riconosce, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data;
da tali meccanismi di stabilizzazione rimarrebbero praticamente esclusi solo i lavoratori socialmente utili;
il disegno di legge «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale» (AC 3178), presentato dal Governo, contiene una delega per la riforma del mercato del lavoro (articolo 9 - comma 3, lettera f) che prevede tra i principi e criteri direttivi la previsione di specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative e finanziarie, d'intesa con le Regioni, per garantire a questi lavoratori la continuità del reddito e la stabilizzazione lavorativa, anche mediante la loro inclusione nei meccanismi previsti per la stabilizzazione delle altre tipologie di lavoro precario utilizzate dalle pubbliche amministrazioni.
9/3194/99. Di Salvo, Aurisicchio, Buffo, Scotto, Lomaglio, Rotondo, Cialente.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge in esame prevede che, ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione dì cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'innalzamento dell'età per tale obbligo a 16 anni, è autorizzata la spesa 150 milioni di curo per l'anno 2007;
è previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse;
niente viene specificato per quanto concerne l'aiuto alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per tutto l'iter scolastico della fascia dell'obbligo,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti atti a garantire forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli anni di obbligo di istruzione, intervenendo prioritariamente a favore dei soggetti a basso reddito.
9/3194/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanotti, Sasso, Bandoli, Trupia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del provvedimento in esame modifica l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, contenente i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali;
la lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 42-bis del disegno di legge in oggetto, prevede il carattere di ruralità ai fini fiscali per le costruzioni strumentali necessarie alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuati da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
sono in essere diversi contenziosi in materia di ICI tra comuni e soggetti di cui alla lettera i) sopra richiamata e la disposizione prevista dall'articolo 42-bis produrrà una riduzione rilevante di gettito ICI per numerosi comuni,
nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che le disposizioni di cui all'artcolo 42-bis «non sono configurate come retroattive»;
impegna il Governo:
a monitorare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis allo scopo di adottare ulteriori iniziative volte a:
valutare la possibilità di adottare, anche con circolari dell'Agenzia delle entrate, la non retroattività della citata disposizione;
ad assumere gli adeguati provvedimenti per far fronte alle minori entrate per i Comuni, in materia di gettito ICI, che deriveranno dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come risulta modificato dall'articolo 42-bis sopra richiamato.
9/3194/101. (Testo modificato nel corso della seduta)Marchi, Brandolini, Zucchi, Motta.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca all'articolo 35 l'istituzione di un fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007, fondo posto a carico evidentemente della fiscalità generale;
tale fondo è stato costituito per rimediare alla tendenza di molti comuni che rientrano nei confini geografici delle regioni a statuto ordinario a chiedere di essere aggregati alle Regioni a statuto speciale o alle Province autonome di Trento e Bolzano, fenomeno evidentemente motivato da ragioni di carattere economico; non risponde però a principi
di equità addebitare il costo del fondo predetto a carico della finanza pubblica e quindi di tutti i cittadini, mentre sarebbe più equo compensarlo traendo risorse dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano geograficamente confinati con i comuni svantaggiati beneficiari del fondo medesimo,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative volte a reperire le risorse finanziarie destinate al fondo per le zone di confine, attingendo alle risorse delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome direttamente confinanti con i comuni beneficiari di tali provvidenze.
9/3194/102. Leone, Milanato, Paniz, Zorzato, Romele, Giuseppe Fini, Brancher.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone l'attribuzione per l'anno 2007 di una detrazione fiscale riservata a soggetti la cui imposta netta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2006, risulti pari a zero;
tale beneficio, pari a 150 euro, si configura come un rimborso forfetario che sembrerebbe, peraltro escludere dall'ambito dei beneficiari i soggetti che percepiscono redditi diversi da quelli di lavoro e di pensione;
la norma precisa che tale misura sarà sostituita da una disciplina volta ad assicurare il riconoscimento di una imposta negativa in modo organico e non forfettario,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte ad elaborare una disciplina organica in materia;
nell'ambito della predetta disciplina, a definire in maniera più puntuale la platea dei beneficiari dell'imposta negativa al fine di evitare possibili esclusioni dall'ambito soggettivo della norma.
9/3194/103. (Testo modificato nel corso della seduta)Galletti.
La Camera,
premesso che:
la situazione di approvvigionamento gas in Italia sarà ancora più critica di oggi verso il 2020, quando la mancanza di nuove infrastrutture di recezione del gas e la caduta della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita;
l'Italia è oggi obbligata ad utilizzare, per il gas importato dalla Nigeria, un impianto situato in Francia sostenendo alti costi di rigassificazione e di trasporto che si riflettono sulla bolletta dei consumatore finale;
per tali motivi l'articolo 46 del decreto legge in esame prevede misure volte ad accelerare le procedure per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati anche al di fuori di siti industriali;
tenuto conto altresì dei pareri resi in tal senso dalle commissioni Attività Produttive e Affari Costituzionali di codesta Camera,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della norma citata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a rendere la norma più efficace per semplificare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL in un'ottica di procedimento unico e al fine di applicare all'intero territorio nazionale la normativa, onde evitare regionalismi che potrebbero ritardare o bloccare il procedimento.
9/3194/104. Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21-bis del provvedimento prevede la destinazione delle risorse residue originariamente destinate a programmi costruttivi di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991 per la realizzazione di alloggi destinati alle forze dell'ordine, al finanziamento dei contratti di quartiere e, in quota parte, alla prosecuzione degli interventi per i territori colpiti dal terremoto in Molise e a Foggia;
la norma in oggetto conferma la scadenza del 31 dicembre 2007 per la ratifica degli accordi di programma con i quali vengono rilocalizzati i programmi, precisando che le risorse da considerare residue sono quelle «non impegnate» alla medesima data;
così formulata la norma parrebbe in contrasto con quanto contenuto nel comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 136 del 1999 che prevede che la ratifica «dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale (...) determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a precisare in tempi brevi con un proprio atto di indirizzo che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis si riferiscono ad accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007.
9/3194/105. Peretti, Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
gli alloggi destinati alla locazione in Italia rappresentano solo il venticinque per cento del totale, a fronte del trentanove per cento della media europea e che di questi un numero esiguo è destinato a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato;
il disagio abitativo, riguarda oggi anche le fasce di popolazione con redditi inferiori a quelli massimi previsti dalle regioni per la concessione di alloggi di ERP, e che è quindi necessario dotarsi di strumenti idonei alla soluzione di questi casi;
le Regioni ed i Comuni sono competenti in materia di edilizia residenziale e di applicazione degli strumenti urbanistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di coinvolgere le rappresentanze degli enti locali nella costituzione della società di scopo prevista dall'articolo 41 del decreto in esame, e a concordare con questi modalità e siti degli interventi, così da poter corrispondere, da una parte, alle esigenze territoriali e, dall'altra, alla necessità di dotare gli interventi degli standard urbanistici previsti e dei servizi a rete.
9/3194/106. Perugia.
La Camera,
premesso che:
la rilevanza della lotta all'evasione fiscale, e il lodevole impegno profuso in tal senso dal Governo e dalla pubblica amministrazione ha portato all'emersione di parte delle entrate tributarie che l'articolo 1 del presente decreto provvede a destinare alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
occorre considerare i positivi risultati conseguiti finora dalla società Equitalia S.p.A. e la maggiore efficacia ed efficienza che potrebbe derivare dalla modifica delle competenze della stessa società,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a porre in atto le misure necessarie allo scopo di consentire ad Equitalia S.p.A. di effettuare attività strumentali non soltanto
a quelle dell'Agenzia delle Entrate, ai termini dell'articolo 3, comma 4, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ma anche a quelle delle altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3194/107. Antinucci.
La Camera,
premesso che:
l'ISA - Istituto sviluppo agroalimentare - fu costituita nell'ottobre 2004 con lo scopo iniziale di rilevare le attività svolte da Sviluppo Italia nel settore;
la missione di Isa è finalizzata a sostenere progetti di investimento di rilievo per superare il gap tecnologico e strutturale del comparto agro-industriale;
l'ISA rappresenta una vera e propria «IRI dell'agroalimentare», totalmente controllata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che utilizza risorse pubbliche per abbattere i costi degli interessi (finanza agevolata) a singole imprese private;
tale sistema mal si concilia con una moderna politica di rispetto delle regole del mercato e di non ingerenza del settore pubblico nella diretta gestione di imprese produttive;
le politiche assistenziali e clientelari che hanno caratterizzato da sempre gli interventi delle finanziarie pubbliche in Italia si sono storicamente rilevate fallimentari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché l'attività dell'ISA Spa, per la quale l'Istituto si avvale di fondi propri, sia finalizzata esclusivamente alla partecipazione ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
9/3194/108. Turci, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del presente decreto considera meritevoli e necessarie ulteriori tutele per i soggetti colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Puglia e Molise;
la legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede il beneficio della riduzione al dieci per cento degli importi dovuti a titolo di imposte e contributi dai soggetti colpiti dal sisma nelle provincie di Catania, Ragusa, Siracusa;
è riconosciuta la natura di enti non commerciali e di utilità sociale ai soggetti considerati dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a:
porre in atto le misure necessarie alla definizione in via automatica della posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006 dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali;
prevedere che tale definizione avvenga con il versamento della somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interesse, diminuita al 30 per cento;
a concedere una rateizzazione degli importi così ridotti, per un periodo di tempo non superiore all'anno solare.
9/3194/109. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
la rilevanza della lotta all'evasione fiscale, e il lodevole impegno profuso in tal senso dal governo e dalla pubblica amministrazione, che ha portato all'emersione di parte delle entrate tributarie che l'articolo 1 del presente decreto provvede a destinare alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
l'impossibilità di ottenere una dilazione del debito accertato comporta l'immediato avvio delle procedure esecutive da parte degli agenti della riscossione;
la connotazione sostanzialmente pubblicistica degli agenti della riscossione consente agli stessi l'attribuzione di nuovi poteri;
il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate consecutive,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
porre in atto le misure necessarie al trasferimento in capo agli agenti della riscossione, del potere di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
prevedere che tale ripartizione del pagamento sia concessa dall'agente di riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, ovvero che l'agente possa concedere la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili.
9/3194/110. Crema.
La Camera,
premesso che:
la rilevanza della lotta all'evasione fiscale, e il lodevole impegno profuso in tal senso dal Governo e dalla pubblica amministrazione ha portato all'emersione di parte delle entrate tributarie destinate dall'articolo 1 del presente decreto;
occorre considerare i positivi risultati conseguiti finora dalla società Equitalia S.p.A., e la maggiore efficacia ed efficienza che potrebbe derivare dalla modifica delle competenze della stessa società,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
porre in atto le misure necessarie al trasferimento in capo ad Equitalia S.p.A. la titolarità dell'attività di riscossione a mezzo ruolo;
attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze compiti di indirizzo e controllo sulla stessa società, particolarmente in merito agli obiettivi da raggiungere, alle modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti, alle modalità di
pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
9/3194/111. (Testo modificato nel corso della seduta)Buemi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, che si riferisce sostanzialmente alle disposizioni di cui alla legge n. 9 del 2007;
la stessa disposizione prevede, peraltro, che il programma si basi, tra l'altro, sul recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex IACP o dei comuni, nonché sull'acquisto, sulla locazione o sull'eventuale costruzione di nuovi alloggi;
l'articolo 21, comma 1, sopra citato, precisa che tale programma sarà diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili;
impegna il Governo:
ad assicurare che le disposizioni di cui in premessa, in sede di attuazione amministrativa, siano opportunamente coordinate con le vigenti disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che riconoscono un novero di competenze sulla materia a regioni ed enti locali;
a favorire, in questo contesto, lo svolgimento - in capo alle amministrazioni centrali dello Stato - di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti attuativi e applicativi previsti dalle citate disposizioni.
9/3194/112. Foti.
La Camera,
premesso che:
il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), «dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue»;
l'organizzazione dei servizio idrici è basata sugli ambiti territoriali ottimali (d'ora in poi ATO) definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli;
un'importante innovazione introdotta dal codice ambientale, inoltre, è rappresentata dalla norma recata dall'articolo 148, comma 1, che attribuisce personalità giuridica alle autorità d'ambito costituite in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
la normativa richiede che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune e precisa che su tali gestioni l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo;
vi sarebbero in atto consistenti iniziative che (seppure con gare ad evidenza pubblica) porterebbero le acque (ciclo idrico integrato), diritto sostanziale naturale dell'uomo, ad essere gestite da privati, che hanno una remunerazione del sette per cento sul capitale investito, così come previsto dalla legge (metodo normalizzato varato il 1o agosto 1996);
il Parlamento ha invece indicato la possibilità di lasciare in mano pubblica la gestione delle acque affidandole ad apposite società di capitali in linea, modificando la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
secondo alcune stime, nel giro di dieci-quindici anni l'ottantacinque per cento degli acquedotti italiani diverrebbe di proprietà straniera o sarebbe gestito da società straniere, con conseguenti serie preoccupazioni per il mantenimento sostanziale
della proprietà pubblica delle risorse idriche e degli stessi impianti sia per la qualità dell'acqua e sicurezza dei cittadini che per l'incolumità pubblica;
andando al di là dello spirito della legge, alcuni ATO di fatto consegneranno, grazie alle gare d'appalto e ai patti parasociali di natura privatistica, la minoranza del quarantanove per cento della proprietà del ciclo idrico integrato a gestori privati che hanno molteplici interessi economici in vari settori, aprendo la strada a una brutale speculazione finanziaria, come è già avvenuto in vari settori tra cui quello dei trasporti pubblici e della mobilità;
alcuni ATO procederebbero all'impostazione giuridica di costituire, con il cinquantuno per cento in mano pubblica e con patti parasociali di natura privatistica, la consegna delle acque ad una brutale speculazione economica;
fin d'ora si riceverebbero indicazioni concrete di un aumento dal cento per cento addirittura al trecento per cento delle tariffe da parte dell'ATO, che colpirebbe in maniera impietosa le persone più povere, i pensionati, le pensioni minime, che non troveranno capacità di sopportare una simile ingiustizia che lederebbe i diritti naturali e sostanziali della sopravvivenza, tutto ciò a fronte di un'altrettanto dimostrabile inefficienza del livello di servizio fornito dagli ATO;
lo spirito della legge era semmai quello di non ricorrere più a stanziamenti pubblici per il rinnovamento degli impianti e degli acquedotti e ad uno spirito di solidarietà e non di mera brutale speculazione economica;
Paesi europei stanno ripensando le politiche di gestione dei servizi idrici pubblici guardando concretamente ad un ritorno alla gestione pubblica delle acque e recenti studi delle maggiori istituzioni finanziarie private, finiscono per mettere in risalto come in Italia l'ingresso dei privati e la collocazione in borsa dei servizi idrici non abbiano portato vantaggi in termini competitivi e di risparmio ai cittadini.
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a garantire la gestione pubblica dei servizi idrici.
9/3194/113. (Testo modificato nel corso della seduta)Pedrini, Leoluca Orlando.
La Camera:
premesso che
Poste Italiane S.p.A. è l'unico operatore postale ammesso al regime delle agevolazioni e dei rimborsi nel settore delle spedizioni editoriali e della pubblicità elettorale;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 18 ottobre 2007 indirizzata ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e al Ministro delle Comunicazioni, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, formulava osservazioni in merito al contenuto dell'articolo 10, commi 5 e 8 del decreto-legge in esame segnalando, tra l'altro, che «la disciplina in esame determina un'evidente e grave distorsione concorrenziale in quanto operatori postali diversi da Poste Italiane non sono in grado di praticare offerte competitive agli editori per tale tipo di prestazione. Attraverso la normativa vigente, si è quindi sottratto di fatto al mercato uno spazio di attività che di diritto sarebbe liberalizzato.»;
nella medesima nota l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato scriveva «l'Autorità ritiene necessario, in sede di conversione del decreto legge citato, un intervento urgente di modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni sulle agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali, che rimuova l'attuale distorsione concorrenziale e si conformi alle previsioni contenute nel disegno di
legge di riforma dell'editoria, garantendo il diritto di scelta del fornitore del servizio postale sia per gli invii di prodotti editoriali, sia per gli invii delle associazioni no profit»;
le norme vigenti, di conseguenza, sono in netto contrasto con il quadro normativo generale disciplinato dalla direttiva 97167/CE del 15 dicembre 1997, sulla liberalizzazione del mercato postale comunitario, e con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, che fissa espressamente i limiti della «riserva» per le attività esercitate dall'operatore postale pubblico,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a garantire, da un lato, il diritto di scelta del fornitore del servizio postale sia per gli invii di prodotti editoriali, sia per gli invii delle associazioni no profit, estendendo a tutti gli operatori postali titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le compensazioni dovute a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46 nonché le agevolazioni elettorali previste dall'articolo 17 della legge n. 515 del 1993, e dall'altro, l'obbligo per gli operatori postali di applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria a favore dell'editoria, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
9/3194/114. Astore, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
allo stato, le emittenti radiofoniche non godono di deroghe concesse ad altri con conseguenti disparità di trattamento;
il settore della radiofonia locale necessita con urgenza di una serie di chiarimenti e, più in generale, interpretazioni, in ordine alle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di scongiurare il ripetersi di eccezioni proposte dalla magistratura penale in ordine al preteso debordamento del segnale delle emittenti dall'iniziale ambito concessorio, definito territorialmente nell'allegato al decreto ministeriale, ciò in virtù della non completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale e dell'enorme ritardo accumulato dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni nell'evasione delle istruttorie,
impegna il Governo
in attesa di un intervento organico in materia, ad adottare ulteriori iniziative, con carattere d'urgenza, atte a garantire una più completa interpretazione, anche prevedendo apposite deroghe al fine di eliminare aspetti sperequativi di trattamento delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti e regolamentazione delle trasmissioni radiofoniche da parte delle imprese locali, con particolare riferimento alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale al fine di consentire ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i limiti di cui al decreto citato, consentendo una migliore distribuzione orografica del segnale e allo stesso tempo stimolare la crescita e/o l'aggregazione di più emittenti che, nelle diverse articolazioni, possano esprimere maggiori contenuti verso un bacino di utenti allargato.
9/3194/115. Porfidia, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone all'articolo 5, ai fini dell'introduzione di
un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, l'assegnazione di un budget annuale ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, congelando di fatto le quote di mercato delle singole realtà, e contemporaneamente annulla le prospettive di crescita, ricerca e sviluppo del Paese nel settore farmaceutico;
tale previsione dimostra di non tenere in alcun conto lo sforzo profuso in investimenti per ricerca e sviluppo dalle singole aziende che operano sul territorio italiano nel settore farmaceutico,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 10, al fine di adottare eventualmente interventi correttivi volti a prevedere che il budget annuale attribuito a ciascuna impresa e calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi, distintamente per i farmaci equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetti, preveda anche un tasso di crescita delle unità vendute pari almeno al tasso di crescita ad unità (dati IMS) del mercato dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale registrato nell'anno 2006, affinché non venga irrimediabilmente pregiudicata la spesa in investimenti e ricerca sui farmaci innovativi.
9/3194/116. Moroni.
La Camera,
premesso che:
per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare, all'interno di tale previsione, la cifra di 30 milioni alla realizzazione del nuovo Polo musicale fiorentino.
9/3194/117. Migliori.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del decreto-legge in esame modifica i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali anche ai fini fiscali e quindi non oggetto di tassazione autonoma;
la legislazione vigente fissa al 30 novembre il termine ultimo entro cui i contribuenti devono dichiarare al catasto i fabbricati rurali per i quali vengono meno i requisiti della ruralità;
l'articolo in questione non prevede alcuna proroga del termine oltre la data del 30 novembre,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una proroga del termine entro cui i contribuenti devono dichiarare al catasto i fabbricati rurali per i quali vengono meno i requisiti della ruralità.
9/3194/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Cirielli, Antonio Pepe, Taglialatela.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 19, interviene in tema di pagamenti della pubblica amministrazione;
in particolare, l'articolo 19, consente al Governo di diminuire indiscriminatamente la soglia, oggi fissata legislativamente in 10 mila euro, a partire dalla quale le amministrazioni pubbliche, prima
di procedere a pagamenti, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, al fine di adottare eventualmente interventi correttivi volti a reintrodurre dei limiti a tale facoltà discrezionale che può essere causa di arbitri in danno dei soggetti interessati, che a volte, specie se si tratta di soggetti con piccoli volumi di affari, hanno bisogno proprio di incassare i loro crediti per far fronte alle loro obbligazioni.
9/3194/119. La Russa, Leo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE. In particolare al comma 1 si prevede che «nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni [...] è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 139, prevede, all'articolo 1, il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798;
la legge 29 novembre 1984, n. 798, fa riferimento ai contenuti ed ai principi espressi dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, che introduce nell'ordinamento italiano, per la prima volta, la legge speciale per Venezia;
in ordine cronologico la legge speciale per Venezia risulta il terzo provvedimento che contiene interventi speciali per le città ed in particolare per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico e per opere di risanamento urbano;
la prima legge speciale introdotta dal Parlamento nell'ordinamento italiano è la legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico e per opere di risanamento urbano della città di Siena, finanziata con 3 miliardi di lire;
la legge speciale per Siena, secondo quanto emerge dai resoconti parlamentari dell'epoca, trova le ragioni della sua approvazione nella struttura urbanistica della città e nelle sue caratteristiche ambientali appartenenti innegabilmente alla cultura universale. Siena costituisce infatti un bene prezioso per tutta la comunità nazionale, sia per la presenza di alcuni famosi monumenti, sia per l'unitarietà del suo stile, che per lo splendore delle opere d'arte;
la legge speciale per Siena è stata, del resto, oggetto di rifinanziamento nel corso degli anni. Con la legge 9 marzo 1976, n. 75, recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela dei carattere monumentale e artistico della città di Siena, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartire in dieci esercizi, decorrenti dall'esercizio finanziario 1975 (articolo 9);
con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985) fu previsto un aumento dell'autorizzazione di spesa di 2,5 miliardi di lire da ripartire in ragione di 600 milioni di lire per l'anno 1985 e un miliardo di lire per gli anni 1986 e 1987;
con la legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire da ripartire in ragione di 3 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e di 4 miliardi per l'anno 1990;
con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi di finanza pubblica, venne autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per il finanziamento del programma nell'anno 1994;
con la legge 23 dicembre 1994, n. 725, (legge finanziaria 1995), e con la legge 28 dicembre 1995, n. 550, (legge finanziaria 1996) è stata autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa di 2 miliardi di lire;
con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è stata prevista una autorizzazione di spesa pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1997;
con la legge 15 dicembre 1998, n. 444, le competenze previste dalla legge speciale per Siena sono state trasferite dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e ambientali ed è stata prevista una autorizzazione di spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;
con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, fu autorizzata, per il rifinanziamento di interventi per la città di Siena, una spesa di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444;
grazie ai finanziamenti delle legge speciale la città di Siena ha così potuto e saputo programmare una pluralità di interventi che hanno consentito di restaurare o risanare monumenti pubblici (articolo 2 della citata legge n. 75 del 1976); monumenti privati e immobili delle contrade (articolo 3 della medesima legge); porzioni dei quartieri cittadini (articolo 4 della medesima legge),
impegna il Governo
a proseguire e dare continuità alla salvaguardia ed alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena attraverso il rifinanziamento, eventualmente già nel corso dell'esame della prossima legge finanziaria, della legge 9 marzo 1976, n. 75, recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena.
9/3194/120. Ceccuzzi.
La Camera,
premesso che:
in sede di erogazione dei contributi relativi all'esercizio 2006, gli uffici del Dipartimento informazione ed editoria stanno provvedendo a trattenere i conguagli relativi all'esercizio 2002;
ciò avviene in applicazione di una norma di legge che non appare dotata di carattere di sistematicità: i contributi verrebbero liquidati per gli esercizi 2002, 2004 e 2005 sulla base della media dei costi, mentre per il solo esercizio 2003 sulla base dei costi di esercizio delle imprese editrici;
detta situazione, oltre a non avere alcuna ratio, crea - ad avviso dei presentatori - problemi serissimi di sopravvivenza per numerose imprese editrici,
impegna il Governo
a valutare ulteriori iniziative volte a rideterminare nell'esercizio finanziario 2008 i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli esercizi 2002, 2004 e 2005, sulla base dei costi di esercizio e a non provvedere ad eventuali recuperi di somme laddove vi fossero differenze a carico delle imprese editrici.
9/3194/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Barani, Francesco De Luca, Nardi, Catone.
La Camera,
premesso che:
il disposto dell'articolo 10 del decreto-legge in esame mette in relazione i contributi all'editoria relativi all'esercizio 2007 con voci di costo relative all'esercizio 2006, già chiuso, creando di fatto una
situazione di incertezza in quanto la norma assume sostanzialmente efficacia retroattiva,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina proposta ai fini di una riconsiderazione della stessa per consentire di determinare, anche con riferimento al 2007, il contributo sulla base della composizione dei costi relativi all'anno di erogazione del contributo medesimo.
9/3194/122. Catone, Nardi, Francesco De Luca, Barani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del decreto in esame modifica i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali per consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, sull'individuazione dei fabbricati abitativi iscritti al catasto terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità;
la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito che gli immobili strumentali delle cooperative agricole hanno carattere rurale e sono quindi esenti dall'ICI;
fino al 2006, invece, l'interpretazione data dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla giurisprudenza di merito è stata opposta, quindi per l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati strumentali all'attività agricola;
tale contrasto della giurisprudenza comporta che i comuni potrebbero trovarsi a dover restituire ingenti somme versate dai cittadini per l'ICI sui fabbricati strumentali di cui sopra, con gravi conseguenze economiche che potrebbero portare anche al dissesto molti di essi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, in sede di attuazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del decreto in esame, con un chiarimento interpretativo della norma in questione specificando che non sono ammesse restituzioni da parte dei comuni di somme versate a titolo di ICI sugli immobili strumentali delle cooperative agricole nei periodi d'imposta precedenti al 2008.
9/3194/123. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27-bis, del decreto in esame prevede la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella;
nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera è stata segnalata la necessità di provvedere alla contestuale stabilizzazione del personale operaio svolgente mansioni impiegatizie già assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio nella prima fase di avvio della gestione consortile;
tale personale civile proveniente dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, circa diciotto persone, è stato assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio al momento del passaggio della gestione in una fase di assenza di norme e direttive da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha garantito al nuovo consorzio una soluzione di continuità nella gestione del Parco dello Stelvio;
al momento dell'assunzione da parte del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, il personale di cui sopra è passato da un contratto di natura privatistica per operai addetti ai lavori idraulici, forestali ed agrari, ad un contratto pubblicistico applicato agli enti pubblici non economici per mansioni impiegatizie, il
quale ha previsto l'aggiunta nel trattamento economico di un «assegno ad personam», oggetto del contenzioso;
il nuovo decreto interministeriale del 14 luglio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha rivisto il precedente decreto interministeriale del 2 ottobre 1998, prevede l'inserimento nella pianta organica del consorzio di questo personale con efficacia retroattiva e con la conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti dal momento dell'assunzione, con ciò risolvendo l'ormai annoso contenzioso tra consorzio e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima, in un prossimo provvedimento legislativo che consenta l'inserimento di una norma per la stabilizzazione del personale dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con mansioni impiegatizie al momento del passaggio alla gestione in forma consortile del Parco.
9/3194/124. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
l'Italia rischia di dover affrontare improvvise situazioni di emergenza energetica dovute alla scarsa disponibilità di gas naturale e alla conseguente dipendenza da pochi Paesi esportatori;
la situazione di approvvigionamento gas in Italia sarà ancora più critica di oggi verso il 2020, quando la mancanza di nuove infrastrutture di ricezione del gas e la caduta della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita;
i rigassificatori sono infrastrutture di fondamentale rilevanza e la garanzia della disponibilità dell'approvvigionamento ha lo scopo di rendere efficace e tempestivo l'utilizzo dei rigassificatori autorizzati e di evitare speculazioni da parte di chi non ha reali interessi imprenditoriali;
per tali motivi l'articolo 46 del decreto-legge in esame prevede misure volte ad accelerare le procedure per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati anche al di fuori di siti industriali;
tenuto conto altresì dei pareri resi in tal senso dalle Commissioni attività produttive e affari costituzionali della Camera,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, in sede di applicazione del provvedimento in esame, tutte le necessarie iniziative volte a semplificare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL in un'ottica di procedimento unico e ad applicare all'intero territorio nazionale la normativa, onde evitare regionalismi che potrebbero ritardare o bloccare il procedimento;
ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), a valutare l'opportunità di dare priorità - a parità di condizioni - ai progetti i cui proponenti dispongano di accordi di fornitura di GNL alla data di entrata in vigore del provvedimento.
9/3194/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Verro.
La Camera,
vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
considerata la presenza nel decreto in esame di misure ordinamentali, microsettoriali e localistiche, con la destinazione di importi pari anche a 250.000 euro;
considerato che la pratica ormai consolidata, in sostanziale violazione dello spirito della citata legge, genera ogni anno l'impossibilità di discutere la manovra di finanza pubblica e le allocazioni di bilancio, senza ricorrere al voto di fiducia,
impegna il Governo
ad adoperarsi, per il futuro, affinché, nell'ambito di ciascuna manovra finanziaria, tutte le misure di carattere di maggiormente settoriale siano riunite in specifiche partizioni del testo, appositamente individuate, al fine di consentire nel corso dell'esame parlamentare un approfondita discussione sui cardini fondamentali della manovra medesima.
9/3194/126. Villetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, proroga fino alla data dello switch-off l'autorizzazione a trasmettere in tecnica analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica;
la norma richiamata fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolati di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze;
l'articolo 23, comma 5, della legge n. 112 del 2004 prevede, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella dello switch-off, che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in tecnica analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore a1 50 per cento della popolazione;
tale disposizione concede un evidente vantaggio a detti operatori rispetto agli altri operatori che, non esercitando un'attività in tecnica analogica, non possono ottenere una licenza come operatore in tecnica digitale;
le sopraccitate normative contrastano con le indicazioni della Corte Costituzionale e sono state contestate dalla Commissione Europea per violazione delle direttive europee in materia,
impegna il Governo
ad adottare con tempestività le misure necessarie a rendere coerente la normativa italiana con le indicazioni della Corte Costituzionale e con il diritto comunitario in modo che, sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutta le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni vengano riassegnate dal medesimo Ministero attraverso procedure pubbliche, finalizzate allo sviluppo del pluralismo, e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per fattività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avvisare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, prevedendo inoltre che i soggetti suddetti abbiano comunque l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro
la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
9/3194/127. Falomi.
La Camera,
premesso che:
la situazione di approvvigionamento gas in Italia sarà ancora più critica di oggi verso il 2020, quando la mancanza di nuove infrastrutture di ricezione del gas e la caduta della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita;
per tali motivi l'articolo 46 del decreto-legge in esame prevede solo alcune misure per migliorare le procedure per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati anche al di fuori di siti industriali;
sarebbe, invece, opportuno semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL, nel rispetto delle norme sull'impatto ambientale, richiamando il concetto di procedimento unico, e ottenere contestualmente i pareri delle amministrazioni interessate, ovvero in sede di conferenza di servizi;
tenuto conto altresì dei pareri resi in tal senso dalle Commissioni attività produttive e affari costituzionali della Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
1) introdurre nella materia tutti gli strumenti e semplificazioni procedurali già previsti per l'autorizzazione degli impianti di generazione di energia elettrica sopra i 300 MW (legge n. 55 del 2002, cd. legge «sblocca centrali»);
2) prevedere che il principio del procedimento unico sia esplicitato sia a livello statale che regionale;
3) estendere l'efficacia del procedimento anche alle opere connesse (quali opere marittime, dragaggi e gasdotto di collegamento), che al momento sono escluse ma che costituiscono parti integranti e necessarie al funzionamento dell'impianto;
4) giustificare l'accelerazione delle procedure per aree (siti industriali e aree portuali) che sono già oggetto di localizzazione di attività industriali simili e coerenti con gli impianti di rigassificazione;
5) assorbire nell'autorizzazione unica i vari provvedimenti amministrativi da emanarsi in relazione all'opera;
6) prevedere che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia reso al Ministero delle infrastrutture, che poi lo rende in conferenza di servizi;
7) tutelare le prerogative delle regioni e delle province autonome, stabilendo tuttavia il principio dell'intesa forte Stato-Regioni;
8) prevedere che l'autorizzazione abbia effetto di variante a tutti gli strumenti di pianificazione portuale, industriale e urbanistica nel caso in cui le infrastrutture da autorizzare possano comportare ulteriori aggravi procedimentali e per risolvere eventuali conflitti fra piani.
9/3194/128. Angelo Piazza, Camillo Piazza, Zeller, Testa, Di Gioia, Filippi.
La Camera,
premesso che:
il sistema di posizionamento Galileo è un sistema di navigazione satellitare civile sviluppato in Europa come alternativa evoluta del Global Positioning System americano;
la sua entrata in servizio è prevista per il 2011 con 30 satelliti orbitanti su 3 piani inclinati;
i principali scopi di Galileo sono una maggior precisione rispetto a quella attuale a favore di tutti gli utenti, nonché
una migliorata copertura dei segnali trasmessi dai satelliti, soprattutto per le regioni a più alte latitudini;
considerata la strategica importanza per l'Italia e per l'Europa di una politica autonoma nel settore aerospaziale,
impegna il Governo
a destinare adeguate risorse alla realizzazione del progetto Galileo affinché l'Italia possa mantenere un ruolo di guida centrale nel processo della sua attuazione.
9/3194/129. Airaghi.
La Camera,
premesso che:
la situazione di approvvigionamento gas in Italia sarà ancora più critica di oggi verso il 2020, quando la mancanza di nuove infrastrutture di ricezione del gas e la caduta della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita;
per tali motivi l'articolo 46 del decreto-legge in esame prevede solo alcune misure per migliorare le procedure per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati anche al di fuori di siti industriali;
sarebbe, invece, opportuno semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL, nel rispetto delle norme sull'impatto ambientale, richiamando il concetto di procedimento unico, e ottenere contestualmente i pareri delle amministrazioni interessate, ovvero in sede di conferenza di servizi;
tenuto conto altresì dei pareri resi in tal senso dalle Commissioni attività produttive e affari costituzionali della Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
1) introdurre nella materia tutti gli strumenti e semplificazioni procedurali già previsti per l'autorizzazione degli impianti di generazione di energia elettrica sopra i 300 MW (legge n. 55 del 2002, cosiddetta legge «sblocca centrali»);
2) prevedere che il principio del procedimento unico sia esplicitato sia a livello statale che regionale;
3) estendere l'efficacia del procedimento anche alle opere connesse (quali opere marittime, dragaggi e gasdotto di collegamento), che al momento sono escluse ma che costituiscono parti integranti e necessarie al funzionamento dell'impianto;
4) giustificare l'accelerazione delle procedure per aree (siti industriali e aree portuali) che sono già oggetto di localizzazione di attività industriali simili e coerenti con gli impianti di rigassificazione;
5) assorbire nell'autorizzazione unica i vari provvedimenti amministrativi da emanarsi in relazione all'opera;
6) prevedere che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia reso al Ministero delle infrastrutture, che poi lo rende in conferenza di servizi;
7) tutelare le prerogative delle regioni e delle province autonome, stabilendo tuttavia il principio dell'intesa forte Stato-Regioni;
8) prevedere che l'autorizzazione abbia effetto di variante a tutti gli strumenti di pianificazione portuale, industriale e urbanistica nel caso in cui le infrastrutture da autorizzare possano comportare ulteriori aggravi procedimentali e per risolvere eventuali conflitti fra piani.
9/3194/130. Quartiani, Angelo Piazza, Camillo Piazza, Zeller, Testa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21-bis dispone il rifinanziamento dei «Contratti di quartiere II» con le risorse non impegnate destinate alla realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
il rifinanziamento dei «Contratti di quartiere II» deve essere salutato con favore in quanto finalizzato a consentire la realizzazione di iniziative necessarie per fare fronte a situazioni caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenza di servizi e da un contesto di scarsa coesione sociale;
al tempo stesso si deve evitare che la disposizione dell'articolo 21-bis pregiudichi la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale volti ad alleviare situazioni di disagio di soggetti particolarmente meritevoli di tutela, quali i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata; ciò vale in particolare per quei programmi per i quali i comuni abbiano già manifestato il proprio assenso ai fini dell'attivazione dell'Accordo di programma e quindi la procedura risulti già perfezionata ai fini dell'erogazione delle risorse,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di utilizzare parte delle risorse disponibili anche per i comuni che abbiano, anche con specifici atti deliberativi, attivato l'accordo di programma.
9/3194/131. (Testo modificato nel corso della seduta)Colucci, Tomaselli, Carbonella, Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il largo uso che stanno facendo gli enti locali degli strumenti della finanza derivata per acquisire risorse può comportare rischi e pericoli per l'equilibrio finanziario futuro dei medesimi enti;
è necessario definire regole affinché gli enti locali utilizzino tali sofisticati strumenti finanziari con equilibrio e consapevolezza in modo da evitare di trovarci di fronte a problemi finanziari gravi,
impegna il Governo
a introdurre nell'ambito della legge finanziaria per il 2008 regole chiare sull'utilizzo della finanza derivata da parte degli enti locali e delle regioni, con particolare riferimento agli strumenti che prevedono la restituzione Bullet.
9/3194/132. Crosetto, Angelino Alfano, Armosino, Casero Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge in esame prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro volto a coprire il fabbisogno per l'erogazione dei contributi diretti per l'editoria relativi all'anno 2006;
il fabbisogno relativo a tale anno risulta invece di 98 milioni, ragione per cui lo stanziamento di cui sopra dovrebbe essere integrato per altri 48 milioni;
in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2007, modificando gli orientamenti del Governo - che tendevano a mettere in discussione il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria non profit e di partito, previsti dalla legge n. 250 del 1990 - con il consenso di tutte le forze parlamentari venne ribadito il carattere di «diritto soggettivo» di detti contributi;
in quella circostanza però non si è provveduto a dotare il relativo capitolo di bilancio delle risorse sufficienti per onorare tale impegno;
nei mesi passati il Governo, anche rispondendo ad una sollecitazione del Parlamento, ha provveduto a redigere ed approvare un disegno di legge di riforma dell'editoria contenente misure di maggior rigore nella definizione dei requisiti di accesso e delle condizioni di mantenimento dei contributi stessi,
occorre tenere conto della rilevanza che la difesa del pluralismo dell'informazione ha per la crescita della democrazia nel nostro paese, nonché del valore particolare che hanno le testate edite da parte di società cooperative, non profit e di partito,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della sessione di bilancio in corso, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, nella misura indicata in premessa.
9/3194/133. Andrea Ricci.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina risorse a nuovi provvedimenti di spesa di carattere permanente;
tale determinazione si scontra con gli obiettivi di risanamento che l'Italia ha assunto in sede europea;
tale iniziativa rappresenta un indebolimento significativo per la crescita delle nostra economia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare le risorse che potranno derivare da entrate aggiuntive di gettito attualmente non quantificate per il 2008 alla riduzione del deficit e del debito pubblico italiano.
9/3194/134. Alberto Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina risorse a nuovi provvedimenti di spesa di carattere permanente;
in tali provvedimenti praticamente nulla viene destinato al comparto sicurezza, priorità nazionale su cui il Governo è apparso fino ad oggi incerto;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare ingenti risorse aggiuntive, eventualmente già nell'ambito della sessione di bilancio in corso, per il rafforzamento del comparto sicurezza e dei relativi contratti.
9/3194/135. Ascierto, Cirielli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede la nomina di commissari ad acta per le regioni inadempienti relativamente al controllo della spesa in materia sanitaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di varare una normativa organica del settore volta a responsabilizzare maggiormente le regioni nel controllo della spesa sanitaria, ma allo stesso tempo migliori le prestazioni per tutti i cittadini, anche mediante una maggiore razionalizzazione delle funzioni e del personale impiegato.
9/3194/136. Taglialatela.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede contributi per il trasporto metropolitano delle grandi città facenti soprattutto riferimento a debiti pregressi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse al trasporto pubblico di superficie per tutte le città che presentino livelli di inquinamento dell'aria largamente superiori agli indici previsti dalla legge vigente.
9/3194/137. Bellotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede alcuni interventi di razionalizzazione del sistema giustizia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, già nell'ambito della sessione di bilancio in corso, risorse per la realizzazione di nuovi tribunali e corti d'appello funzionali al miglioramento dei tempi e dei servizi per la tutela dei diritti dei cittadini.
9/3194/138. Antonio Pepe, Cirielli.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 33 del presente decreto si agevola la chiusura di transazioni a favore dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione da derivati o a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un termine perentorio di tre anni per la presentazione delle domande di indennizzo relative al danneggiamento da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
impegna il Governo
a valutare la rimozione di tale termine per permettere l'accesso ai risarcimenti anche a coloro che riscontrino gli effetti dei danneggiamenti in parola in un periodo successivo a tale termine.
9/3194/139. Buontempo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 provvedimento in esame prevede la possibilità che i commissari ad acta delle regioni propongano sic et simpliceter la sostituzione dei direttori generali delle ASL inadempienti,
tale disposizione appare, comunque, insufficiente e inadeguata
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere in tempi molto rapidi all'adozione di iniziative normative che modifichino la disciplina attualmente vigente in materia di nomina dei direttori generali.
9/3194/140. Mazzaracchio, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Gardini, Moroni, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 210 del 1992 riconosce il diritto ad un indennizzo mensile ai cittadini che abbiano subito lesioni irreversibili alla salute a causa di emotrasfusioni e vaccinazioni;
nel 2005 è stata approvata la legge n. 229 che ha aumentato per i soli danneggiati da vaccino sia l'assegno mensile sia gli arretrati;
dalla suddetta legge sono stati esclusi, pur avendone diritto, i talassemici e i trasfusi occasionali;
all'articolo 33 del provvedimento in esame è previsto uno stanziamento irrisorio di 150 milioni di euro per il solo 2007 per tutta la platea di danneggiati, talassemici,
emofilici ed emotrasfusi anche occasionali, assolutamente insufficienti e sottostimati,
impegna il Governo
a varare un piano decennale di indennizzo, come concordato a livello di Ministero della salute con i rappresentanti delle suddette categorie di malati, e a riaprire i termini per la presentazione delle domande di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992.
9/3194/141. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 34, benefici per le vittime del dovere a causa di azioni criminose;
altrettanto meritevoli di sostegno da parte dello Stato sono gli operatori economici vittime del racket delle estorsioni,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere meccanismi che consentano agli operatori economici vittime del racket delle estorsioni un accesso tempestivo ai fondi attualmente previsti in loro favore.
9/3194/142. Rao, Neri, Minardo, Oliva, Lo Monte, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame stabilisce, all'articolo 36, il «Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale»;
l'Italia unita, a distanza di 150 anni, non ha determinato eguale sviluppo economico e/o socioculturale in tutte le regioni,
impegna il Governo
a far sì che gli interventi previsti dall'articolo 36 favoriscano un dibattito non meramente celebrativo, che si soffermi criticamente sui limiti del processo unitario e sulla sua sostanziale incompiutezza.
9/3194/143. Reina, Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 26, l'istituzione del Parco degli Iblei,
impegna il Governo
affinché l'istituzione e l'avviamento del Parco degli Iblei favorisca l'economia locale, purché non pregiudichi le attività agricole.
9/3194/144. (Testo modificato nel corso della seduta)Minardo, Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 7, contributi al trasporto metropolitano delle grandi città;
il citato articolo stanzia fondi per le città di Napoli, Roma e Milano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare, entro il 2008, contributi in favore del trasporto metropolitano delle altre città del Mezzogiorno.
9/3194/145. Lo Monte, Oliva, Minardo, Neri, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame stabilisce, all'articolo 9, che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di subordinare lo stanziamento dei fondi relativi all'anno 2007 al ripristino delle tratte a lunga percorrenza, da e per la Sicilia, soppresse dal 10 giugno 2007.
9/3194/146. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento legislativo in esame prevede, all'articolo 35, un fondo «per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a Statuto speciale»;
le regioni a Statuto speciale contano diverse aree territoriali svantaggiate,
impegna il Governo
a considerare la possibilità di prevedere un analogo fondo per le aree territoriali svantaggiate delle regioni a Statuto speciale.
9/3194/147. Neri, Rao, Minardo, Oliva, Lo Monte, Reina.
La Camera,
premesso che:
la situazione di approvvigionamento gas in Italia sarà ancora più critica di oggi verso il 2020, quando la mancanza di nuove infrastrutture di ricezione del gas e la caduta della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita;
per tali motivi l'articolo 46 del decreto-legge in esame prevede solo alcune misure per migliorare le procedure per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati anche al di fuori di siti industriali;
sarebbe, invece, opportuno semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL, nel rispetto delle norme sull'impatto ambientale, richiamando il concetto di procedimento unico, e ottenere contestualmente i pareri delle amministrazioni interessate, ovvero in sede di conferenza di servizi;
tenuto conto altresì dei pareri resi in tal senso dalle Commissioni attività produttive e affari costituzionali della Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
1) introdurre nella materia tutti gli strumenti e semplificazioni procedurali già previsti per l'autorizzazione degli impianti di generazione di energia elettrica sopra i 300 MW (legge n. 55 del 2002, cosiddetta legge «sblocca centrali»);
2) prevedere che il principio del procedimento unico sia esplicitato sia a livello statale che regionale;
3) estendere l'efficacia del procedimento anche alle opere connesse (quali opere marittime, dragaggi e gasdotto di collegamento), che al momento sono escluse ma che costituiscono parti integranti e necessarie al funzionamento dell'impianto;
4) giustificare l'accelerazione delle procedure per aree (siti industriali e aree portuali) che sono già oggetto di localizzazione di attività industriali simili e coerenti con gli impianti di rigassificazione;
5) assorbire nell'autorizzazione unica i vari provvedimenti amministrativi da emanarsi in relazione all'opera;
6) prevedere che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia reso al Ministero delle infrastrutture, che poi lo rende in conferenza di servizi;
7) tutelare le prerogative delle regioni e delle province autonome, stabilendo tuttavia il principio dell'intesa forte Stato-Regioni;
8) prevedere che l'autorizzazione abbia effetto di variante a tutti gli strumenti di pianificazione portuale, industriale e urbanistica nel caso in cui le infrastrutture da autorizzare possano comportare ulteriori aggravi procedimentali e per risolvere eventuali conflitti fra piani.
9/3194/148. Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco, Filippi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto una serie di interventi in favore dei piccoli comuni e delle comunità montane, sulla base di criteri che tengono conto anche dell'incidenza di bambini e anziani all'interno della popolazione complessiva;
in particolare, le lettere a) e b) della succitata disposizione stabiliscono per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo ordinario incrementato, rispettivamente, del 40 per cento per quelli con un rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente complessiva superiore al 30 per cento, e del 30 per cento per quelli con un rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e popolazione residente complessiva superiore al 5 per cento;
è peraltro opportuno che per i comuni di montagna tali criteri vengano rimodulati, al fine di tenere in adeguata considerazione le maggiori difficoltà cui vanno incontro questi comuni,
impegna il Governo
a considerare la possibilità di rimodulare le percentuali della popolazione residente richieste dalla legge per l'erogazione degli stanziamenti previsti dal Fondo per i comuni di confine, prevedendo che per i comuni di montagna il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione complessiva sia superiore al 25 per cento e il rapporto tra popolazione residente di età inferiore ai cinque anni e popolazione complessiva sia superiore al 4 per cento.
9/3194/149. Fabris, D'Elpidio.
La Camera,
premesso che:
per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da trasfusione di sangue infetto ovvero assunzione di emoderivati infetti, la legislazione vigente prevede che vengano applicati criteri transattivi in analogia e coerenza con quelli già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003;
il decreto de quo si ispira ad un orientamento giurisprudenziale che ha stabilito, quanto al risarcimento del danno da sangue infetto, limiti temporali legati all'introduzione dei test per diagnosticare le differenti infezioni (HBV, HCV, HIV);
l'introduzione di cosiddette date di «sbarramento» (1978 per epatite HBV, 1985 per HIV e 1989 per HCV) costituisce un incontrovertibile elemento discriminatorio nell'accesso alle procedure transattive;
tali limiti temporali, anche in contrasto con le più recenti determinazioni giudiziali, traggono origine da un'errata opinione di fondo per la quale si devono
considerare le diverse infezioni come diversi eventi lesivi, con la conseguenza che il nesso causale e la colpevolezza del Ministero convenuto dovrebbe determinarsi con specifico riguardo ad ognuno di essi;
è stato più volte acclarato, nelle recenti pronunce giurisprudenziali, come l'evento lesivo sia sempre lo stesso e che questo consista nella lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto sottoposto a trattamento sanitario;
in particolare, ciò che rileverebbe, ai fini della responsabilità del Ministero della salute, non è la diversità del singolo agente patogeno, quanto la sua omissione colposa che ha reso possibile la diffusione dello stesso;
nella sentenza n. 18523/05, il Tribunale di Roma ha dichiarato che: «il progredire delle conoscenze scientifiche ha reso solo possibile di identificare con esattezza i virus che causano l'infezione con specifici test, senza per questo costituire un elemento di novità nella serie causale, già ben nota fin dai primi anni 70, trasfusione e/o somministrazione di sangue-contagio infettivo-lesione dell'integrità psicofisica»;
la sola e costante causa del contagio, dunque, rimane l'uso del sangue proveniente da donatori infetti che, nella maggior parte dei casi, non è stato sottoposto ad alcun controllo e analisi clinica pur disponibile prima dell'introduzione dei test e in grado di rivelare la presenza di alterazioni epatiche tali da escludere il donatore;
una corretta politica delle transazioni, in analogia e coerenza con i criteri della democraticità, uguaglianza e tutela della salute dei cittadini, non può prescindere dai dati sopra indicati, tanto più che gli stessi sono a fondamento delle più recenti decisioni giurisprudenziali in materia,
impegna il Governo
ad adottare criteri per l'accesso alle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da trasfusione di sangue infetto ovvero assunzione di emoderivati infetti che non tengano conto delle cosiddette «date di sbarramento» di cui al decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2003.
9/3194/150. Morrone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-ter del decreto-legge in esame prevede una modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione che comporta una riduzione pari a 100 euro delle sanzioni previste dal sopra citato articolo del codice stesso per la mancanza dei documenti di bordo, qualora l'infrazione riguardi una nave da pesca e i documenti vengano esibiti all'Autorità marittima entro quarantotto ore;
il settore della pesca è oggi più che mai fortemente in crisi e l'inasprimento delle sanzioni previste nei confronti degli operatori del settore può comportareun'ulteriore degenerazione delle loro condizioni di lavoro,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di modificare le sanzioni previste dal codice della navigazione nel senso che esse non trovino applicazione nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione.
9/3194/151. Satta, Cioffi.
La Camera,
premesso che:
i dati economici diffusi dagli istituti bancari italiani testimoniano difficoltà
crescenti per quanto concerne il pagamento dei ratei del mutuo per la prima casa;
si tratta di un fenomeno sicuramente aggravato dalle variazioni al rialzo del costo generale del denaro determinate dalla Banca centrale europea (BCE), che gravano soprattutto su chi ha acceso un contratto a tasso variabile;
le direttive della BCE si sono tradotte in un tasso di interesse di riferimento passato, in poco meno di quindici mesi, dal 2 per cento al 3,75 per cento, con un trend che non sembra aver esaurito la sua corsa al rialzo e che inciderà ancora di più sulle rate che devono pagare le famiglie;
secondo i dati diffusi, dal 2002 al 2006 le famiglie che si trovano in difficoltà per quanto concerne il pagamento dei mutui sono passate da 356.000 a 408.000, e solo nel corso del 2006 tali cifre hanno registrato un 5 per cento in più;
non conforta che, secondo i dati della Banca d'Italia, sia diminuita la consistenza del debito complessivo dei mutui, perché il corrispondente aumento delle case requisite e vendute all'asta (solo a Napoli e provincia sono in corso 5.320 procedure esecutive) può purtroppo dare giustificazione a un dato che solo erroneamente potrebbe essere letto come positivo;
si ritiene che l'importanza dell'abitazione, bene primario per ciascuno di noi e ancor più per le giovani coppie che costruiscono intorno alla prima casa buona parte del loro futuro, debba ricevere adeguate attenzione e tutela da parte del legislatore;
si reputa importante intervenire a sostegno delle famiglie e dei cittadini attraverso l'istituzione di un Fondo di solidarietà che protegga il bene essenziale della casa per ogni persona,
impegna il Governo
ad istituire, in tempi brevissimi, un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
9/3194/152. Rossi Gasparrini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, disciplina la portabilità del mutuo bancario;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 consente al debitore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale, ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali;
il comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che tale trasferimento si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore: per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato;
il comma 3 del richiamato articolo 8 sancisce la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione;
il comma 4-bis del medesimo articolo 8 prevede che all'operazione di surrogazione non venga applicata né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, rendendo in tal modo l'atto di surroga esente da imposte;
il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007 vieta altresì
agli istituti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;
tuttavia, risulta che allo stato attuale nessuna banca o istituto di credito operante in Italia applichi correttamente la portabilità dei mutui, tanto che le associazioni dei consumatori, dal mese di aprile al mese di luglio 2007, hanno raccolto 2.507 denunce, presentando esposti in ben 104 procure contro gli abusi e le illegalità delle banche;
nel mese di luglio 2007, inoltre, il Governatore della Banca d'Italia ha affermato, riguardo alle citate norme del decreto-legge n. 7 del 2007, che «le nuove norme hanno dato adito a difficoltà interpretative», mentre il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha annunciato che è in corso un'indagine, nei confronti degli istituti di credito, per verificare la corretta applicazione delle succitate disposizioni;
nel mese di ottobre 2007 lo stesso Ministro dello sviluppo economicoha dichiarato, a mezzo stampa, che in tempi brevi «si sbloccherà davvero la portabilità dei mutui», riconoscendo quindi di fatto la mancata completa applicazione del decreto-legge n. 7;
in data 14 novembre 2007 la Commissione finanze della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 8-00100, presentata dall'On. Franco Ceccuzzi, volta ad impegnare il Governo ad adottare ogni utile iniziativa al fine di dare piena attuazione alla nuova disciplina sulla portabilità dei mutui;
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa al fine di dare piena attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, chiarendo che il comma 3 del medesimo articolo 8 si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
9/3194/153. Del Mese, Satta, Fabris.
La Camera,
premesso che:
il nuovo codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha abrogato la cosiddetta legge Galli (legge n. 36 del 1994 - Disposizioni in materia di risorse idriche) e ha riproposto l'istituto dell'accordo di programma, prevedendolo soltanto laddove si verifichi il trasferimento di acqua tra distretti idrografici;
questa formulazione comporta tuttavia diverse conseguenze in merito alle competenze e alle procedure, e in particolare non ribadisce l'importanza delle intese interregionali per i trasferimenti idrici;
ciò provoca un vuoto normativo che porta ad una serie di squilibri a volte anche evidenti, scatenando delle divergenze tra le stesse regioni;
inoltre, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, all'articolo 89, comma 1, lettera i), ha trasferito le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, inerenti la gestione del demanio idrico, alle regioni;
sarebbe conseguentemente opportuno attribuire la titolarità della concessione idrica direttamente alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione, anche al fine di una più efficace ed equa tutela delle risorse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attribuire la titolarità della concessione idrica direttamente
alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione, a sottoporre tutti i trasferimenti di acqua tra regioni diverse alla disciplina degli accordi di programma, indipendentemente da eventuali travalicazioni di confini distrettuali, ed infine a regolamentare in maniera dettagliata la formulazione dell'accordo di programma, prevedendo che esso abbia ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica.
9/3194/154. Giuditta, D'Elpidio.
La Camera,
premesso che:
quello che sta accadendo in Sardegna è paragonabile ad una seconda emergenza economica dopo il caso Parmalat: sono infatti circa 7.000 le aziende agricole sarde, dal singolo pastore al coltivatore di fiori, e quasi 30.000 le persone direttamente impegnate nell'azienda familiare uniti ad altrettanti braccianti, che hanno perso tutto, travolti da un mix di truffa, bluff ed incompetenza e strozzati da debiti da capogiro con le banche;
la struttura del sistema economico della Sardegna, in particolare il settore agropastorale, non è dato da stabili iniziative imprenditoriali, bensì da una moltitudine di micro-aziende prevalentemente a carattere familiare spesso prive all'origine dei mezzi di produzione più aggiornati;
nel 1988 la Regione Sardegna approvava la legge n. 44 del 1988 per l'abbattimento dei tassi di interesse dei prestiti contratti nel settore agro-pastorale, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica e far sì che tali imprese, prive di strutture adeguate, potessero sopravvivere rinnovandosi e cercando di superare gli ostacoli imposti dalle avverse caratteristiche del territorio, dalle dinamiche sociali ed economiche: fu così che molti cittadini sardi tornarono alla terra abbandonando il loro impiego sicuro ed investendo i propri risparmi in attività agro-pastorali;
nel 1992, anno in cui viene varata una nuova legge regionale (n. 17 del 1992), dello stesso stampo della prima con la differenza che quest'ultima venne regolarmente notificata all'Unione Europea, la Commissione Europea apre una procedura di infrazione, dichiarando, dopo lunga istruttoria, l'illegittimità di tali leggi, sotto il profilo della concorrenza della Regione Sardegna nel pagamento degli interessi, provocando la conseguente lievitazione dei tassi di interesse a carico dei mutuatari;
così migliaia di persone si sono ritrovate improvvisamente con un carico di more da pagare su finanziamenti ricevuti dal 1988 ad oggi con le banche che pretendono il rientro immediato dei prestiti comprensivi di interessi, nella ragione di oltre settecento milioni di euro, a causa di una meccanismo perverso per cui le aziende falliscono per pagare i debiti e non riuscendo comunque a sanarli vengono messe all'asta aziende, terreni e proprietà personali dei singoli agricoltori;
gli istituti di credito, a fronte dell'insolvenza dei piccoli imprenditori agricoli, hanno predisposto la vendita all'asta delle relative aziende agro-pastorali, circa cinquemila, determinando il tracollo di un settore economico ed il fallimento di un sistema che riveste un'importanza strategica nel processo di crescita dell'economia isolana, incidendo sullo sviluppo del territorio più di qualsiasi soggetto di programmazione economica;
gli imprenditori coinvolti paventano che dietro la svendita delle aziende interessate al tracollo finanziario vi siano in gioco interessi per l'acquisto di tali aziende al fine di alimentare la speculazione anche edilizia, in considerazione della collocazione geografica delle stesse,
impegna il Governo
ad attivarsi per una sospensione di tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari
in coeso a carico delle aziende agricole sarde fino alla definizione di una soluzione transattiva tra istituti bancari procedenti, Regione Sardegna ed aziende agricole;
ad accertare, con gli strumenti più idonei, quali siano state le condizioni effettivamente applicate dagli istituti di credito alle aziende agricole sarde fruitici della legge n. 44 del 1988;
ad adoperarsi per l'individuazione di una soluzione compositiva della vertenza in corso che interessi tanto le aziende sottoposte a procedure esecutive o contenziose per debiti contratti con le banche, quanto per le aziende che, a prezzo di notevoli sacrifici economici hanno adempiuto alle obbligazioni contratte con queste ultime.
9/3194/155. Vacca, Diliberto, Cesini, Cogodi.
La Camera,
premesso che:
l'affermarsi del sistema territoriale «Arco Ionico-Salentino», quale area strategica in termini culturali ed economici, richiede un sistema infrastrutturale di supporto con un duplice obiettivo: accrescere le condizioni di competitività in grado di attrarre investimenti esterni e sostenere le strategie di sviluppo del sistema industriale ed economico in generale;
in tale ottica fondamentale valenza acquisisce una programmazione attenta al raddoppio della linea ferroviaria Brindisi-Taranto-Metaponto-Ferrandina-Salerno e la realizzazione dell'asse stradale Bradanico-Salentina, entrambe infrastrutture prioritarie per lo sviluppo dell'«Arco Ionico-Salentino»;
la realizzazione dell'asse Bradanico-Salentino (S.S. 7-ter) è stata già individuata tra le opere strategiche, considerate prioritarie per fabbisogno infrastrutturale del nostro Paese,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti urgenti per garantire il completamento funzionale in tempi brevi dell'opera, la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'utilizzo di tratti della stessa strada statale n. 7-ter non ancora percorribili in data odierna, ed il reperimento, o lo svincolo, di risorse finanziarie per appaltarne i relativi lavori.
9/3194/156. Tranfaglia, Sgobio, Napoletano.
La Camera,
premesso che:
la strada statale 106 Jonica (SS 106) percorre 481 km da Taranto a Reggio Calabria, attraversando tutto il tratto di costa ionica di Puglia, Basilicata e, soprattutto, Calabria;
essa rappresenta un'arteria fondamentale per i trasporti calabresi, un mezzo di comunicazione privilegiato per collegare la parte della regione che si affaccia sullo Ionio, sprovvista di autostrada, con l'A14 Adriatica per dirigersi verso il nord della Penisola, oltre che per il trasporto interno fra l'area della Sibaritide, il Crotonese, lo Ionio catanzarese, la Locride e il versante sud-orientale dell'Aspromonte;
negli ultimi anni, tuttavia, è stata catalogata come una delle strade più pericolose d'Italia, addirittura spesso nominata come «strada della morte», vantando il triste primato di elevata quantità di incidenti e scontri provocati dalle sue non ottime condizioni, dotata di due semplici corsie di marcia per la maggior parte senza spartitraffico: infatti i 3,16 incidenti per chilometro rilevati da una recente statistica realizzata dall'Aci, a fronte della media nazionale di 0,70, sono una cifra che si commenta da sola;
a vari livelli istituzionali è stata più volte richiamata l'attenzione sull'emergenza continua rappresentata da una delle più importanti vie di comunicazione del Paese che attraversa tre regioni ed avvicina la Calabria al corridoio adriatico ed all'Autostrada del Sole;
il tratto calabrese, pari a circa 405 Km, ad eccezione della parte iniziale, è caratterizzato dalla presenza di una sola carreggiata con due corsie di marcia e presenta un tragitto meno omogeneo dei precedenti, data la conformazione rocciosa della costa calabrese e l'attraversamento di numerosi centri abitati sviluppatisi attorno alla S.S. 106, ove gli insediamenti sono decisamente numerosi per cui sarebbe necessario, nei progetti di ammodernamento, la costruzione di una «statale parallela» per separare il traffico locale da quello a lunga percorrenza o interregionale;
la stessa inoltre rappresenta l'unico sistema di mobilità lungo la costa ionica catanzarese, che è priva di efficienti percorsi alternativi sia via mare che per linea ferrata, quest'ultima non elettrificata e con vetture fatiscenti;
i lavori di ammodernamento e ampliamento della tratta, previsti e pianificati dalle istituzioni nazionali e locali, sono ritenuti di particolare interesse soprattutto per la posizione fortemente strategica di cerniera e collegamento fra le regioni Puglia, Basilicata e Calabria e di valida alternativa al corridoio tirrenico i cui collegamenti vengono garantiti da un'autostrada, la famigerata Salerno Reggio-Calabria, oramai in perenne stato di ammodernamento;
il Ministro dei trasporti ha più volte dichiarato che per quanto concerne la S.S. 106, i lavori di adeguamento e di ammodernamento dovranno, oltre che potenziarla, anche conferirle le caratteristiche di «superstrada»;
l'intera opera di ammodernamento, il cui valore complessivo degli interventi ammonta a circa 15 miliardi di euro, comprende la realizzazione di circa 15 megalotti, alcuni dei quali già finanziati con i fondi dell'ex ponte sullo Strettodi Messina; per numerosi lotti invece è prevista al momento solo la fase di progettazione, mentre per altri l'organizzazione delle gara di appalto,
impegna il Governo
ad intervenire in tempi rapidi al fine completare l'opera di ammodernamento e raddoppio della S.S. 106 Ionica, la cui realizzazione è essenziale al recupero socio-economico dell'intera Calabria ionica, e ad individuare possibili soluzioni per far fronte ai disagi ed ai pericoli causati dai lavori stradali, anche predisponendo la messa in sicurezza di tratti che sono diventati assolutamente impercorribili e dei relativi cantieri, con passaggi pedonali e segnalatori.
9/3194/157. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Napoletano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge in esame prevede un contributo, per l'anno 2007, di 60 milioni di euro a favore della regione Calabria e di 10 milioni di euro per la regione Campania, allo scopo di favorire la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili: si tratta di una misura estremamente positiva;
all'articolo 47 del medesimo decreto-legge si autorizzano gli enti locali, al di fuori delle regole del patto di stabilità interno, ad assumere i soggetti impegnati in LSU anche in soprannumero;
attualmente 19.608 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (con esclusione di quelli attivati dalle regioni) sono a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e di questi 2.081 unità risultano impiegati nella Regione Puglia,
impegna il Governo
a prevedere le opportune iniziative al fine di garantire anche ai lavoratori della Regione Puglia sopra menzionati, la continuità di reddito, e in prospettiva la stabilizzazione al pari dei lavoratori della Regione Calabria e Campania.
9/3194/158. Sgobio, Vacca.
La Camera,
premesso che:
la manovra finanziaria nel suo complesso prevede una generale redistribuzione delle risorse a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione con una serie di misure a favore dei contribuenti a basso reddito: in questo senso l'articolo 44 del decreto-legge in esame stabilisce una misura di sostegno a favore dei contribuenti cosiddetti incapienti pari a una detrazione fiscale, per l'anno 2006, di 150 euro quale rimborso forfetario per coloro il cui reddito complessivo per l'anno 2006, come previsto dal comma 4-bis, non sia stato superiore a 50.000 euro,
impegna il Governo
a prevedere che nei futuri esercizi finanziari i beneficiari di tale misura siano unicamente coloro il cui stato economico versi in condizione di reale e concreto disagio.
9/3194/159. (Testo modificato nel corso della seduta)Diliberto, Vacca.
La Camera,
premesso che:
al fine di elevare i saperi e le competenze individuali, fattori essenziali per la crescita sociale e civile, il programma dell'Unione ha previsto, tra l'altro, l'elevazione dell'obbligo di istruzione a sedici anni, introducendo tale innovazione già nella prima finanziaria del Governo in carica (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 622;
per favorire il diritto all'istruzione, di cui all' articolo 34 della Costituzione, l' ordinamento italiano ha previsto la gratuità totale dei libri di testo per il ciclo primario, ed un significativo sostegno economico per le famiglie in particolari condizioni di disagio per l'acquisto dei testi scolastici relativamente al ciclo secondario,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che l'utilizzo delle risorse destinate all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto in esame, sia destinato anche a prevedere forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria a favore degli studenti le cui famiglie rientrano tra quelle a basso reddito.
9/3194/160. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellillo, Vacca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del decreto in esame disciplina una serie di interventi volti al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello stretto di Messina, anche tramite l'adeguamento dei servizi e il miglioramento della sicurezza e della viabilità stradale, tenuto conto anche dei recenti dati relativi alla sicurezza stradale con particolare riferimento al numero di incidenti che quotidianamente affliggono la rete stradale ed autostradale.
Particolare attenzione è posta, nel decreto in esame, alla rete infrastrutturale del Mezzogiorno, storicamente carente dal punto di vista della manutenzione e del miglioramento della sicurezza delle strade a maggiore percorribilità,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a provvedere alla realizzazione degli interventi per la ristrutturazione e sistemazione del Ponte di Lama, che collega il tratto stradale Trani-Bisceglie, tratto stradale di estrema pericolosità per coloro che vi transitano, soprattutto in presenza di veicoli pesanti.
9/3194/161. Napoletano, Vacca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36, per la realizzazione delle opere connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, autorizza la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007;
questo stanziamento è autorizzato in particolare per le città di preminente rilievo per il processo per l'Unità della Nazione;
da notizia di stampa si è appreso che 10 milioni e 600mila euro dovrebbero andare a pagare il completamento del progetto Parco Costiero del Ponente che dovrebbe recuperare le aree ex ferroviarie tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare in provincia di Imperia: l'ex stazione ferroviaria di Ospedaletti diventerà il nuovo municipio, si realizzeranno parcheggi, verde pubblico, ostelli, eccetera;
la spedizione dei Mille per unire il Nord ed il Sud dell'Italia partì da Genova e non dalla provincia di Imperia;
Garibaldi soggiornò a Genova, a Sestri Ponente, in località Priano, dove ancora esiste la targa che ricorda l'evento;
i cavalli furono alloggiati nelle scuderie della Villa Rossi;
esiste un progetto preliminare perché vengano risanate e ristrutturate le ex Scuderie per farne un centro sociale per anziani che si colleghi, in galleria, con il parco della villa Rossi e con la ex sede della biblioteca Bruschi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare al comune di Genova le risorse necessarie alla ristrutturazione delle ex scuderie della Villa Rossi.
9/3194/162. (Testo modificato nel corso della seduta)Longhi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame all'articolo 21 prevede un programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblica, diretto, tra l'altro, prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativi, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito,
impegna il Governo
ad integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento ad adottare le opportune iniziative di propria competenza, eventualmente anche di carattere normativo:
affinché le abitazioni poste in vendita dall'Agenzia del demanio, nell'ambito del programma di dismissioni di unità immobiliari di cui alla legge 296 del 2007, in particolare nelle città di Roma e Taranto, possano avvalersi del mandato collettivo, già applicato per le operazioni di cartolarizzazione denominate Scip 1 e Scip 2, al fine di agevolare l'acquisizione degli immobili da parte degli attuali conduttori e garantire la medesima parità di trattamento già riservata ai conduttori dell'Agenzia del demanio che ne hanno usufruito nelle precedenti dismissioni.
9/3194/163. (Testo modificato nel corso della seduta)Cesini, Sgobio.
La Camera
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge in esame autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A., le somme ad essa spettanti per gli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario per gli anni 2006-2007 e che a tal fine si prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico vengano regolati con contratti di servizio pubblico di durata non inferiore a cinque anni;
secondo il Piano industriale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., sono in corso di attuazione gli aumenti tariffari sulle linee nazionali ed interregionali pari al 10 per cento dall'ottobre 2007 e al 5 per cento dal gennaio 2008;
il predetto Piano industriale condiviso dal Governo ha previsto l'avviamento di un progetto concernente i treni per i pendolari che, a tutt'oggi, deve ancora essere attivato, mentre gli aumenti tariffari diventati operativi sulle linee interregionali hanno già suscitato proteste e critiche da parte delle associazioni dei pendolari;
il sostegno al trasporto ferroviario ed in particolare al miglioramento dei servizi per i viaggiatori pendolari al fine di incentivare l'uso del treno anche per ragioni ambientali dovrebbe rientrare nelle priorità delle azioni del Governo,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per vigilare affinché i maggiori introiti previsti dai rincari tariffari già attivati e programmati vengano effettivamente destinati da Trenitalia S.p.A. al miglioramento dei servizi ed alla risoluzione delle problematiche riscontrate in termini di puntualità, pulizia ed efficienza del trasporto;
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative affinché venga attivato il piano «1.000 treni per i pendolari», prevedendo, in tal senso, l'utilizzo dei fondi stanziati nel Contratto di servizio e da stanziare con la prossima Legge finanziaria, al fine di concretizzare un intervento basilare per migliorare e rilanciare il trasporto ferroviario per i pendolari e per sostenere il servizio universale sulle tratte regionali, interregionali e nazionali;
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, misure idonee a far sì che venga sospesa ogni eventuale iniziativa di Ferrovie dello stato SpA, tendente a «tagliare» collegamenti ferroviari, in attesa che vengano definite risorse e garanzie sulla copertura del servizio universale, rispetto alle quali il Governo deve garantire le necessarie coperture finanziarie;
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, affinché vengano consolidate e migliorate le misure di defiscalizzazione del costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale.
9/3194/164. Lovelli, Attili, Velo.
La Camera
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 43 del provvedimento in esame conferiscono ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili anche in soprannumero;
la medesima disposizione individua un limite che si concretizza nella impossibilità per i comuni stessi di procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della richiamata disposizione al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti che procederanno all'assunzione di lavoratori
socialmente utili in soprannumero, il blocco delle assunzioni non solo fino al totale riassorbimento delle eccedenze, bensì anche fino al raggiungimento del parametro dipendenti-popolazione pari a 1/100
9/3194/165. Garavaglia.
La Camera
premesso che:
l'articolo 43 prevede la possibilità per i Comuni con meno di 5.000 abitanti di procedere ad assunzioni di lavori socialmente utili anche in soprannumero;
le disposizioni richiamate, anziché contrastare il precariato, lo favoriscono, andando in contrasto con quanto preannunciato nel programma di Governo dall'attuale maggioranza;
nel programma dell'Unione si legge: «Per noi la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che tutte le persone devono potersi costruire una prospettiva di vita e i lavoro serena (...) In generale sosteniamo politiche del lavoro dirette a promuovere la piena e buona occupazione e a ridurre il tasso di precarietà, incentivando la stabilità e la tutela del lavoro discontinuo»;
durante il precedente Governo di centro-sinistra, dal 1996 al 200,0 la maggioranza «bianco-rossa» ha prodotto ben 6 leggi sui Lavori socialmente utili (si tratta della legge n.608 del 1996, n. 30 del 1997, n. 196 del 1997, n. 176 del 1998, n.144 del 1999 e n. 494 del 1999) alle quali devono aggiungersi i provvedimenti varati ad hoc per i lavoratori socialmente utili di Napoli e provincia e Palermo (n. 450 del 1997, n. 448 del 1998, n. 449 del 1998), nonché i 2 decreti legislativi in materia di revisione della normativa LSU (n. 468 del 1997 e n. 81 del 2000); si tratta di una produzione legislativa che lascia forti dubbi circa la reale volontà del centrosinistra di creare occupazione stabile e combattere il precariato;
secondo i dati della relazione semestrale sui lavori socialmente utili del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al termine del secondo semestre 2005 il numero dei lavoratori LSU impegnati sul territorio nazionale ammontava complessivamente a 40.270,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative idonee a mantenere l'impegno a non creare nuovo precariato e, pertanto, a non aumentare la già corposa platea di lavoratori socialmente utili.
9/3194/166. Bodega.
La Camera
premesso che:
il problema delle procedure di riscatto anticipato delle concessioni di distribuzione del gas, alla luce della normativa attuale, sono un problema di difficile gestione sia da parte dei comuni che delle aziende concessionarie;
la modifica alla vigente disciplina, recata dall'articolo 46-bis, pur in uno spirito positivo di una individuazione sia delle procedure di gara sia dell'individuazione#di ambiti territoriali minimi, ha in sé due elementi di forte negatività: una ulteriore proroga dei termini ed una sottostima degli incrementi del canone di concessione per il periodo di proroga;
le istituzioni devono conformarsi alle direttive comunitarie (si fa riferimento, in particolare, alla direttiva n. 2003/55/CE) per la più sollecita creazione di un mercato interno libero: si è invece prodotto un ulteriore ritardo nella liberalizzazione del mercato del gas, soprattutto nel segmento della distribuzione, così privando i Comuni di ogni potere discrezionale nella concessione della proroga del termine del periodo transitorio,
differito ulteriormente di due anni, a nulla rilevando le esigenze dei singoli comuni affidanti;
oltre che ritardare il processo di liberalizzazione del mercato interno del gas, l'impossibilità per i Comuni di dare avvio almeno per altri due anni alla procedura di gara per il riaffidamento del servizio, a condizioni economiche certamente più vantaggiose per l'ente, priva quest'ultimo di entrate finanziarie certe per periodi ulteriori; tali entrate sarebbero idonee a ridurre le imposte locali di almeno due punti percentuali, nonché ad assumere più incisivi poteri di disciplina e controllo sullo svolgimento del servizio di distribuzione del gas, a tutto vantaggio dei cittadini utenti o della qualità del servizio pubblico;
le gare finora esperite hanno invece consentito ai comuni di ottenere dai nuovi affidatati canoni nell'ordine del 70-75 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, riservati dall' AEEG al distributore e che possono essere considerati elevati rispetto ad una valutazione equa di circa il 40-45 per cento; a tal fine l'incremento dei 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione previsto è da considerarsi abbondantemente sottostimato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare in modo equo e sostenibile, nell'atto di fissazione dei criteri di gara e di determinazione degli ambiti territoriali minimi, una serie di parametri per i nuovi canoni, che permettano ai comuni di poter ricevere quanto dovuto in linea con una politica di vera liberalizzazione.
9/3194/167. Fava.
La Camera
premesso che:
l'emergenza collegata all'ondata di illegalità abbattutasi sul Paese in conseguenza della massiccia presenza di immigrati extracomunitari e neocomunitari privi di lavoro regolare e spesso dediti ad attività criminose riveste carattere eccezionale;
il decreto legge in corso di conversione presso il Senato della Repubblica in materia di espulsioni non provvede a stanziare le risorse necessarie all'esecuzione degli accompagnamenti alla frontiera, come prova l'esiguo numero degli allontanamenti finora eseguiti;
impegna il Governo
a reperire le risorse necessarie a garantire la sollecita esecuzione con accompagnamento alla frontiera dei decreti di espulsione adottati a carico degli immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
9/3194/168. Bricolo.
La Camera
premesso che:
l'emergenza collegata all'ondata di illegalità abbattutasi sul Paese in conseguenza della massiccia presenza di immigrati extracomunitari e neocomunitari privi di lavoro regolare e spesso dediti ad attività criminose riveste carattere eccezionale;
appare opportuno introdurre strumenti nuovi per alleggerire la pressione gravante sul nostro sistema carcerario in dipendenza della evidente crescita dell'illegalità collegata al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria e neocomunitaria;
impegna il Governo
a stringere gli opportuni accordi internazionali e a stanziare le risorse che occorrono per sostenere il rimpatrio e la carcerazione nei Paesi di origine degli immigrati resisi colpevoli di gravi delitti sul territorio nazionale.
9/3194/169. Brigandì.
La Camera
premesso che:
l'articolo 4 del decreto in esame disciplina la procedure per il commissariamento delle regioni che non ottemperano agli adempimenti previsti nei relativi piani di rientro dai disavanzi sanitari concordati con lo Stato;
la missione del commissaro ad acta è quella di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano;
a tal fine, con due emendamenti approvati nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, si è da un lato attribuita al commissario la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere e, dall'altro lato, specificato che la nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento;
la spesa sanitaria copre, in media, circa l'80 per cento delle risorse iscritte nei bilanci regionali;
la natura della figura del commissario ed il ruolo istituzionale al medesimo attribuito impongono di affidare ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto in esame tutti i poteri e le funzioni che, nella giunta regionale, sono svolti dall'assessore addetto al bilancio e alle politiche economico-finanziarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di nomina dei commissari ad acta nelle regioni inadempienti, secondo la procedura di cui all'articolo 4, di assegnare a tali incaricati tutti i poteri e le funzioni originariamente assegnati al membro della giunta regionale responsabile delle politiche finanziarie, economiche e di bilancio, che conseguentemente si ritiene decaduto dall'incarico.
9/3194/170. Montani.
La Camera
premesso che:
l'articolo 35 del decreto in esame, modificando la norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di curo per l'anno 2007;
il medesimo articolo 35 prevede inoltre che le modalità di erogazione del Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, sulla base di tali criteri, il Dipartimento per gli affari regionali provveda, sentite le province interessate, a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di destinare, in sede di attuazione di quanto disposto dall'articolo 35, le suddette risorse solo ed esclusivamente ai comuni di confine con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare una concreta e proficua attuazione della norma in oggetto e onde evitare che tali risorse vengano erroneamente destinate, come si è verificato nell'attuazione di analoghi provvedimenti (si vedano le leggi finanziarie per il 2006 e il 2007) anche a comuni non propriamente di confine con le regioni a statuto speciale e le province autonome.
9/3194/171. Stucchi.
La Camera
premesso che:
l'articolo 35 del decreto in esame, modificando la norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007;
il medesimo articolo 35 prevede inoltre che le modalità di erogazione del Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, sulla base di tali criteri, il Dipartimento per gli affari regionali provveda, sentite le province interessate, a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale,
impegna il Governo
in sede applicativa di quanto disposto dall'articolo 35 e al fine di assicurare la concreta attuazione della norma in oggetto, a definire con urgenza i criteri da adottare per la ripartizione del suddetto Fondo, comunicandoli al Parlamento.
9/3194/172. (Testo modificato nel corso della seduta)Cota.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in favore di diverse categorie produttive;
il settore dell'allevamento appare meritevole di particolare attenzione: negli ultimi dieci anni i prezzi alla produzione dei prodotti alimentari sono aumentati del 12,2 per cento, a fronte di una crescita dei prezzi al consumo pari al 21,6 per cento. Tale disparità si è particolarmente accentuata a seguito dell'entrata in vigore dell'euro e, in specie, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2006, durante il quale i prezzi al consumo sono cresciuti del 7,1 per cento e quelli alla produzione appena dello 0,9 per cento;
tra i settori maggiormente esposti alla costante erosione dei prezzi alla produzione vi è sicuramente quello delle carni suine che, tra le altre cose, nell'ultimo anno e mezzo, sta anche patendo gli effetti della forte crescita del prezzo dei cereali e dei semi oleosi che, per tale settore, sono fattori produttivi e, quindi, incidono in modo rilevante sui costi di produzione, rendendo ancora più evidente l'erosione dei prezzi di cui sopra;
l'alimentazione costituisce la principale voce di costo dell'allevamento suinicolo ed ha un'incidenza sui costi totali che, a seconda delle produzioni e dell'organizzazione economica e produttiva delle singole imprese, varia dal 40 al 70 per cento;
il modello produttivo italiano, tradizionalmente sbilanciato sul suino pesante da salumificio, patisce particolarmente gli effetti dell'aumento dei costi per l'alimentazione in quanto, come noto, l'indice di conversione in carne dei mangimi e, quindi, il costo per gli stessi, cresce con il peso - e l'età - degli animali allevati;
nell'ultimo anno i prezzi all'origine delle carcasse suine, nell'Unione europea, sono calati, in media, del 7,5 per cento mentre, in Italia, la flessione su base annua è stata, in media, superiore al 14 per cento. Nello stesso periodo, sempre in Italia, il costo medio di una razione alimentare di un allevamento suinicolo è cresciuto del 35 per cento;
la costante erosione del livello dei prezzi, combinandosi con il già richiamato aumento dei costi di produzione, pone molti allevatori nell'impossibilità di remunerare
i fattori produttivi, tanto è vero che risultano essere in numero crescente coloro che, oramai da tempo, producono sottocosto;
in Italia, la produzione di carni suine si concentra per il 72 per cento in alcune regioni settentrionali e cioè in Lombardia (37,9 per cento), Emilia Romagna (18,4 per cento), Piemonte (9,1 per cento) e Veneto (6,6 per cento) e, pertanto, l'attuale crisi del settore rischia di compromettere la stabilità sociale ed economica di interi territori, per i quali dette produzioni svolgono, tradizionalmente, un ruolo decisivo nelle dinamiche di sviluppo locale;
i problemi strutturali e le difficoltà congiunturali degli allevatori si riflettono, inevitabilmente, sulla loro posizione all'interno della filiera e, in particolare, sul loro peso contrattuale rispetto alle altre componenti la filiera stessa, con tutto ciò che ne consegue in termini di distribuzione del valore che risulta sempre più a vantaggio delle componenti contrattualmente più forti e, in particolare, della grande distribuzione organizzata (GDO), attraverso la quale passano circa i due terzi delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari;
da recenti (FEDAGRI, 2007) risulta che il valore finale di un prodotto alimentare si distribuisce per il 51 per cento in favore della GDO, per il 30 per cento dell'industria ed appena per il 19 per cento dell'agricoltura, la quale, nel giro di un decennio, ha perduto circa il 40 per cento della sua quota di valore aggiunto all'interno delle filiere agroalimentari;
i dati ora illustrati trovano riscontro anche per il settore suinicolo, dove, secondo un recentissimo studio realizzato da ISMEA e AC NIELSEN nel novembre 2007, risulta che, dalla produzione al consumo finale, i prezzi della carne fresca di maiale crescono di cinque volte, mentre quelli per i salumi aumentano fino a dieci volte;
la crescita dei prezzi al consumo non sta coincidendo, né con l'aumento delle garanzie riguardo all'origine ed alla qualità dei prodotti, né con la tutela del diritto di scelta del consumatore, atteso che, allo stato, non è prevista l'indicazione di origine delle carni suine e che, secondo dati della Coldiretti (comunicato stampa del 12 novembre 2007) sugli scaffali dei negozi italiani due prosciutti su tre sono ottenuti a partire da maiali non allevati in Italia, ma in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi a sostegno delle imprese suinicole, finalizzati a favorire il superamento della attuale situazioni di crisi di mercato, verificando se l'attuale flessione dei prezzi di produzione delle carni suine non sia da considerare anomala ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in caso affermativo, a disporre l'effettuazione dei conseguenti controlli all'interno della filiera;
ad adottare iniziative volte a garantire, nell'ambito delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, regole che consentano un'equa distribuzione del valore all'interno della filiera;
ad attivare tutte le iniziative necessarie affinché sia resa obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine delle carni suine fresche e trasformate.
9/3194/173. Alessandri, Dozzo, Zucchi.
La Camera,
premesso che:
l'attuazione della cosiddetta «direttiva nitrati» (direttiva 91/676/CEE), nonostante essa sia in vigore da oltre un decennio, continua a porre gravi problemi che, di fatto, ne inficiano la piena e corretta applicazione e, quindi, anche il
conseguimento degli importanti obiettivi di tutela ambientale che, con la stessa direttiva, ci si proponeva di conseguire;
tra i problemi che maggiormente hanno inciso ai fini della corretta attuazione della «direttiva nitrati» vi è, sicuramente, l'approccio più burocratico che operativo che molte amministrazioni hanno ritenuto di adottare a detti fini. In particolare, è mancata la messa a punto e l'attuazione di concreti strumenti di intervento programmato (i pur previsti programmi di azione regionali) che avrebbero dovuto operare per consentire il controllo e l'adeguamento dei livelli di nitrati nei periodi di quattro anni che intercorrono tra una ricognizione e l'altra che le regioni sono tenute ad effettuare, ai fini della individuazione delle zone vulnerabili;
il principale obiettivo dei suddetti programmi di azione dovrebbe essere la riduzione dell'utilizzo in agricoltura di fertilizzanti contenenti azoto e la limitazione dell'impiego di concimi di allevamento, affinché siano tutelate le risorse idriche, gli ecosistemi acquatici e la salute umana;
è da considerare del tutto inaccettabile che - come sta avvenendo - si pretenda di sopperire alle carenze programmatiche delle amministrazioni competenti attraverso la semplice - nonché semplicistica - imposizione, a carico degli agricoltori, dell'onere di mettere a punto e rispettare un piano di gestione dell'utilizzo dei fertilizzanti (il cosiddetto PUA: piano di utilizzo agronomico);
i limiti fissati dalla «direttiva nitrati» riguardo al carico massimo di reflui zootecnici applicabile ai suoli è di 340 kg/ha di azoto per le zone non classificate come vulnerabili; mentre tale limite si dimezza (170 kg/ha di azoto) per le zone individuate come vulnerabili;
ai fini della designazione delle aree vulnerabili, la situazione è particolarmente grave per la Pianura padana che, stando all'applicazione letterale dei parametri indicati nella «direttiva» rischia, allo stato, di essere pressoché interamente considerata come tale;
nelle quattro regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), si concentra il 65,8 per cento della produzione nazionale di bovini da carne e da latte; il 72,1 per cento della produzione di suini ed il 57,5 per cento di quella avicola che, a sua volta, è fortemente concentrata (39,5 per cento) in due sole regioni (Veneto e Lombardia, rispettivamente con il 22,9 per cento ed il 16,6 per cento della produzione nazionale);
un'ulteriore estensione delle zone vulnerabili nell'area della Pianura padana, determinando il conseguente dimezzamento dei carichi massimi di reflui zootecnici e, quindi, della produzione, comporterebbe gravissime conseguenze di carattere economico-sociale, stante anche la predetta concentrazione territoriale degli allevamenti;
la situazione, comunque grave, lo diverrebbe particolarmente per gli allevamenti che presentano i maggiori livelli di concentrazione territoriale e, in specie, per quelli avicoli di Lombardia e Veneto, peraltro già gravemente provati dalle conseguenze delle emergenze sanitarie degli ultimi anni;
il mancato rispetto degli obblighi posti dalla «direttiva nitrati» costituisce, a tutti gli effetti, una violazione della normativa comunitaria ed espone le regioni inadempienti ai rischi conseguenti l'apertura di procedure di infrazione, primi fra tutti (in caso di condanna), il blocco degli aiuti comunitari erogati nel quadro, sia della PAC, sia delle politiche di sviluppo rurale, ossia di tutti quegli aiuti la cui concessione - come è noto - è subordinata al rispetto della cosiddetta «ecocondizionalità»;
nei mesi scorsi, nella consapevolezza della gravità della situazione sopra esposta, le competenti Commissioni parlamentari, ai fini della formulazione del parere sullo schema di decreto legislativo
presentato dal Governo nell'ambito dell'esercizio della delega per la modificazione di alcune parti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avevano convenuto, tra le altre cose, di subordinare il loro parere positivo all'introduzione nell'ambito del suddetto schema di decreto di alcune disposizioni specificatamente rivolte a fare fronte ai problemi del settore agricolo in merito all'attuazione della «direttiva nitrati»;
l'azione di cui sopra è stata vanificata, non dal venire meno dell'accordo politico in merito alle azioni da sostenere, ma dalla sopravvenuta scadenza dei termini regolamentari per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni,
impegna il Governo
ad adottare misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali recuperare le disposizioni sulle quali era maturato l'accordo politico nell'ambito delle competenti Commissioni parlamentari in merito alla necessità di fornire pronte ed efficaci risposte ai problemi conseguenti l'attuazione della direttiva nitrati;
a promuovere, d'intesa con le regioni, un'azione di indirizzo e di coordinamento dei singoli programmi di azione regionale, affinché gli stessi siano finalizzati a ridurre concretamente il carico di azoto per ettaro, attraverso azioni, almeno triennali, fondate sulla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti e di impianti finalizzati alla produzione di energia attraverso l'utilizzo dei reflui zootecnici e, sulla base di ciò, avanzare, nelle competenti sedi comunitarie, motivata richiesta di differimento dei termini inerenti gli obblighi di cui alla «direttiva nitrati».
9/3194/174. Dozzo.
La Camera,
premesso che:
in occasione del 150o centenario dell'Unità d'Italia, il Governo stanzia 140 milioni di euro per celebrare l'incontro fra popoli sostanzialmente tenuti separati da esperienze diverse di vita, specificità linguistiche differenti, la cui unificazione ha accentuato la questione meridionale, tanto da porre riflessioni sulle diversità esistenti tra le diverse regioni d'Italia, che non si riconoscono in questa riduzione ad unum sul piano istituzionale;
l'istituzione di un «Comitato ad hoc» in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri non risulta privo di ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato;
il nostro Paese sta attraversando un momento di crisi caratterizzato dalla presenza di «nuovi poveri», i cosiddetti incapienti e i precari;
il suddetto stanziamento è previsto per il 2011, in un «decreto fiscale» che ha carattere d'urgenza per interventi inerenti allo sviluppo e all'equità sociale,
impegna il Governo
a non procedere, in futuro, all'aumento delle risorse già stanziate, sufficienti a coprire le spese per festeggiare una «ricorrenza» che sicuramente non è prioritaria rispetto ai tanti e urgenti problemi economici e fiscali che il Paese sta attraversando.
9/3194/175. Filippi.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto in esame rendono più difficile per il contribuente poter godere delle detrazioni e delle deduzioni sulle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci, attraverso l'obbligo di indicare sullo scontrino il codice fiscale dell'acquirente, la natura e la quantità dei farmaci acquistati;
l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, qualora siano contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero per un periodo da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro;
i controlli della Guardia di finanza spesso non sono distribuiti in modo uniforme sul territorio nazionale e, a causa delle sanzioni vessatorie e della mancata fissazione di un importo minimo unitario per singolo scontrino, oltre al quale far scattare le sanzioni, molto spesso i piccoli commercianti vedono messa a repentaglio la sopravvivenza stessa del proprio esercizio commerciale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre un importo minimo unitario per singolo scontrino oltre il quale far scattare le sanzioni previste in caso di mancata emissione dello scontrino stesso o di far scattare la chiusura dell'esercizio commerciale solamente nel caso di violazione dell'obbligo di emissione per cinque volte nel quinquennio.
9/3194/176. Fugatti.
La Camera,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure per rendere l'iter burocratico del cinque per mille più veloce e snello, al fine di erogare le somme ai beneficiari nel più breve tempo possibile.
9/3194/177. (Testo modificato nel corso della seduta)Allasia.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del decreto in esame, ridefiniscono i requisiti minimi per i nuovi soggetti affidatari dei giochi in concessione e le modalità di partecipazione ai giochi da parte dei consumatori,
i principi a cui l'azione di Governo si dovrà ispirare sono quelli della tutela del consumatore e della concorrenza;
le entrate derivanti dal settore dei giochi hanno avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale;
va valutata la sempre crescente dipendenza dai giochi, legali e illegali, da parte dei soggetti più deboli della società italiana, che spesso affidano al gioco la speranza di arricchirsi,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative finalizzate a mettere a disposizione delle regioni e dei comuni le risorse finanziarie necessarie per attuare tutti gli interventi sociali necessari per prevenire e ridurre le forme di dipendenza da gioco, utilizzando le sempre maggiori risorse che affluiscono alle casse dello Stato dal settore dei giochi.
9/3194/178. Lussana.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto in esame disciplina le procedure per il commissariamento delle regioni che non ottemperano
agli adempimenti previsti nei relativi piani di rientro dai disavanzi sanitari concordati con lo Stato;
il commissariamento rappresenta uno strumento di estrema ratio volto a garantire, nelle regioni in disavanzo, l'adozione di tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a consentire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano;
l'intervento sostitutivo in titolo rappresenta un evidente riconoscimento del fallimento dell'operato degli amministratori della regione in disavanzo sotto il profilo del risanamento della situazione debitoria e della ristrutturazione del servizio sanitario regionale;
nei confronti di tali amministratori dovrebbero essere previste specifiche sanzioni, in analogia con quanto previsto nel settore privato con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in conseguenza della sentenza di condanna a seguito di fallimento,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte ad introdurre specifiche sanzioni per i membri degli esecutivi delle regioni commissariate, soprattutto nel caso in cui emergano responsabilità contabili da parte dell'amministrazione regionale, prevedendo in particolare l'ineleggibilità da qualsiasi carica pubblica per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine del relativo mandato.
9/3194/179. Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del decreto in esame prevede un'autorizzazione di spesa di 215 milioni di euro per l'anno 2007 per i progetti ricompresi nel piano degli investimenti dell'ANAS, allegato al Contratto di programma 2007, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.;
il sistema infrastrutturale italiano, nel suo complesso, deve avere lo scopo primario di assicurare per l'Italia un ruolo centrale nell'ambito del crescente traffico europeo e dell'economia internazionale;
a tal fine, occorre sostenere il completamento e la funzionalità, nel più breve tempo possibile, dei corridoi paneuropei che interessano il nostro Paese ed in particolare del corridoio multimodale numero 5 (sistema infrastrutturale multimodale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste), quale principale via di comunicazione per la libera circolazione di beni e di persone tra l'Est e l'Ovest europeo, nonché dei necessari collegamenti trasversali e dei valichi alpini, al fine di facilitare il superamento della barriera naturale delle Alpi verso l'Europa centrale;
in tale contesto assume rilevante importanza il completamento delle opere in corso di esecuzione, di competenza dell'ANAS, che garantiscono i collegamenti della rete viaria nazionale e regionale con tali corridoi paneuropei,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ottica del potenziamento dei corridoi infrastrutturali, le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 2 siano destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione, di competenza dell'ANAS, con particolare riferimento al completamento del sistema infrastrutturale degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale numero 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.
9/3194/180. Dussin.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del decreto in esame finanzia con 550 milioni di euro, per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, finalizzato sia al recupero e adattamento frazionale di alloggi degli IACP o dei comuni, sia all'eventuale costruzione di nuovi alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure di sfratto e comunque residenti nei comuni capoluogo di provincia o nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o nei comuni ad alta tensione abitativa;
il Paese attraversa attualmente una situazione di emergenza in tema di sicurezza;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito dell'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 21, sia ritenuta di carattere fondamentale, tra i criteri di individuazione degli interventi prioritari, l'adozione di sistemi di sicurezza con impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati, come l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.
9/3194/181. Pini.
La Camera,
premesso che:
il comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'articolo 48-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
l'articolo 48-bis prevede che le amministrazioni pubbliche non procedono ai pagamenti delle forniture se i soggetti fornitori risultano debitori di tributi erariali risultanti da cartelle esattoriali notificate superiori a diecimila euro;
la norma desta perplessità, non per il fatto di essere un espediente per un maggior controllo dell'evasione, ma perché non tiene in debito conto che il mancato o ritardato pagamento di tributi è causato, soprattutto nell'attuale contesto economico e finanziario, dalle difficoltà in cui si trovano oggi le imprese, in particolare le medie e piccole imprese, e dalla incisiva pressione fiscale a cui soggiacciono;
anche in occasione dell'introduzione dell'articolo 48-bis sono state presentate proposte di soppressione, e in questa occasione si ribadisce che, se i fornitori non conseguono i propri incassi, avranno ulteriori difficoltà ad onorare i debiti tributari;
l'articolo 19 del decreto-legge in esame, inoltre, prevede l'introduzione, nel citato articolo 48-bis, del comma 2-bis, che consente al Ministro dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare di poter aumentare o diminuire l'importo di diecimila euro;
impegna il Governo
in fase di applicazione della disposizione di cui all'articolo 19 del decreto in esame, ad applicare la discrezionalità, di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel senso di diminuire il limite di diecimila euro per sostenere le imprese in difficoltà economiche e finanziarie e consentire loro di conseguire incassi da destinare anche al pagamento dei debiti tributari.
9/3194/182. Caparini.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare attentamente, in occasione dell'adozione dei decreti ministeriali, che fisseranno le modalità di attuazione dell'articolo 44, l'idoneità della norma a produrre i suoi effetti; diversamente ad adottare
gli opportuni provvedimenti legislativi al conseguimento dell'obiettivo a cui è diretto l'articolo 44.
9/3194/183. (Testo modificato nel corso della seduta)Maroni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, prevede cospicui contributi per la prosecuzione delle opere in corso di realizzazione sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale previste nel contratto di programma 2007-2008 stipulato tra il Ministero dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana;
non viene fatto nessun riferimento ad importanti progetti ferroviari che pur non rientrando nelle opere prioritarie per il Paese sono comunque auspicabili per agevolare la viabilità in alcune aree del territorio;
come recentemente affermato dallo stesso Ministro delle infrastrutture, tra questi progetti rientra l'interramento della tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per l'interramento della tratta ferroviaria in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree dl maggior ostacolo alla viabilità brianzola al fine di rendere più agevole la viabilità nelle aree stesse.
9/3194/184. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, stabilisce che con delibera CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, venga determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi di investimento per la realizzazione della stessa infrastruttura ferroviaria nazionale;
la norma in principio destinava la suddetta quota alla copertura dei costi di investimento delle tratte dei Sistema Alta Velocità/Alta Capacità rientrante nelle reti di trasporto europee TEN-T;
lo sviluppo del Sistema dell'alta velocità ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5 è indispensabile per garantire il passaggio dei flussi di merci e passeggeri verso l'Ovest europeo nel territorio italiano, permettendo all'Italia di restare agganciata ai mercati economici europei e mondiali;
l'altalenante posizione dell'attuale maggioranza di Governo in merito alla realizzazione di importanti opere strategiche ferroviarie lungo l'asse ferroviario del Corridoio 5, nonostante il finanziamento dl circa 671 milioni di euro messo a disposizione dall'Unione Europea, rischia di ostacolare la crescita economica del Paese,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a reperire risorse adeguate per la realizzazione del Sistema dell'AV/AC ferroviaria con particolare riferimento alla linea AV/AC lungo l'asse del Corridoio 5, la quale rappresenta, data la sua posizione strategica, una grande opportunità di sviluppo per l'Italia in grado di restituire al Paese un ruolo di primo piano nello scenario economico europeo, anche considerando i contributi messi a disposizione dall'Unione europea.
9/3194/185. Gibelli.
La Camera,
premesso:
l'articolo 27 del decreto in esame dispone un contributo a favore della Regione
Campania e della Regione Calabria al fine di favorire fa stabilizzazione dei lavoratori impegnati in processi di LSU;
tale somma corrisponde in maniera necessaria ma non sufficiente allo svuotamento di una sacca storica di precariato nella pubblica amministrazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte alla definizione entro dodici mesi di un piano complessivo di assorbimento e stabilizzazione degli LSU ancora presenti su tutto il territorio nazionale.
9/3194/186. Caruso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 del provvedimento in esame stabilisce misure di sostegno per le persone a basso reddito;
il Governo nel testo presentato al Senato prevedeva un rimborso forfettario solo per il 2007 di 150 euro più altri 150 per ogni familiare a carico;
il Senato con un emendamento votato dall'opposizione e da alcuni membri della maggioranza aveva aumentato tale somma a 300 euro;
la Camera ha modificato la predetta norma prevedendo una detrazione fiscale pari a 150 euro;
in ogni caso tale misura è del tutto insufficiente ed inadeguata a dare reale sostegno agli incapienti e risulta peraltro essere prevista solo per il 2007,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di varare un piano pluriennale di sostegno agli incapienti attingendo a una copertura finanziaria certa e non aleatoria, come quella prevista con il ricorso ai depositi dormienti, e a reperire nuove risorse per aumentare adeguatamente tale misura di sostegno.
9/3194/187. Bocciardo, Di Virgilio, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 prevede un piano di interventi volto a rilanciare l'intero sistema dei trasporti per i collegamenti della Sicilia e della Calabria;
i suddetti interventi, giudicati urgenti, vengono realizzati con una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
appare opportuno che ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, la realizzazione degli interventi in favore del Meridione di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, debba avvenire mediante il ricorso alle procedure della gara pubblica;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative volte a ricorrere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4 alle procedure di cui all'articolo 56, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9/3194/188. Goisis.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del provvedimento in esame integra di 150 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa relativa alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito da destinare al volontariato e alla ricerca;
tale volontario contributo è stato previsto nella legge finanziaria n. 266 del 2005
e sottoscritto da oltre 16 milioni di cittadini con grande senso di solidarietà e di spontaneità;
il Governo non ha proceduto in tempi rapidi alla distribuzione di queste somme regolarmente introitate e destinate al volontariato e alla ricerca, ed anzi ha previsto addirittura un tetto per cui di fatto la sottoscrizione del 5 per mille si riduce ad un 3 per mille,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
distribuire urgentemente tutte le quote introitate per il 5 per mille nella finanziaria per il 2006 agli enti ed associazioni scelti dai cittadini;
diffondere capillarmente tale destinazione che i cittadini potranno sottoscrivere nella prossima denuncia dei redditi con una campagna informativa capillare;
distribuire con urgenza entro e non oltre sei mesi dalla prossima dichiarazione dei redditi quanto incamerato agli enti ed associazioni prescelti.
9/3194/189. Grimaldi, Gardini, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
l'assetto infrastrutturale del territorio comunale di Carrara è caratterizzato dal punto di vista della mobilità da una considerevole componente di traffico pesante generato dalle attività estrattive e commerciali legate al settore del marmo;
tutto ciò ha fatto nascere l'esigenza di costruire una strada dedicata particolarmente al traffico pesante legata alle attività estrattive, denominata «Via del marmo», eliminando così l'attraversamento del centro storico di Carrara;
i costi necessari per l'opera sono ingenti e la gran parte di essi sono a carico del Comune di Carrara,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare risorse utili a terminare questa importante opera infrastrutturale, integrative di quelle già messe a disposizione.
9/3194/190. Cordoni, Mario Ricci, Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21-bis del decreto in esame dispone il finanziamento del programma innovativo in ambito urbano «Contratti di quartiere»;
il citato programma rappresenta un importante elemento di sostegno alle politiche di riqualificazione e recupero urbano;
accanto a tale programma, peraltro, la legislazione vigente ha previsto anche l'adozione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST);
diverse regioni ed enti locali sono alla fase di definitiva attuazione dei citati PRUSST, mancando al loro completamento soltanto alcuni, residuali, finanziamenti;
occorre non interrompere la realizzazione di questi importanti programmi,
impegna il Governo
a compiere ogni possibile sforzo per garantire il completamento, sul territorio nazionale, dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), individuando le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno residuo e le relative modalità di ripartizione.
9/3194/191. Franci, Mariani.