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Allegato B
Seduta n. 248 del 22/11/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta in Commissione:
SASSO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'Università telematica «Giustino Fortunato» di Benevento è stata autorizzata il 13 aprile del 2006 dal ministro Moratti, ha attivato due corsi di laurea, Giurisprudenza e Operatore Giuridico d'Impresa, è stata promossa da una ONLUS, la «Efiro Onlus» e si avvale delle tecnologie informatiche della «Eraclito s.r.l.» per impartire l'istruzione a distanza;
le suddette strutture «Giustino Fortunato», «Efiro Onlus», e «Eraclito s.r.l.», hanno tutte la propria sede in Benevento alla via Delcogliano numero 12, insieme ad altre due attività, l'Istituto Scolastico Cattaneo e l'IPSEF;
tutte le sopra citate attività sono di proprietà, direttamente e/o indirettamente della famiglia Colarusso e i membri del
consiglio di amministrazione e dei soci fondatori ricorrono negli organismi di ognuna di queste;
tra i settanta corsi triennali di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Bari per l'anno 2007, quello in «Diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali» è stato finanziato dall'Università «Giustino Fortunato» e vinto da Marianna Colarusso, una delle socie fondatrici della «Efiro Onlus»;
membro effettivo della Commissione esaminatrice del suddetto dottorato era Gaetano Dammacco, membro supplente era Aldo Loiodice, entrambi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università «Giustino Fortunato» e Loiodice anche Rettore;
ne consegue che l'Università «Giustino Fortunato» ha finanziato un Dottorato di Ricerca assegnato in un'università pubblica ad una dei soci fondatori della ONLUS che controlla l'Università «Giustino Fortunato» stessa, avviando, così, alla carriera universitaria pubblica una persona che ha interessi in una università privata;
inoltre, l'università «Giustino Fortunato» sta per bandire e finanziare alcuni concorsi per ricercatori (entro il mese di aprile del 2008) e il rischio è quello che si riproponga lo stesso criterio di valutazione adottato in precedenza -:
se il ministro non ritenga giusto assumere iniziative, ferma restando l'autonomia universitaria, affinché nell'ambito delle collaborazioni fra università pubbliche e private siano stabilite regole adeguate che evitino i rischi di possibili conflitti d'interesse.
(5-01810)
Interrogazioni a risposta scritta:
NICOLA COSENTINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali, prevede che il Presidente dei conservatori di musica venga nominato dal Ministro scegliendo tra una terna di nomi designata dal consiglio accademico;
è irrituale, quindi, e contrasta con la disposizione di cui al primo punto della premessa, la proroga della nomina del presidente del conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino nonostante che il Consiglio Accademico dello stesso conservatorio abbia, ottemperando alle norme di cui al primo punto della premessa, comunicato, nel mese di febbraio 2007, la terna di nomi tra cui scegliere il presidente del consiglio di amministrazione del suddetto ente;
è urgente, quindi, addivenire al più presto alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino senza ricorrere ad ulteriori proroghe che mortificano il ruolo dell'istituto e penalizzano il funzionamento e la gestione dello stesso -:
quali siano le ragioni per cui il Ministro, fino ad oggi, non si è attenuto alle disposizioni vigenti come riportato in premessa;
se non sia urgente ed indifferibile nominare il presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino per non penalizzare il funzionamento dell'istituto che riveste un ruolo importante per la città di Avellino e per i suoi abitanti.
(4-05738)
NACCARATO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 disciplina i requisiti per l'ammissione agli esami di Stato di alcune professioni facendo riferimento ai possessori di laurea triennale o specialistica;
il Ministero dell'università e della Ricerca, anno per anno, emana ordinanze (l'ultima del 22 gennaio 2007) per regolamentare l'accesso agli esami di Stato dei
possessori di diploma di Laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95 legge n. 127 del 15 maggio 1997;
tra questi soggetti non compaiono i diplomati in Biotecnologie e ciò determina una situazione di disparità cui sono sottoposti i possessori di tale titolo che di fatto vengono esclusi dalla partecipazione agli esami di Stato;
in base alla circolare ministeriale 28 maggio 2002, infatti, sono equiparati agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001 i diplomi di Laurea che, secondo l'ordinamento previgente, costituivano titolo di accesso agli esami di Stato;
per quanto attiene agli esami di Stato per accedere all'Albo dei Biologi si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 n. 980 poi modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984 n. 387;
tali disposizioni sono antecedenti all'istituzione della Laurea in Biotecnologie e dunque non potevano prevedere la stessa come titolo idoneo ai fini dell'accesso ai relativi esami di stato;
di conseguenza, oggi, i diplomati secondo il vecchio ordinamento si trovano nella condizione di non poter accedere agli esami di Stato e ciò avviene sia nel caso dei Biotecnologi, sia dei Geologi così come di altre discipline;
vi sono decreti interministeriali che equiparano le Lauree di cui sopra ai fini dei concorsi pubblici e ciò determina la situazione paradossale per cui chi vincesse tali concorsi si troverebbe impossibilitato all'esercizio di alcune delle funzioni del suo ufficio perché non iscritto al relativo albo professionale -:
se il Ministro sia al corrente della situazione e quali iniziative intenda adottare per porre rimedio alla palese disuguaglianza sofferta dai soggetti citati; in particolare, se il Ministro sia intenzionato a dare corso alla revisione della disciplina concernente l'accesso agli esami di Stato con apposito decreto del Presidente della Repubblica, ovvero se consideri più opportuno prevedere una o più equipollenze ai sensi della Legge n. 182 del 1992 articolo 1 ai fini dell'accesso agli esami di stato.
(4-05742)