Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 249 del 26/11/2007
DISEGNO DI LEGGE: NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE L'EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (A.C. 3178)
(A.C. 3178 - Sezione 1)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 del provvedimento in esame presenta aspetti di dubbia costituzionalità in ordine a quanto disposto dai commi 1 e 2;
in particolare, il comma 1 del suddetto articolo introduce una norma fittizia di copertura finanziaria, dal momento che subordina l'efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, attualmente ancora in corso di discussione presso le Camere, al cui interno è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile», siglato il 23 luglio 2007;
il ricorso alla tecnica normativa di cui al comma 1 dell'articolo 37 determina ad avviso dei presentatori un'effettiva violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che, come è noto, richiede l'indicazione puntuale dei mezzi finanziari per far fronte a nuove o maggiori spese introdotte da leggi ordinarie;
il comma 1 dell'articolo 37 del disegno di legge in esame comporta oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo e, pertanto, a maggior ragione, è necessaria, nella fattispecie, una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, così da rendere certa la copertura dei relativi oneri;
la credibilità e la ragionevolezza delle leggi ordinarie, sotto il profilo della copertura finanziaria, si realizzano allorquando sussiste un equilibrio tra oneri sostenuti e risorse reperite nelle pieghe del bilancio pluriennale;
sorprende (o meglio, non sorprende affatto) come, al riguardo, la relazione introduttiva di accompagnamento al provvedimento del Governo, nonché quella tecnico-normativa, ignorino la problematica giuridico-costituzionale relativa alla copertura finanziaria;
il comma 2 dell'articolo 37 presenta ulteriori dubbi di costituzionalità, dal momento che, nello stabilire che «dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai capi II, III e VII non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», si pone in netto contrasto con le disposizioni contenute negli stessi capi sopra richiamati che, invece, determinano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, come, ad esempio, l'articolo 9, comma 3, lettera e) e l'articolo 28, comma 1, lettera a);
in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 37 del disegno di legge in esame, occorre evidenziare come, invece, la Ragioneria Generale dello Stato abbia affermato, con presa di posizione ufficiale (si veda al riguardo il documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, pubblicato sul Resoconto stenografico del 17 ottobre 2007), che «le eventuali economie derivanti dall'operazione di accorpamento degli enti (previdenziali) non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove spese, nel senso che gli eventuali risparmi di spesa derivanti da tale operazione non possono essere utilizzati come fonte di copertura per eventuali disposizioni recanti oneri certi ed immediati, derivanti, ad esempio, dal potenziamento delle tutele e dei diritti soggettivi nell'ambito delle prestazioni sociali»,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3178.
n. 1. La Russa, Lo Presti, Alemanno, Lamorte, Amoroso, Porcu, Murgia, Angeli, Leo, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Germontani, Filipponio Tatarella, Bellotti, Contento, Pedrizzi, Menia, De Corato, Mancuso, Patarino, Lisi.