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Allegato A
Seduta n. 250 del 27/11/2007
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(A.C. 3178 - Sezione 2)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2008, inoltre, coloro che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo contributivo ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo sono interamente cumulabili con ogni altro reddito di qualsiasi natura. A partire dal 1o gennaio 2022, il metodo contributivo si applica a tutti i nuovi pensionati.
1. 9. (ex 1. 26.) Barani.
Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati con le seguenti: ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al comma 19, l'ultimo periodo è soppresso.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 190 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 8. (ex 1. 22.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti:, nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti sono aggiunte le seguenti:, nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatoti diretti;
sopprimere la lettera c);
sopprimere gli articoli 26 e 29.
1. 23. (ex 1. 56.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono comunque un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari al 2 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 30, primo periodo, sostituire le parole da: 24 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 21 per cento.
1. 25. (ex 1. 61.) Di Salvo, Buffo.
Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 7, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
2. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sedici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i comuni e le province provvedono alla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali in modo che la Giunta comunale e la Giunta provinciale siano composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori comunque non superiore a dieci unità. A seguito del provvedimento di riduzione, sono rideterminate le funzioni attribuite agli assessorati e sono contestualmente soppressi gli uffici di diretta competenza degli assessori comunali e provinciali destinatari dei provvedimenti di riduzione.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali e degli uffici di diretta competenza di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non possono essere impiegati a copertura di nuove o maggiori spese o minori entrate. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro e i trasferimenti erariali ai comuni e alle province sono ridotti in
misura corrispondente alla spesa relativa agli assessorati soppressi indicata nell'ultimo bilancio approvato».
7. 2. (ex 7. 2.) Compagnon, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, D'Agrò, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
9. 21. (ex 9. 48.) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRE con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
10. 2. (ex 10. 5.) Porcu, Alemanno, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Lo Presti, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifiche agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e delega al Governo per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali). - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e-ter), le parole: «, effettuata da studenti e pensionati» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le imprese familiari e i committenti dell'esecuzione di vendemmie possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;
2. Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dai seguenti:
«2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 e alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono, su richiesta, ad iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione, a condizione che siano iscritti nella borsa continua nazionale del lavoro.
2-bis. Nella fase di sperimentazione prevista dal comma 5 dell'articolo 72 è sperimentata, in alcune aree individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'affidamento al concessionario di cui all'articolo 72 delle attività di raccolta delle disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa»;
b) al comma 3, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis»;
c) al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;
d) il comma 4-bis è abrogato;
e) al comma 5, le parole: «e il concessionario del servizio attraverso cui» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipulare convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alla attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».
4. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:
«Art. 73-bis. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per la solidarietà sociale, da adottare, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite misure volte ad incentivare l'utilizzo dei carnet di buoni, di cui all'articolo 72, da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) previsione per le imprese che intendono erogare i carnet di buoni come benefit per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per servizi di cura, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio;
b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei carnet di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-quaterdecies, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 02. (ex 13. 01.) Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che successivamente si iscrivono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è data facoltà di proseguire volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria-fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini del
raggiungimento del diritto alla pensione, ancorché iscritti alla gestione pensionistica succitata.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anzi 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 2. (ex 27. 5.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che abbiano periodi di contribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica, ai fini del calcolo della pensione, l'articolo 16 della legge 2 ottobre 1990, n. 233. In tali fattispecie, ai fini del diritto alla pensione, si applicano le norme previste per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta ferma per tali lavoratori la possibilità di avvalersi, in presenza di ulteriori periodi contributivi, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 3. (ex 27. 6.) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 2, sostituire le parole: limite massimo di 12 milioni di euro con le seguenti: limite massimo di 24 milioni di euro.
35. 3. (ex 30. 6.) Lo Presti, Amoruso, Angeli, Baldelli, Bodega, Compagnon, Fabbri, Galli, Giacomoni, Grimoldi, Mistrello Destro, Murgia, Pelino, Porcu, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Volontè.