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Allegato B
Seduta n. 250 del 27/11/2007
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INTERNO
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
in data 16 novembre 2007 il sindaco di Cittadella, dottor Massimo Bigonci, ha emesso un'ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia
di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
il pregiudizio derivante dalle disposizioni contenute nell'ordinanza non si limita al maggior disagio in sede di iscrizione all'anagrafe, poiché dall'iscrizione e dal rilascio dell'attestato di diritto di soggiorno dipende per i cittadini comunitari (ma anche per gli extracomunitari) l'esercizio di una lunga serie di diritti fondamentali Ne deriva quindi che il diniego di iscrizione, ma anche il rallentamento o l'interruzione del relativo procedimento, risultano gravemente lesivi dei diritti di libertà di circolazione e di stabilimento e soprattutto, per quanto attiene i comunitari, del fondamentale principio di non discriminazione (che è stato ribadito da ultimo dallo stesso decreto legislativo 30/2007, salvo quanto in esso diversamente disposto in attuazione della direttiva 2004/38/CE, e che è sempre stato pacificamente riaffermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia);
la discriminazione, ovvero la disparità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari, risulta evidente in virtù del fatto che l'ordinanza prevede di richiedere soltanto agli stranieri di dimostrare la disponibilità di fonti di sostentamento minime pari all'importo annuo dell'assegno sociale (5061,68 euro), laddove è evidente che se si dovesse applicare tale parametro anche ai cittadini, italiani moltissime persone dovrebbero essere cancellate dall'anagrafe;
se è vero che formalmente la «disparità» è espressamente prevista tanto dalla Direttiva 2004/38/CE, quanto dalla norma di recepimento di cui al decreto legislativo 30/2007 e dalle relative circolari ministeriali, nei fatti il trattamento riservato ai comunitari evidenzia una concreta discriminazione. Da un lato infatti l'ordinanza richiama la possibilità di «autocertificare» il possesso di lecite e sufficienti fonti di sostentamento in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e quindi di omettere la produzione della documentazione comprovante le fonti di sostentamento (omissione espressamente prevista dall'articolo 7 del citato decreto legislativo). L'ordinanza però realizza un rispetto solo apparente della norma, dal momento che prescrive «preventivamente all'iscrizione anagrafica», ovvero sospendendo il relativo procedimento, «di svolgere adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolare modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche». In questo modo ad avviso degli interroganti si viola palesemente quanto disposto dalle norme di legge citate dal Sindaco, norme che invece prevedono come l'autocertificazione non possa rinviare in alcun modo il compimento del procedimento e che la verifica non debba essere effettuata sistematicamente (paralizzandotutti i procedimenti per tempi incalcolabili) bensì a campione, allo stesso modo di come dovrebbe avvenire per i cittadini. Sotto questo profilo la violazione del principio di divieto di discriminazione, a parità di condizioni sostanziali, è evidente;
né la direttiva 2004/38 né il decreto legislativo n. 30/2007 menzionano o richiedono anche solo ente particolari requisiti sotto il profilo abitativo (si richiede infatti di dimostrare solo lo stato di occupazione lavorativa o in alternativa la disponibilità di risorse minime e la copertura sanitaria). Il cittadino comunitario non è tenuto né a documentare che dispone di un alloggio, né deve dimostrare a quale titolo ne dispone più o meno legittimamente (contratto di locazione, atto di proprietà, concessione in uso, comodato, ospitalità, eccetera), né tanto meno deve dimostrare l'idoneità di tale alloggio o comunque sottoporsi alla verifica del rispetto di parametri di igienicità/salubrità o di adeguatezza dell'alloggio che rappresenta la sua dimora, abituale e presso il quale chiede sia accertata la sua residenza;
nell'ordinanza non si accenna a quali dovrebbero essere i parametri applicabili sotto il profilo dell'idoneità abitativa: quelli stabiliti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ? Oppure quelli di «alloggio adeguato» stabiliti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica ? O quelli di «affollamento» indicati dalla stessa normativa regionale, oppure ancora quelli di igienicità e salubrità indicati dal decreto del Ministero della Sanità del 1975 ? Ma quali che siano i parametri cui avrebbe inteso riferirsi l'ordinanza, nessuno di questi può essere imposto ai soli comunitari - come invece di fatto avviene - quale condizione per il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica. Il dispositivo è chiaro: «contestualmente all'accertamento della dimora abituale ... venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità, ambientale... un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio». Risulta quindi che si pone come requisito generale per i comunitari una condizione che invece non può avere mai valore ostativo per i cittadini italiani. Inoltre i comunitari vengono obbligati ad una procedura notevolmente più lunga, anche questo in evidente violazione del principio di non discriminazione. Non vi è infatti alcun motivo per non applicare ai comunitari le medesime disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari n. 8 del 29 maggio 1995 e n. 2 del 15 gennaio 1997, mai rettificate o revocate e a tutt'oggi generalmente applicate;
l'ordinanza diffonde di fatto un'immagine criminogena della presenza di stranieri comunitari. Essa dispone infatti, sempre in forma preventiva (vale a dire paralizzando il procedimento sino all'ottenimento dei riscontri da parte di questura e prefettura), l'accertamento del «presunto status di pericolosità sociale», con l'acquisizione diretta di informazioni o per il tramite di atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria c/o di Pubblica Sicurezza. A parte il fatto che i tempi di tali verifiche potrebbero essere incalcolabili, specie se si considera che non sussiste alcun dovere di riscontrare simili richieste da parte dell'ufficio anagrafe, va sottolineato che in questo modo si realizza una condotta che sostanzialmente anticipa in funzione preventiva gli effetti di provvedimenti sanzionatori che potrebbero essere invece adottati solo caso per caso ed a fronte di accertamenti aventi carattere definitivo. Questi provvedimenti sanzionatori peraltro non competono minimamente al sindaco o all'ufficiale di anagrafe. In pratica, non si può paralizzare una buona parte delle iscrizioni anagrafiche solo perché si presume una possibile pericolosità che deve essere accertata da altri, specie se si considera che l'iscrizione anagrafica non toglierebbe comunque nulla alla possibilità di adottare i provvedimenti sanzionatori del caso - da parte degli organi realmente competenti - se e quando necessario;
al paragrafo 5) dell'ordinanza si può rilevare quella che gli interpellanti reputano una violazione macroscopica per quanto attiene il diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari, laddove si prevede quale titolo di soggiorno idoneo allo scopo solo la carta di soggiorno e non anche il permesso di soggiorno. Ciò significa che verrebbero esclusi dall'esercizio del diritto pacificamente riconosciuto la quasi totalità dei cittadini extracomunitari;
si prevede la costituzione di una Commissione composta anche dalla polizia locale per il vaglio delle singole domande di iscrizione: ciò comporta urna devoluzione di poteri-doveri che sono tipicamente statali (in specie di carattere decisionale e non di semplice supporto all'istruttoria delegata dall'ufficiale di anagrafe) ad organi che non hanno alcuna attribuzione legale per svolgere funzioni di ufficiali del Governo;
sebbene dal punto di vista formale l'ordinanza impartisca disposizioni, che appaiono destinate a regolare le condizioni per l'iscrizione anagrafica della generalità
della popolazione («da parte di chiunque ne presenti richiesta»), tuttavia non si può trascurare che nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa le intenzioni del Sindaco di Cittadella sono molto più evidenti e che nella pratica è fin troppo chiaro che tali disposizioni, come si evince dalle ampie premesse dell'ordinanza, saranno applicate di fatto soltanto nei confronti dei soli stranieri, comunitari e non;
non sussiste una situazione di emergenza che caratterizzi in modo peculiare il territorio del Comune di Cittadella rispetto ad altre aree vicine o lontane;
risulta in questo caso del tutto privo di fondamento l'esercizio del potere del sindaco di adottare provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza pubblica;
esiste una palese violazione delle norme di non discriminazione, mentre il Governo ha impartito specifiche disposizioni in relazione al procedimento di iscrizione anagrafica;
in una precedente occasione, il Prefetto di Alessandria ha invalidato una ordinanza del sindaco di Alessandria del marzo 1999 che stabiliva che, per ricevere servizi dal comune come la residenza, i cittadini non comunitari dovevano possedere tutta una serie di requisiti e presentare un certificato di sana e robusta costituzione, e che tale azione della Prefettura era motivata proprio dalla presenza evidente nell'ordinanza di un incitamento alla discriminazione -:
se non ritenga necessario che i competenti organi - Prefetto e Ministro dell'interno - dispongono l'annullamento straordinario dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).
(2-00863)
«Frias, Mascia, Franco Russo, Migliore, Acerbo, Burgio, Cacciari, Cardano, Caruso, Cogodi, De Cristofaro, Khalil detto Alì Rashid, Dioguardi, Duranti, Falomi, Daniele Farina, Ferrara, Folena, Forgione, Locatelli, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Mungo, Olivieri, Pegolo, Perugia, Provera, Andrea Ricci, Mario Ricci, Rocchi, Siniscalchi, Smeriglio, Sperandio, Zipponi».
Interrogazione a risposta in Commissione:
IANNUZZI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
diversi sindaci hanno segnalato che, dalla verifica del sito del Ministro dell'interno è emerso che i comuni subiranno una diminuzione mediamente di circa l'8 per cento dei trasferimenti erariali per l'anno 2007 in conseguenza di una riduzione per maggiore gettito ICI presunto, ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto legge n. 262 del 2006 convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286;
tale riduzione porrebbe in gravissima difficoltà i comuni, soprattutto quelli di più ridotte dimensioni, dal momento che siamo ad appena un mese dalla fine dell'anno e, quindi, dalla chiusura degli esercizi di bilancio: di conseguenza il taglio di una entrata, considerata a giusta ragione «certa» derivante da trasferimento dello Stato, difficilmente potrebbe essere fronteggiato dagli Enti locali con un bilancio 2007, oramai già per intero esaurito nelle previsioni di spesa;
del resto questo taglio dovrebbe intervenire a fronte di un maggiore gettito ICI meramente ipotetico ed eventuale, per di più legato all'adeguamento ed all'aggiornamento delle rilevazioni catastali per alcune categorie di immobili (fabbricati rurali e nuove rendite per immobili di categoria E) ed alle conseguenti iniziative spontanee dei proprietari in sede di dichiarazione ICI;
si tratta, pertanto, di un incremento di gettito ICI, incerto nel quantum e non
accertabile nell'anno in corso, che non può giustificare la riduzione netta e sensibile dei trasferimenti erariali dello Stato -:
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere per evitare la descritta, grave e pesante situazione di difficoltà finanziaria degli Enti locali colpiti dalla riduzione dei trasferimenti dello Stato per il 2007.
(5-01815)
Interrogazione a risposta scritta:
NACCARATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il sindaco di Cittadella, comune della provincia di Padova, il 16 novembre scorso ha emanato un'ordinanza «per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza»;
l'ordinanza richiama in modo inappropriato, discrezionale e strumentale il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;
il provvedimento del sindaco di Cittadella si basa secondo l'interrogante su presupposti assolutamente arbitrari e infondati;
in particolare l'ordinanza afferma che «in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata (si tratta del decreto legislativo n. 30 del 2007), nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento a livelli esponenziali dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione» e che «pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine»;
in realtà la situazione descritta nelle premesse dell'ordinanza non corrisponde ai dati statistici sui flussi migratori e sulle domande di iscrizioni anagrafiche relativi al territorio del comune, dei comuni limitrofi e della provincia;
inoltre l'ordinanza istituisce una commissione comunale «interna» con il compito di accertare per i richiedenti l'iscrizione anagrafica un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica;
in questo modo il comune si è attribuito funzioni e poteri del Ministro dell'interno e del prefetto competente territorialmente;
nello stesso comune di Cittadella si erano già svolte in passato rappresentazioni del problema sicurezza che all'interrogante appaiono grottesche quando esponenti di forze politiche e pubblici amministratori avevano organizzato le cosiddette «ronde» con il teorico proposito di presidiare il territorio;
al di là dei proclami propagandistici e demagogici appare evidente che l'ordinanza non ha alcun effetto pratico nella prevenzione e contrasto della criminalità perché riguarda i cittadini comunitari che chiedono la residenza anagrafica al comune e cioè i cittadini che hanno deciso di risiedere stabilmente, spesso con le famiglie, e di integrarsi nella comunità locale, mentre tutte le statistiche indicano che cittadini stranieri più problematici e pericolosi per la sicurezza sono quelli clandestini, che, in quanto tali, non chiederanno mai la residenza anagrafica al comune -:
se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti, se non ravvisi un'invasione
della sfera di attribuzioni di competenza e poteri del Ministro stesso e del prefetto da parte dell'ordinanza del sindaco di Cittadella; se ritenga opportuno prendere provvedimenti in merito e, in caso affermativo, quali.
(4-05770)