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Allegato B
Seduta n. 250 del 27/11/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
NUCARA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'INAIL - l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato ed altre particolari fattispecie - nell'erogazione delle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative, è tenuta ad assumere - come tutta la pubblica amministrazione - una politica gestionale di «efficienza, efficacia ed economicità» e soprattutto «trasparenza»;
presso il suddetto Istituto è in atto, già dal 2000, un processo di informatizzazione (cosiddetta migrazione) costato molti miliardi di lire, che per essere portato a pieno regime, essendo stato progettato male nel «colloquio informatico» tra le diverse aree dell'Istituto (area sanitaria, altre aree tecniche, aree contabili ed amministrative), impiegò molto tempo, con dispendio di ulteriore danaro e di energie da parte dei dipendenti dell'INAIL;
all'inizio dell'estate 2007, senza una adeguata sperimentazione, è stata frettolosamente applicata nelle sedi dell'INAIL una nuova versione dell'impianto informatico (che ha fatto rispendere all'Istituto molti milioni di euro), che provoca a sua volta continue disfunzioni, con pericolo per la salute visiva e psichica dei lavoratori e con interruzioni continue che danneggiano gli utenti;
questo ennesimo nuovo sistema informatico doveva corrispondere all'esigenza di far viaggiare le informazioni sulla rete web con la finalità di apportare un miglioramento al sistema e non un suo netto peggioramento come di fatto sta avvenendo nelle sedi INAIL dove il nuovo sistema informatico -:
quale sia stata la spesa globale dell'appalto alle ditte fornitrici esterne dei nuovi programmi informatici e quali siano stati i criteri di scelta seguiti nel concedere gli appalti e se questi si siano adeguati a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché le ragioni che hanno indotto la direzione tecnica competente e il nuovo direttore generale a rinnovare i criteri di valutazione («50 punti su valutazione - 50 su prezzo»);
se agli esperti informatici dipendenti dell'INAIL (che sono di comprovata professionalità) sia stato dato «spazio» sufficiente per impedire che il nuovo sistema precipitasse nel caos più totale le sedi dell'Istituto;
quale sia stato il ruolo e se vi sia stato interessamento da parte delle consulenze centrali dell'istituto (sanitaria, tecnica ed amministrativa) per evitare un inutile dispendio di danaro pubblico e un dissesto continuo nella normale attività delle sedi dell'Istituto;
quali rimedi intenda porre in essere l'INAIL per far cessare immediatamente e completamente il dissesto delle sedi provocato dal nuovo sistema informatico.
(4-05767)
MELLANO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nell'interrogazione a risposta immediata in assemblea 3/00984, a cui il Governo ha risposto nel cosiddetto question time del 14 giugno 2007, si dava conto
della mancata emanazione del decreto che, ai sensi dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, individuano gli appartenenti alle «categorie a rischio»;
sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007 è stato pubblicato il Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato Regioni (di seguito «Provvedimento»), avente per oggetto «Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza...»;
con tale Provvedimento si è data attuazione, con 18 anni di ritardo, a quanto previsto dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), che prevedeva l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonché volto a determinare la periodicità degli accertamenti e le relative modalità;
in particolare, il comma 1 del suddetto articolo 125 fa riferimento agli «appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi»;
il Provvedimento concerne unicamente i lavoratori dipendenti;
il Provvedimento non contiene alcuna disposizione inerente i controlli relativi all'abuso di alcool;
il comma 1 dell'articolo 2 del Provvedimento così recita: «Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria competente si intende il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale è occupato il lavoratore interessato.»; il comma 3 dell'articolo 4 del Provvedimento così recita: «... il lavoratore risultato positivo ai test. .. viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore ...»;
l'articolo 12 del Provvedimento così recita: «Invarianza oneri. L'applicazione della presente intesa deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» -:
se il Provvedimento in oggetto sia applicabile per analogia anche ai lavoratori autonomi; in caso negativo, quali provvedimenti il Governo intenda assumere per assicurare che anche tale categoria di lavoratori sia sottoposta ai controlli ex articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
se il Provvedimento in oggetto sia applicabile per analogia anche ai controlli inerenti l'abuso di alcool, considerato il fatto che la struttura sanitaria competente, il SERT, è abilitato alla prevenzione e cura anche delle patologie alcoolcorrelate; in caso negativo, quali provvedimenti il Governo intenda assumere per assicurare anche i controlli suddetti;
se il Governo intenda chiarire la palese confusione sull'individuazione del SERT di riferimento data dalla lettura incrociata dei succitati articoli 2 e 4 del Provvedimento;
se il Governo non ritenga difficilmente rispettabile quanto previsto dall'articolo 12 del Provvedimento, considerato l'incremento di utenza dei SERT derivante da una sua puntuale attuazione e considerato che l'organico dei SERT è già insufficiente a garantire i giorni e gli orari di apertura degli stessi (vedi combinato disposto articolo 118 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 e decreto ministeriale n. 444 del 1990).
(4-05769)